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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4748/2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli Nord, 10 maggio 2022, n. 1731), vertente Parte
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Fortuna Ammendola (c.f.:
) e dall'avv. Carolina Capuano (c.f.: ), presso C.F._2 C.F._3 lo studio dei quali è domiciliato in Casalnuovo di Napoli, alla via Roma n. 222 (p.e.c.:
; Email_1 Email_2
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giorgio Gritti C.F._4
(c.f.: , presso il cui studio è domiciliata in Napoli, alla via G. Verdi n. 18 C.F._5
(p.e.c.: ; Email_3
appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta recante appello incidentale, domandandone l'accoglimento. P.G.: non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 15.10.2018, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord Parte_2 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.06.1998 con dal quale in data 21.01.2000 ed in data 26.11.2002 erano rispettivamente Controparte_1 nati i figli e;
il ricorrente - per quanto afferisce all'oggetto del presente Per_1 Per_2 procedimento - chiedeva, inoltre, revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento della prole (pari ad euro 500,00 al mese) posto a suo carico (sull'accordo delle parti) in sede di separazione giudiziale e - considerato il trasferimento presso il suo domicilio dei figli - chiedeva porsi a carico della un assegno di contributo al mantenimento della prole del CP_1 complessivo importo di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio, Controparte_1 non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo
- per quanto rileva ai fini del presente giudizio - porsi a carico dell' un contributo Pt_2 mensile per il mantenimento della prole, con attribuzione diretta al figlio maggiorenne
, non economicamente autosufficiente. Per_1
1.2. Nel corso del processo di primo grado, emessi dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori ed urgenti (parzialmente modificati in sede di reclamo della CP_1 dalla Corte d'Appello con decreto del 09.12.2020), alla cui stregua veniva stabilita la debenza a carico della resistente di un assegno (da corrispondersi al coniuge) di contributo al mantenimento del solo figlio della misura di euro 150,00 al mese, pronunciata Per_2 sentenza non definitiva sullo status, acquisite le note contenenti le conclusioni scritte delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 1731 del 10.05.2022, l'adito Tribunale dichiarava non dovuto dalla alcun assegno di contributo al mantenimento del figlio e poneva a carico CP_1 Per_1 della medesima un assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio Per_2 dell'importo di euro 150,00 al mese, oltre al 25% delle spese straordinarie
In particolare, il Tribunale evidenziava - quanto al figlio maggiorenne - che il Persona_3 giovane, calciatore prima semiprofessionista e poi professionista, nel corso degli anni aveva vissuto prevalentemente presso diversi Comuni dell'Italia centrale nelle cui squadre aveva militato, interrompendo - così - la convivenza continuativa con il padre, residente in [...]
(NA), dal che l'assenza di legittimazione attiva di a chiedere nei confronti della Parte_2 controparte l'assegno di contributo al mantenimento del figlio, in assenza di domanda giudiziale autonoma del giovane.
Relativamente al figlio - maggiorenne, studente e non economicamente Per_2 autosufficiente - il Tribunale teneva conto delle condizioni economiche delle parti
(percependo l' operaio presso la “F.C.A.” di Pomigliano d'Arco, una retribuzione Pt_2 media annua - sulla base delle dichiarazioni per il 2018, il 2019 ed il 2020 - di poco superiore ai ventimila euro e la - sulla base della documentazione reddituale versata per gli anni CP_1
2018 e 2019 - una retribuzione media mensile di euro 404,74, quale impiegata presso una cooperativa con le mansioni di addetta alle pulizie), considerando la carenza di documentazione reddituale di entrambe le parti per il periodo successivo e la mancata prova della percezione da parte della donna di ulteriori entrate non registrabili nonché di rendite immobiliari.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso del 10.11.2023 il Parte_2 quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava porsi a carico della controparte un assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne - per Per_1 il solo periodo compreso fra ottobre del 2018 e giugno del 2020 - dell'importo di euro 250,00 al mese nonché un assegno mensile di pari importo in favore del figlio (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) , oltre al 50% delle spese straordinarie;
con Per_2 vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la quale resisteva nel Controparte_1 merito e chiedeva rigettarsi l'atto di gravame, nonché - con appello incidentale - disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a decorrere dal mese di Per_2 aprile dell'anno 2024, essendone venuti meno i presupposti;
con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio del 18.12.2024, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di appello, lamenta innanzitutto l'erronea valutazione da parte del Parte_2
Tribunale di Napoli Nord delle modalità di svolgimento da parte del figlio della sua Per_1 attività di calciatore nel periodo indicato nel gravame, evidenziando come il giovane non avrebbe mai domiciliato di fatto nelle città (da ultimo presso le cui squadre aveva Per_4 giocato, anche per effetto della sospensione dell'attività agonistica, a decorrere dal febbraio del 2020, cagionata dall'emergenza sanitaria da Sars Covid 2. Da ciò discenderebbe che - avendo il figlio continuato a domiciliare sostanzialmente presso la sua abitazione - sarebbe munito della legittimazione processuale cd. Parte_2
“concorrente” ad azionare nei confronti della controparte il diritto all'ottenimento (per il periodo indicato, essendo successivamente divenuto professionista dopo avere Per_1 sottoscritto l'1.07.2020 un contratto con la società della Carrarese, iscritta al campionato nazionale di serie C) di un assegno di contributo al mantenimento del ragazzo nella misura di euro 250,00 al mese, atteso che le società dilettantistiche che precedentemente lo avevano contrattualizzato gli corrispondevano un mero (ed esiguo) rimborso spese mensile, insuscettibile di assicurargli l'indipendenza economica e la possibilità di sostenere le spese di un alloggio autonomo.
