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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 171/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANDELLI FILIPPO elettivamente domiciliato in VIALE M. DELLA LIBERTA' N.
30 41121 MODENA presso il difensore avv. VANDELLI FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONETTO MATTIA elettivamente domiciliato in VIA B. DE POLLI 28/30
MODENA presso il difensore avv. SIMONETTO MATTIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. in persona Parte_1
dell'amministratrice di sostegno Avv. Giulia Cavalieri, nominata con decreto emesso in data 17.3.2023 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, conveniva in giudizio il figlio al fine di ottenere la restituzione della somma di € 42.000,00, Controparte_1
1 di 6 a lui prestata a titolo di mutuo infruttifero.
In particolare, la ricorrente prospettava che in data 26.8.2020 aveva consegnato a la somma di € 65.000,00 mediante bonifico bancario, con causale “prestito CP_1 infruttifero” (cfr. doc. n. 3 ricorso) e, tuttavia, alla data del ricorso, il secondo aveva tuttavia restituito alla ricorrente solo € 23.000,00 mediante due bonifici: il primo in data 02.12.2022 pari ad € 21.000,00 ed il secondo in data 03.1.2023 pari ad € 2.000,00, entrambi riportanti la causale “restituzione prestito” (cfr. doc. 5 ricorso).
Non avendo le parti convenuto un termine per la restituzione delle somme mutuate ed essendo rimasti vani i tentativi della ricorrente di concordare con il convenuto la restituzione della somma - non avendo la diffida di pagamento inviata in data 7.9.2023
(cfr. doc. 6 ricorso) prodotto alcun effetto restitutorio - la ricorrente agiva in giudizio al fine di vedere accertato il proprio diritto alla restituzione della somma e, per l'effetto, ottenere la condanna di alla restituzione della stessa entro un termine fissato CP_1
dal giudice ex art. 1817 c.c., non avendo le parti convenuto alcun termine.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la espressa ed Controparte_1
incondizionata rimessione del credito da parte della ricorrente, ex art. 1236 c.c.
In particolare, rappresentava che tale remissione, mai formalizzata mediante atto scritto stante il rapporto familiare tra madre e figlio, poteva desumersi, implicitamente, dal fatto che la ricorrente non avesse chiesto espressamente al figlio di restituire la somma ricevuta nei tre anni successivi il versamento, dichiarando anzi più volte, al resistente e alla di lui moglie, di non volere la restituzione della somma.
Degiuli evidenziava, inoltre, che la richiesta di restituzione della somma era stata lui inoltrata solo a partire dal settembre 2023 e senza che la madre avesse mai effettivamente espresso una volontà in tal senso, né nei confronti suoi, né dell'amministratore di sostegno o dell'altro figlio, Persona_1
La parziale restituzione della somma di € 23.000,00 da parte di a CP_1 Pt_1
effettuata mediante due bonifici nel 2021 e 2022, infine, doveva imputarsi alla sola buona fede del resistente e non costituiva rinuncia alla remissione del debito effettuata dalla madre.
Parte resistente chiedeva, infine, di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. In subordine
2 di 6 all'accoglimento delle pretese di parte ricorrente, chiedeva la concessione di un termine congruo per la restituzione delle somme pretese, alla luce della sua situazione economico-patrimoniale.
La causa veniva istruita mediante trattazione scritta e, all'udienza di comparizione del
19.03.2025, veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28.5.2025.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata.
Il versamento, effettuato mediante bonifico bancario, della somma di € 63.000,00 da parte di verso infatti, deve qualificarsi quale mutuo infruttifero senza Pt_1 CP_1
apposizione di termine per la restituzione della somma.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Quale contratto reale, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che le somme del contratto di mutuo chiede in restituzione
(Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, Rv. 662908). La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Sez. 2,
Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023, Rv. 667508 - 02).
Nel caso di specie, non solo il bonifico disposto nei confronti della parte resistente riportava la causale “prestito infruttifero” (cfr. doc. 3 del ricorso), ma, altresì, i bonifici effettuati in data 2.12.2022 e 3.01.2023 mediante i quali ha restituito a CP_1 Pt_1 parte della somma riportavano, a loro volta, la causale “restituzione prestito” (cfr. doc.
5 ricorso).
In senso analogo, lo stesso nel procedimento R.G. V.G. n. 5736/2022, avente CP_1
3 di 6 ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno ad assistenza della madre, ha dichiarato, nelle memorie difensive, che tale somma era stata ricevuta a titolo di
«prestito infruttifero» ed era «in corso di restituzione» (cfr. doc. 4 del ricorso, pag. 6).
