Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 789/2022 R.G., vertente TRA
- C.F. - in persona Parte_1 P.IVA_1 del Vicesindaco pro-tempore dott. , con sede a in Piazza Parte_2 Parte_1 Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio MICELI - C.F. - (pec: C.F._1
t – fax: 0965.365888) dell'Avvocatura Metropolitana, Email_1 giusta procura allegata all'appello, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, via Monsignor Ferro 1/B, Parte_1 appellante CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Domenico Grio ( ) e Stefano Grio ( CodiceFiscale_3 C.F._4
) entrambi del Foro di Palmi, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
[...] Polistena (RC) alla via Podgora n. 4, fax 0966.935104;
Email_2 Email_3 appellato E
(C. F. – P. Iva Controparte_2 P.IVA_2
), con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_3 Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono Pt_1 congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 Persona_1
- Raccolta n. 7131 agli Avvocati Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._5 ( ), Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._6 C.F._7
( C.F._8 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, il Sig. Controparte_1 esponeva di avere svolto in via esclusiva, già a partire dall'anno 2008, l'attività di
imprenditore agricolo titolare dell'omonima ditta “ ”, ubicata in San Controparte_1 Procopio (RC), alla Via Mazzini, n. 18. Nel 2011 aveva ricevuto il primo riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, rilasciato provvisoriamente dalla Provincia di , oggi Città Parte_1 Metropolitana, prot. n. 277277 del 28.07.2011. Nel corso di tale periodo, così come negli anni successivi, aveva svolto in via esclusiva l'attività di imprenditore agricolo e regolarmente aveva versato i contributi dovuti alla Con CP_ gestione previdenziale presso l di . Il suo reddito derivava, quindi, Parte_1 in misura superiore al 50%, dallo svolgimento dell'attività agricola. Riteneva di avere maturato i requisiti necessari e sufficienti ad ottenere il riconoscimento del titolo di imprenditore agricolo in via definitiva. Tuttavia, nell'anno 2016, a seguito di istanza presentata. finalizzata ad ottenere il riconoscimento del titolo in via definitiva (prot. 262335 del 05.10.2016), la Città Metropolitana, ex Provincia, di , aveva rilasciato nuovamente certificato Parte_1 provvisorio, subordinandolo ai medesimi requisiti del precedente. Nulla era mutato con riguardo alla situazione contributiva dell'imprenditore che, CP_ regolarmente, aveva versato i contribuiti in ragione della posizione aperta all' già nell'anno 2011. CP_ Con nota ricevuta dall' in data 15.10.2020, inaspettatamente, gli era comunicata la cancellazione retroattiva della sua posizione, con decorrenza dal 29.07.2011. Aveva chiesto all'ente previdenziale quali fossero le ragioni di tale inaspettata CP_ decisione e aveva scoperto che la revoca disposta dall' costituiva conseguenza diretta della perdita del requisito imprenditoriale presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Appresa la notizia, aveva presentato istanza di accesso agli atti presso gli Uffici della Città Metropolitana al fine di conoscere le ragioni che avevano condotto a tale decisione. Era emersa un'errata ricostruzione dei fatti e degli atti da parte della Città Metropolitana, posto che nell'anno 2016, cinque anni dopo la prima richiesta, aveva richiesto il rilascio del certificato di imprenditore agricolo in via definitiva. La Città Metropolitana, invece, aveva rilasciato nuovamente documento attestante il possesso del titolo di imprenditore agricolo in via provvisoria e, dunque, necessitante di ulteriore conferma con riguardo al requisito reddituale. CP_ L'ente pubblico poi aveva comunicato all' , un elenco di imprenditori agricoli le cui concessioni erano da revocare (relativo all'anno 2016). In tale elenco rientrava anche esso CP_ ricorrente e sulla base di tale provvedimento l aveva revocato con decorrenza dall'anno 2011, il titolo posseduto dall'odierno appellato. La Città Metropolitana aveva comunicato tardivamente il preavviso di revoca del certificato, in violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990. Questo, infatti, era stato notificato all'imprenditore un mese dopo l'adozione del provvedimento di revoca (nel gennaio 2020), con grave compressione del suo diritto di difesa. Rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità del provvedimento di revoca della qualifica di IAP - disposta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in danno del ricorrente - per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, e considerata la conseguente illegittimità della cancellazione retroattiva dalla gestione IAP operata dall' ordinare all'Ente previdenziale di effettuare l'immediata CP_2 reiscrizione della ditta nella Gestione IAP, senza soluzione di Controparte_1 continuità, a decorrere dall'anno 2011. In via subordinata nella denegata e quanto mai remota ipotesi che la superiore richiesta non venga accolta, si compiaccia l'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito di condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 alla restituzione di tutte le somme versate dal sig. , dal 2011 fino Controparte_1 alla revoca dell'iscrizione, a titolo di contribuzione nella gestione IAP, essendo venuto meno il presupposto legittimamente tanto da configurarsi un indebito oggettivo, il tutto con 3
maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal momento dei singoli pagamenti fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso si compiaccia l'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito di condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori
/ e Città Metropolitana di Reggio Calabria 15 anticipatari, Controparte_1 CP_2 i quali all'uopo dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. CP_ Si costituiva in giudizio l , affermando che il ricorrente era iscritto alla gestione Con separata già dal 2011 in forza di un attestato provvisorio di svolgimento dell'attività agricolo, sottoposto alla condizione di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Tuttavia, in seguito alla segnalazione ricevuta dalla Città Metropolitana contenente l'elenco degli imprenditori che non soddisfacevano i requisiti di legge, era stata costretta a revocare, retroattivamente, la posizione del Sig. . CP_1 Nell'anno 2020, riferiva l'ente, questo aveva provveduto a nuova iscrizione a titolo provvisorio. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1363/2022 pubblicata il 30.09.2022, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda, stante la illegittimità del provvedimento di revoca della qualifica di IAP - disposta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e considerata la conseguente illegittimità della cancellazione retroattiva dalla gestione IAP operata dall' ordinare all'Ente previdenziale di effettuare l'immediata reiscrizione CP_2 della ditta nella Gestione IAP, senza soluzione di continuità, a Controparte_1 decorrere dall'anno 2011.; 2)condanna la Città Metropolitana di Reggio Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 1618,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc”. Affermava che era documentalmente accertato che il provvedimento di revoca della qualità di imprenditore agricolo e la cancellazione della posizione contributiva era avvenuta in ragione della comunicazione formulata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, inviata al ricorrente solo nel mese di gennaio 2020. Secondo il giudice di prime cure: “il provvedimento di revoca della qualifica di IAP non può ritenersi valido e legittimo, in quanto emesso in violazione dell'art. 10 bis Legge 241/90”, posto che secondo il testo della disposizione in esame: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentate per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo …omissis….”. Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che il preavviso di avvio del procedimento di revoca, datato 04.12.2019, era stato comunicato al ricorrente in data 08.02.2020 e il ricorrente sosteneva di non averlo mai ricevuto;
tuttavia, dall'esame della tracciatura postale, risultava che questa, in pari data, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Ad ogni modo, “in data 8.2.2020 il ricorrente non aveva più alcuna possibilità di presentare le sue osservazioni e dimostrare di possedere i requisiti per conservare la qualifica di imprenditore agricolo professione perché, come risulta dagli atti e come dichiarato dall' nella sua memoria difensiva, già nel mese di gennaio la Città CP_2 4
Metropolitana aveva revocato al ricorrente il certificato di IAP e dato comunicazione all'Ente previdenziale, circostanza non contestata dalla stessa parte resistente. Affermava, quindi: “La Città Metropolitana non ha rispettato quanto previsto dall'art. 10 bis Legge 104/92 in quanto non ha concesso a parte ricorrente il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di revoca del certificato di IAP e non l 'ha messo nelle condizioni di presentare le sue osservazioni e dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere il certificato definitivo. Per quanto sopra, il provvedimento di CP_ cancellazione dalla gestione degli IAP, emesso deve ritenersi illegittimo e non CP_2 valido, in quanto basato un provvedimento di revoca della qualifica d 'imprenditore agricolo professionale viziato da nullità. In ogni caso, risulta dagli atti che il ricorrente fin dall' anno 2011 aveva i requisiti per l 'iscrizione alla gestione previdenziale”. Con riguardo alla disciplina applicabile ai fini dell'iscrizione alla gestione previdenziale dell'imprenditore agricolo, il Tribunale la individuava nell' art.1 Dlgs n. 99/2004 in base al quale “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro..”. Ricostruiva la carriera professionale dell'imprenditore, già titolare di azienda agricola dall'anno 2008 e, fin dal 2011, come dimostrato dalle allegate dichiarazioni reddituali sempre tempestivamente presentate, in grado di produrre il proprio reddito in via esclusiva con l'attività agricola. Addiveniva, quindi, alla seguente conclusione: “conseguentemente il medesimo aveva Con diritto di essere iscritto nella gestione separata degli fin dall'anno 2011. Per tal motivo l dovrà essere condannato ad effettuare Controparte_5 CP_2 l'immediata reiscrizione della ditta nella Gestione IAP, senza Controparte_1 soluzione di continuità, a decorrere dall'anno 2011. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e verranno poste a carico della Città Metropolitana atteso che il provvedimento di cancellazione da parte dell' è scaturito dal comportamento scorretto CP_2 ed illegittimo e posto in violazione di legge”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, che articolava i seguenti motivi: a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004. Omessa motivazione;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'esame dei documenti. Con il primo motivo, contestava l'errata interpretazione dell'art.
