Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], VIA REGGIO, 7/23, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BAGNERA MARIUCCIA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
10/04/1981, residente in V. GAVINO 32/4 CAMPOMORONE, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GIRALDI ALESSIA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27.11-
06.12.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori, e nati il Per_1 Persona_2
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Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la casa materna;
Il Sig. terrà con sé i figli, tenendo comunque in considerazione la loro Parte_1 volontà ed i loro impegni sia scolastici che sociali:
due week- end al mese, con il criterio dell'alternanza dal venerdì alle ore 13, o dall'uscita di scuola, alla domenica sera dopocena sino le 21,30 circa;
il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi la settimana, il lunedì ed il mercoledì – fatto salvo accordo contrario - dalle ore 15.00 (o dall'uscita da scuola) alla mattina successiva con accompagnamento a scuola o a casa della madre quando trascorreranno il week -end con la madre;
Pt_ nel week-end di spettanza del padre invece il Sig. potrà tenere con sé i figli un pomeriggio la settimana, indicativamente il mercoledì e salvo accordo contrario, dalle ore 15.00 (o dall'uscita da scuola) alla mattina successiva con accompagnamento a scuola o a casa della madre;
2 I ragazzi trascorreranno, poi, con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate e una settimana durante l'inverno tenendo comunque in considerazione la loro volontà ed i loro impegni sia scolastici che sociali.
Le parti dichiarano che il relativo periodo estivo dovrà essere concordato entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre quello invernale dovrà essere comunicato almeno con tre settimane d'anticipo e dovrà tenere in considerazione gli impegni e l'andamento scolastico dei ragazzi.
Al di fuori del suddetto periodo proseguirà la normale alternanza come sopra tracciata;
1. I minori, inoltre, trascorreranno le festività civili e religiose e i compleanni con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza considerando anche gli impegni lavorativi dei genitori;
Pt_
2. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra per il mantenimento Parte_2 dei figli e entro il giorno 10 di ogni mese la somma di €.500,00 Per_2 Per_1 omnicomprensiva anche di tutte le spese straordinarie (nessuna esclusa). Detta somma verrà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT.
3. L'assegno unico spetterà ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
4. Le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni altro rapporto dare\avere riguardante aumento ISTAT, assegno unico, spese straordinarie e qualsiasi rapporto di debito/credito pregresso ad oggi maturati e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro se non quanto concordato nel presente atto con rinuncia a qualunque genere di azione l'uno nei confronti dell'altro”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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