Sul punto si evidenzia che le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, se inserite in atti non qualificabili di “parte” (quali le memorie illustrative, le comparse conclusionali e di replica) possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai sensi e alle condizioni dell'art. 2729 cod. civ.; qualora siano contenute, invece, in atti di parte, recanti anche la sottoscrizione del diretto interessato (quali l'atto d'appello che reca la sottoscrizione della parte apposta in calce al mandato al difensore) esse hanno valore di confessione giudiziale, essendo qualificate dall'"animus confitendi" ed indirizzate alla controparte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4974 del 18/04/2000, Rv. 535768,
Cass. Sez. 2, 01/12/1992, n. 12830, Rv. 479830).
Nel caso di specie, pur dovendosi escludere il valore confessorio di tali dichiarazioni, queste, unitamente agli altri elementi probatori già evidenziati, nonché alla mancata specifica contestazione del fatto da parte del convenuto, lasciano deporre nel senso di qualificare la disposizione patrimoniale nei termini di mutuo infruttifero.
Parte resistente ha quindi eccepito la remissione del debito per fatti concludenti: la rinuncia al credito da parte della creditrice, tuttavia, non è sufficientemente provata da parte di CP_1
Nonostante la remissione del debito sia, pacificamente, ammessa non solo in forma esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, la giurisprudenza, sul punto, precisa come la volontà abdicativa del creditore debba essere espressa in modo inequivoco e che un comportamento tacito possa ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se privo di alcun'altra giustificazione razionale. Il comportamento concludente, quindi, deve manifestare, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciarvi (Cass. Sez. 3, 25/11/2021,
n. 36636, Rv. 663297; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16061 del 14/06/2019, Rv. 654229).
Ciò premesso, tale univoca ed inequivocabile volontà di remissione del debito non emerge, invece, dal comportamento di la quale ha, da un lato, accettato i Pt_1
versamenti disposti dal figlio negli anni successivi alla disposizione patrimoniale, e, dall'altro, nei mesi che sono decorsi tra l'ultimo bonifico di restituzione del prestito
4 di 6 disposto da nel gennaio 2023, e la nomina dell'amministratore di sostegno, nel CP_1
marzo 2023, non ha manifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al proprio credito.
Ai sensi dell'art. 409 c.c., dopo la nomina dell'amministratore di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Nel caso di specie, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (cfr. doc. 1 ricorso) dispone il dovere di quest'ultimo di compiere, in nome e per conto del beneficiario, ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio dello stesso, tra cui, quindi, eventualmente, la rinuncia al credito verso il debitore. Tale rinuncia, tuttavia, non è certamente stata disposta dall'amministrazione di sostegno, la quale, oggi, si fa promotrice del ricorso nell'interesse della creditrice.
Ancora, a riprova dell'assenza di una rinuncia al credito, argomento di prova può essere nuovamente tratto dalle già citate memorie difensive depositate da nel CP_1
procedimento R.G. V. G. n. 5736/2022, del 10.1.2023, in cui lo stesso indica il prestito infruttifero come «in corso di restituzione», omettendo la sussistenza di qualsiasi remissione del debito da parte della madre.
Sul punto deve, altresì, precisarsi, che la prova della rinuncia al credito non potrebbe essere fornita mediante testimonianza, come richiesto dal resistente nella comparsa di risposta. Infatti, ex art. 2721 c.c. la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede € 2,58 e, ex art. 2726 c.c., tale limitazione si estende alla remissione del debito.
Date la prova della configurabilità della disposizione patrimoniale quale mutuo infruttifero e la richiesta di restituzione da parte del creditore, e data la mancata prova, da parte del debitore, della remissione del credito, deve ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi restituita la somma prestata.
Quanto alla fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1817 c.c., se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze: nel caso di specie, parte resistente deve essere condannata al pagamento della restante somma di € 42.000,00 entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine ritenuto congruo considerati i tempi eventualmente necessari per richiedere un
5 di 6 finanziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicandosi le tariffe minime e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1 nei confronti di disattese o assorbite tutte le
[...] Controparte_1 contrarie richieste ed eccezioni:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA alla Controparte_1 restituzione a favore di della somma di € 42.000,00, entro due mesi Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per esborsi;
€ 2.906,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 4 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 171/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VANDELLI FILIPPO elettivamente domiciliato in VIALE M. DELLA LIBERTA' N.
