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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2637/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AG MO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale
Abbruzzi n. 80;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MO AL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
AR GA n. 47;
CONCLUSIONI
“1) La casa ex familiare sita a OT ON (MI), via Cristoforo Colombo n. 19, di proprietà del Signor è assegnata in godimento esclusivo alla Signora che Pt_1 Pt_2 ivi abiterà con le figlie minori.
Il Signor terrà a proprio esclusivo carico il pagamento del rateo mensile del Pt_1 mutuo ipotecario ancora gravante su tale bene immobile e le spese straordinarie ad esso relative, mentre graveranno, dalla data del deposito del ricorso, sulla Signora le Pt_2 spese ordinarie (a titolo esemplificativo spese di luce condominiale e pulizia della scala) nonché le utenze che sono già state volturate dalla medesima a suo nome.
Il Signor ha trasferito la propria residenza in OT ON (MI), via Pt_1
Tacconi,10/6.
pag. 1 di 8 2) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori e collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, attualmente nella casa di OT ON (MI), via Cristoforo Colombo n. 19, presso la quale già vivono.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle minori in via disgiunta limitatamente a tutte le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle figlie, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per quanto attiene alla straordinaria amministrazione. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per le minori relative ai percorsi scolari, alla istruzione, alla educazione, alla residenza anagrafica ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
4) Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé le minori, secondo le modalità e i tempi che seguono, secondo il principio della gradualità, in un'ottica di liberalizzazione, tenuto conto della tenera età, delle esigenze, dello stato d'animo, dei desideri e delle richieste delle medesime e, quindi, in un periodo iniziale le visite non prevederanno il pernotto che verrà gradualmente introdotto dopo le vacanze estive 2025 fatti in ogni caso salvi lo stato d'animo, i desideri e le richieste delle bambine:
• il padre potrà accompagnare e prelevare le minori a/e da scuola in giorni da concordare con la madre garantendo - salvi inderogabili impegni di lavoro - la sua presenza quando la Signora si troverà impossibilitata a farlo per motivi lavorativi. Pt_2
Al fine di consentire un'adeguata programmazione il calendario settimanale dovrà essere concordato almeno sette giorni prima dell'inizio della settimana di riferimento;
• il sabato e la domenica, a settimane alternate, dalla mattina alla sera dopo cena, fino alle ore 21:30 il sabato e sino alle 20.30 la domenica escluso il pernotto. Il signor Pt_1 preleverà le figlie dalla abitazione ex familiare assegnata in godimento esclusivo alla
Signora alle ore 10.30. Pt_2
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, dal venerdì dopo la scuola, con pernotto, alla domenica, riaccompagnandole dalla madre entro le ore 20:30 a settimane alternate;
pag. 2 di 8 • un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, in orario da stabilirsi di volta in volta e comunque dopo gli impegni scolastici delle bambine e riaccompagnandole presso la madre dopo cena entro le ore 20:30.
In caso di impedimenti adeguatamente giustificati, il giorno infrasettimanale potrà essere diversamente concordato tra i genitori con una settimana di anticipo impegnandosi il
Signor salvi inderogabili impegni di lavoro, a garantire alla Signora il Pt_1 Pt_2 regolare svolgimento della propria attività lavorativa.
• in occasione delle vacanze natalizie, per l'anno 2025/2026: il 25.12.2025 le figlie trascorreranno il pranzo con la madre. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, il padre preleverà le figlie dall'abitazione ex familiare e trascorrerà con loro la cena, riportandole a casa entro le ore 20:30; il 26.12.2025, il padre preleverà le minori dalla casa ex familiare e le terrà con sé per il pranzo, riportandole dalla madre alle ore 17:00; il giorno di
Capodanno e il giorno dell'Epifania verranno trascorsi dalle minori con i genitori secondo accordi che verranno assunti dai medesimi.
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, per metà delle vacanze natalizie come risultanti da calendario scolastico, ad anni alterni con la Signora in modo che le festività di Pt_2
Natale e Capodanno vengano trascorse alternativamente con l'uno e l'altro genitore.
