Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8338/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8338/2021 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso come Parte_1 C.F._1 in atti dagli Avv. Rosa Cristina Calella e Francesco Maria Prete, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
(CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Elisabetta Buldo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
AVV. , (CF. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale del minore (18/12/2014) Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 6.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.10.2021 [nato a [...] Parte_1
(SA) il 03/11/1979, C.F. ] ha chiesto dichiararsi lo C.F._1 scioglimento del matrimonio contratto con [nata a Controparte_1
Santiago (Isola di Cuba) il 18/09/1986, C.F. ] in data C.F._2
04.10.2012 in Mercato San Severino (SA) e da cui è nato Persona_1
(18/12/2014).
Il ricorrente domandava: 1) l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso di sé e la previsione di incontri protetti tra il minore e la madre;
2) la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento di euro 300,00 per il minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva aderendo alla richiesta di scioglimento del Controparte_1 matrimonio e chiedendo: 1) l'affido condiviso del figlio con collocamento dello stesso presso di sé e l'adozione dei provvedimenti ex art.709 ter c.p.c. nei confronti del padre;
2) la previsione di un assegno di mantenimento per R_
a carico dell e la contribuzione di quest'ultimo al 100% delle
[...] R_ spese straordinarie sostenute per il minore;
3) la previsione in suo favore di un assegno divorzile di 600,00 euro.
Il Presidente delegato, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 13.04.2022 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 3806/2022 emessa in data 3.11.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la valutazione delle ulteriori domande.
Con decreto del 1.6.2023 il G.I., attesa l'estrema conflittualità delle parti, procedeva alla nomina di un curatore speciale al minore nella persona dell'Avv.
che si costituiva con comparsa del 9.10.2023. Controparte_2
Le parti in corso di causa depositavano le due consulenze tecniche di ufficio svolte nel corso del procedimento di separazione personale ancora pendente tra le parti dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (proc. R.G. n. 2886/2017).
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Alla udienza del 25.6.2024 veniva effettuato l'ascolto del minore . R_
Alla udienza del 6.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 3806/2022 emessa in data 3.11.2022, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nato il figlio minore , attualmente di anni 10. R_
Il presente procedimento – come già in precedenza quello di separazione personale nel corso del quale sono state espletate due CTU - è stato caratterizzato da una estrema difficoltà nella relazione madre-figlio in quanto il piccolo ha da sempre manifestato un forte e perdurante rifiuto verso la R_ figura materna, nonostante i molteplici interventi disposti da codesta AG tramite i SS (e quelli in precedenza disposti dal Tribunale di Nocera Inferiore nel corso del procedimento di separazione personale).
La ha da sempre ascritto tale situazione a condotte paterne volte CP_1 ad allontanare il bambino dalla sua persona, mentre il resistente ha di contro ascritto le reazioni negative di verso la madre a gravi carenze genitoriali R_ della resistente.
Ebbene, il Tribunale evidenzia che dalle due CTU effettuate nell'ambito del procedimento di separazione – espletate anche dopo l'avvio del presente giudizio
– è chiaramente emersa l'assenza di qualsivoglia condotta dell volta a R_ triangolare il minore o ad allontanarlo dalla madre (“A questo punto occorre sottolineare che non sono emersi elementi tali da poter indicare un ruolo attivo del sig. nel tener lontano il figlio dalla padre o a condizionarlo in questa R_ direzione” cfr. pag. 4 della relazione integrativa del dott. dep. Testimone_1 in data 22.9.2021; “non è emersa questa influenza negativa esercitata dal padre sul figlio, anzi, l'uomo si è mostrato disponibile ad accogliere ogni suggerimento e indicazione dato sia all'interno di questa consulenza sia in questi anni trascorsi”
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cfr. pag. 20 della relazione della dott.ssa dep. in data Persona_2
29.11.2023).
All'opposto, nell'ultima CTU espletata è emerso un nascente malessere del minore verso il padre “colpevole” di non assecondare le sue richieste di non incontrare più la madre (“In merito alla relazione con il padre, ad oggi sembrerebbe definito da un legame sicuro e adeguato, anche se negli ultimi tempi, anche questo sembrerebbe compromesso. Il minore, infatti, sta manifestando una certa sfiducia nei confronti dell'uomo, al quale chiede di non essere più sottoposto
a questi incontri, richiesta che però questo padre non può accondiscendere” cfr. pagg. 24-25 della relazione della dott.ssa Persona_2
Quanto alla utilizzabilità delle due consulenze nel presente procedimento, non appare inopportuno ricordare che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (cfr. ex multis Cass. civ., sez.