Riguardo al figlio , la domanda di incremento dell'assegno di contributo al Per_2 mantenimento del medesimo da euro 150,00 ad euro 250,00 si giustificherebbe - anche a mente dell'art. 116 c.p.c. - alla luce del mancato deposito da parte della della CP_1 documentazione reddituale relativa all'anno 2020 (mentre egli, alla data - 18.01.2022 - della richiesta formulata dal G.I. in primo grado, non poteva aggiornare la sua documentazione in quanto ancora non certificabile dall'Agenzia delle Entrate) nonché della risultanza in capo alla ex coniuge (come da visure prodotte) di proprietà immobiliari in RA ulteriori a quella della ex casa familiare.
3.1. Resistendo nel merito, con la comparsa di costituzione ritualmente Controparte_1 depositata, sostiene la correttezza delle valutazioni del Tribunale sottese all'esclusione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , dovendosi ritenere l'assenza di Per_1 coabitazione con il padre e della legittimazione di quest'ultimo ad agire in luogo e nell'interesse del giovane, evidenziando altresì le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi equa e non assoggettabile ad incremento la misura della contribuzione da lei dovuta all' per il Pt_2 mantenimento del figlio , di cui peraltro - con appello incidentale - domanda la Per_2 revoca a decorrere dal mese di aprile del 2024, avendo depositato atto di notorietà in cui il giovane ha riconosciuto di essere divenuto da tale epoca economicamente indipendente.
4. Il gravame principale è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto - riguardo alla situazione del figlio - deve evidenziarsi che - come emerge Per_1 dalla stessa documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado - il giovane - nel periodo indicato dall'appellante - ha svolto la sua attività di calciatore per società calcistiche di serie D quali il , il ed il , divenendo professionista solo con il CP_2 CP_3 Per_4 passaggio alla Carrarese nel 2021; trattasi - all'evidenza - di città considerevolmente distanti dal Comune di effettiva residenza dell'appellante (RA), sicchè, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi inverosimile che il ragazzo potesse tutti i giorni (affrontando oltretutto le connesse spese) raggiungere i luoghi degli allenamenti e poi fare ritorno a casa del padre.
Peraltro, in sede presidenziale l' nemmeno contestava l'affermazione di controparte Pt_2 secondo la quale, durante la militanza nella squadra del il giovane, oltre alla diaria, fruiva Per_4 di vitto ed alloggio in loco a carico della società. Né concretamente rileva l'addotta interruzione delle attività agonistiche nel corso del lockdown, essendo noto che il fermo delle competizioni sportive è iniziato solo verso la metà del mese di marzo del 2020 (laddove il lasso cronologico cui si riferisce la domanda di contribuzione dell va dall'ottobre del 2018 al giugno del Pt_2
2020) ed altresì che, com'è pure noto, nel primo periodo della pandemia le partite avevano inizialmente subito dei meri rinvii a date abbastanza vicine e tali da giustificare la protrazione degli allenamenti, sicchè - nella carenza di prova contraria sul punto - è lecito presumere che anche nel lasso di tempo compreso fra i mesi di marzo e di giugno del 2020 Persona_3 vivesse ancora nella città ove aveva sede di volta in volta la squadra di militanza.