1. D. Lgs. n. 99/2004 posto a fondamento della sentenza, con riguardo alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il comma 5-ter prevedeva un onere di comunicazione a carico dell'imprenditore che avrebbe dovuto attestare il mantenimento la sussistenza dei requisiti finalizzati al rilascio della certificazione di esercizio dell'attività imprenditoriale in via prevalente. Infatti, al era stato temporaneamente rilasciato un titolo provvisorio, sottoposto CP_1 a condizione (obbligo di comunicazione del mantenimento dei requisiti) e decadenza (in caso di mancata comunicazione). Dal documento rilasciato in data 28.07.2011 dalla Città Metropolitana emergeva chiaramente tale obbligo di comunicazione entro l'anno 2013. 5
L'appellato era decaduto dal titolo in ragione della mancata comunicazione alla Città Metropolitana dei requisiti per mantenere il titolo ed ottenerne il rilascio in via definitiva. La stessa sorte aveva subito la domanda presentata dall'appellato nell'anno 2016.
La certificazione era stata revocata nel 2020 per via della mancata comunicazione ai competenti uffici dell'ente pubblico. La decadenza si era dunque verificata ex lege e non era riconducibile ad un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione. Con il secondo motivo, censurava l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 10- bis L. 241/1990. Non vi era stata, infatti, alcuna illegittima applicazione della norma. La Città Metropolitana, con nota n. 107518 del 04.12.2019, aveva comunicato all'odierno appellato l'avvio del procedimento di revoca assegnando al destinatario i termini, ex art. 10-bis. L. 241/1990 per il deposito di osservazioni scritte. Questi, come emerso in giudizio, ne aveva avuto contezza in data 03.02.2020 e nulla aveva contestato. La Città Metropolitana aveva adottato il provvedimento di revoca in data 08.07.2020 del certificato, peraltro provvisorio rilasciato nel 2016. Tale provvedimento era stato notificato al in data 15.07.2020. CP_1 L'appellato, pertanto, non aveva ottemperato all'obbligo di comunicazione normativamente imposto e non aveva contestato tempestivamente né il preavviso di revoca del suo titolo di imprenditore agricolo né il provvedimento che definitivamente cassava la sua posizione. Erroneamente il G.L. aveva ritenuto che la revoca della posizione contributiva Pt_3 fosse una diretta conseguenza della comunicazione effettuata dalla Città Metropolitana. CP_ Infatti, il provvedimento di cancellazione da parte dell' era stato adottato nel mese di aprile 2020, mentre quello di decadenza e revoca della Città Metropolitana nel luglio 2020. Da ultimo, rilevava che il provvedimento adottato dalla Città Metropolitana era “a contenuto vincolato”, dunque a ben poco sarebbe servito il paventato leso esercizio del diritto di difesa causato dai prospettati ritardi della p.a.