30 41121 MODENA presso il difensore avv. VANDELLI FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SIMONETTO MATTIA elettivamente domiciliato in VIA B. DE POLLI 28/30
MODENA presso il difensore avv. SIMONETTO MATTIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. in persona Parte_1
dell'amministratrice di sostegno Avv. Giulia Cavalieri, nominata con decreto emesso in data 17.3.2023 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Modena, conveniva in giudizio il figlio al fine di ottenere la restituzione della somma di € 42.000,00, Controparte_1
1 di 6 a lui prestata a titolo di mutuo infruttifero.
In particolare, la ricorrente prospettava che in data 26.8.2020 aveva consegnato a la somma di € 65.000,00 mediante bonifico bancario, con causale “prestito CP_1 infruttifero” (cfr. doc. n. 3 ricorso) e, tuttavia, alla data del ricorso, il secondo aveva tuttavia restituito alla ricorrente solo € 23.000,00 mediante due bonifici: il primo in data 02.12.2022 pari ad € 21.000,00 ed il secondo in data 03.1.2023 pari ad € 2.000,00, entrambi riportanti la causale “restituzione prestito” (cfr. doc. 5 ricorso).
Non avendo le parti convenuto un termine per la restituzione delle somme mutuate ed essendo rimasti vani i tentativi della ricorrente di concordare con il convenuto la restituzione della somma - non avendo la diffida di pagamento inviata in data 7.9.2023
(cfr. doc. 6 ricorso) prodotto alcun effetto restitutorio - la ricorrente agiva in giudizio al fine di vedere accertato il proprio diritto alla restituzione della somma e, per l'effetto, ottenere la condanna di alla restituzione della stessa entro un termine fissato CP_1
dal giudice ex art. 1817 c.c., non avendo le parti convenuto alcun termine.
Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva la espressa ed Controparte_1
incondizionata rimessione del credito da parte della ricorrente, ex art. 1236 c.c.
In particolare, rappresentava che tale remissione, mai formalizzata mediante atto scritto stante il rapporto familiare tra madre e figlio, poteva desumersi, implicitamente, dal fatto che la ricorrente non avesse chiesto espressamente al figlio di restituire la somma ricevuta nei tre anni successivi il versamento, dichiarando anzi più volte, al resistente e alla di lui moglie, di non volere la restituzione della somma.
Degiuli evidenziava, inoltre, che la richiesta di restituzione della somma era stata lui inoltrata solo a partire dal settembre 2023 e senza che la madre avesse mai effettivamente espresso una volontà in tal senso, né nei confronti suoi, né dell'amministratore di sostegno o dell'altro figlio, Persona_1
La parziale restituzione della somma di € 23.000,00 da parte di a CP_1 Pt_1
effettuata mediante due bonifici nel 2021 e 2022, infine, doveva imputarsi alla sola buona fede del resistente e non costituiva rinuncia alla remissione del debito effettuata dalla madre.
Parte resistente chiedeva, infine, di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. In subordine
2 di 6 all'accoglimento delle pretese di parte ricorrente, chiedeva la concessione di un termine congruo per la restituzione delle somme pretese, alla luce della sua situazione economico-patrimoniale.
La causa veniva istruita mediante trattazione scritta e, all'udienza di comparizione del
19.03.2025, veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28.5.2025.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata.
Il versamento, effettuato mediante bonifico bancario, della somma di € 63.000,00 da parte di verso infatti, deve qualificarsi quale mutuo infruttifero senza Pt_1 CP_1
apposizione di termine per la restituzione della somma.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Quale contratto reale, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che le somme del contratto di mutuo chiede in restituzione
(Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, Rv. 662908). La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Sez. 2,
Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023, Rv. 667508 - 02).
Nel caso di specie, non solo il bonifico disposto nei confronti della parte resistente riportava la causale “prestito infruttifero” (cfr. doc. 3 del ricorso), ma, altresì, i bonifici effettuati in data 2.12.2022 e 3.01.2023 mediante i quali ha restituito a CP_1 Pt_1 parte della somma riportavano, a loro volta, la causale “restituzione prestito” (cfr. doc.
5 ricorso).
In senso analogo, lo stesso nel procedimento R.G. V.G. n. 5736/2022, avente CP_1
3 di 6 ad oggetto la nomina di un amministratore di sostegno ad assistenza della madre, ha dichiarato, nelle memorie difensive, che tale somma era stata ricevuta a titolo di
«prestito infruttifero» ed era «in corso di restituzione» (cfr. doc. 4 del ricorso, pag. 6).