Infatti, la legittimazione del genitore separato o divorziato, già affidatario o comunque collocatario del figlio minorenne, ad ottenere - anche dopo il compimento da parte di quest'ultimo della maggiore età - dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio concorrente con quella del figlio maggiorenne sussiste nel solo caso in cui persista la situazione di convivenza del figlio presso il genitore (cfr., da ultimo, Cass., ordinanza n.
17380/2020).
Nè ricorrono - nel caso concreto - le condizioni per affermare che l'abitazione del padre - seppur non più integrante il luogo ove il giovane aveva la propria stabile residenza di fatto - costituisse, nel periodo indicato, il punto di riferimento ove faceva sistematico ritorno Per_1 quando non era gravato dai suoi impegni sportivi, corrispondentemente beneficiando del sostentamento paterno in relazione alle sue primarie esigenze di vita, situazione che (come statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità: Cass., n. 30179 del 22.11.2024) può ugualmente radicare la legittimazione cd. “concorrente” del genitore ad agire per ogni questione inerente il contributo di mantenimento dovuto dall'altro in favore della prole, atteso che nemmeno secondo tali termini “attenuati” l' ha fornito elementi di prova della Pt_2 protrazione della convivenza presso di lui del figlio , specie ove si consideri che - Per_1 come risulta incontestatamente dagli atti, avendo peraltro lo stesso appellante riconosciuto già in primo grado l'esistenza di eccellenti rapporti madre/figli - i rientri (quando possibili) del giovane nel territorio di provenienza avvenivano regolarmente in forma alternata presso entrambi i genitori.
Da quanto precede emerge la carenza di legittimazione dell'appellante a domandare il contributo di mantenimento nell'interesse del figlio maggiorenne , che non ha Per_1 avanzato autonoma domanda. Per ciò che concerne, poi, la domanda di aumento dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio , osserva la Corte come le proprietà immobiliari Persona_5
(ulteriori a quella della ex casa familiare) della - evidenziate dall - si riducano CP_1 Pt_2 ad una mera quota di comproprietà di tre immobili di RA (siti nel medesimo stabile ove insiste la ex residenza coniugale) di cui sono altresì titolari ben altri sei familiari della donna, il che non appare in grado di immutare significativamente il giudizio di comparazione delle situazioni economiche delle parti;
né, in mancanza di contrari elementi - se non probatori - nemmeno indiziari forniti dall'appellante, appare fondatamente potersi presumere che, successivamente all'anno 2019 (cui si riferisce l'ultima documentazione reddituale della donna), le condizioni patrimoniali della (che svolge attività di pulizia alle dipendenze CP_1 di una ditta e non è dotata di alcuna particolare competenza professionale, né può godere di alcuna concreta aspettativa di progresso lavorativo) siano migliorate.
Piuttosto, deve tenersi conto - alla stregua di quanto pacificamente emerge dagli atti - che la intrattiene ottimi rapporti con i figli, i quali frequentano regolarmente la sua casa CP_1 settimanalmente e quantomeno a week end alterni; sicchè, tenuto conto delle esigenze di crescita del figlio in rapporto all'età anagrafica, deve ritenersi che l'importo dell'assegno di Per_2 contributo al mantenimento del medesimo posto a suo tempo a carico della (compresa CP_1 la quota delle spese straordinarie) fosse equo e proporzionato.
Va, inoltre, accolta la domanda avanzata dalla con il gravame incidentale volta alla CP_1 revoca del suo obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del figlio maggiorenne a decorrere dal mese di aprile del 2024, avendo l'appellata depositato atto di Per_2 notorietà a firma del giovane, in cui il medesimo ha riconosciuto di essere divenuto da tale epoca economicamente indipendente.