III, 10/11/2020, n. 25162). In particolare, il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. civ., sez. III, 31/10/2023, n. 30298), ivi compresa la consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito di un diverso procedimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/11/2021, n. 31312).
Atteso quanto sin qui emerso, appaiono dirimenti ad avviso del Collegio, da un lato, le dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto e, dall'altro, le condotte tenute in corso di causa dalla sig.ra CP_1
In primo luogo, deve sottolinearsi che il piccolo ha dimostrato in sede di R_ ascolto di avere un grado di maturità ed una capacità di discernimento assolutamente congrue rispetto alla sua età e tali che non si può prescindere ai fini della decisione dalla volontà dal medesimo espressa. Il minore ha, invero, riferito che “Io a mamma la voglio bene, però il suo comportamento non mi piace.
Lei mi tratta troppo come se fossi un bambino piccolo, spesso mi dice le bugie e
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questo non mi piace. Una volta dovevamo stare insieme e lei mi disse che dopo poco mi accompagnava da papà, ma poi non lo ha fatto. Mi ha riportato dopo tanto tempo, tipo dovevo stare con lei un'ora e invece mi ha fatto stare con lei un giorno intero. Una volta dovevamo andare da Toys e poi non mi ha portato più.
Poi lei mi dice che lei non viene a calcio, e poi all'improvviso si presenta alla partita e a me questo da fastidio. Ha fatto anche un filmato. Una volta si era nascosta dietro la macchina di papà quando dovevo ritirare la pagella, e in quella occasione mi ha regalato anche una cosa che io già avevo. A me non piace che mamma invade i miei spazi, tipo che viene a scuola o a calcio senza che io lo sappia o senza che io l'abbia invitata. Poi mi da tanto fastidio che lei mi registra di nascosto. Io mamma non la voglio vedere, non la voglio vedere proprio per tutte le cose che ti ho detto. Tipo quando ero in terza elementare lei è venuta alla recita di Natale senza chiederlo a me prima, a me questa cosa ha dato fastidio. Anche perché lei dopo la recita è venuta per abbracciarmi forte, questo mi ha dato fastidio, non mi è piaciuto come lo ha fatto. Alla recita di fine anno di terza elementare non ho voluto partecipare per timore che venisse mamma e si ripetesse quanto accaduto a Qualche giorno fa mamma è venuta alla fine di uno dei Pt_2 miei allenamenti di calcio. A me non ha fatto piacere, io me ne volevo subito andare. Non sono io che mi sono fermato a parlare con lei, è lei che si è fermata a parlare con me. Io sono felice di vivere con papà, sto bene con lui” (cfr. verb. ud. del 25.6.2024).
In sede di ascolto il G.I. ha tentato di invogliare a riprendere la R_ frequentazione con la madre convincendo il minore a fare un ulteriore tentativo alle sue condizioni (“Io sarei disposto a vedere mamma una volta a settimana, tipo il lunedì pomeriggio, in un bar per un saluto alla presenza di papà. Purchè però lei non venga più a cercarmi a scuola, non si presenti più alla scuola calcio e non mi riprenda col telefonino. Io ci voglio provare ma lei deve rispettare i miei tempi ed i miei spazi”). Tuttavia, anche tale tentativo non ha sortito gli esiti sperati.
In particolare, il curatore speciale nelle note di udienza dep. in data 14.10.2024 ha dato atto che “dopo due incontri (1 e 8 luglio c.a.) la scrivente è stata contattata dal piccolo che ha manifestato l'intenzione di non volersi più recare R_
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all'appuntamento settimanale in quanto la madre durante gli stessi non perdeva occasione di offenderlo. Si è spiegato al minore che tale volontà doveva essere riferita personalmente alla madre per cui, dietro espressa richiesta di , R_ lunedì 15 luglio u.s. la sottoscritta ha accompagnato all'appuntamento il minore che, dall'auto del padre in quanto si è rifiutato addirittura di scendere, ha esposto alla madre la sua intenzione di non volersi più recare al bar per incontrarla, enunciandole dettagliatamente anche le motivazioni di tale rifiuto”.