• In occasione dei compleanni, le figlie trascorreranno in alternanza di anno in anno con ciascun genitore la cena che cade nella ricorrenza e con l'altro genitore la cena del giorno successivo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Seguendo le predette modalità e tempistiche, ciascuna bambina festeggerà il proprio compleanno con la sorella.
• In occasione delle vacanze pasquali, per l'anno 2026: il giorno di Pasqua 2026 le figlie trascorreranno il pranzo con la madre ed il padre preleverà le minori dalla casa ex familiare alle ore 17:00 e le terrà con sé fino all'ora di cena per riaccompagnarle dalla madre entro le ore 20:30; il Lunedì dell'Angelo 2026, il padre preleverà le bambine dalla casa ex familiare e le terrà con sé a pranzo, riportandole dalla madre nel pomeriggio affinché le medesime cenino con la madre.
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, il padre terrà le minori con sé per metà delle vacanze di Pasqua come risultanti dal calendario scolastico;
pag. 3 di 8 • In occasione delle vacanze estive, per l'anno 2025, le parti hanno assunto accordi direttamente tra loro garantendo al padre di incontrare le figlie.
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, il padre potrà tenere con sé le bambine per due settimane – anche non consecutive - in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà previamente comunicare all'altro il luogo di destinazione di vacanza e garantire contatti telefonici all'altro quotidiani, anche mediante videochiamate.
Il tutto salvo il più ampio e diverso accordo assunto tra le parti, restando sin d'ora inteso che in caso di trasferimento della dimora e/o residenza delle bambine al di fuori del
Comune di attuale residenza i genitori si alterneranno nel prelevare/riportare le figlie da/presso la nuova abitazione/scuola in tutti i casi in cui in forza del presente accordo tale incombenza è attualmente prevista in capo al solo padre.
5) Il Signor verserà, a decorrere da luglio 2025, alla Signora a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento mensile delle figlie la somma di € 600,00 (Euro seicento/00)
- € 300,00 (Euro trecento/00) per ciascuna di esse - per i mesi da marzo a ottobre compresi di ogni anno, mentre per i restanti mesi da novembre a febbraio compresi di ogni anno, il Signor verserà alla moglie la maggior somma mensile di € 650,00 Pt_1
(Euro seicentocinquanta/00). Tali somme saranno versate alla Signora a mezzo Pt_2 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese. Il contributo mensile al mantenimento delle minori sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat: la somma soggetta a rivalutazione sarà pari a € 616,67 (Euro seicentosedici/67, data dalla somma annuale versata dal padre di € 7.800,00 divisa per i
12 mensilità), l'indice base sarà luglio 2025 e la prima rivalutazione scatterà a luglio
2026.
6) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori che qui si riporta testualmente, fatta eccezione di talune voci di spesa in seguito specificate:
1 — A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo:
pag. 4 di 8 ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 - B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 — A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori);
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 - B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3- A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) prescuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 - B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e pag. 5 di 8 vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
I genitori potranno dedurre le spese per le figlie nella misura del 50% ciascuno.
I medesimi si impegnano a far frequentare a ciascuna delle minori almeno una attività sportiva o extra scolastica che sarà di volta in volta concordata tra i medesimi.
In deroga al protocollo sopra richiamato, le parti concordano sin da ora che:
- in caso di impedimento giustificato che precluda ai genitori o in alternativa ai nonni materni/paterni di occuparsi delle bambine, i primi individueranno di concerto una baby- sitter che si occupi delle minori solo per due giorni al mese, le cui spese saranno da dividere tra loro nella misura del 50%;
- le spese relative alla retta dell'asilo per la figlia per l'anno 2025/2026, ultimo Per_2 anno di frequenza dello stesso da parte della minore, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 75% a carico del Signor e nella misura del 25% a carico della Signora Pt_1
Pt_2
pag. 6 di 8 - le spese relative alla mensa delle minori saranno sostenute al 50% dai genitori.
7) La Signora percepirà per l'intero l'assegno unico familiare pari, oggi, ad € Pt_2
110,00 (Euro centodieci/00) come di fatto già ora avviene.