Costituitosi, il , preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del gravame. CP_1 Nel merito, contestava la presunta decadenza, sostenendo che il lamentato inadempimento derivava, in realtà, dal cortocircuito informativo e comunicativo tra pubbliche amministrazioni, posto che egli, fin dal 2011 (ed anzi dal 2008), aveva posseduto i requisiti necessari per divenire imprenditore agricolo in via definitiva e li aveva sempre attestati versando regolarmente i contributi, così come risultante dall'allegata documentazione CP_ attestante le regolarità contributiva e presidenziale presso la gestione separata .. La P.A. “con le disarmonie evidenziate tra enti coinvolti nello stesso iter procedimentale, con evidenti negazioni mentre l lo aveva iscritto alla gestione CP_2 separata proprio in forza di quel titolo) e con palesi errori (duplicazioni ingiustificate dell'assegnazione del titolo IAP provvisorio nel 2011 e nel 2016), ha di fatto impedito all'appellato di asseverare, con la produzione documentale in suo possesso (peraltro allegata al fascicolo del primo grado del presente giudizio), la legittimità dello status di imprenditore agricolo a titolo principale in via definitiva”. Bene aveva fatto il giudice di prime cure a offrire giusta tutela ai diritti lesi dell'appellato. Sul punto dell'errata applicazione dell'art. 10-bis L. 241/1990, insisteva nel ritenere determinante la pertinenza della norma, affermando di non aver mai ricevuto notizia alcuna del provvedimento di revoca a suo carico. Rilevava che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, con nota n. 107518 del 04/12/2019, sosteneva di aver comunicato all'interessato l'avvio del procedimento di revoca della qualifica di IAP, con assegnazione dei termini ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 per il deposito di osservazioni scritte. 6
La notificazione, a dire di controparte, si sarebbe perfezionata in data 03/02/2020, come da ricevuta di consegna agli atti del giudizio. Affermava che tale circostanza era falsa, posto che l'odierno appellato non aveva mai ricevuto alcuna notificazione del preavviso di revoca della qualifica di IAP e “la sottoscrizione apposta in calce al ricevuta di ritorno della raccomandata a/r, spedita dalla Parte_4
, non è apocrifa.
[...] L'appellato, infatti, oltre a disconoscerne l'autenticità, ha fornito la prova provata di quanto appena affermato mediante la produzione documentale. Nello specifico la raccomandata a/r n. 15439324219-5, contenente la nota n. 107518 del 04/12/2019 in precedenza richiamata, è stata presa in carico dall'ufficio postale di
il 09/12/2019, trasmessa al centro operativo postale di Sinopoli il Parte_1 12/12/2019, resa disponibile al ritiro a partire dal 15/12/2019 presso l'ufficio postale di San Procopio, rimasta lì in giacenza fino al 18/01/2020, ed infine restituita al mittente, in data 03/02/2020, senza essere stata consegnata al destinatario (si veda allegato 22 del fascicolo telematico di primo grado ). Controparte_6 E' pacifico, pertanto, che qualche zelante dipendente dell'Amministrazione, una volta ricevuta la richiesta di accesso agli atti formulata dal sig. , ritenendo necessario CP_1 mettere in ordine le “carte”, abbia sottoscritto in maniera apocrifa il documento in questione (allegato 21 del fascicolo telematico di primo grado). E' indubbio che il plico raccomandato non sia MAI entrato nella disponibilità del destinatario e, conseguentemente, che quest'ultimo non ne abbia sotto-scritto la consegna”. In ogni caso, il primo giudice aveva osservato che, “qualora la notifica fosse stata (SOLO PER ASSURDO) realmente perfezionata nel febbraio 2020”, sarebbe stata del tutto pleonastica, considerato che, già nel mese di gennaio 2020, la Città Metropolitana aveva revocato al ricorrente il certificato IAP, comunicando il provvedimento all' per le CP_2 Con opportune determinazioni del caso, vale a dire la cancellazione dalla Gestione separata , come in effetti avvenuto. Allo stesso modo, l'ulteriore affermazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria di aver concesso a parte ricorrente il termine di 10 giorni, in quanto tale termine è espressamente previsto nella nota del 04/12/2019 ed è stato pienamente utilizzabile dal sig.