Il curatore speciale ha inoltre segnalato – su espressa richiesta di – con la R_ nota del 7.2.2025 al Tribunale ulteriori comportamenti della madre non rispettosi delle richieste e delle esigenze del minore e degli impegni assunti con il Tribunale alla udienza del 25.6.2024 (“la sig.ra si impegna a non recarsi più CP_1 alla scuola ed alla scuola calcio frequentati dal minore – salvo espressa richiesta di – e a non riprendere o registrare il minore durante gli incontri”). R_
In particolare, il curatore ha riferito che “in data 5.02.25 ha ritelefonato a R_ questa curatrice e con voce agitata ha rappresentato che la madre si é improvvisamente ripresentata alla scuola calcio durante l'allenamento: in questa occasione ha espressamente chiesto di parlare alla madre per impedirle ulteriori comportamenti del genere in quanto lui, sia per vergogna davanti ai suoi amici sia perché 'è un bambino educato', non ha avuto il coraggio di mandarla via, paventando addirittura l'idea di non voler più frequentare la suddetta scuola nel timore che la madre possa ripresentarsi”.
Ebbene, ad avviso del Collegio i comportamenti tenuti dalla resistente in corso di causa, e da ultimo quelli assunti negli ultimi mesi successivi all'ascolto del minore (faticosamente convinto dal G.I. a provare a riprendere la frequentazione con la madre), sono indici di importanti carenze genitoriali posto che la CP_1 non riesce ad assumere comportamenti rispettosi della spiccata sensibilità
[...] del minore, finendo per turbare gravemente la sua serenità ( , peraltro, R_ soffre da tempo di problemi di vitiligine che si aggravano quando si trova in una situazione di stress). La resistente, in particolare, non riesce ad anteporre il benessere del minore alle sue aspettative di genitore, focalizzandosi sui propri
“diritti” di madre piuttosto che sui doveri connessi al ruolo genitoriale [“I
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comportamenti adottati dalla madre nelle rare occasioni di incontro tendono a porre il minore in una condizione di sofferenza (è da evidenziare che pur R_ manifestando un sentimento di affetto nei confronti della madre, non comprende come la stessa possa produrre azioni di scarso contenimento dei suoi bisogni)” cfr. relazione dei SS di Salerno del 21.3.2024].
Del resto, anche la CTU dott.ssa ha rilevato che Persona_2 CP_1
“dovrebbe … sottoporsi ad un percorso individuale che la aiuti a comprendere le sue responsabilità all'interno delle vicende che hanno caratterizzato la storia della sua famiglia. Il minore, infatti, per anni significativi della sua crescita, quale i primi, ha assistito a litigi trai genitori e momenti in cui lui stesso si è sentito trascurato dalla madre;
la donna ha bisogno di comprendere quale “peso” questi fatti hanno avuto sul figlio. Inoltre, la stessa deve essere aiutata a comprendere di non fungere, in alcune occasioni, da ostacolo per il minore oggi, pertanto, lì dove necessita un'autorizzazione per una visita, per indagini mediche, per una gita scolastica, dovrebbe predisporsi ad acconsentire” (cfr. pag. 21 della CTU); “la signora si sottoponga ad un percorso terapeutico che le consenta, in CP_1 primis, di comprendere le ragioni di quanto accaduto in questo tempo, proporre una riflessione sulla genitorialità e sul conciliare il diritto con il dovere di genitore” (cfr. pag. 21 della CTU).
Inoltre, il Collegio non può non considerare che la madre nel corso di tutto il giudizio ha mostrato di non riuscire a focalizzarsi sulle reali esigenze di R_ tutte le volte che era necessario assumere unitamente al padre decisioni nel suo interesse, costringendo il GI ad intervenire più volte in corso di causa (v. decreti del 15.11.2023 e del 22.11.2023 per l'iscrizione alla scuola calcio, verbale di udienza del 19.9.2023 per l'iscrizione a scuola per l'anno 2023/2024; ordinanza del
19.9.2024 per l'iscrizione a scuola per l'anno 2024/2025).
In definitiva, alla luce di quanto sin qui evidenziato in ordine alle carenze genitoriali della madre emerse a seguito della attenta osservazione svolta nel corso del presente procedimento, il Tribunale ritiene necessario disporre l'affido esclusivo rafforzato del minore al padre con collocamento presso il medesimo conformemente a quanto richiesto anche dal curatore speciale del minore.
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Il sig. potrà assumere da solo tutte le decisioni di maggiore interesse R_ relative alla vita del minore (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio).
