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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza dell'1.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Carmine Rossi, 49, C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. Giovanni Guglielmotti con studio in Agropoli (SA), alla Via San Felice, 4;
RICORRENTE
E
1) , con sede in Roma alla Via Grezar, Controparte_1
14, P. IVA: in persona del suo procuratore , rappresentata P.IVA_1 Controparte_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Forzati del Foro di Napoli;
RESISTENTE
2) , in persona Controparte_3 del suo presidente / legale rappresentante pro-tempore, C.F. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco giusta procura generale in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso iscritto a ruolo il 14.3.2019 esponeva che l Parte_1 [...]
aveva “presumibilmente notificato” ad essa istante gli avvisi di Controparte_1 addebito nn. 40020120006142786 e 40020130003394017, con i quali aveva “richiesto il pagamento della somma di €. 3.357,18 presumibilmente dovuta a titolo di pagamento dei CP_ contributi previdenziali per l'anno 2012”; di essere venuta “a conoscenza di tali avvisi di addebito dagli estratti di ruolo da essa richiesti e rilasciati dalla competente concessionaria della riscossione”; che quindi era suo interesse contestarli attraverso l'impugnazione dei suddetti estratti ex artt. 615 e 617 c.p.c.. La deduceva/opponeva la nullità degli avvisi in questione per intervenuta Pt_1 prescrizione del credito, per inesistenza dei titoli esecutivi e per mancata notificazione degli stessi.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo che il giudice adito: a) dichiarasse giuridicamente nulli ed infondati in fatto e diritto gli avvisi di cui sopra;
b) per l'effetto, dichiarasse estinta l'obbligazione di pagamento ad essi relativa. Il tutto con il favore delle spese.
Fissata l'udienza di discussione, si costituivano sia l' che l CP_3 Controparte_4
, i quali contrastavano il ricorso.
[...]
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, con la precisazione che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 Giova premettere che la ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti, estratti Pt_1 riguardanti i titoli di cui in ricorso.
2.1 Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>; 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n.
190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto
(per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso [detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma {“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui < dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione>> (Cass.
7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della normativa sopravvenuta e dei contrasti giurisprudenziali in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, così deciso addì 1.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza dell'1.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Carmine Rossi, 49, C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. Giovanni Guglielmotti con studio in Agropoli (SA), alla Via San Felice, 4;
RICORRENTE
E
1) , con sede in Roma alla Via Grezar, Controparte_1
14, P. IVA: in persona del suo procuratore , rappresentata P.IVA_1 Controparte_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Forzati del Foro di Napoli;
RESISTENTE
2) , in persona Controparte_3 del suo presidente / legale rappresentante pro-tempore, C.F. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco giusta procura generale in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso iscritto a ruolo il 14.3.2019 esponeva che l Parte_1 [...]
aveva “presumibilmente notificato” ad essa istante gli avvisi di Controparte_1 addebito nn. 40020120006142786 e 40020130003394017, con i quali aveva “richiesto il pagamento della somma di €. 3.357,18 presumibilmente dovuta a titolo di pagamento dei CP_ contributi previdenziali per l'anno 2012”; di essere venuta “a conoscenza di tali avvisi di addebito dagli estratti di ruolo da essa richiesti e rilasciati dalla competente concessionaria della riscossione”; che quindi era suo interesse contestarli attraverso l'impugnazione dei suddetti estratti ex artt. 615 e 617 c.p.c.. La deduceva/opponeva la nullità degli avvisi in questione per intervenuta Pt_1 prescrizione del credito, per inesistenza dei titoli esecutivi e per mancata notificazione degli stessi.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo che il giudice adito: a) dichiarasse giuridicamente nulli ed infondati in fatto e diritto gli avvisi di cui sopra;
b) per l'effetto, dichiarasse estinta l'obbligazione di pagamento ad essi relativa. Il tutto con il favore delle spese.
Fissata l'udienza di discussione, si costituivano sia l' che l CP_3 Controparte_4
, i quali contrastavano il ricorso.
[...]
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, con la precisazione che in data odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2.0 Giova premettere che la ha preso le mosse dagli estratti di ruolo in atti, estratti Pt_1 riguardanti i titoli di cui in ricorso.
2.1 Orbene, il giudicante condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui: 1) <In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata>>; 2) <sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113
e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>; 3) <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione>>; 4) << la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
In definitiva, in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
2.2 Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione, e tanto non senza evidenziare che: 1) la Corte Costituzionale con la sentenza n.
190/2023 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine a detta norma;
2) il tenore letterale della disposizione applicata non sembra consentire l'impugnazione dell'estratto di ruolo al solo fine di far valere la prescrizione verificatasi dopo la notificazione del titolo (d'altro canto, a parte i casi codificati in cui sussiste l'interesse ad agire in giudizio, non appare configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo allorché nessuna iniziativa, esecutiva o prodromica all'esecuzione, sia stata avviata dall'agente della riscossione ovvero dall'ente impositore); 3) nessun interesse, in concreto meritevole di tutela e diverso da quello “codificato”, è stato nella specie dedotto
(per cui non può in alcun modo ipotizzarsi un eventuale ed attuale deficit di tutela giurisdizionale).
D'altro canto, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui le limitazioni di cui all'articolo 12, comma 4 bis - secondo periodo, del dpr n. 602/73 non si applicherebbero nell'ipotesi della prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, nel caso di specie negata in ricorso [detta tesi sembra muovere dal tenore letterale della norma {“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”]}. Ed invero, seguendo tale interpretazione, si finirebbe (in ogni caso) con l'applicazione sic et simpliciter del primo periodo di detto comma [il quale prevede, in via generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo] e la conseguente applicazione del principio secondo cui < dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione>> (Cass.
7353/2022); principio questo di certo attuale anche in relazione normativa sopravvenuta, la quale peraltro codifica, restringendola, l'area dell'interesse ad agire.
3.0 Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto, in particolare, della normativa sopravvenuta e dei contrasti giurisprudenziali in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di gg. 60.
Vallo della Lucania, così deciso addì 1.7.2024
Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti