Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei SIg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
GABRIELE Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 990/2019 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 12
febbraio 2025
d a
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Pasquale Auriemma e dall'Avv.to Stefano Bertanza del Foro di
Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite a margine all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
e , Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv.to G. Piero Mirandi del Foro di Brescia,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATI
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
1536/2019 pubblicata il 23 maggio 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la sentenza impugnata per tutti i motivi suesposti, accogliendo le domande formulate dall'appellante, anche in via istruttoria, nelle proprie note conclusive del primo grado di giudizio che di seguito si riportano, nella parte in cui sono rimaste disattese e/o assorbite nella sentenza impugnata.
“In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità
del “contratto d'appalto” stipulato “inter partes” il 26.11.2010, per mancanza originaria di causa e/o per impossibilità e/o illiceità
dell'oggetto, in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del succitato accordo, e, per l'effetto, accertata e dichiarata l'esclusiva proprietà in capo ai coniugi CP_1
e dell'edificio residenziale bifamiliare
[...] Controparte_2
(villino), sito in AN NO (BS), Località Vigna, Censuario
di NO, via Monte NO n°66, contraddistinto al mappale n.
6910 – sub 1 – sub 2 e sub 3, foglio 19 (costituito da due appartamenti,
oltre a due cantine), nonché delle quattro autorimesse, site in AN
NO loc. Vigna, Censuario di NO, via Monte NO n°66,
contraddistinte al mappale n°6954, foglio 19, condannare i convenuti,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 936 c.c., al pagamento in favore della SI.ra della somma complessiva pari ad Parte_1
€ 414.013,74, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in - 3 -
corso di causa, o che il giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali ai sensi di legge dalla domanda al saldo ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., della somma pari ad € 454.839,81, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o che il giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali ai sensi di legge dalla domanda al saldo. Sempre in via principale: Voglia, inoltre,
il Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, condannare i SIg.ri e a restituire alla SI.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
la somma pari ad € 41.050,00, o quella maggiore o Parte_1
minore che dovesse risultare in corso di causa o che il giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali ai sensi di legge, dalla domanda al saldo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere valido ed efficace il contratto stipulato il
26.11.2010, Voglia il Tribunale adito trasferire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., a favore della SI.ra il Parte_1
diritto di usufrutto vitalizio, con dispensa da inventario e garanzie,
sull'appartamento posto al piano terra, contraddistinto con il mappale n. 6910, sub 2, Foglio 19, e sulla cantina pertinenziale posta al piano interrato, facenti parte del più vasto edificio residenziale bifamiliare
(villino), eretto sul fondo di proprietà dei convenuti, sito in AN
NO (BS), Via Monte NO n. 66, nonché su una delle quattro autorimesse contraddistinte con il mappale n. 6954, Foglio 19, site sempre in AN NO (BS), Via Monte NO, n. 66, ed ½
(un mezzo) del terreno ove sorge l'edificio residenziale bifamiliare, ora - 4 -
contraddistinto con il mappale n. 6911, Foglio 19, ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Salò di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo,
condannando, al contempo, i SIg.ri e Controparte_1
al versamento in favore dell'attrice della somma Controparte_2
complessiva pari ad € 164.013,74, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, o che il giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali ai sensi di legge dalla domanda al saldo.
Voglia, inoltre, il Tribunale adito costituire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., a favore della SI.ra Parte_1
il diritto di servitù di transito pedonale e carraio sul terreno di
[...]
proprietà dei coniugi e Controparte_1 Controparte_2
contraddistinto con il mappale n. 6911, Foglio 19, sito in AN
NO, Via Monte NO n. 66, al fine di accedere all'appartamento posto al piano terra ed alla autorimessa, e/o condannare i convenuti a consentire alla sig.ra Parte_1
il passaggio pedonale sul predetto terreno al fine di accedere all'appartamento posto al piano terra ed alla autorimessa”.
Si riportano altresì, per comodità, le istanze istruttorie formulate in primo grado, di cui si ribadisce la richiesta nella parte in cui non sono state ammesse dal Giudice di prime cure:
1) Vero che in data 13/10/11 il SI. era presente nello CP_1
studio dell'Ing. (tecnico che venne presentato alla SI.ra Per_1
dal personalmente) alla firma del contratto di appalto Pt_1 CP_1
stipulato dall'attrice con la CP_3 Parte_2 - 5 -
2) Vero che il ha assistito e seguito tutta la fase CP_1
preliminare alla stipula, partecipando personalmente a tutte le riunioni e agli incontri, tenutesi sempre presso lo studio del direttore dei lavori
(Ing. , che si sono svolti per giungere alla scelta dell'impresa Per_1
esecutrice dei lavori?
3) Vero che la Società Generali Costruzioni s.r.l. fu selezionata tra i diversi impresari edili che l'Ing. ha sottoposto Per_1
all'attenzione dell'attrice e del SI. ? CP_1
4) Vero che il SI. ha rivestito il ruolo di supervisore dei CP_1
lavori eseguiti dalla Società Generali Costruzioni s.r.l., controllandone assiduamente l'avanzamento e la corrispondenza al capitolato sottoscritto con il contratto di appalto?
5) Vero che il precitato capitolato era stato consegnato al CP_1
dalla SI.ra in data 13/10/11? Pt_1
6) Vero che il capitolato era stato visionato ed approvato dal
, congiuntamente all'attrice, prima della conclusione del contratto CP_1
di appalto?
7) Vero che durante l'esecuzione dei lavori di costruzione della villetta, il si è recato in più occasioni presso lo studio dell'Ing. CP_1
per lamentarsi sull'operato della società appaltatrice? Per_1
8) Vero che i SIg.ri Klein e erano perfettamente a CP_2
conoscenza dello svolgimento dei lavori ed, in particolare, di tutte le modifiche/variazioni che sono state effettuate nel corso dell'esecuzione dell'opera?