Non appare inopportuno ricordare che la concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto agli incontri madre-figlio gli stessi vanno sospesi fino a quando R_ non manifesterà alla madre una diversa volontà, non potendo ulteriormente forzarsi il minore alla frequentazione della madre (come pure evidenziato dalla
CTU e dalle varie relazioni dei SS acquisite in corso di causa).
Deve, all'uopo, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore
(cfr. Cass. civ., sez. I, 05/08/2024, n. 21969; Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2019, n.
27207): conseguentemente possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
B) In ordine, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita
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goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie va rilevato che:
1) il ricorrente, di anni 45, e un militare dell'esercito italiano (caporalmaggiore) con uno stipendio mensile di circa 1.800,00 euro netti;
ha percepito per nell'anno
2018 un reddito da lavoro di 28.723,00 euro, nell'anno 2019 un reddito da lavoro di 28.222,39 euro e nell'anno 2020 un reddito da lavoro di 27.517,65 euro (cfr.
CUD in atti); è titolare di una pensione di invalidità di circa 1.600,00 euro (cfr. verb. ud. 12.4.2022); non ha proprietà immobiliari;
ha costituito in corso di casa un nuovo nucleo familiare con la nascita di una nuova minore;
2) la resistente, di anni 38, svolge lavori saltuari;
ha lavorato in passato come estetista e di recente ha svolto lavori a progetto per il Comune di Salerno percependo una retribuzione di circa 350,00 euro;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di 4.119,00 euro, per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 3.854,00 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 2.363,00 euro;
ha dichiarato di aver percepito nell'anno 2023 un reddito complessivo di 5.678,00 euro a titolo di reddito di cittadinanza ed assegno unico per il figlio;
vive in un immobile condotto in locazione.
Tenuto conto di quanto sopra, della circostanza che in forza del disposto affido esclusivo del minore sarà il padre a percepire per intero l'assegno unico e della totale mancanza di forme di mantenimento diretto conseguenti all'assenza di frequentazione, va quantificato a decorrere dalla presente pronuncia in euro
150,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico della madre.
Le spese straordinarie per il minore dovranno, di contro, essere integralmente sostenute dal padre attesa l'evidente disparità reddituale tra i genitori.
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C) La resistente – a cui in sede di separazione non è stato riconosciuto un assegno di mantenimento - ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione
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comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio
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della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie, il Collegio non ravvisa la componente compensativo- perequativa non avendo la resistente allegato in maniera specifica (né tantomeno provato) di aver rinunciato nel corso della convivenza matrimoniale (durata solo
5 anni) a realistiche occasioni lavorative nell'interesse della famiglia.
La S.C. ha del resto chiarito che l'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 981; Cass. civ., sez. VI,
13/10/2022, n. 29920).
Per quanto attiene alla componente assistenziale, va ricordato che il mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento in sede di separazione, come nel caso di specie, non preclude il riconoscimento di un assegno divorzile, ma può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi (cfr. Cass. civile sez. I, 29/01/2019, n. 2480): pertanto, la prova necessaria per il riconoscimento dell'assegno che ricade sulla richiedente in sede di divorzio
è senz'altro più rigorosa.
Invero, la mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di
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sopravvenute necessità assistenziali della richiedente (cfr. Cass. civ., sez. I,
28/03/2023, n. 8747).
Nel caso di specie deve rilevarsi che non è emersa in corso di causa alcuna significativa variazione della complessiva situazione patrimoniale della resistente che, come già in sede di separazione, svolge lavori saltuari e provvede da sola al suo mantenimento sin dalla seconda parte dell'anno 2017 (epoca a cui risale la fine della convivenza matrimoniale).
Per tali ragioni il Collegio ritiene che la su cui ricadeva il relativo CP_1 onere probatorio, non ha fornito adeguata prova dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile di tipo assistenziale, con conseguente rigetto della domanda.
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- affida il figlio minore [nato a [...] in data [...] Persona_1
(CF. )] al padre (CF. C.F._4 Parte_1
) con collocamento presso il medesimo;
le decisioni di C.F._1 maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- sospende gli incontri madre-figlio fino a che il minore non manifesterà R_ alla madre il desiderio di riprendere la sua frequentazione;
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- determina – a decorrere dalla presente pronuncia – in euro 150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il minore a carico della sig.ra da versarsi entro il 5 di ogni Controparte_1 mese al sig. Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse del minore siano integralmente a carico del padre;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposto dalla resistente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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