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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 7.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6514/2023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, viale XX Settembre, n. 43, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Piergiorgio Finocchiaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Rosario Giovanni Pellegrino, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandra Vetri, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26, CP_1
Catania.
Resistente
e
in persona del legale rappresentante p.t., giusta Controparte_2
procura rilasciata da a Vincenzo Pavone, in qualità di Controparte_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio – Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in Comiso, Via Gen. Girlando n. 5b, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Distefano Marino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive, da note autorizzate e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il giorno 8.6.2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239001204726, notificatagli da l'11.5.2023, con la quale gli CP_4
è stato richiesto il pagamento di € 105.968,17 comprensivi di interessi e compenso di riscossione per il presunto mancato pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive e Modello DM 10 per l'anno 2009 in relazione all'avviso di addebito 593
20120004509254000 mai notificato e/o mai ritualmente notificato all'odierno ricorrente.
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa o invalida notifica degli avvisi di addebito presupposto, ha eccepito la prescrizione anche successiva dei contributi e la decadenza dalla pretesa impositiva, oltre all'inadempimento all'onere della prova.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di «in via preliminare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi dell'opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un'eventuale esecuzione delle somme iscritte a ruolo;
Nel merito:
-accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la nullità dell'intimazione di pagamento n. 29320239001204726 e del prodromico avviso di addebito n. 593
20120004509254000 e per l'effetto dichiarare non dovuta somma alcuna a tale titolo dal ricorrente;
CP_
- condannare l' e l' al pagamento delle spese e Controparte_3
degli onorari».
CP_ Con memoria depositata l'1.3.2024 si è costituito l' eccependo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avente ad oggetto i vizi di forma degli atti, il difetto di
CP_ legittimazione passiva dell' l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire del ricorrente, l'interruzione del termine di prescrizione. L'Ente ha poi ampiamente argomentato in ordine all'infondatezza della domanda attorea e ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme incorporate negli avvisi di addebito e nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta al netto degli sgravi operati.
CP_ Quindi, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni «Estromettere la Società di
CP_ Cartolarizzazione dei Crediti dall'odierno procedimento.
2 Ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
In via principale,
Nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto degli sgravi medio tempore intervenuti;
In subordine, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . Controparte_5
In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ivi citati, ovvero nella somma che CP_1 sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
In via subordinata,
Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di accertamento opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
Spese, competenze ed onorari come per legge».
Con memoria depositata l'8.9.2023 si è costituita deducendo l'infondatezza della CP_4 censura relativa all'invalidità della notificazione dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento ed eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative alla formazione del ruolo. Quindi, argomentato CP_4 comunque in ordine all'infondatezza delle difese attoree, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 15.4.2024 e per carico del ruolo all'udienza del 4.11.2024, differita per legittimo impedimento della giudice al 10.2.2025.
Nelle more e, in particolare, in seno alle note depositate il 7.3.2024 parte ricorrente ha
CP_ rinunciato alla domanda nei confronti dell'
All'esito dell'udienza 10.2.2025, è stata rilevata d'ufficio la questione del difetto di legittimazione passiva di sulla base del principio affermato da Cass., S.U., n. CP_4
7514/2022, è stato assegnato termine alle parti per depositare note difensive a riguardo ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 7.4.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le
3 parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239001204726, notificata a parte ricorrente da in data 11.5.2023, con la quale CP_4 le è stato chiesto il pagamento di € 105.968,17 comprensivi di interessi e compenso di riscossione per il mancato pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive e
Modello DM 10 per l'anno 2009 in relazione all'avviso di addebito n. 593
20120004509254000.
Parte ricorrente a sostegno dell'opposizione ha dedotto l'omessa e/o irrituale notificazione dell'avviso di addebito n. 593 20120004509254000, ha eccepito la prescrizione anche successiva dei crediti contributivi, la decadenza dell'ente impositore dalla pretesa contributiva e ha dedotto l'inadempimento all'onere della prova.
3. Per procedere all'esame della domanda attorea occorre in primo luogo inquadrare sistematicamente la natura della spiegata opposizione.