9) Vero che i coniugi precitati le hanno autorizzate - 6 -
espressamente?
10) Vero che il SI. ha direttamente commissionato alla CP_1
Società Generali Costruzioni s.r.l. alcune opere, estranee al capitolato?
11) Vero che tali opere corrispondono a quelle indicate nella fattura che mi si rammostra (mostrare al teste il doc. n. 8 prodotto con l'atto di citazione)?
12) Vero che a causa della prescrizione della Soprintendenza
l'appartamento sito al piano terra fu incassato per tre lati contro il terreno?
13) Vero che per il divieto di eseguire ulteriori movimenti di riporto, i garages previsti al piano inferiore sono stati sostituiti con la costruzione di ampie cantine e ripostigli?
14) Vero che i garage venivano realizzati separatamente a ovest del lotto stesso e, più precisamente, sul mappale n°5994?
15) Vero che la SI.ra ha dovuto presentare un'altra Pt_1
pratica in variante nel rispetto delle succitate prescrizioni, ottenendo,
peraltro, l'agibilità solo in data 15.04.2014 a seguito di sanatoria?
16) Vero che, per risolvere i problemi creati dalla prescrizione della Soprintendenza, si è dovuto, con riferimento all'appartamento sito al piano terra, costruire un cavedio, disposto su due lati, che dividesse ed isolasse l'appartamento in questione dal versante che di fatto lo avrebbe circondato?
17) Vero che ciò ha comportato un maggior esborso in quanto sono state necessarie l'esecuzione di opere aggiuntive?
18) Vero che si è reso necessario raddoppiare il volume dello - 7 -
scavo per far posto al “Piano Terra” che di fatto è diventato un piano seminterrato in quanto l'unica facciata fuori terra risulta essere quella sud, oltre alla maggiorazione sempre dello scavo per la formazione del necessario cavedio d'isolamento?
19) Vero che si è dovuto procedere alla edificazione di ulteriori muri di contenimento del cavedio in C.A. nella zona retrostante l'appartamento sito al piano terra, oltre ad ulteriori muri inerenti le opere esterne, necessari a raccordare il terreno esistente con il nuovo livello del piano terra, anche essi costituiti da fondazioni e muri di elevazione in C.A?
20) Vero che onde poter usare la terra per i ritombamenti dietro i nuovi muri, la terra proveniente dallo scavo generale è stata collocata in una zona posta ad ovest dell'edificio?
21) Vero che solo al completamento dei sopracitati ritombamenti il materiale in eccesso è stato ricaricato con mezzi meccanici e trasportato alle discariche con ulteriori spese sia per il carico, il trasporto e l'onere di accesso alle discariche?
22) Vero che i muri costituenti il cavedio ed una parte del vano scala sono stati isolati mediante guaina bituminosa onde renderli idrorepellenti?
23) Vero che agli stessi sono state applicate delle formelle prefabbricate in cemento che potessero preservare ed isolare la guaina dal terreno?
24) Vero che a coronamento dei muri del cavedio è stata eseguita una soletta anch'essa isolata, inguainata e pavimentata nella - 8 -
parte superiore con la stessa pavimentazione in marmo delle restanti parti esterne?
25) Vero che dal cancello carraio e fino alla zona antistante l'abitazione primaria del sig. , in adiacenza alla stradella di CP_1
accesso onde poter sorreggere il terreno retrostante e non creare un'ulteriore scarpata è stato edificato un nuovo muro di contenimento anch'esso in C.A?
26) Vero che le autorimesse si è dovuto realizzarle separatamente, su altra porzione di terreno?
27) Vero che tutte le varianti necessitate hanno comportato un aumento dei costi preventivati?
Si indicano i seguenti testi: - il sig. residente Testimone_1
in Via Cremona n° 116 – 25022 Borgo San Giacomo (BS); - il sig.
residente in [...] – 25022 Testimone_2
Borgo San Giacomo (BS); - il sig. residente in [...]
Santa Chiara n°17 – 25010 Borgosatollo (BS); - il sig. Testimone_4
residente in [...] – 25079 Vobarno (BS); - il sig.
[...]
residente in [...]; - il Tes_5
Geom. presso la società Generali Costruzioni Srl Controparte_4
con sede in Via Aquilani n°8 – 25088 AN NO (BS); - il
Geom. residente in [...] – 25088 Controparte_5
AN NO (BS).
Si chiede, inoltre, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta a stimare e calcolare il valore dei materiali utilizzati per la costruzione dell'immobile per cui è causa, nonchè il prezzo della - 9 -
relativa manodopera impiegata, oltre all'aumento di valore recato al terreno dei SIg.ri dalla costruzione della villetta Controparte_6
bifamiliare. La C.T.U. dovrà, inoltre, verificare e stimare il valore delle variazioni/varianti necessarie realizzate ed intervenute rispetto al progetto originario, nonché valutare la congruità delle voci contenute nel computo metrico estimativo redatto dall'Ing. ed allegato al Per_1
contratto di appalto del 26.11.2010.
In ogni caso: rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale dall'odierno appellato, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
Degli appellati
voglia la Ecc.ma Corte, previa eventuale declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. 348/bis c.p.c.
per i motivi come esposti ai punti A e B della Comparsa di costituzione d'appello,
nel merito: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, tutte le domande proposte in sede di appello da controparte in quanto errate e totalmente infondate sia in diritto che in fatto, per i motivi come esposti in Comparsa di costituzione d'appello.
In via incidentale: voglia la Corte, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare l'appellante a Parte_1
rifondere ai sigg. ri la somma di € 3.303,13 dagli Controparte_6
stessi indebitamente pagata a titolo di imposte IMU e TARI per gli anni
2013, 2014 e 2015 sull'immobile occupato da parte attrice-appellante , - 10 -
e che tutt'ora occupa, trattandosi di imposte e tasse che dovevano invece essere a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
Voglia altresì la Corte condannare la sig.ra a Parte_1
pagare ai sigg. ri la somma che verrà determinata Controparte_6
equitativamente dalla stessa a titolo di risarcimento danno ex art.96 c.1
e 3 c.p.c. vista la temerarietà dell'azione intrapresa.
In parziale riforma della impugnata sentenza, voglia codesta
Corte condannare parte attrice-appellante a rifondere ai sigg.ri
[...]
tutte le spese legali e competenze professionali del 1° grado CP_7
di giudizio come da Nota depositata, in modo totale o parziale, secondo quanto la stessa Corte determinerà.
Ci si oppone e si chiede che vengano respinte tutte le istanze istruttorie formulate da controparte, data la loro genericità e per tutti i motivi come già esposti negli atti di 1° grado cui ci si riporta integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado, oltre Rimborso forfettario come per legge, CPA ed
IVA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Brescia e . Controparte_1 Controparte_2
Esponeva l'attrice che aveva realizzato due appartamenti e quattro garages su terreno di proprietà dei convenuti, sostenendo la spesa di € 414.013,74=, oltre ad ulteriori oneri per € 42.338.67=; che i convenuti si erano rifiutati di rimborsare detti importi, invocando l'esistenza inter partes di un contratto d'appalto stipulato il 26 - 11 -
novembre 2010, in forza del quale essa si era impegnata a realizzare l'edificio per un corrispettivo a forfait di € 250.000,00=, mentre i convenuti, in sostituzione del pagamento, si erano impegnati a trasferirle il diritto di usufrutto vitalizio sull'appartamento posto al piano primo con annessa cantina e autorimessa;
che i convenuti si erano, altresì, impegnati a consentirle il passaggio pedonale e carraio su terreno di proprietà al fine di poter accedere agli immobili, dato che l'edificio avrebbe dovuto essere realizzato in una posizione non direttamente accessibile alla pubblica via;
che, tuttavia, l'immobile oggetto dell'accordo non era stato realizzato, in quanto il relativo progetto era stato bocciato dalle autorità competenti;
che era stato,
invece, realizzato un altro, ben diverso edificio, con costi di gran lunga superiori;
che i convenuti avevano comunque consentito l'edificazione,
erano stati sempre tenuti aggiornati circa l'andamento dei lavori e alla fine avevano accettato la costruzione;
che essa aveva anticipato l'importo degli oneri di urbanizzazione (€ 29.265,00=) e aveva versato ai convenuti ulteriori somme (€ 11.785.00=) per venire incontro alle loro difficoltà economiche.
Ritenuta la nullità del contratto d'appalto per mancanza originaria della causa ovvero per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto,
ritenuta in subordine la risoluzione tacita contestuale del contratto d'appalto, posta l'applicabilità nella fattispecie concreta del disposto di cui all'art. 936 ovvero all'art. 2041 c.c., evidenziata in subordine la sussistenza di varianti necessarie e in ogni caso autorizzate e/o accettate dai convenuti, chiedeva, in via principale, il pagamento delle - 12 -
somme sostenute per l'edificazione nonché delle somme anticipate ai convenuti e, in via subordinata, il trasferimento ex art. 2932 c.c. dei diritti di usufrutto pattuiti nella scrittura privata, con il pagamento in aggiunta della somma di € 164.013,74=, pari alla differenza tra quanto effettivamente sborsato e quanto inizialmente previsto nel contratto.
e contestavano in toto Controparte_1 Controparte_2
gli assunti avversari, peraltro manifestando adesione alla domanda subordinata di controparte per quel che concerne il mero trasferimento dei diritti ex art. 2932 c.c.. In via riconvenzionale, poi, chiedevano il pagamento dell'IMU da essi versata per l'appartamento assegnato alla a far tempo dall'occupazione. Pt_1
Con sentenza n. 1536/2019 pubblicata il 23 maggio 2019 il
Tribunale di Brescia:
- trasferiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., a favore della SI.ra il diritto di usufrutto Parte_1
vitalizio, con dispensa da inventario e garanzie, sull'appartamento posto al piano terra, contraddistinto con il mappale n. 6910, sub 2,
Foglio 19, e sulla cantina pertinenziale posta al piano interrato, facenti parte del più vasto edificio residenziale bifamiliare (villino), eretto sul fondo di proprietà dei convenuti, sito in AN NO (BS), Via
Monte NO n. 66;
- trasferiva una delle quattro autorimesse contraddistinte con il mappale n. 6954, Foglio 19, site sempre in AN NO (BS),
Via Monte NO, n. 66, ed ½ (un mezzo) del terreno ove sorge l'edificio residenziale bifamiliare, ora contraddistinto con il mappale n. - 13 -
6911, Foglio 19, da individuarsi a scelta dell'attrice;
- costituiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., a favore della SI.ra il diritto di servitù di Parte_1
transito pedonale e carraio sul terreno di proprietà dei coniugi
[...]
e contraddistinto con il mappale n. Controparte_1 Controparte_2
6911, Foglio 19, sito in AN NO, Via Monte NO n.
66, al fine di accedere all'appartamento posto al piano terra ed alla autorimessa, come previsto al punto 5) della scrittura privata;
- respingeva ogni ulteriore domanda;
- e compensava le spese di lite.