I medesimi chiedono altresì di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8) Il Signor e la Signora autorizzano sin da ora il rinnovo e il rilascio dei Pt_1 Pt_2 documenti validi anche ai fini dell'espatrio delle minori per eventuali viaggi all'interno dell'Unione europea;
mentre per i viaggi extra Unione europea le parti prestano oggi il consenso limitatamente ai viaggi scolastici e si riservano di prestarlo di volta in volta per viaggi da intraprendere in compagnia di ciascun genitore.
9) I genitori valuteranno concordemente di far intraprendere alle minori, in caso di necessità e criticità date dal nuovo assetto familiare, un percorso psicologico.
10) Le parti danno atto che, in data 10.07.2025, il Signor ha trasferito a titolo Pt_1 gratuito la proprietà dell'automobile modello Dacia Sandero, targa EW 593 VW, immatricolata nel 2014, già intestata al medesimo, alla Signora la quale terrà a Pt_2 proprio carico tutte le spese annesse all'autovettura. Le parti danno altresì atto che le spese per il passaggio di proprietà pari ad € 404,40, anticipate dal Signor alla Pt_1
Signora sono già state dalla stessa restituite al medesimo, il quale con la Pt_2 sottoscrizione delle presenti note dà quietanza di pagamento e saldo.
11) Si dà atto che i Signori e sono cointestatari di un libretto postale n. Pt_2 Pt_1
000048909336, alimentato da entrambi i genitori, il cui ammontare è pari alla data del
12.07.25 ad € 4.802,15 e dedicato esclusivamente alle esigenze della figlia minore e che dovrà essere destinato a sopperire esclusivamente alle di lei esigenze, le Per_1 cui giacenze verranno prelevate per sopperire alle necessità della minore di comune accordo tra i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 23.7.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento delle figlie minori
[...]
nata a [...], il [...] e nata a [...], Persona_3 Persona_2 il 28.12.2020;
pag. 7 di 8 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2637/2025
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AG MO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale
Abbruzzi n. 80;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
MO AL e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via
AR GA n. 47;
CONCLUSIONI
“1) La casa ex familiare sita a OT ON (MI), via Cristoforo Colombo n. 19, di proprietà del Signor è assegnata in godimento esclusivo alla Signora che Pt_1 Pt_2 ivi abiterà con le figlie minori.
Il Signor terrà a proprio esclusivo carico il pagamento del rateo mensile del Pt_1 mutuo ipotecario ancora gravante su tale bene immobile e le spese straordinarie ad esso relative, mentre graveranno, dalla data del deposito del ricorso, sulla Signora le Pt_2 spese ordinarie (a titolo esemplificativo spese di luce condominiale e pulizia della scala) nonché le utenze che sono già state volturate dalla medesima a suo nome.
Il Signor ha trasferito la propria residenza in OT ON (MI), via Pt_1
Tacconi,10/6.
pag. 1 di 8 2) Le figlie minori e sono affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori e collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, attualmente nella casa di OT ON (MI), via Cristoforo Colombo n. 19, presso la quale già vivono.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle minori in via disgiunta limitatamente a tutte le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione che dovessero rendersi necessarie nell'interesse delle figlie, mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per quanto attiene alla straordinaria amministrazione. In particolare, le decisioni di maggiore interesse per le minori relative ai percorsi scolari, alla istruzione, alla educazione, alla residenza anagrafica ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
4) Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé le minori, secondo le modalità e i tempi che seguono, secondo il principio della gradualità, in un'ottica di liberalizzazione, tenuto conto della tenera età, delle esigenze, dello stato d'animo, dei desideri e delle richieste delle medesime e, quindi, in un periodo iniziale le visite non prevederanno il pernotto che verrà gradualmente introdotto dopo le vacanze estive 2025 fatti in ogni caso salvi lo stato d'animo, i desideri e le richieste delle bambine:
• il padre potrà accompagnare e prelevare le minori a/e da scuola in giorni da concordare con la madre garantendo - salvi inderogabili impegni di lavoro - la sua presenza quando la Signora si troverà impossibilitata a farlo per motivi lavorativi. Pt_2
Al fine di consentire un'adeguata programmazione il calendario settimanale dovrà essere concordato almeno sette giorni prima dell'inizio della settimana di riferimento;
• il sabato e la domenica, a settimane alternate, dalla mattina alla sera dopo cena, fino alle ore 21:30 il sabato e sino alle 20.30 la domenica escluso il pernotto. Il signor Pt_1 preleverà le figlie dalla abitazione ex familiare assegnata in godimento esclusivo alla
Signora alle ore 10.30. Pt_2
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, dal venerdì dopo la scuola, con pernotto, alla domenica, riaccompagnandole dalla madre entro le ore 20:30 a settimane alternate;
pag. 2 di 8 • un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, in orario da stabilirsi di volta in volta e comunque dopo gli impegni scolastici delle bambine e riaccompagnandole presso la madre dopo cena entro le ore 20:30.
