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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4782/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
- ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente Francesco Puglisi - resistente
Oggetto: assegno ad personam.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
conservare anche nei nuovi ruoli del l'assegno ad personam già Controparte_1
riconosciuto ed erogato dall'Amministrazione cedente, nella misura indicata nel decreto di
cui al punto 4) dell'antescritta narrativa, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di
trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi;
2) per l'effetto, previo
annullamento e disapplicazione dei provvedimenti ostativi, condannare l'Amministrazione
convenuta al pagamento delle somme dovute anche a titoli di arretrati, oltre interessi legali
dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione
monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; 3) per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva del
1 ricorrente; 4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore,
nonché condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… disattendere ogni contraria istanza della parte attrice
ed accertare la legittimità dell'azione amministrativa con vittoria di spese e competenze di
causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare
- rigettata con ordinanza del 15.2.2024, con cui si è rinviata la regolazione delle spese della fase cautelare alla definizione del merito, per assenza del periculum in mora - assumendo di essere dipendente del convenuto;
che in precedenza era stato dipendente del CP
; che era transitato dal ruolo militare al ruolo civile del Controparte_2 Controparte_2
a seguito di giudizio di non idoneità al servizio militare;
che, al momento del
[...]
passaggio, gli era stato riconosciuto ex art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale del
18.4.2022, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti perché il nuovo trattamento economico spettante per i ruoli civili era inferiore a quello percepito al momento del transito;
che aveva sempre percepito tale assegno ad personam;
che aveva poi partecipato alla procedura di mobilità
volontaria per il transito dai ruoli civili del ai ruoli civili del Controparte_2 [...]
; che, dopo l'esito favorevole della procedura, aveva preso servizio presso il CP
in data 1.1.2023, con assegnazione presso la Controparte_1 [...]
; che inizialmente gli era stato corrisposto l'assegno ad Controparte_3
personam già percepito presso il che nel settembre 2023 Controparte_2
l'Amministrazione resistente aveva interrotto l'erogazione dell'assegno, operando anche una trattenuta sulla retribuzione a titolo di ripetizione del presunto indebito;
che tale condotta era illegittima, poiché il ricorrente aveva diritto alla conservazione dell'assegno ad personam fino al successivo riassorbimento, per evitare una ingiusta reformatio in peius del trattamento
2 economico percepito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il trasferimento dal al Controparte_2 [...]
era avvenuto a seguito di procedura straordinaria di mobilità svoltasi ai sensi CP
dell'art. 6, comma 3, D.L. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022; che, ai sensi dell'art. 6,
comma 3 indicato, era stato previsto il trattamento economico e giuridico, compreso quello accessorio, correlato alle previsioni contrattuali dell'Amministrazione di destinazione secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 quinques, D. Lgs. 165/2001; che tale disposizione era espressione dell'obbligo dell'Amministrazione di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento, oltre che dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, con parere n. 27149/2021, aveva chiarito che, in applicazione dell'art. 30, comma
2 quinques, D. Lgs. 165/2001, occorreva far riferimento esclusivamente agli emolumenti della categoria e fascia economica di inquadramento, senza possibilità di riconoscimento di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza, anche a titolo di assegno ad personam;
che tale circostanza era stata comunicata alle organizzazioni sindacali,
sicché doveva ritenersi conosciuta anche dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 Occorre richiamare Cass. Sez. Lav. 20197/2024, che così afferma in motivazione: “… la
riforma del 2005 si è inserita in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio
generale, proprio dell'impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius, sicché, ove il
legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non
essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso
dell'avverbio "esclusivamente", che, come si è detto, è compatibile anche con l'opzione
esegetica alla quale si ritiene di prestare adesione, ben potendo il termine rimarcare solo la
giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al
trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell'ente di provenienza;
… né
l'interpretazione qui ribadita contrasta con quella che, a detta della ricorrente, sarebbe la
ratio della riscrittura dell'art. 30 e della prevista necessità di ricorrere, per la copertura
delle vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria;
il legislatore, infatti, ha
senz'altro apprezzato anche l'esigenza di contenimento del costo del personale, ma
valutandola, non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un'ottica più generale,
ossia con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici
che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa, sicché, sotto questo profilo, la
conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente
nell'ente di provenienza non determina alcuna lesione dell'interesse perseguito;
… d'altro
canto, è proprio quella finalità che porta a conclusioni opposte a quelle sollecitate da parte
ricorrente: se, infatti, il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando
in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l'ottimale distribuzione del personale
fra le amministrazioni pubbliche, incompatibile con detta finalità sarebbe la previsione di
una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato, che, all'evidenza,
finirebbe per disincentivare quella redistribuzione delle risorse umane indicata dalla norma
come prioritaria rispetto al reclutamento …”.