Riteneva il primo giudice:
- che le parti avevano inteso effettuare uno scambio di bene esistente con bene futuro, assimilabile al contratto di permuta: da un lato, i convenuti cedevano l'area fabbricabile, mentre, dall'altro,
l'attrice si impegnava a realizzare un appartamento su cui sarebbe stato costituito un diritto di usufrutto a suo favore;
- che il contratto de quo era senz'altro meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.;
- che lo stesso non era nullo per i profili invocati, ossia l'assenza in capo alla attrice dei requisiti dell'appaltatore e l'impossibilità
dell'oggetto;
- che le stesse parti avevano stabilito che il prezzo dell'appalto fosse indicato a forfait, e perciò senza possibilità di modificazione o di aumento in caso di variazione del costo dei lavori;
- che l'attrice aveva inteso comunque dare esecuzione al - 14 -
contratto, sebbene consapevole del maggior esborso dovuto alle variazioni apportate;
- che non era dovuta all'attrice la rifusione degli oneri di urbanizzazione, dato che per contratto erano stati posti a carico dell'attrice, come non era dovuta ai convenuti la rifusione dell'IMU,
dato che l'imposta era stata correttamente richiesta ai formali intestatari, i quali solo in giudizio avevano domandato la costituzione dell'usufrutto;
- che, pertanto, in definitiva, era infondata la domanda principale di pagamento dell'attrice, mentre era fondata la domanda subordinata di cui all'art. 2932 c.c., tranne per quanto concerne la richiesta di pagamento della differenza.
interponeva appello avverso la suddetta Pt_1 Parte_1
decisione per i suddetti motivi:
- 1) errata qualificazione del contratto come “permuta”;
- 2) errata declaratoria di validità ed efficacia del contratto: a)
sulla nullità per mancanza di causa;
b) sulla nullità per impossibilità /
illiceità dell'oggetto; c) sulla risoluzione consensuale del contratto;
d)
sulla conseguente applicazione della disciplina ex art. 936 c.c. o, in subordine, di quella relativa all'arricchimento senza causa (art. 2041
c.c.);
- 3) erroneità della sentenza sulla clausola contrattuale di pagamento a forfait e corresponsione del maggior prezzo;
- 4) erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di restituzione delle ulteriori somme richieste. - 15 -
e resistevano, Controparte_1 Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e proponendo altresì appello incidentale per i seguenti motivi:
- 1) erroneità della pronuncia di rigetto della domanda finalizzata ad ottenere la rifusione dell'IMU;
- 2) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria;
- 3) erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità
dell'appello, e precisate le conclusioni come in epigrafe riportate,
all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale la lamenta Pt_1
l'errata qualificazione del contratto come “permuta”. Osserva che,
nella fattispecie concreta, non vi è stata alcuna cessione dai coniugi
– alla dato che il terreno oggetto di causa è CP_1 CP_2 Pt_1
rimasto di proprietà dei primi, mentre la seconda ha soltanto costruito su di esso, senza mai acquisirne la proprietà, di talché non vi è stata alcuna permuta di bene presente per bene futuro;
che l'obbligo di costruire assurge a elemento contrattuale fondamentale, tanto più che il negozio è stato configurato dalle parti, seppur forse impropriamente,
quale contratto di appalto;
che si tratterebbe, al più, di un contratto innominato, del tipo do ut facias, analogo al contratto di appalto, dal quale differisce perché una parte si impegna a costruire a fronte non - 16 -
già di un corrispettivo in denaro, bensì del trasferimento di un diritto reale su parte del bene erigendo.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che il distinguo tra le due figure contrattuali è
assai sottile, e viene generalmente individuato nella prevalenza della prestazione di dare, che caratterizza la permuta di cosa presente contro cosa futura o, viceversa, nella prevalenza della prestazione di facere,
che caratterizza il contratto innominato del tipo do ut facias
assimilabile all'appalto (Cassazione civile sez. II, 05/06/2018,
n.14371: “Il contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di
un'area edificabile, in cambio di un appartamento sito nel fabbricato
che sarà realizzato sulla stessa area a cura e con mezzi del cessionario,
integra gli estremi del contratto di permuta tra un bene esistente e un
bene futuro, qualora il sinallagma negoziale consista nel trasferimento
della proprietà attuale in cambio della cosa futura, che assume - perciò
- il carattere di elemento causale fondamentale delle reciproche
prestazioni delle parti del contratto, in cui l'obbligo di costruzione del
fabbricato futuro da parte del cessionario viene a rivestire una
connotazione meramente strumentale”; Cassazione civile sez. II,
31/05/2016, n. 11234 : “Il contratto avente ad oggetto l'impegno a
trasferire la proprietà di un'area (nella specie, il 79 per cento
dell'intero fondo) in cambio di uno o più unità immobiliari da costruire
(nella specie, pari al 21 per cento della volumetria complessivamente
realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) è qualificabile
come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto - 17 -
delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni
(presente e futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di
erigere i fabbricati, mentre integra un appalto se tale obbligazione
assume rilievo preminente e ad essa corrisponda quella di versare il
corrispettivo (eventualmente sostituito, nella forma atipica "do ut
facias", dal trasferimento dell'area), anche in compensazione rispetto
al prezzo per la vendita immobiliare funzionalmente collegata”).