, era smentita dai fatti. CP_1 Era stata raggiunta, infatti la prova che l'Ente Metropolitano non aveva mai concesso in concreto detto termine, considerato che la raccomandata, contenente il preavviso di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990, non era stata mai recapitata. Tra l'altro, in assenza di contraddittorio, la comunicazione inviata dalla Città CP_ Metropolitana all' , contenente l'elenco degli imprenditori che non avevano soddisfatto le condizioni di legge, si era rivelata ulteriormente lesiva dei diritti dell'appellato che si era visto revocare la propria posizione contributiva ed era stato costretto ad attivarsi per richiedere nuovamente il riconoscimento del titolo di imprenditore agricolo con ulteriori aggravi in termini di spese e fatiche. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
CP_ Costituitosi, l , dichiarava di riproporre le medesime conclusioni istanze ed eccezioni già formulate in primo grado, da intendersi integralmente richiamate.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva regolarmente comunicato alle parti e venivano regolarmente depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va affermata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato, Sig. . CP_1 7
Con riguardo ai requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la Suprema Corte ha affermato: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199). Dall'atto di appello emergono chiaramente sia il quantum appellatum sia gli elementi di fatto e gli argomenti di diritto posti a fondamento dell'invocata riforma. Il proposto gravame individua, dunque, in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica e gli errori dai quali si assume essere affetta, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla norma.
5. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per non aver correttamente valutato i presupposti necessari per l'acquisizione ed il mantenimento del titolo di imprenditore agricolo. Il D.lgs. n. 99/2004, all'art. 1 stabilisce che: “Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Il c.2 della norma pone a carico delle Regioni la verifica circa la sussistenza e la persistenza dei suddetti requisiti. Il c. 5-ter dispone che: “
5- ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell' . Entro CP_2 ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l definiscono modalità di comunicazione delle informazioni Controparte_7 relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”. La disciplina della materia, nel dettaglio, è stata delegata alle Regioni. Con Deliberazione n. 188 del 29 marzo 2007 la Giunta Regionale della Regione Calabria emanava le Linee guida per il riconoscimento del titolo di imprenditore agricolo professionale che demandavano la competenza, in tema di riconoscimento di detta qualità, alle Province (oggi Città Metropolitane) che costituivano il punto di coordinamento tra il cittadino e le istituzioni L'appellato aveva presentato richiesta di riconoscimento del titolo presso l'ente a ciò deputato, che aveva concesso tale riconoscimento con riserva, evidenziando l'obbligo del richiedente di attestare, presso i medesimi uffici, la sussistenza dei requisiti inizialmente mancanti entro febbraio 2013. Con Invero la certificazione n. 277277 del 28 luglio 2011 attesta che la certificazione veniva assegnata al , in via temporanea, sotto condizione e con l'esplicitazione che CP_1
“il rilascio del certificato definitivo, essendo tale qualifica rilasciata sotto condizione, per le motivazioni indicate in premessa il richiedente Signor dovrà esibire Controparte_1 8
al Settore scrivente tassativamente entro FEBBRAIO 2013, la documentazione relativa al possesso dei requisiti mancanti”. Il non ha assolto l'obbligo su di lui gravante e da tale omissione sono scaturite CP_1 tutte le conseguenze contestate dal ricorrente/appellato, come il rilascio del titolo, nuovamente in via provvisoria, anziché definitiva, nell'anno 2016, fino alla revoca avvenuta nel 2020, allorquando, verificata l'assenza dei presupposti per la permanenza del titolo, l'Ente dichiarava la decadenza, così come previsto dalla legge e ne dava comunicazione al competente ente previdenziale che agiva di conseguenza.
6. Nel prosieguo, si osserva che la decadenza non costituisce un atto a contenuto discrezionale della P.A., bensì un atto meramente dichiarativo di un effetto già prodottosi ex lege. Infatti, ai si sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, dispone che, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Il comma 5-ter della norma dispone: “Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell' . Entro ventiquattro mesi dalla data CP_2 di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. … “. I presupposti che ex lege devono sussistere ai fini del riconoscimento dello status di IAP vengono integrati, oltre che dal possesso di competenze e conoscenze professionali, dai due presupposti indicati dalla norma: effettivo svolgimento dell'attività agricola in misura almeno corrispondente alla percentuale prevista, 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, e percezione da tale attività di almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Poiché tali presupposti possono non sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento, la norma (e non l'Ente) pone a carico del richiedente un preciso onere da assolvere a pena di decadenza: la comunicazione, entro 24 mesi dall'istanza, del possesso dei requisiti di legge.
