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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 5994/2024 promossa da:
- - ass. avv. DAPPIANO (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
-80185250588 - ass. dottoressa Controparte_1
(parte convenuta) Per_1 all'udienza del 26/6/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA premesso che:
- afferma di aver lavorato come docente in forza di un contratto a Parte_1 termine nell'a.s. 2023/2024 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L.
107/2015; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 500 (il riferimento ad CP_1
“euro 5000,00 oltre accessori quale contributo alla formazione del ricorrente” contenuto nelle conclusioni appare frutto di un mero errore materiale),
- il contesta la fondatezza della domanda avversaria segnalando, tra l'altro, CP_1 che la ricorrente è fuoriuscita dal circuito scolastico, in quanto non assegnataria di ulteriori supplenze rispetto a quella per cui agisce in giudizio e non iscritta nelle vigenti graduatorie;
osservato che
2. il beneficio richiesto dalla ricorrente è stato introdotto dall'art. 1 L. 107/2015, che al comma 121 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La C.G.U.E., investita della questione di compatibilità di tale previsione con le clausole
4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sulla questione controversa si è pronunciata anche la ZI (prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio), la quale, adita ex art. 363 bis c.p.c., ha affermato il principio di diritto secondo cui il beneficio in esame spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
(sentenza n. 29961/2023).
Nella stessa sentenza la ZI ha tuttavia evidenziato come la cessazione dal servizio sia una causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo a cui è riconducibile l'attribuzione; in relazione ai docenti precari, la Suprema Corte ha collegato l'effetto estintivo del diritto non alla conclusione di ciascun incarico a termine, bensì alla “fuoriuscita dal sistema scolastico”, momento in cui viene meno l'interesse bilaterale alla formazione cui è diretta l'attribuzione della carta docente. Così la Corte: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica
l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno”.
3. Quella esaminata dalla ZI è una situazione analoga a quella in cui versa la ricorrente, la quale è volontariamente “fuoriuscita dal sistema scolastico”: ella non solo non ha curato l'inserimento nelle vigenti graduatorie e non ha assunto ulteriori incarichi a termine (v. doc. 1 Min) ma, come indicato dal suo difensore all'odierna udienza, “è stata assunta alle dipendenze di un altro ente” (v. verbale udienza).
A tali circostanze consegue il venir meno dell'obbligo di formazione continua gravante sul e pertanto il ricorso deve essere respinto, non essendo stata formulata, CP_1 neppure in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno (cfr. anche CdA
Torino sent. 338/24 e 376/2024).
4. Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate applicando gli importi minimi previsti dal d.m. 55/2014 (data la semplicità delle questioni trattate) e la riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge le domande della ricorrente, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 206,00 oltre rimborso spese in misura del 15%.
La giudice
Roberta PASTORE