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo al titolo della scrittura privata (denominata “contratto di appalto”) e alle sue premesse (“su
Contr porzione di detto mappale 5974 denominata di circa mq. 530
(cinquecentotrenta) con accesso e diritto di passaggio sulla porzione
Contr denominata , previo rilascio da parte del Comune di AN
NO (BS) delle necessarie autorizzazioni. si intende procedere
alla costruzione di un nuovo edificio residenziale bifamiliare composto
da un piano seminterrato comprendente due autorimesse e due cantine
con ascensore comune, nonché da due appartamenti situati ai piani
primo e secondo fuori terra ciascuno composto da soggiorno-cucina,
disimpegno, studio camera da letto e doppi servizi, come da progetto
a firma dell'ing. ), e avuto riguardo al fatto che CP_10
l'appellante si era impegnata a realizzare ben due appartamenti, di cui solo uno era ad essa destinato in usufrutto, è possibile ritenere che le parti abbiano inteso attribuire preminenza al fattore – “costruzione”
rispetto al fattore – “scambio”, di guisa che la preferibile qualificazione giuridica del rapporto è quella del contratto innominato del tipo do ut
facias assimilabile all'appalto. - 18 -
Vale la pena di sottolineare che, su detto inquadramento, si sono favorevolmente espressi anche gli appellati.
Tuttavia, come si vedrà meglio infra, la diversa qualificazione giuridica del rapporto non condurrà ad alcun risultato utile per l'appellante.
Di qui l'infondatezza del motivo, nel senso della sua inconcludenza.
Con il secondo motivo di appello la lamenta l'errata Pt_1
declaratoria di validità ed efficacia del contratto. Osserva che: a) il contratto è nullo per mancanza di causa, trattandosi un contratto di appalto ovvero di un contratto innominato del tipo do ut facias, in assenza della figura dell'appaltatore, non rivestendo la detta Pt_1
qualifica; b) il contratto è nullo per impossibilità/illiceità dell'oggetto,
dato che l'immobile realizzato era totalmente diverso da quello previsto nel contratto, essendo stato necessario modificare il progetto perché non gradito alle competenti autorità; c) il contratto è stato consensualmente risolto, dato che le parti di comune accordo hanno apportato delle modifiche al progetto originario, da ritenersi così
consensualmente superato;
d) pertanto, deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 936 c.c. in tema di accessione o, in subordine, quella di cui all'art. 2041 c.c. in tema di arricchimento senza causa, in quanto logica conseguenza della declaratoria di nullità ovvero di risoluzione consensuale del contratto.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
Invero, quanto alla nullità del contratto per mancanza di causa - 19 -
(a)), l'assunto non è condivisibile, giacché:
- una causa del contratto esiste, trattandosi di un contratto atipico o innominato, ma comunemente ritenuto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c..
In tal senso appare condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado (pag. 6 sentenza: “La regolamentazione dei rapporti effettuata
dalle parti risponde a interessi meritevoli di tutela: consente infatti
all'attrice il godimento di un diritto reale su in immobile di contenuto
ampio quale l'usufrutto vitalizio, senza sostenere i costi dell'area su
cui edificare l'appartamento; dall'altro ai convenuti di essere titolari
della nuda proprietà di un bene futuro, senza sostenere i costi della sua
realizzazione”), benché il Tribunale abbia optato per una diversa qualificazione giuridica;
- l'assimilabilità del contratto innominato del tipo do ut facias
all'appalto non significa che esso sia un vero e proprio contratto di
“appalto”, e che la prestazione di facere che ne costituisce l'essenza venga resa da un soggetto professionale.
In linea generale l'appalto privato non richiede requisiti di tipo soggettivo, ma suppone che la parte tenuta al compimento dell'opera o del servizio sia in possesso di un'organizzazione di mezzi necessari allo scopo e si assuma la gestione a proprio rischio.
Nulla, però, impedisce che la parte del contratto innominato del tipo do ut facias, segnatamente quella tenuta alla prestazione di facere,
si avvalga della collaborazione di altri soggetti, e quindi renda la sua prestazione in maniera indiretta. Così è stato, appunto, nella fattispecie - 20 -
concreta, ove la ha conferito ad un professionista l'incarico di Pt_1
progettazione e di direzione lavori e ad un'impresa edile l'incarico di realizzare la costruzione.
Per completezza si osserva che la mancanza di professionalità
non ha nulla da spartire con la mancanza di causa e che, in ogni caso,
la mancanza di professionalità non costituisce motivo di nullità del contratto di appalto.
Quanto alla nullità del contratto per impossibilità/illiceità
dell'oggetto (b)), l'assunto non è condivisibile, giacché:
- “impossibilità” dell'oggetto significa che esso non è
materialmente o giuridicamente attuabile, e ciò fin dall'origine
(giacché se l'impossibilità è sopravvenuta, il rimedio non è quello della nullità, bensì quello della risoluzione); mentre “illiceità” dell'oggetto significa che esso non deve essere contrario a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume;
- la diversità dell'immobile realizzato rispetto a quello progettato non può dar luogo alla nullità del contratto, non configurando un'impossibilità originaria, e in ogni caso non sussiste.
Infatti, se è vero che si è reso necessario modificare il progetto originario per renderlo conforme alle prescrizioni della Soprintendenza
e del Comune, è altrettanto vero che il numero dei locali, la superficie e il volume deli appartamenti sono rimasti inalterati. Per quanto è dato comprendere, le modifiche hanno comportato la necessità di effettuare maggiori scavi e di realizzare un cavedio nonché dei muri di contenimento, ciò che ha determinato un notevole incremento dei costi, - 21 -
ma il risultato finale (in termini di tipologia e di superficie degli appartamenti) non è mutato. Il problema dell'aumento dei costi,
peraltro, esula dal tema dell'oggetto del contratto;
- non sono state neppure indicati i profili di illiceità dell'oggetto
(per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume);
- in definitiva, nulla vi è di impossibile o di illecito nel patto con cui taluno si impegna a realizzare una costruzione sul fondo altrui,
ottenendone in cambio una parte della costruzione medesima in piena proprietà ovvero in usufrutto. Se, poi, i costi di costruzione siano lievitati, la questione non è certo di nullità, ma semmai di rapporto sinallagmatico tra le due prestazioni.