Al riguardo giova premettere che nella materia che ci occupa possono essere proposte, anche con un unico atto (v. Cass. 15116/2015): a) sia l'opposizione per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva – come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – quali sono le contestazioni relative all'an e al quantum di detta pretesa, l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come ad esempio la prescrizione, le riduzioni per sgravi e le agevolazioni in genere;
b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, che si configura allorquando il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata come la nullità della cartella o dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, l'omessa notificazione degli atti prodromici, la nullità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento;
c) sia anche l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. per una ricostruzione sistematica e completa del ventaglio di opposizioni proponibili avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento Cass. n.
18256/2020).
4 Nell'ambito di tale sistema di tutele, è ammessa senza limiti di tempo l'impugnazione dell'estratto di ruolo esclusivamente quando la cartella o l'avviso di addebito non sono stati mai notificati e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso (Cass., n. 19704/2015).
Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti esecutivi, sì come disposto dall'art. 617 cp.c. (cui rinvia l'art. 29 d.lgs. n. 26/1999), oppure nel termine di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999.
L'ammissibilità dell'opposizione deve peraltro essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione della cartella di pagamento ha carattere perentorio ed è fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007). Analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (v. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
4. Ciò premesso sul piano generale e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e ancora un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione recuperatoria ex art. 29. d.lgs. n. 46/1999.
Invero, l'istante ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento in ragione dell'omessa notificazione dell'atto presupposto sotteso e richiamato in seno all'intimazione di pagamento opposta, di tal guisa censurando la conformità dell'atto formato dall' al modello legale. Con tali Controparte_2 doglianze l'istante non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che l'atto con il quale l' ha inteso minacciare l'esecuzione forzata Controparte_3
non sarebbe corrispondente al modello legale.
In secondo luogo, la parte ricorrente, nel contestare appunto l'omessa notificazione dell'avviso di addebito presupposto, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando così una contestazione di merito sui crediti. Si tratta di un'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 recuperatoria.
In terzo luogo, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione successiva, così proponendo un'opposizione all'esecuzione.
In quarto luogo, il ricorrente ha dedotto una censura di natura formale avverso l'avviso di CP_ addebito sotteso all'intimazione di pagamento avversata, in quanto l' sarebbe decaduto
5 dalla pretesa impositiva. Pertanto, il ricorrente ha proposto un'azione cd. recuperatoria di opposizione agli atti esecutivi. L'istante non ha contestato infatti la spettanza di interessi, sanzioni ed altri oneri, ma la conformità dell'avviso di addebito al modello legale.
5. Così inquadrate le opposizioni proposte da parte ricorrente e venendo anzitutto a vagliare la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'intimazione di pagamento, la stessa risulta tardivamente proposta, in quanto parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento l'11.5.2023 e il ricorso è stato depositato l'8.6.2023, oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c., cui rimanda anche l'art. 29 D.lgs. 46/1999.
Ed invero, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., occorre fare riferimento alla data di deposito del ricorso introduttivo, così come affermato da Cass. n. 25308/2015, che in tema di opposizione agli atti esecutivi ha chiarito che «l'opposizione agli atti esecutivi, pure se il ricorso sia stato tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia mancata del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente, essendo invece consentito al giudice dell'esecuzione di concedere un termine per rinnovare la notificazione qualora quest'ultima sia affetta da vizi che ne comportino la nullità».
6. Venendo ai restanti motivi di opposizione e posto che parte ricorrente in seno alle note depositate il 7.3.2024 ha rinunciato alla «prosecuzione del giudizio nei confronti dell' , va in primo luogo dato atto della cessazione della materia del contendere in CP_1
CP_ relazione a tutte le domande proposte da parte ricorrente nei confronti dell'
Parte ricorrente ha infatti manifestato in maniera univoca la volontà di rinunciare all'azione fatta valere, non sussistendo alcun dubbio in ordine alla qualificazione come tale della dichiarazione contenuta nelle note del 7.3.2024.
Ed invero la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, e produce, quale effetto, non l'estinzione del giudizio con conseguente possibilità di riproporre l'azione, ma l'estinzione dell'azione, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in futuro la tutela giurisdizionale per il diritto fatto valere con l'azione rinunciata e ciò in quanto la rinuncia all'azione si sostanzia nella rinuncia al diritto sostanziale sottostante, cui nel caso di specie è stata fatta peraltro espressa rinuncia.