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da nei Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 1731/2022, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord il 10.05.2022, nonché sull'appello incidentale proposto dalla , così CP_1 provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, revoca l'obbligo di di contribuire Controparte_1 al mantenimento in favore del figlio a decorrere dal mese di aprile del 2024; Persona_5
c) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_2 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Efisia Gaviano Presidente dott.ssa Silvana Sica Consigliere dott. Stefano Risolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4748/2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli Nord, 10 maggio 2022, n. 1731), vertente Parte
nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Fortuna Ammendola (c.f.:
) e dall'avv. Carolina Capuano (c.f.: ), presso C.F._2 C.F._3 lo studio dei quali è domiciliato in Casalnuovo di Napoli, alla via Roma n. 222 (p.e.c.:
; Email_1 Email_2
appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giorgio Gritti C.F._4
(c.f.: , presso il cui studio è domiciliata in Napoli, alla via G. Verdi n. 18 C.F._5
(p.e.c.: ; Email_3
appellata
PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello;
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellata: si è riportata alla comparsa di costituzione e risposta recante appello incidentale, domandandone l'accoglimento. P.G.: non ha formulato alcun parere, non essendo implicati nella procedura interessi facenti capo a soggetti di età minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 15.10.2018, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord Parte_2 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.06.1998 con dal quale in data 21.01.2000 ed in data 26.11.2002 erano rispettivamente Controparte_1 nati i figli e;
il ricorrente - per quanto afferisce all'oggetto del presente Per_1 Per_2 procedimento - chiedeva, inoltre, revocarsi l'assegno di contributo al mantenimento della prole (pari ad euro 500,00 al mese) posto a suo carico (sull'accordo delle parti) in sede di separazione giudiziale e - considerato il trasferimento presso il suo domicilio dei figli - chiedeva porsi a carico della un assegno di contributo al mantenimento della prole del CP_1 complessivo importo di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.1. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio, Controparte_1 non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo
- per quanto rileva ai fini del presente giudizio - porsi a carico dell' un contributo Pt_2 mensile per il mantenimento della prole, con attribuzione diretta al figlio maggiorenne
, non economicamente autosufficiente. Per_1
1.2. Nel corso del processo di primo grado, emessi dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori ed urgenti (parzialmente modificati in sede di reclamo della CP_1 dalla Corte d'Appello con decreto del 09.12.2020), alla cui stregua veniva stabilita la debenza a carico della resistente di un assegno (da corrispondersi al coniuge) di contributo al mantenimento del solo figlio della misura di euro 150,00 al mese, pronunciata Per_2 sentenza non definitiva sullo status, acquisite le note contenenti le conclusioni scritte delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 1731 del 10.05.2022, l'adito Tribunale dichiarava non dovuto dalla alcun assegno di contributo al mantenimento del figlio e poneva a carico CP_1 Per_1 della medesima un assegno mensile di contributo al mantenimento del figlio Per_2 dell'importo di euro 150,00 al mese, oltre al 25% delle spese straordinarie
In particolare, il Tribunale evidenziava - quanto al figlio maggiorenne - che il Persona_3 giovane, calciatore prima semiprofessionista e poi professionista, nel corso degli anni aveva vissuto prevalentemente presso diversi Comuni dell'Italia centrale nelle cui squadre aveva militato, interrompendo - così - la convivenza continuativa con il padre, residente in [...]
(NA), dal che l'assenza di legittimazione attiva di a chiedere nei confronti della Parte_2 controparte l'assegno di contributo al mantenimento del figlio, in assenza di domanda giudiziale autonoma del giovane.
Relativamente al figlio - maggiorenne, studente e non economicamente Per_2 autosufficiente - il Tribunale teneva conto delle condizioni economiche delle parti
(percependo l' operaio presso la “F.C.A.” di Pomigliano d'Arco, una retribuzione Pt_2 media annua - sulla base delle dichiarazioni per il 2018, il 2019 ed il 2020 - di poco superiore ai ventimila euro e la - sulla base della documentazione reddituale versata per gli anni CP_1
2018 e 2019 - una retribuzione media mensile di euro 404,74, quale impiegata presso una cooperativa con le mansioni di addetta alle pulizie), considerando la carenza di documentazione reddituale di entrambe le parti per il periodo successivo e la mancata prova della percezione da parte della donna di ulteriori entrate non registrabili nonché di rendite immobiliari.
2. Per la riforma della sentenza proponeva appello con ricorso del 10.11.2023 il Parte_2 quale, per i motivi che saranno appresso sintetizzati, domandava porsi a carico della controparte un assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne - per Per_1 il solo periodo compreso fra ottobre del 2018 e giugno del 2020 - dell'importo di euro 250,00 al mese nonché un assegno mensile di pari importo in favore del figlio (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) , oltre al 50% delle spese straordinarie;
con Per_2 vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la quale resisteva nel Controparte_1 merito e chiedeva rigettarsi l'atto di gravame, nonché - con appello incidentale - disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio a decorrere dal mese di Per_2 aprile dell'anno 2024, essendone venuti meno i presupposti;
con vittoria di spese.