4 Sulla base di tale iter motivazionale, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui: "le modifiche introdotte all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 16 comma 1 lett.
c) della legge 28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da
procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a
vedersi riconoscere l'assegno ad personam al fine di rispettare il divieto
di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di
provenienza".
La domanda dunque, in applicazione di tale principio, deve essere accolta per l'aspetto evidenziato, sicché deve affermarsi il diritto della parte ricorrente alla conservazione dell'assegno ad personam erogato dall'Amministrazione di provenienza, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme dovute a tale titolo, anche a titolo di arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge 724/1994.
Deve evidenziarsi che la parte ricorrente non chiede in via diretta la restituzione delle somme trattenute dall'Amministrazione per indebito, atteso che tale richiesta è relativa solo alle istanze cautelari (punto 2), dovendosi tuttavia considerare tale specifica domanda implicitamente formulata in quella più ampia diretta al pagamento delle somme dovute,
sicché anche tali somme debbono considerarsi oggetto della statuizione di condanna.
Occorre infine rilevare che la parte ricorrente chiede al punto 3 la condanna dell'Amministrazione resistente alla regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva del ricorrente in maniera del tutto generica e non accoglibile, sicché può ritenersi assorbita ogni questione afferente alla mancata necessaria citazione in giudizio dell'ente previdenziale
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
5 Le spese di lite si compensano nella misura della metà in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e dei profili di incertezza nella domanda evidenziati, tenendosi conto anche del rigetto dell'istanza cautelare in corso di causa.
Per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente nei termini indicati e, per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla conservazione dell'assegno ad personam erogato dall'Amministrazione di provenienza;
condanna la parte resistente al pagamento delle somme dovute per il titolo indicato;
condanna la parte resistente al pagamento delle somme dovute e non corrisposte a far data di interruzione nel pagamento, anche in relazione alle somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di indebito, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la parte resistente al pagamento,
in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite che si liquidano in €.
1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4782/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone Parte_1
- ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente Francesco Puglisi - resistente
Oggetto: assegno ad personam.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
conservare anche nei nuovi ruoli del l'assegno ad personam già Controparte_1
riconosciuto ed erogato dall'Amministrazione cedente, nella misura indicata nel decreto di
cui al punto 4) dell'antescritta narrativa, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di
trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi;
2) per l'effetto, previo
annullamento e disapplicazione dei provvedimenti ostativi, condannare l'Amministrazione
convenuta al pagamento delle somme dovute anche a titoli di arretrati, oltre interessi legali
dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione
monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; 3) per l'effetto, condannare
l'Amministrazione resistente alla regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva del
1 ricorrente; 4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore,
nonché condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… disattendere ogni contraria istanza della parte attrice
ed accertare la legittimità dell'azione amministrativa con vittoria di spese e competenze di
causa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare
- rigettata con ordinanza del 15.2.2024, con cui si è rinviata la regolazione delle spese della fase cautelare alla definizione del merito, per assenza del periculum in mora - assumendo di essere dipendente del convenuto;
che in precedenza era stato dipendente del CP
; che era transitato dal ruolo militare al ruolo civile del Controparte_2 Controparte_2
a seguito di giudizio di non idoneità al servizio militare;
che, al momento del
[...]
passaggio, gli era stato riconosciuto ex art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale del
18.4.2022, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, assegno ad personam riassorbibile con i successivi aumenti perché il nuovo trattamento economico spettante per i ruoli civili era inferiore a quello percepito al momento del transito;
che aveva sempre percepito tale assegno ad personam;
che aveva poi partecipato alla procedura di mobilità
volontaria per il transito dai ruoli civili del ai ruoli civili del Controparte_2 [...]
; che, dopo l'esito favorevole della procedura, aveva preso servizio presso il CP
in data 1.1.2023, con assegnazione presso la Controparte_1 [...]