“In tema di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), i presupposti sono espressamente e specificamente individuati dall'art. 1, D. Lg. n. 99 del2004, disposizione da cui emerge che il legislatore ha espressamente previsto la possibilità che l'attività agricola non venga svolta in via esclusiva;
tale eventualità è stata, anzi, assurta a regola, come chiaramente si desume proprio dai criteri fissati per la valutazione sia requisito del tempo di lavoro sia del requisito reddituale;
pertanto, va esclusa la sussistenza di un'incompatibilità giuridica tra il rapporto di lavoro pubblico a tempo pieno e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, desunta dalla legislazione in materia di pubblico impiego: l'interpretazione dell'art. 1, comma 1 del d.lg. n. 99 del 2004, svolta alla stregua dei consueti canoni ermeneutici e considerando anche la ratio sottesa alla disciplina in materia, induce a ritenere che, al fine del riconoscimento della qualifica I.A.P., assume rilievo il dato di fatto, concreto ed obiettivo, dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola in misura almeno corrispondente alla percentuale prevista (fattispecie relativa ad un soggetto dipendente a tempo pieno di un'Amministrazione Comunale, nella 9
quale il Collegio ha ritenuto dimostrato che lo svolgimento di tale attività non aveva precluso materialmente lo svolgimento dell'attività agricola in misura superiore al 25% — trattandosi di area montana e dunque svantaggiata — del tempo di lavoro complessivo, sufficiente ad ottenere il requisito della qualifica di I.A.P.)”. (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 19/05/2011, n. 858). Da qui, dunque, l'indefettibilità dell'onere da assolvere a pena di decadenza nel termine di ventiquattro mesi dalla domanda di riconoscimento: la comunicazione dei presupposti di legge, laddove all'Ente pubblico non è conferita alcuna discrezionalità amministrativa, posto che il riconoscimento è un atto vincolato alla ricorrenza dei presupposti.
“L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, d.lg. n. 99 del 2004, perché una persona fisica o giuridica possa essere qualificata imprenditore agricolo professionale, demandato dal medesimo articolo alle Regioni, ha carattere dichiarativo e non costitutivo”. (T.A.R. Venezia, sez. II, 31/05/2006, n.1556). Non è dato comprendere, e non lo ha illustrato l'appellante, come gli atti della Città Metropolitana, oggetto di censura, possano esser ricondotti ad attività procedimentale amministrativa in violazione di legge o ad atti viziato da eccesso di potere, tali da dover essere assoggettati alle prescrizioni di cui alla L. 240/1991. Il riconoscimento dello status di IPA ovvero la decadenza dal riconoscimento provvisorio non costituiscono atti esplicativi di potere discrezionale, assolvendo ad una mera funzione ricognitiva e dichiarativa della relativa situazione, tant'è che la qualifica viene riconosciuta o la decadenza viene dichiarata come diretta conseguenza del comportamento del richiedente: comunicazione dei requisiti ovvero decadenza per mancata comunicazione. Orbene, sebbene il ricorrente abbia formulato una serie di censure avverso l'operato della Città Metropolitana, non ha dimostrato di aver assolto l'unico onere sullo stesso gravante, vale a dire la comunicazione, da assolvere a pena di decadenza nel termine di ventiquattro mesi, della ricorrenza dei presupposti di legge, sì che a fronte di tale 'omissione, alla Città Metropolitana non restava altro che prendere atto dell'avvenuta verificazione di un effetto verificatosi ex lege, la già consumata decadenza e, a fronte di una nuova domanda, concedere un nuovo riconoscimento provvisorio, da consolidarsi o meno in esito all'assolvimento o all'omissione della dovuta comunicazione.
7. A differenti conclusioni non può far addivenire la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui egli aveva il possesso dei requisiti necessari fin dal 2011 (ed anzi dal 2008) e
“li aveva sempre attestati versando regolarmente i contributi, così come risultante dall'allegata documentazione attestante le regolarità contributiva e presidenziale presso la CP_ gestione separata ”.. Tale conclusione non può essere asseverata posto che la regolarità contributiva non è contemplata dalla norma quale elemento costitutivo del riconoscimento.
