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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/10/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 855/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore, Dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto per inadempimento
promossa da
con sede legale in Vittoria (RG), in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7 Pt_1
(Codice fiscale: ), in persona del legale rapp. p.t. sig.ra P.IVA_1 Parte_2
(C.F: ), nata a [...] il [...], residente a [...]in C.F._1
c.da Bosco Rotondo s.n., elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Scibilia, sito in Vittoria, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 7, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(p. Iva. Controparte_1
N. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra P.IVA_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_2
sede legale in Gela, in via Venezia n. 27/29, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
GE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale GE & Partners sito in Gela, nella via Tevere n. 153
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso ex art. 702bis c.p.c. la società chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto “accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto di affiliazione, in narrativa meglio specificate e, per l'effetto, – accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di affiliazione commerciale;
– con vittoria di spese”, per le ragioni ivi meglio rappresentate.
Si costituiva la società Controparte_1
la quale chiedeva: “Rigetti la domanda promossa dalla resistente, in
[...]
quanto inammissibile e/o infondata - Accerti, in via incidentale, il recesso dal
1 contratto di affiliazione da parte del resistente con pec del 29.12.2023 - Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in capo allo scrivente procuratore”.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, non appare condivisibile l'argomentazione di parte resistente secondo cui sarebbe venuto meno l'interesse della ricorrente a richiedere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto, avendo la resistente esercitato il diritto di recesso in data 29.12.2023, ovvero anteriormente alla notifica del ricorso nel giudizio de quo.
Occorre precisare, infatti, che, in data 20.04.2022, la aveva comunicato Parte_1
alla controparte l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista, per omesso pagamento delle royalties stabilite in contratto, e mancato adempimento all'obbligo di fornire la documentazione contabile richiesta, per cui in questa sede si chiede soltanto una pronuncia dichiarativa dell'effetto risolutorio, già verificatosi di diritto all'atto della citata comunicazione alla controparte di tale volontà ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Ne consegue l'irrilevanza dell'esercizio del diritto di recesso da parte della resistente a mezzo pec del 29.12.2023, in quanto successivo alla già operata risoluzione di diritto per inadempimento contrattuale della resistente alle obbligazioni primarie previste in seno al contratto, inadempimento già concordemente previsto dalle parti come causa di risoluzione del predetto contratto.
Ciò posto, il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà 2 manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (cfr. Cass. Sez.
2, n. 14034/2005).
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n. 8212/2020).
Nessun dubbio sussiste in merito alla rilevante gravità del contestato inadempimento, sotto il profilo dell'omessa comunicazione della documentazione contabile richiesta, ritenuta quale obbligazione primaria in seno al contratto intervenuto tra le parti (cfr. lett. F del contratto di affiliazione in atti), essedo la regolare tenuta della contabilità e la verifica di essa da parte dell'affiliante assolutamente necessaria ai fini di un regolare svolgimento del negozio di franchising, e di una trasparenza e correttezza nel rapporto tra le parti.
Analoghe considerazioni valgono relativamente all'omesso versamento delle royalties dovute da parte dell'affiliato (cfr. lett. G del contratto in atti), al punto da rendere necessaria l'instaurazione di una procedura monitoria, conclusasi con l'emissione di un decreto ingiuntivo, con successivo pagamento del quantum richiesto in tale sede, come da bonifico allegato, in data 11.07.2022, ovvero in epoca successiva rispetto al prodursi dell'effetto risolutorio, ragion per cui il relativo adempimento posteriore all'espressa decisione di avvalersi della clausola risolutiva espressa deve intendersi irrilevante.
Con particolare riferimento all'omesso adempimento degli obblighi finanziari a carico dell'affiliato, le parti avevano previsto, appunto, una clausola risolutiva espressa (cfr. lett. M), ricollegando al mancato pagamento delle royalties l'effetto risolutivo automatico, verificatosi come già detto al momento della successiva comunicazione della volontà dell'affiliante di avvalersi di essa, secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c.
3 Nessun dubbio sussiste sul fatto che, ai fini della prova dell'inadempimento in capo al debitore, è sufficiente che il creditore alleghi il titolo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligo scaturente a carico della controparte, nonché la scadenza del termine per l'adempimento e il contestato inadempimento della parte debitrice, sulla quale ultima, di contro, grava l'onere di allegare e provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, cosa non avvenuta nel caso di specie.
L'affiliante odierna ricorrente, invece, ha allegato e provato il titolo negoziale su cui si fondava la sua pretesa, nonché l'inadempimento di controparte sia all'obbligo di fornire la documentazione contabile richiesta in suo possesso che di pagare le royalties maturate, producendo altresì' le missive inviate via pec alla controparte, rimaste senza esito alcuno.
Appare con evidenza, altresì, la rilevante importanza del contestato inadempimento, trattandosi come già detto di obbligazioni primarie ed essenziali previste in seno al contratto di franchising, e avendo inoltre le parti concordato una clausola risolutiva espressa in caso, appunto, di inosservanza degli obblighi finanziari a carico dell'affiliato, ad ulteriore riprova dell'importanza riconosciuta alle suddette obbligazioni.
Nessun riscontro oggettivo, di contro, è rinvenibile in atti in ordine alla contestata concorrenza sleale presuntivamente posta in essere dalla società affiliata, la quale non avrebbe più aperto formalmente delle pratiche, ma avrebbe di fatto continuato a svolgere in maniera illegittima la stessa attività effettuata nell'ambito del contratto di franchising, in evidente violazione delle regole della correttezza e della buona fede contrattuale.
Si precisa ad abundantiam che, a voler ritenere l'esercizio del diritto di recesso dell'affiliato come intervenuto anteriormente alla chiesta risoluzione del contratto da parte dell'affiliante, ciò non varrebbe comunque a fare venir meno l'interesse
4 dell'odierna ricorrente a conseguire una pronuncia in termini di accertamento del contestato inadempimento in capo all'affiliato ai fini di un eventuale successivo giudizio risarcitorio.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte ricorrente deve essere accolta, e quindi va dichiarata la risoluzione del contratto di franchising intervenuto tra le parti in data 21.07.2005, già verificatasi di diritto, ex art. 1456 c.c., il
20.04.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 855/2024
R.G., ogni altra questione, eccezione e deduzione disattesa
Dichiara la risoluzione del contratto di affiliazione (franchising) intervenuto in data
21.07.2005 tra e Pt_1 Controparte_1
[...]
Condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi in € 237,00 per spese vive, ed € 800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5 Così deciso in Ragusa, in data 17 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo
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