Che alla rinuncia all'azione segua una decisione del giudice che abbia forma di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è stato affermato anche dalla
Corte di cassazione, la quale ha chiarito che «la rinuncia all'azione, diversamente dalla
6 rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere» (Cass. 12953/2014).
La Suprema Corte ha avuto inoltre modo di precisare che « (…) la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto » (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 19/03/1990, Rv. 466036; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12844 del 03/09/2003, Rv. 566523;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 28/03/2001, Rv. 545257; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 16/03/1981, Rv. 412092).
Sulla scorta delle superiori considerazioni e risultanze documentali, nel caso di specie èsopravvenuto un fatto, la rinuncia all'azione e al diritto sostanziale fatto valere da parte della ricorrente, che ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia. Il venire meno della ragion d'essere della lite ha quindi determinato, sotto il profilo processuale, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
CP_ 7. Ora l' era il soggetto titolare dal lato passivo delle pretese valere da parte ricorrente con i motivi di opposizione sopra riportati.
Ed invero, come già affermato dall'intestato ufficio con sentenza n. 627/2025 (rel. Dott.ssa
Laura Renda), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che di seguito si riporta testualmente, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione – quale adiectus solutionis causa- l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali
(Cass. Sez. Unite 8.03.2022 n. 7514).
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che «in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta
7 prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di
Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n.
11284 del 2010)... » (Cass. S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto, le doglianze mosse dalla società ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., «…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr.
Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la
8 declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già CP_1
l'Agente della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale.
Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…» (cfr., tra le varie,
Tribunale di Catania sez. lav. 23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n.
5722).
8. Se, quindi, a seguito della rinuncia di parte ricorrente all'azione proposta nei confronti CP_ dell' deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, diversamente vanno rigettate le domande proposte contro e ciò sia con riferimento all'opposizione CP_4 fondata sull'eccezione di prescrizione, che a quella fondata sull'eccezione di prescrizione cd. successiva, che a monte a quella fondata sull'eccezione di decadenza dell'ente impositore dal potere di iscrizione a ruolo, giacché alla luce del principio affermato da
Cass., S.U., n. 7514/2022 e tenuto conto che l'opposizione in esame mira a far accertare l'inesistenza del credito portato nell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta per il maturare della prescrizione o in virtù dell'eccepita decadenza dell'ente impositore dalla pretesa contributiva, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
9. In senso contrario non giova il precedente dell'Ufficio richiamato da parte ricorrente e prodotto in atti unitamente alle note del 18.3.2025, in quanto la pronuncia Cass. n.
3870/2024 richiamata da detto precedente non è conferente al caso a mano, in quanto concerne un'opposizione avverso cartella di pagamento avente ad oggetto un credito Contr iscritto a ruolo dal in virtù dell'escussione di una polizza fideiussoria rilasciata da una società a garanzia di obbligazioni derivanti dalla revoca di un contributo pubblico
9 erogato in favore di una società dichiarata fallita;
quindi, un credito diverso da quello contributivo che ci occupa.
Inoltre, giova osservare che è la stessa Cass. n. 3870/2024 in motivazione a precisare che
«Restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv. 664407-01)», richiamando proprio la sentenza Cass., S.U., n.
7514/2022, posta a base della presente decisione.
10. Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti CP_ dell' e deve invece essere per il resto rigettato il ricorso, non essendo il titolare CP_4
dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio ed essendo stata tardivamente proposta l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'intimazione di pagamento avversata.
11. Nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di lite devono essere compensate, in CP_4
ragione della in ragione della natura preliminare della questione sulla base della quale è stata esclusa la titolarità dal lato passivo del rapporto.
CP_ Nei rapporti tra parte ricorrente e l' le spese di lite devono essere compensate, in ragione della in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione, così provvede:
CP_ A. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell'
B. rigetta per il resto il ricorso;
CP_ C. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l'
D. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e CP_4
Così deciso in Catania, il 7.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
10