Infine, quanto alla risoluzione consensuale del contratto (c)),
l'assunto non è condivisibile, giacché non vi è la prova che le parti abbiano inteso porre nel nulla l'accordo originario. Infatti, un conto è
che gli appellati siano stati costantemente tenuti informati circa l'andamento dei lavori e la necessità di apportare delle modifiche al progetto originario;
altro conto è che gli stessi vi abbiano prestato adesione sul versante “economico”.
Non essendo configurabile alcuna nullità, e non essendo stato il contratto consensualmente risolto, appare ultroneo il riferimento alla disciplina vuoi dell'accessione (art. 936 c.c.) vuoi dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), come secondo l'ultima censura del motivo
(d)).
Con il terzo motivo di appello principale la lamenta Pt_1 - 22 -
l'erroneità della sentenza sulla clausola contrattuale di pagamento a
forfait e corresponsione del maggior prezzo. Osserva che: a) la previsione di un corrispettivo a forfait è corretta laddove connessa all'esecuzione del contratto di appalto secondo il progetto originario,
che l'appaltatore conosceva, potendo prevedere i rischi legati allo sviluppo dell'edificazione; diversamente, nell'ipotesi in cui si verifichino delle condizioni, non imputabili all'appaltatore/costruttore,
per cui il progetto viene radicalmente stravolto, i costi per tali opere non possono essere fatti rientrare nella previsione del corrispettivo a
forfait, giacché non sono ricompresi nell'alea di rischio assunta dal costruttore al momento della sottoscrizione del contratto;
ciò è,
appunto, quello che si è verificato nel caso di specie, dato che la al momento della sottoscrizione del contratto, non poteva Pt_1
certamente prevedere gli oneri che sarebbero scaturiti dalla realizzazione di un'opera totalmente diversa, di talché essa non se ne era assunta il rischio;
b) tra l'altro, si trattava di varianti necessarie nonché di varianti autorizzate e/o accettate dai coniugi c) ove si fosse trattato di una permuta, era comunque Controparte_6
dovuto un conguaglio ex art. 1538 c.c., applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 1555 c.c..
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
Invero, quanto all'appalto a corpo (a)), l'appellante invoca nella sostanza il c.d. factum principis (ossia l'intervento dell'Autorità,
Soprintendenza e/o Comune) a giustificazione dell'incremento dei costi, che pretende poi di addossare agli appellati in virtù di un loro - 23 -
preteso tacito consenso.
Il tema introdotto mediante la censura in scrutinio è
indubbiamente affine a quello dell'onerosità o difficoltà
dell'esecuzione, disciplinato nell'art. 1664 c.c., benché l'appellante non abbia fatto espressamente riferimento a tale disposizione.
La norma dispone che “Qualora per effetto di
circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel
costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un
aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo
per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si
manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,
idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo
compenso”.
Senonché il contratto, all'art. 2, stabilisce che “il corrispettivo
dell'appalto è convenuto nella somma di € 250.000,00= fissata a
forfait e globalmente, senza possibilità perciò di diminuzione o di
aumento in caso di modificazione dei costi nel corso dei lavori”.
Tale previsione, del tutto legittima, vale a derogare al disposto di cui all'art. 1664 c.c..
E, difatti, laddove le parti abbiano inequivocabilmente rinunciato alla facoltà di revisione, il corrispettivo dell'appalto rimane fisso e invariabile (Cassazione civile sez. II, 21/01/2011, n.1494: “Nel - 24 -
contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia
stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può
invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le
variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da
fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere
preveduti; quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto
imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei
prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno
che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano
inequivocabilmente rinunciato”; Cassazione civile sez. II, 12/03/1992,
n.3013: “La disposizione dell'art. 1664 c.c. relativa alla revisione del
prezzo del contratto di appalto non ha carattere vincolante per le parti,
le quali, pertanto, possono derogarvi fissando convenzionalmente un
diverso limite di aumento ovvero rimuovendo quello legale o
escludendo dalla revisione l'aumento del costo di talune prestazioni.
Ne discende che la clausola con la quale si escluda, in deroga all'art.
1664 c.c., il diritto dell'appaltatore all'ulteriore compenso per le
difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera (cosiddetto
appalto a forfait), non comporta alcuna alterazione della struttura
ovvero della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto
aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che
questo esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale. Nè in
relazione a tale clausola la volontà delle parti di rinunciare alla
revisione dei prezzi deve estrinsecarsi in particolari espressioni
formali, purché chiaramente manifestata”). - 25 -
Tanto è, appunto, quello che si è verificato nel caso di specie,
attesa la previsione di immutabilità del corrispettivo “in caso di
modificazione dei costi nel corso dei lavori”.
D'altro canto, nell'alveo della disposizione codicistica non si può far rientrare l'ipotesi concreta verificatasi, ossia l'intervento dell'autorità, posto che il c.d. factum principis non è assimilabile alle cause naturali contemplate dal co. 2 (Cassazione civile sez. I,
26/01/1985, n.387: “Il disposto dell'art. 1664, comma 2, c.c. che
prevede per l'appaltatore un equo compenso per le difficoltà
nell'esecuzione dell'opera, si riferisce solo a difficoltà di esecuzione
sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che
rendano più onerosa la prestazione dell'appaltatore, quindi tale norma
se interpretata estensivamente, può comprendere le difficoltà di
esecuzione dipendenti da cause naturali, ma non può trovare
applicazione per quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo
diverso, sebbene produttive di effetti identici o analoghi, come il fatto
del terzo ed il factum principis o mere lungaggini burocratiche”).