; che inizialmente gli era stato corrisposto l'assegno ad Controparte_3
personam già percepito presso il che nel settembre 2023 Controparte_2
l'Amministrazione resistente aveva interrotto l'erogazione dell'assegno, operando anche una trattenuta sulla retribuzione a titolo di ripetizione del presunto indebito;
che tale condotta era illegittima, poiché il ricorrente aveva diritto alla conservazione dell'assegno ad personam fino al successivo riassorbimento, per evitare una ingiusta reformatio in peius del trattamento
2 economico percepito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che il trasferimento dal al Controparte_2 [...]
era avvenuto a seguito di procedura straordinaria di mobilità svoltasi ai sensi CP
dell'art. 6, comma 3, D.L. 36/2022, convertito dalla legge 79/2022; che, ai sensi dell'art. 6,
comma 3 indicato, era stato previsto il trattamento economico e giuridico, compreso quello accessorio, correlato alle previsioni contrattuali dell'Amministrazione di destinazione secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 quinques, D. Lgs. 165/2001; che tale disposizione era espressione dell'obbligo dell'Amministrazione di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento, oltre che dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, con parere n. 27149/2021, aveva chiarito che, in applicazione dell'art. 30, comma
2 quinques, D. Lgs. 165/2001, occorreva far riferimento esclusivamente agli emolumenti della categoria e fascia economica di inquadramento, senza possibilità di riconoscimento di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza, anche a titolo di assegno ad personam;
che tale circostanza era stata comunicata alle organizzazioni sindacali,
sicché doveva ritenersi conosciuta anche dal ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 Occorre richiamare Cass. Sez. Lav. 20197/2024, che così afferma in motivazione: “… la
riforma del 2005 si è inserita in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio
generale, proprio dell'impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius, sicché, ove il
legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non
essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso
dell'avverbio "esclusivamente", che, come si è detto, è compatibile anche con l'opzione
esegetica alla quale si ritiene di prestare adesione, ben potendo il termine rimarcare solo la
giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al
trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell'ente di provenienza;
… né
l'interpretazione qui ribadita contrasta con quella che, a detta della ricorrente, sarebbe la
ratio della riscrittura dell'art. 30 e della prevista necessità di ricorrere, per la copertura
delle vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria;
il legislatore, infatti, ha
senz'altro apprezzato anche l'esigenza di contenimento del costo del personale, ma
valutandola, non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un'ottica più generale,
ossia con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici
che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa, sicché, sotto questo profilo, la
conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente
nell'ente di provenienza non determina alcuna lesione dell'interesse perseguito;
… d'altro
canto, è proprio quella finalità che porta a conclusioni opposte a quelle sollecitate da parte
ricorrente: se, infatti, il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando
in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l'ottimale distribuzione del personale
fra le amministrazioni pubbliche, incompatibile con detta finalità sarebbe la previsione di
una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato, che, all'evidenza,
finirebbe per disincentivare quella redistribuzione delle risorse umane indicata dalla norma
come prioritaria rispetto al reclutamento …”.
4 Sulla base di tale iter motivazionale, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui: "le modifiche introdotte all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 16 comma 1 lett.
c) della legge 28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da
procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a
vedersi riconoscere l'assegno ad personam al fine di rispettare il divieto
di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di
provenienza".
La domanda dunque, in applicazione di tale principio, deve essere accolta per l'aspetto evidenziato, sicché deve affermarsi il diritto della parte ricorrente alla conservazione dell'assegno ad personam erogato dall'Amministrazione di provenienza, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme dovute a tale titolo, anche a titolo di arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge 724/1994.
Deve evidenziarsi che la parte ricorrente non chiede in via diretta la restituzione delle somme trattenute dall'Amministrazione per indebito, atteso che tale richiesta è relativa solo alle istanze cautelari (punto 2), dovendosi tuttavia considerare tale specifica domanda implicitamente formulata in quella più ampia diretta al pagamento delle somme dovute,
sicché anche tali somme debbono considerarsi oggetto della statuizione di condanna.
Occorre infine rilevare che la parte ricorrente chiede al punto 3 la condanna dell'Amministrazione resistente alla regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva del ricorrente in maniera del tutto generica e non accoglibile, sicché può ritenersi assorbita ogni questione afferente alla mancata necessaria citazione in giudizio dell'ente previdenziale
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
5 Le spese di lite si compensano nella misura della metà in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e dei profili di incertezza nella domanda evidenziati, tenendosi conto anche del rigetto dell'istanza cautelare in corso di causa.
Per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente nei termini indicati e, per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla conservazione dell'assegno ad personam erogato dall'Amministrazione di provenienza;
condanna la parte resistente al pagamento delle somme dovute per il titolo indicato;
condanna la parte resistente al pagamento delle somme dovute e non corrisposte a far data di interruzione nel pagamento, anche in relazione alle somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di indebito, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la parte resistente al pagamento,
in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite che si liquidano in €.
1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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