In caso di impedimenti adeguatamente giustificati, il giorno infrasettimanale potrà essere diversamente concordato tra i genitori con una settimana di anticipo impegnandosi il
Signor salvi inderogabili impegni di lavoro, a garantire alla Signora il Pt_1 Pt_2 regolare svolgimento della propria attività lavorativa.
• in occasione delle vacanze natalizie, per l'anno 2025/2026: il 25.12.2025 le figlie trascorreranno il pranzo con la madre. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, il padre preleverà le figlie dall'abitazione ex familiare e trascorrerà con loro la cena, riportandole a casa entro le ore 20:30; il 26.12.2025, il padre preleverà le minori dalla casa ex familiare e le terrà con sé per il pranzo, riportandole dalla madre alle ore 17:00; il giorno di
Capodanno e il giorno dell'Epifania verranno trascorsi dalle minori con i genitori secondo accordi che verranno assunti dai medesimi.
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, per metà delle vacanze natalizie come risultanti da calendario scolastico, ad anni alterni con la Signora in modo che le festività di Pt_2
Natale e Capodanno vengano trascorse alternativamente con l'uno e l'altro genitore.
• In occasione dei compleanni, le figlie trascorreranno in alternanza di anno in anno con ciascun genitore la cena che cade nella ricorrenza e con l'altro genitore la cena del giorno successivo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Seguendo le predette modalità e tempistiche, ciascuna bambina festeggerà il proprio compleanno con la sorella.
• In occasione delle vacanze pasquali, per l'anno 2026: il giorno di Pasqua 2026 le figlie trascorreranno il pranzo con la madre ed il padre preleverà le minori dalla casa ex familiare alle ore 17:00 e le terrà con sé fino all'ora di cena per riaccompagnarle dalla madre entro le ore 20:30; il Lunedì dell'Angelo 2026, il padre preleverà le bambine dalla casa ex familiare e le terrà con sé a pranzo, riportandole dalla madre nel pomeriggio affinché le medesime cenino con la madre.
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, il padre terrà le minori con sé per metà delle vacanze di Pasqua come risultanti dal calendario scolastico;
pag. 3 di 8 • In occasione delle vacanze estive, per l'anno 2025, le parti hanno assunto accordi direttamente tra loro garantendo al padre di incontrare le figlie.
In futuro, tenuto conto di quanto sopra, il padre potrà tenere con sé le bambine per due settimane – anche non consecutive - in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore dovrà previamente comunicare all'altro il luogo di destinazione di vacanza e garantire contatti telefonici all'altro quotidiani, anche mediante videochiamate.
Il tutto salvo il più ampio e diverso accordo assunto tra le parti, restando sin d'ora inteso che in caso di trasferimento della dimora e/o residenza delle bambine al di fuori del
Comune di attuale residenza i genitori si alterneranno nel prelevare/riportare le figlie da/presso la nuova abitazione/scuola in tutti i casi in cui in forza del presente accordo tale incombenza è attualmente prevista in capo al solo padre.