Innanzitutto, non si può ritenere che l'aumento dei costi fosse imprevedibile, in quanto la possibilità che il progetto non fosse gradito all'Autorità, e dovesse essere modificato, in ragione dell'inclusione dell'area in una zona vincolata, rientrava nel rischio che il costruttore
(la si era assunto. Secondariamente, a volere ritenere, per pura Pt_1
ipotesi di lavoro, che l'aumento dei costi fosse imprevedibile, né più
né meno il corrispettivo era insuscettibile di revisione per espressa volontà delle parti, le quali vi avevano rinunciato mediante la - 26 -
previsione di un corrispettivo a forfait.
In disparte tutti i contratti, tutti i progetti, tutte le varianti e tutti i computi sono stati fatti esclusivamente ad iniziativa della la Pt_1
quale si è mossa, a suo stesso dire, con i professionisti e le imprese a cui aveva affidato gli incarichi. L'appellante, pertanto, non può venire
contra factum proprium, pretendendo di ribaltare sulla controparte le conseguenze di scelte personali, del tutto libere ed autonome.
Quanto alle varianti (b)), la disciplina invocata dall'appellante non è pertinente, giacché qui non si tratta né di variazioni necessarie ex art. 1660 c.c. (non versandosi nell'ipotesi in cui il progetto deve essere modificato per eseguire l'opera a regola d'arte. Il progetto è stato modificato per altre, ben diverse ragioni), né di variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c. (i coniugi non hanno ordinato CP_1
alcunché. Non vi è una prova, né una richiesta di prova in tal senso),
bensì e piuttosto di variazioni ad iniziativa dell'”appaltatore” (la
, in relazione alle quali la prova dell'autorizzazione del Pt_1
committente doveva essere fornita per iscritto ex art. 1659 c.c.,
applicabile se del caso per analogia (Cassazione civile, sez. II,
15.12.2021, n. 40122: “In tema di appalto, il regime probatorio
delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute
all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre
nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano
autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto
"ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente
all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi - 27 -
consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste
dal committente”).
Il corrispettivo, dunque, rimane a corpo, in quanto tutte le modifiche sono state il frutto di una libera scelta dell'appellante, la quale ha inteso portare avanti la costruzione, benché consapevole dell'aumento dei costi legati alle modifiche del progetto iniziale.
Infine, quanto alla permuta (c)), l'inquadramento del rapporto nella figura del contratto innominato del tipo do ut facias assimilabile all'appalto rende irrilevante il richiamo all'istituto della rettifica ex artt.
1555 – 1538 c.c., dovendosi soltanto sottolineare, per mero scrupolo,
che l'applicazione dell'art. 1538 c.c. suppone che nello scambio,
benché “a corpo”, siano indicate le “misure”, ciò che invece fa difetto nel caso di cui ci si occupa.
Con il quarto motivo di appello principale la lamenta Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di restituzione delle ulteriori somme richieste. Osserva che la somma di €
29.265,00=, anticipata per gli oneri di urbanizzazione, non rientrava nell'ambito di applicabilità della pattuizione di cui all'art. 3; e che la somma di € 11.785,00= non è stata versata per spirito di liberalità,
anche perché, trattandosi di un importo di non modico valore, la donazione sarebbe stata nulla per difetto di forma.
Il motivo è infondato.
Invero, quanto alla prima somma (€ 29.265,00=), il contratto,
all'art. 3, prevedeva espressamente che tutte le spese relative “…a
rilascio di licenza ed assensi da parte degli uffici municipali e dei vigili - 28 -
del fuoco, direzione lavori, collaudi e verifiche circa l'agibilità degli
impianti, l'allacciamento luce, acqua, gas, fognature, cesate, sono a
carico della appaltatrice signora ”. Parte_1
Non vi è dubbio che gli oneri di urbanizzazione ricadano in detta previsione.
Mentre, quanto alla seconda somma (€ 11.785,00=), in tesi dell'appellante elargita in prestito (ed in tesi degli appellati consegnata in donazione) non è stata fornita la prova del mutuo, essendo insufficiente allo scopo la prova della dazione del denaro (Cassazione
civile, sez. II, 29/11/2018, n. 30944: “La "datio" di una somma di
danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione,
allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il
titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi,
ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro
essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera
dell'"accipiens", della sussistenza di
un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di
dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo
che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo
della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera
del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso
sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che
l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto
a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo
l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi - 29 -
l'obbligo della vantata restituzione”).
Le istanze istruttorie dell'appellante sono inammissibili e/o irrilevanti.
La prova testimoniale è inammissibile, in quanto la parte si è
limitata a riproporre in appello l'intero capitolato istruttorio dedotto in primo grado, senza effettuare alcuna distinzione tra i capitoli colà
ammessi e quelli invece non ammessi, e senza effettuare alcuna critica alla motivazione dell'istruttore che in parte li ha respinti (Cassazione
civile sez. III, 09/06/2023, n.16420: “In osservanza del principio di
specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze
istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere
specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di
primo grado”).
Ma la prova testimoniale è anche irrilevante.
Infatti, due sono i temi centrali su cui è imperniata: 1) la diversità tra immobile progettato e immobile realizzato;
2) la consapevolezza degli appellanti in ordine alle modifiche apportate al progetto originario.
Questi temi sono già stati affrontati in occasione dello scrutinio dei motivi di appello principale (rispettivamente, secondo e terzo motivo), ai quali si fa rinvio anche per quel che concerne il versante istruttorio, essendo la motivazione sostanzialmente identica (in estrema sintesi, la diversità non c'è, e comunque è irrilevante, mentre la consapevolezza è del tutto irrilevante).