“Ai sensi dell'art. 1, d.lg. 29 marzo 2004 n. 99 è imprenditore agricolo professionale colui che, in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 5, reg.to (Ce) del Consiglio 17 maggio 1999 n. 1257, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
di conseguenza la qualifica di imprenditore agricolo CP_ non presuppone affatto l'iscrizione negli elenchi dell' anche se in effetti sussiste un generalizzato obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale, ma esso non è costitutivo della qualifica in questione, la quale invece si fonda su requisiti di carattere fattuale che richiedono l'accertamento in concreto dell'attività svolta”. (T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 24/10/2014, n. 573). 10
Nella motivazione della sentenza da ultimo citata in massima è stato osservato: “Dalle disposizioni testé riportate non risulta che la qualifica di imprenditore agricolo presupponga l'iscrizione negli elenchi dell' ; invero sussiste un generalizzato obbligo di iscrizione alla CP_2 gestione previdenziale, ma esso non appare costitutivo della qualifica in questione, la quale invece si fonda su requisiti di carattere fattuale che richiedono l'accertamento in concreto dell'attività svolta. … Tale quadro normativo trova conferma anche in una recentissima pronuncia di merito secondo cui la mancata iscrizione di un imprenditore agricolo alla gestione previdenziale dell' , seppure può rappresentare in molti casi una violazione di CP_2 un obbligo previdenziale, non costituisce un requisito influente sul conseguimento o la conservazione della qualifica soggettiva in questione (cfr. TAR Umbria, 14 febbraio 2014, n. 88), in coerenza con l'approccio sostanzialistico seguito dal legislatore e dalle linee guida regionali sopra menzionate in cui la qualifica di imprenditore agricolo costituisce frutto di un accertamento di requisiti fattuali, tra cui quello del tempo di lavoro dedicato dall'imprenditore (almeno il 50% della sua energia lavorativa). Ne consegue la tendenziale inammissibilità di presunzioni assolute (quale ad esempio sarebbe l'iscrizione ) che surrogando l'accertamento fattuale dei requisiti di legge CP_2 finiscano per introdurre surrettiziamente condizioni non contemplate dalle norme, di derivazione europea, che disciplinano l'acquisto della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Non si ravvisano quindi nemmeno nell'ordinamento generale dati normativi che inducano a ritenere l'iscrizione alla gestione essenziale ai fini del conseguimento della CP_2 qualifica di imprenditore agricolo professionale, con la conseguenza che la revoca disposta dalla Regione sulla base di tale presupposto deve ritenersi erronea e debba pertanto essere annullata”. Argomentando a contrario, non può che affermarsi che il possesso dei requisiti - circostanza non comunicata dal ricorrente che è, quindi, incorso in decadenza - non può desumersi dall'assolvimento degli oneri previdenziali.
8. Posto quanto sopra, la dedotta lesione del diritto di difesa, causata dal mancato rispetto dei termini di comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L. 241/1990, come correttamente osservato dall'appellante, non può trovare applicazione nel caso in esame. La P.A. ha agito in ragione di un potere conferito dalla legge, esercitato al di fuori del perimetro dell'attività discrezionale e, considerata la condotta dell'imprenditore che mai aveva adempiuto all'obbligo normativamente imposto, il contenuto del provvedimento amministrativo, se anche egli avesse esercitato le facoltà di cui al menzionato articolo 10 bis, non avrebbe potuto essere diverso: la decadenza dal titolo è, infatti, conseguenza legale, in quanto dalla stesse legge correlata al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, di talché il provvedimento non avrebbe potuto avere altro esito che non quello assunto. Si ripete, la Città Metropolitana ha agito sulla base di un potere il cui contenuto è normativamente imposto, cioè con un atto amministrativo a contenuto vincolato. In conseguenza, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990, opera la regola secondo cui un eventuale vizio del procedimento non rileva ai fini della validità del provvedimento finale quando il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso, nel contenuto, da quello adottato. L'istituto del preavviso di rigetto ha la finalità di portare a conoscenza della P.A. le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato, che potrebbero incidere significativamente sulla adozione di un provvedimento finale diverso da quello adottando, in ragione di una diversa ponderazione degli interessi a vario titolo coinvolti. 11