5) Il Signor verserà, a decorrere da luglio 2025, alla Signora a titolo di Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento mensile delle figlie la somma di € 600,00 (Euro seicento/00)
- € 300,00 (Euro trecento/00) per ciascuna di esse - per i mesi da marzo a ottobre compresi di ogni anno, mentre per i restanti mesi da novembre a febbraio compresi di ogni anno, il Signor verserà alla moglie la maggior somma mensile di € 650,00 Pt_1
(Euro seicentocinquanta/00). Tali somme saranno versate alla Signora a mezzo Pt_2 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese. Il contributo mensile al mantenimento delle minori sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat: la somma soggetta a rivalutazione sarà pari a € 616,67 (Euro seicentosedici/67, data dalla somma annuale versata dal padre di € 7.800,00 divisa per i
12 mensilità), l'indice base sarà luglio 2025 e la prima rivalutazione scatterà a luglio
2026.
6) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori che qui si riporta testualmente, fatta eccezione di talune voci di spesa in seguito specificate:
1 — A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo:
pag. 4 di 8 ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 - B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 — A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori);
b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 - B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3- A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) prescuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 - B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e pag. 5 di 8 vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
I genitori potranno dedurre le spese per le figlie nella misura del 50% ciascuno.
I medesimi si impegnano a far frequentare a ciascuna delle minori almeno una attività sportiva o extra scolastica che sarà di volta in volta concordata tra i medesimi.
In deroga al protocollo sopra richiamato, le parti concordano sin da ora che:
- in caso di impedimento giustificato che precluda ai genitori o in alternativa ai nonni materni/paterni di occuparsi delle bambine, i primi individueranno di concerto una baby- sitter che si occupi delle minori solo per due giorni al mese, le cui spese saranno da dividere tra loro nella misura del 50%;
- le spese relative alla retta dell'asilo per la figlia per l'anno 2025/2026, ultimo Per_2 anno di frequenza dello stesso da parte della minore, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 75% a carico del Signor e nella misura del 25% a carico della Signora Pt_1
Pt_2
pag. 6 di 8 - le spese relative alla mensa delle minori saranno sostenute al 50% dai genitori.
7) La Signora percepirà per l'intero l'assegno unico familiare pari, oggi, ad € Pt_2
110,00 (Euro centodieci/00) come di fatto già ora avviene.
I medesimi chiedono altresì di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8) Il Signor e la Signora autorizzano sin da ora il rinnovo e il rilascio dei Pt_1 Pt_2 documenti validi anche ai fini dell'espatrio delle minori per eventuali viaggi all'interno dell'Unione europea;
mentre per i viaggi extra Unione europea le parti prestano oggi il consenso limitatamente ai viaggi scolastici e si riservano di prestarlo di volta in volta per viaggi da intraprendere in compagnia di ciascun genitore.
9) I genitori valuteranno concordemente di far intraprendere alle minori, in caso di necessità e criticità date dal nuovo assetto familiare, un percorso psicologico.
10) Le parti danno atto che, in data 10.07.2025, il Signor ha trasferito a titolo Pt_1 gratuito la proprietà dell'automobile modello Dacia Sandero, targa EW 593 VW, immatricolata nel 2014, già intestata al medesimo, alla Signora la quale terrà a Pt_2 proprio carico tutte le spese annesse all'autovettura. Le parti danno altresì atto che le spese per il passaggio di proprietà pari ad € 404,40, anticipate dal Signor alla Pt_1
Signora sono già state dalla stessa restituite al medesimo, il quale con la Pt_2 sottoscrizione delle presenti note dà quietanza di pagamento e saldo.
11) Si dà atto che i Signori e sono cointestatari di un libretto postale n. Pt_2 Pt_1
000048909336, alimentato da entrambi i genitori, il cui ammontare è pari alla data del
12.07.25 ad € 4.802,15 e dedicato esclusivamente alle esigenze della figlia minore e che dovrà essere destinato a sopperire esclusivamente alle di lei esigenze, le Per_1 cui giacenze verranno prelevate per sopperire alle necessità della minore di comune accordo tra i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 23.7.2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento delle figlie minori
[...]
nata a [...], il [...] e nata a [...], Persona_3 Persona_2 il 28.12.2020;
pag. 7 di 8 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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