La consulenza tecnica d'ufficio è irrilevante, in quanto - 30 -
l'eventuale accertamento della diversità tra immobile progettato e immobile realizzato nonché l'eventuale accertamento dell'incremento dei costi non sono dirimenti a fronte del fatto che la ha Pt_1
liberamente e autonomamente approvato le modifiche nonché a fronte della previsione di un corrispettivo a forfait.
Con il primo motivo di appello incidentale il e la CP_1
lamentano l'erroneità della pronuncia di rigetto della CP_2
domanda finalizzata ad ottenere la rifusione dell'IMU. Osservano che essi si erano resi disponibili a formalizzare avanti il notaio la cessione dell'usufrutto, e che era stata la controparte a rifiutarsi di addivenire al rogito.
Il motivo è infondato.
La Corte osserva che la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva, e quindi non ha effetto retroattivo (Cassazione civile, sez.
I, 04/07/2003, n. 10564: “Il principio della retroattività degli effetti
della pronuncia alla data di notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio non opera nei riguardi delle sentenze costitutive, fra le quali
rientra quella di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto, i cui effetti si producono "ex nunc", con il passaggio in
giudicato”).
Se così è, l'IMU era dovuta dagli appellati fino al momento della sentenza che ha trasferito l'usufrutto, senza alcuna possibilità di ottenerne una rifusione per il periodo precedente, benché l'appellante abbia iniziato ad occupare l'immobile prima della pronuncia.
Nessuna prova è stata fornita circa il fatto che l'appellante si - 31 -
sarebbe rifiutata di andare dal notaio. La mera disponibilità degli appellati a formalizzare la cessione dell'usufrutto non equivale ad un atto formale di messa in mora.
Con il secondo motivo di appello incidentale il e la CP_1
lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda di CP_2
risarcimento del danno da lite temeraria, e chiedono che il giudice dell'appello si pronunci sull'an e sul quantum di detta domanda.
Il motivo è infondato.
Invero la lite non pare affatto temeraria, e gli appellati non hanno mai spiegato perché controparte sarebbe incorsa in responsabilità aggravata.
Costituiva onere degli appellati quello di specificare i profili della mala fede o colpa grave dell'appellante. Ma sul punto non vi è
stata alcuna illustrazione, né nel primo grado del giudizio né in questo giudizio di appello.
Con il terzo motivo di appello incidentale il e la CP_1 CP_2
lamentano l'erroneità della pronuncia di compensazione delle spese di lite. Osservano che, a prescindere dalla complessità o meno delle questioni trattate, le domande dell'attrice, di notevole spessore economico, sono state rigettate, di talché la medesima doveva essere condannata alla rifusione delle spese in base al principio della soccombenza, potendosi far luogo al più ad una compensazione parziale.
Il motivo è, in parte, fondato.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite in ragione della - 32 -
complessità delle questioni involgenti profili interpretativi.
La Corte rileva che l'appellante, all'esito del giudizio di primo grado, è risultata sostanzialmente soccombente, in quanto sono state respinte sia la domanda principale tesa ad ottenere il pagamento del maggior corrispettivo sostenuto, sia la domanda subordinata tesa ad ottenere il trasferimento dell'usufrutto ex art. 2932 c.c. con il pagamento della differenza pagata in più rispetto al contratto originario. È stata, invece, accolta la domanda subordinata di puro trasferimento dell'usufrutto ex art. 2932 c.c.: domanda alla quale,
peraltro, avevano prestato adesione gli stessi appellati.
Pertanto, in quanto almeno parzialmente soccombente,
l'appellante doveva essere condannata a rifondere agli appellati la metà
delle spese del primo grado di giudizio, con compensazione della restante metà, cui ora si provvede in accoglimento della censura in esame.
Quanto alle spese dell'appello, quello principale è stato respinto
in toto, mentre quello incidentale è stato accolto unicamente per quel che riguarda la statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio. Tenuto conto, da un lato, della reciproca soccombenza e,
dall'altro lato, del maggior rilievo nella complessiva economia della controversia della statuizione di rigetto dell'appello principale, le spese del grado possono essere compensate nella misura di ¼, dovendo porsi i restanti ¾ a carico dell'appellante maggiormente soccombente.
Tali spese, avuto riguardo al valore della causa (che non è di certo indeterminato, se si considerano le somme di € 454.839,81= + € - 33 -
41.050,00= richieste in pagamento agli appellati), possono così
liquidarsi:
- quanto al primo grado di giudizio, già tenuto conto della riduzione di ½ per effetto della parziale compensazione, in complessivi
€ 11.228,50= (di cui € 1.772,00= per la fase di studio, € 1.169,00= per la fase introduttiva, € 5.205,50= per la fase istruttoria/trattazione ed €
3.082,00= per la fase decisionale);
- quanto al secondo grado di giudizio, già tenuto conto della riduzione di ¼ per effetto della parziale compensazione, in complessivi
€ 12.884,25= (di cui € 3.291,75= per la fase di studio, € 1.914,00= per la fase introduttiva, € 2.205,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
5.473,50= per la fase decisionale);
il tutto oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello principale;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio;
- 34 -
- per l'effetto, condanna l'appellante a rifondere agli appellati la metà delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, già tenuto conto della riduzione di ½ per effetto della parziale compensazione, in complessivi € 11.228,50=, oltre a rimborso forfetario nella misura del
15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- spese del primo grado di giudizio compensate per la restante metà;
- condanna, inoltre, l'appellante a rifondere agli appellati i ¾
delle spese dell'appello, liquidate, già tenuto conto della riduzione di
¼ per effetto della parziale compensazione, in complessivi €
12.884,25=, oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- spese dell'appello compensate per il restante ¼;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio
2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Cesare Massetti