Tale finalità perseguita dalla norma, però, viene meno in tutti i casi in cui il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, sia perché vincolato oppure perché, seppur discrezionale, sia stata raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale immodificabilità (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4127). Il motivo per cui al è stato revocato il titolo è imputabile esclusivamente alle CP_1 omissioni in cui egli è incorso, omissioni cui la legge correla la decadenza, senza possibilità di valutazioni discrezionali da parte della P.A. e margini di emendabilità da parte del ricorrente allorquando sia infruttuosamente decorso il termine di ventiquattro mesi. Da ultimo, va solo aggiunto che l'oggetto della domanda proposta innanzi al giudice ordinario è “l'accertamento dello status di imprenditore agricolo professionale, vale a dire dei presupposti necessari al rilascio della certificazione de qua per l'acquisizione dei benefici di legge correlati al possesso di questo stato giuridico ha carattere vincolato e non è sottoposta alla discrezionalità dell'amministrazione”. (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 18/01/2011, n. 66). Orbene, non avendo il ricorrente provato di aver assolto i prescritti, a pena di decadenza, oneri di comunicazione, non avendo egli giammai tempestivamente inviato le prescritte comunicazioni, egli è incorso in decadenza, con la conclusione che alla Città CP_ Metropolitana e all , i cui ambiti di competenza sono normativamente imposti, non restava che prendere atto di una situazione di fatto già irreversibilmente consolidata ed inemendabile, che imponeva i comportamenti e l'adozione degli atti oggetto delle infondate censure del ricorrente. Per i motivi esposti, la sentenza va riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta dal ricorrente di accertamento e declaratoria di “nullità e/o annullabilità del provvedimento di revoca della qualifica di IAP - disposta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in danno del ricorrente - per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, e considerata la conseguente illegittimità della cancellazione retroattiva dalla gestione IAP operata dall' ordinare all'Ente previdenziale di effettuare l'immediata reiscrizione CP_2 della nella Gestione IAP, senza soluzione di continuità, a Controparte_8 decorrere dall'anno 2011”.
9. Rigettate le domanda proposte in via di principalità dal , deve procedersi alla CP_1 disamina domanda proposta in via subordinata, vale a dire condannare l alla CP_2 restituzione di tutte le somme versate dal 2011 fino alla revoca dell'iscrizione, a titolo di Con contribuzione nella gestione , essendo venuto meno il presupposto legittimamente, tanto da configurarsi un indebito oggettivo. La domanda è meritevole di accoglimento posto che, cancellata irreversibilmente la posizione previdenziale - che era provvisoria, in quanto il riconoscimento era avvenuto con riserva -, i contributi versati sono privi di titolo causale e, quindi, indebiti ex art. 2033 c.c. e la contribuzione indebitamente versata non può assumere valenza alcuna ai fini dell'implementazione della posizione previdenziale, posta la caducazione ab origine della stessa. Invero, “Il pagamento dei contributi presuppone l'esistenza di un valido rapporto assicurativo pertanto, nell'ipotesi di versamento volontario dei contributi assicurativi e successivo annullamento del rapporto di lavoro sulla cui base era stato autorizzato detto versamento (nella specie, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli), il lavoratore ha diritto alla ripetizione di quanto pagato, non potendo essere acquisiti contributi relativi a rapporti di lavoro dichiarati inesistenti”. (Cass. civ. sez. lav., 07/09/2018, n. 21899). Ne consegue il diritto del solvens alla relativa ripetizione nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi, come da regola generale dell'indebito, nella misura legale dal dì 12
della domanda di restituzione, stante l'evidente insussistenza di mala fede nell'accipiens, al soddisfo. Quanto alle spese dei due gradi di giudizio, avuto riguardo all'esito finale della lite, quale conseguito in questo grado di giudizio, con rigetto della domanda principale del ed accoglimento della domanda subordinata, in situazione di parziale reciproca CP_1 soccombenza, di esse va disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e di , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi pubblicata il 30.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento dell'appello proposto da Città Metropolitana di Reggio Calabria e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da , Controparte_1 aventi ad oggetto la declaratoria di nullità/annullabilità del provvedimento di revoca della qualifica di IAP disposta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e di ordine all'Ente previdenziale di effettuare l'immediata reiscrizione della ditta nella Controparte_1
Gestione IAP, senza soluzione di continuità, a decorrere dall'anno 2011.
2. In accoglimento della domanda subordinata proposta da , Controparte_1 condanna l' alla restituzione delle somme versate da , a titolo CP_2 Controparte_1 di contribuzione nella gestione IAP fino alla revoca dell'iscrizione, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda al soddisfo.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
.