All'esito della camera di consiglio del 18.12.2024, sul deposito delle note scritte delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di appello, lamenta innanzitutto l'erronea valutazione da parte del Parte_2
Tribunale di Napoli Nord delle modalità di svolgimento da parte del figlio della sua Per_1 attività di calciatore nel periodo indicato nel gravame, evidenziando come il giovane non avrebbe mai domiciliato di fatto nelle città (da ultimo presso le cui squadre aveva Per_4 giocato, anche per effetto della sospensione dell'attività agonistica, a decorrere dal febbraio del 2020, cagionata dall'emergenza sanitaria da Sars Covid 2. Da ciò discenderebbe che - avendo il figlio continuato a domiciliare sostanzialmente presso la sua abitazione - sarebbe munito della legittimazione processuale cd. Parte_2
“concorrente” ad azionare nei confronti della controparte il diritto all'ottenimento (per il periodo indicato, essendo successivamente divenuto professionista dopo avere Per_1 sottoscritto l'1.07.2020 un contratto con la società della Carrarese, iscritta al campionato nazionale di serie C) di un assegno di contributo al mantenimento del ragazzo nella misura di euro 250,00 al mese, atteso che le società dilettantistiche che precedentemente lo avevano contrattualizzato gli corrispondevano un mero (ed esiguo) rimborso spese mensile, insuscettibile di assicurargli l'indipendenza economica e la possibilità di sostenere le spese di un alloggio autonomo.
Riguardo al figlio , la domanda di incremento dell'assegno di contributo al Per_2 mantenimento del medesimo da euro 150,00 ad euro 250,00 si giustificherebbe - anche a mente dell'art. 116 c.p.c. - alla luce del mancato deposito da parte della della CP_1 documentazione reddituale relativa all'anno 2020 (mentre egli, alla data - 18.01.2022 - della richiesta formulata dal G.I. in primo grado, non poteva aggiornare la sua documentazione in quanto ancora non certificabile dall'Agenzia delle Entrate) nonché della risultanza in capo alla ex coniuge (come da visure prodotte) di proprietà immobiliari in RA ulteriori a quella della ex casa familiare.
3.1. Resistendo nel merito, con la comparsa di costituzione ritualmente Controparte_1 depositata, sostiene la correttezza delle valutazioni del Tribunale sottese all'esclusione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , dovendosi ritenere l'assenza di Per_1 coabitazione con il padre e della legittimazione di quest'ultimo ad agire in luogo e nell'interesse del giovane, evidenziando altresì le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi equa e non assoggettabile ad incremento la misura della contribuzione da lei dovuta all' per il Pt_2 mantenimento del figlio , di cui peraltro - con appello incidentale - domanda la Per_2 revoca a decorrere dal mese di aprile del 2024, avendo depositato atto di notorietà in cui il giovane ha riconosciuto di essere divenuto da tale epoca economicamente indipendente.
4. Il gravame principale è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto - riguardo alla situazione del figlio - deve evidenziarsi che - come emerge Per_1 dalla stessa documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado - il giovane - nel periodo indicato dall'appellante - ha svolto la sua attività di calciatore per società calcistiche di serie D quali il , il ed il , divenendo professionista solo con il CP_2 CP_3 Per_4 passaggio alla Carrarese nel 2021; trattasi - all'evidenza - di città considerevolmente distanti dal Comune di effettiva residenza dell'appellante (RA), sicchè, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi inverosimile che il ragazzo potesse tutti i giorni (affrontando oltretutto le connesse spese) raggiungere i luoghi degli allenamenti e poi fare ritorno a casa del padre.
Peraltro, in sede presidenziale l' nemmeno contestava l'affermazione di controparte Pt_2 secondo la quale, durante la militanza nella squadra del il giovane, oltre alla diaria, fruiva Per_4 di vitto ed alloggio in loco a carico della società. Né concretamente rileva l'addotta interruzione delle attività agonistiche nel corso del lockdown, essendo noto che il fermo delle competizioni sportive è iniziato solo verso la metà del mese di marzo del 2020 (laddove il lasso cronologico cui si riferisce la domanda di contribuzione dell va dall'ottobre del 2018 al giugno del Pt_2
2020) ed altresì che, com'è pure noto, nel primo periodo della pandemia le partite avevano inizialmente subito dei meri rinvii a date abbastanza vicine e tali da giustificare la protrazione degli allenamenti, sicchè - nella carenza di prova contraria sul punto - è lecito presumere che anche nel lasso di tempo compreso fra i mesi di marzo e di giugno del 2020 Persona_3 vivesse ancora nella città ove aveva sede di volta in volta la squadra di militanza.