Sul punto si evidenzia che le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito, se inserite in atti non qualificabili di “parte” (quali le memorie illustrative, le comparse conclusionali e di replica) possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai sensi e alle condizioni dell'art. 2729 cod. civ.; qualora siano contenute, invece, in atti di parte, recanti anche la sottoscrizione del diretto interessato (quali l'atto d'appello che reca la sottoscrizione della parte apposta in calce al mandato al difensore) esse hanno valore di confessione giudiziale, essendo qualificate dall'"animus confitendi" ed indirizzate alla controparte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4974 del 18/04/2000, Rv. 535768,
Cass. Sez. 2, 01/12/1992, n. 12830, Rv. 479830).
Nel caso di specie, pur dovendosi escludere il valore confessorio di tali dichiarazioni, queste, unitamente agli altri elementi probatori già evidenziati, nonché alla mancata specifica contestazione del fatto da parte del convenuto, lasciano deporre nel senso di qualificare la disposizione patrimoniale nei termini di mutuo infruttifero.
Parte resistente ha quindi eccepito la remissione del debito per fatti concludenti: la rinuncia al credito da parte della creditrice, tuttavia, non è sufficientemente provata da parte di CP_1
Nonostante la remissione del debito sia, pacificamente, ammessa non solo in forma esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, la giurisprudenza, sul punto, precisa come la volontà abdicativa del creditore debba essere espressa in modo inequivoco e che un comportamento tacito possa ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se privo di alcun'altra giustificazione razionale. Il comportamento concludente, quindi, deve manifestare, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciarvi (Cass. Sez. 3, 25/11/2021,
n. 36636, Rv. 663297; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16061 del 14/06/2019, Rv. 654229).
Ciò premesso, tale univoca ed inequivocabile volontà di remissione del debito non emerge, invece, dal comportamento di la quale ha, da un lato, accettato i Pt_1
versamenti disposti dal figlio negli anni successivi alla disposizione patrimoniale, e, dall'altro, nei mesi che sono decorsi tra l'ultimo bonifico di restituzione del prestito
4 di 6 disposto da nel gennaio 2023, e la nomina dell'amministratore di sostegno, nel CP_1
marzo 2023, non ha manifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al proprio credito.
Ai sensi dell'art. 409 c.c., dopo la nomina dell'amministratore di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Nel caso di specie, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (cfr. doc. 1 ricorso) dispone il dovere di quest'ultimo di compiere, in nome e per conto del beneficiario, ogni atto di straordinaria amministrazione del patrimonio dello stesso, tra cui, quindi, eventualmente, la rinuncia al credito verso il debitore. Tale rinuncia, tuttavia, non è certamente stata disposta dall'amministrazione di sostegno, la quale, oggi, si fa promotrice del ricorso nell'interesse della creditrice.
Ancora, a riprova dell'assenza di una rinuncia al credito, argomento di prova può essere nuovamente tratto dalle già citate memorie difensive depositate da nel CP_1
procedimento R.G. V. G. n. 5736/2022, del 10.1.2023, in cui lo stesso indica il prestito infruttifero come «in corso di restituzione», omettendo la sussistenza di qualsiasi remissione del debito da parte della madre.
Sul punto deve, altresì, precisarsi, che la prova della rinuncia al credito non potrebbe essere fornita mediante testimonianza, come richiesto dal resistente nella comparsa di risposta. Infatti, ex art. 2721 c.c. la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede € 2,58 e, ex art. 2726 c.c., tale limitazione si estende alla remissione del debito.
Date la prova della configurabilità della disposizione patrimoniale quale mutuo infruttifero e la richiesta di restituzione da parte del creditore, e data la mancata prova, da parte del debitore, della remissione del credito, deve ritenersi accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi restituita la somma prestata.
Quanto alla fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1817 c.c., se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze: nel caso di specie, parte resistente deve essere condannata al pagamento della restante somma di € 42.000,00 entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, termine ritenuto congruo considerati i tempi eventualmente necessari per richiedere un
5 di 6 finanziamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicandosi le tariffe minime e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1 nei confronti di disattese o assorbite tutte le
[...] Controparte_1 contrarie richieste ed eccezioni:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA alla Controparte_1 restituzione a favore di della somma di € 42.000,00, entro due mesi Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza.
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in € 545,00 per esborsi;
€ 2.906,00 per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 4 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
6 di 6