Infatti, la legittimazione del genitore separato o divorziato, già affidatario o comunque collocatario del figlio minorenne, ad ottenere - anche dopo il compimento da parte di quest'ultimo della maggiore età - dall'altro genitore un contributo per il mantenimento del figlio concorrente con quella del figlio maggiorenne sussiste nel solo caso in cui persista la situazione di convivenza del figlio presso il genitore (cfr., da ultimo, Cass., ordinanza n.
17380/2020).
Nè ricorrono - nel caso concreto - le condizioni per affermare che l'abitazione del padre - seppur non più integrante il luogo ove il giovane aveva la propria stabile residenza di fatto - costituisse, nel periodo indicato, il punto di riferimento ove faceva sistematico ritorno Per_1 quando non era gravato dai suoi impegni sportivi, corrispondentemente beneficiando del sostentamento paterno in relazione alle sue primarie esigenze di vita, situazione che (come statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità: Cass., n. 30179 del 22.11.2024) può ugualmente radicare la legittimazione cd. “concorrente” del genitore ad agire per ogni questione inerente il contributo di mantenimento dovuto dall'altro in favore della prole, atteso che nemmeno secondo tali termini “attenuati” l' ha fornito elementi di prova della Pt_2 protrazione della convivenza presso di lui del figlio , specie ove si consideri che - Per_1 come risulta incontestatamente dagli atti, avendo peraltro lo stesso appellante riconosciuto già in primo grado l'esistenza di eccellenti rapporti madre/figli - i rientri (quando possibili) del giovane nel territorio di provenienza avvenivano regolarmente in forma alternata presso entrambi i genitori.
Da quanto precede emerge la carenza di legittimazione dell'appellante a domandare il contributo di mantenimento nell'interesse del figlio maggiorenne , che non ha Per_1 avanzato autonoma domanda. Per ciò che concerne, poi, la domanda di aumento dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio , osserva la Corte come le proprietà immobiliari Persona_5
(ulteriori a quella della ex casa familiare) della - evidenziate dall - si riducano CP_1 Pt_2 ad una mera quota di comproprietà di tre immobili di RA (siti nel medesimo stabile ove insiste la ex residenza coniugale) di cui sono altresì titolari ben altri sei familiari della donna, il che non appare in grado di immutare significativamente il giudizio di comparazione delle situazioni economiche delle parti;
né, in mancanza di contrari elementi - se non probatori - nemmeno indiziari forniti dall'appellante, appare fondatamente potersi presumere che, successivamente all'anno 2019 (cui si riferisce l'ultima documentazione reddituale della donna), le condizioni patrimoniali della (che svolge attività di pulizia alle dipendenze CP_1 di una ditta e non è dotata di alcuna particolare competenza professionale, né può godere di alcuna concreta aspettativa di progresso lavorativo) siano migliorate.
Piuttosto, deve tenersi conto - alla stregua di quanto pacificamente emerge dagli atti - che la intrattiene ottimi rapporti con i figli, i quali frequentano regolarmente la sua casa CP_1 settimanalmente e quantomeno a week end alterni; sicchè, tenuto conto delle esigenze di crescita del figlio in rapporto all'età anagrafica, deve ritenersi che l'importo dell'assegno di Per_2 contributo al mantenimento del medesimo posto a suo tempo a carico della (compresa CP_1 la quota delle spese straordinarie) fosse equo e proporzionato.
Va, inoltre, accolta la domanda avanzata dalla con il gravame incidentale volta alla CP_1 revoca del suo obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del figlio maggiorenne a decorrere dal mese di aprile del 2024, avendo l'appellata depositato atto di Per_2 notorietà a firma del giovane, in cui il medesimo ha riconosciuto di essere divenuto da tale epoca economicamente indipendente.
5. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da nei Parte_2 confronti di avverso la sentenza n. 1731/2022, emessa dal Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord il 10.05.2022, nonché sull'appello incidentale proposto dalla , così CP_1 provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) in accoglimento dell'appello incidentale, revoca l'obbligo di di contribuire Controparte_1 al mantenimento in favore del figlio a decorrere dal mese di aprile del 2024; Persona_5
c) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Parte_2 dell'appellata, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano