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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7151/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Lunardi Valeria Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Valandro Cristiana CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1. Disporsi l'affidamento della figlia minore secondo il regime dell'affido condiviso previsto Per_1
per legge ad entrambi i genitori;
2. La residenza anagrafica e la residenzialità prevalente della figlia sarà stabilita presso l'abitazione del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con potestà disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo contro delle richieste della figlia, della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. pagina 1 di 5 3. potrà vedere la madre un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e la Per_1
giornata del sabato o della domenica a week end alternati, da concordare con la madre il venerdì della settimana precedente, in base ai suoi turni lavorativi;
restano salvi diversi e più ampi accordi tra genitori che asseconderanno il desiderio di ove la stessa intenda restare con la madre anche Per_1
per il pernottamento. Durante le vacanze estive e natalizie trascorrerà un periodo di sette Per_1
giorni con la madre, salvo che la minore non manifesti la volontà di trascorrere con la madre un tempo maggiore.
4. A titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia la madre, a decorrere dal Per_1
22.06.2025, verserà al padre la somma di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, i quali presenteranno i rispettivi modelli ISEE ai fine della eventuale percezione dell'importo in misura superiore a quella minima impegnandosi a presentare ogni documento necessario al riguardo. Le spese straordinarie verranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017. Quanto alle spese straordinarie da concordare, esse verranno richieste con comunicazione scritta via e-mail o via messaggio dal genitore che le propone all'altro genitore, il quale dovrà manifestare il proprio dissenso o assenso nel termine di dieci giorni dalla richiesta. La mancata risposta nel termine indicato equivale ad approvazione della spesa. Le spese straordinarie dovranno essere richieste e rimborsate entro il girono 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
5. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale sita in Monselice Via Vò Dei Buffi n. 12/a int. 3, censito al C.F. Comune di Monselice, Foglio 24 (già Sez. B Foglio 18), mapp 1253 sub 21 Cat. A/2, cl.
2 vani 9 e mapp. 1253 sub 15 cat. C/6, cl. 2, mq 19 in quanto già ceduta a terzi dal Sig. Pt_1
;
[...]
6. Spese e compensi di causa integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 premesso che dalla relazione Parte_1
sentimentale con in data 26.8.2009 era nata la figlia e che, con decreto n. CP_1 Per_1
2811/2018 del 22.05.2018, il Tribunale di Padova aveva accolto le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti con riguardo all'affidamento, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento della minore, chiedeva la modifica dei provvedimenti sopra richiamati come indicato in ricorso.
pagina 2 di 5 Si costituiva chiedendo a sua volta la modifica delle condizioni di cui al decreto sopra CP_1
richiamato, come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentite le parti, ritenuta la necessità di ascoltare la minore, fissava per tale incombente l'udienza del 6.6.2024.
Sentita la minore, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa in via temporanea e a parziale modifica dei provvedimenti vigenti: “1) revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre dal 31.7.2024; 2) collocazione prevalente e residenza di presso il padre;
3) Per_1 Per_1 potrà vede la madre un pomeriggio a settimana, nel periodo scolastico dall'uscita della scuola a dopo cena e, nel periodo non scolastico, dalle 14.00 a dopo cena;
trascorrerà inoltre l'intera Per_1
giornata del sabato o della domenica presso la madre, a fine settimana alternati;
restano salvi diversi e più ampi accordi tra genitori, che asseconderanno il desiderio di ove la stessa intenda Per_1
restare dalla madre anche per il pernottamento. Durante le vacanze estive e natalizie Per_1
trascorrerà un periodo di 7 giorni con la madre, salvo che la minore non manifesti la volontà di trascorre con la madre un tempo maggiore;
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la madre verserà al padre la somma di € 100,00 mensili comprensivi della propria Per_1 quota dell'assegno unico, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, ferma la contribuzione al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Padova”.
Le parti dichiaravano di accettare la proposta e formulavano istanza congiunta volta ad ottenere la nomina da parte di un esperto ai sensi dell'473 bis.26 c.p.c.; il Giudice delegato provvedeva dunque in via temporanea ed urgente in conformità alla proposta sopra riportata e, visto l'art.473 bis 26 c.p.c., nominava esperta la dott.ssa affinché intervenisse sul nucleo familiare con i seguenti Persona_2
obiettivi:
1. fornire ausilio ai genitori per il miglioramento della comunicazione tra loro;
2. fornire supporto alla minore nella fase di cambiamento della sua collocazione prevalente presso il Per_1
padre, con particolare riferimento al riavvicinamento di alla figura materna, favorendo la Per_1 ripresa di rapporti continuativi ed equilibrati tra le due;
3. all'esito, deposito di una relazione sull'attività svolta, indicando la soluzione ritenuta più idonea nell'interesse di in punto di Per_1
collocazione e frequentazioni con ciascun genitore.
In data 7.1.2025 la Dott.ssa depositava la relazione, nella quale così concludeva: “Si conclude Per_2 suggerendo l'affidamento condiviso di con collocamento presso il padre. Le frequentazioni Per_1
con la madre: un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e la giornata del sabato o della domenica a weekend alternati, da concordare con la madre il venerdì della settimana precedente,
pagina 3 di 5 in base ai suoi turni lavorativi, (salvo aumenti concordati tra madre e figlia). Si raccomanda che il padre si adoperi affinché siano rispettati e mantenuti tali incontri. Potrebbe essere utile, vista la delicatezza della situazione, a tutela del mantenimento del rapporto tra e la madre che il Per_1
signor e la signora aderissero ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso Pt_1 CP_1
il consultorio familiare di riferimento, per agevolare la comunicazione tra loro e per aiutare la madre a non agire comportamenti di auto-esclusione”.
All'udienza del 6.2.2025 le parti si riportavano alle rispettive note depositate telematicamente, facendo presente che vi era stato in generale un miglioramento a livello comunicativo nel nucleo familiare, chiedendo la conferma della proposta conciliativa del Giudice del 6.4.2024, integrata come da conclusioni della perizia della dott.ssa le parti chiedevano, inoltre, l'aggiornamento delle Per_2
rispettive condizioni economiche, essendo ancora controverso l'aspetto relativo al mantenimento della figlia minore. Il Giudice delegato assegnava quindi alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, fissando nuova udienza.
In tale sede, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa sulle condizioni economiche, ferme le condizioni di affidamento, collocazione e frequentazioni della figlia minore come da provvedimenti vigenti e come da relazione dell'esperta ex art. 473bis. 26 c.p.c.: “1. la sig.ra verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma CP_1 Per_1 di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
2. assegno unico al 50% tra genitori” e le parti chiedevano un termine per valutare tale proposta.
Con note depositate telematicamente per l'udienza fissata in modalità cartolare, le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
********
Le condizioni concordate dai coniugi a modifica del decreto n. 2811/2018 del 22.5.2018 sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della figlia minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., conformi alle conclusioni dell'esperta nominata in corso di causa (cui le parti hanno aderito sin dal deposito della relazione) e alla proposta conciliativa del Giudice delegato sulle condizioni economiche;
pertanto, il Tribunale prende atto delle stesse.
Atteso l'esito della lite, le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, a modifica del decreto n.
2811/2018 del 22.5.2018 del Tribunale di Padova sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia minore Per_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7151/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Lunardi Valeria Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Valandro Cristiana CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1. Disporsi l'affidamento della figlia minore secondo il regime dell'affido condiviso previsto Per_1
per legge ad entrambi i genitori;
2. La residenza anagrafica e la residenzialità prevalente della figlia sarà stabilita presso l'abitazione del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori con potestà disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione ed alla salute, comprese le attività ricreative e sportive, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo contro delle richieste della figlia, della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. pagina 1 di 5 3. potrà vedere la madre un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e la Per_1
giornata del sabato o della domenica a week end alternati, da concordare con la madre il venerdì della settimana precedente, in base ai suoi turni lavorativi;
restano salvi diversi e più ampi accordi tra genitori che asseconderanno il desiderio di ove la stessa intenda restare con la madre anche Per_1
per il pernottamento. Durante le vacanze estive e natalizie trascorrerà un periodo di sette Per_1
giorni con la madre, salvo che la minore non manifesti la volontà di trascorrere con la madre un tempo maggiore.
4. A titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia la madre, a decorrere dal Per_1
22.06.2025, verserà al padre la somma di € 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT. L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, i quali presenteranno i rispettivi modelli ISEE ai fine della eventuale percezione dell'importo in misura superiore a quella minima impegnandosi a presentare ogni documento necessario al riguardo. Le spese straordinarie verranno regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017. Quanto alle spese straordinarie da concordare, esse verranno richieste con comunicazione scritta via e-mail o via messaggio dal genitore che le propone all'altro genitore, il quale dovrà manifestare il proprio dissenso o assenso nel termine di dieci giorni dalla richiesta. La mancata risposta nel termine indicato equivale ad approvazione della spesa. Le spese straordinarie dovranno essere richieste e rimborsate entro il girono 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
5. Nulla sull'assegnazione della casa coniugale sita in Monselice Via Vò Dei Buffi n. 12/a int. 3, censito al C.F. Comune di Monselice, Foglio 24 (già Sez. B Foglio 18), mapp 1253 sub 21 Cat. A/2, cl.
2 vani 9 e mapp. 1253 sub 15 cat. C/6, cl. 2, mq 19 in quanto già ceduta a terzi dal Sig. Pt_1
;
[...]
6. Spese e compensi di causa integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 premesso che dalla relazione Parte_1
sentimentale con in data 26.8.2009 era nata la figlia e che, con decreto n. CP_1 Per_1
2811/2018 del 22.05.2018, il Tribunale di Padova aveva accolto le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti con riguardo all'affidamento, alla regolamentazione del diritto di visita e al mantenimento della minore, chiedeva la modifica dei provvedimenti sopra richiamati come indicato in ricorso.
pagina 2 di 5 Si costituiva chiedendo a sua volta la modifica delle condizioni di cui al decreto sopra CP_1
richiamato, come da comparsa di costituzione.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentite le parti, ritenuta la necessità di ascoltare la minore, fissava per tale incombente l'udienza del 6.6.2024.
Sentita la minore, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa in via temporanea e a parziale modifica dei provvedimenti vigenti: “1) revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre dal 31.7.2024; 2) collocazione prevalente e residenza di presso il padre;
3) Per_1 Per_1 potrà vede la madre un pomeriggio a settimana, nel periodo scolastico dall'uscita della scuola a dopo cena e, nel periodo non scolastico, dalle 14.00 a dopo cena;
trascorrerà inoltre l'intera Per_1
giornata del sabato o della domenica presso la madre, a fine settimana alternati;
restano salvi diversi e più ampi accordi tra genitori, che asseconderanno il desiderio di ove la stessa intenda Per_1
restare dalla madre anche per il pernottamento. Durante le vacanze estive e natalizie Per_1
trascorrerà un periodo di 7 giorni con la madre, salvo che la minore non manifesti la volontà di trascorre con la madre un tempo maggiore;
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la madre verserà al padre la somma di € 100,00 mensili comprensivi della propria Per_1 quota dell'assegno unico, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, ferma la contribuzione al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del tribunale di Padova”.
Le parti dichiaravano di accettare la proposta e formulavano istanza congiunta volta ad ottenere la nomina da parte di un esperto ai sensi dell'473 bis.26 c.p.c.; il Giudice delegato provvedeva dunque in via temporanea ed urgente in conformità alla proposta sopra riportata e, visto l'art.473 bis 26 c.p.c., nominava esperta la dott.ssa affinché intervenisse sul nucleo familiare con i seguenti Persona_2
obiettivi:
1. fornire ausilio ai genitori per il miglioramento della comunicazione tra loro;
2. fornire supporto alla minore nella fase di cambiamento della sua collocazione prevalente presso il Per_1
padre, con particolare riferimento al riavvicinamento di alla figura materna, favorendo la Per_1 ripresa di rapporti continuativi ed equilibrati tra le due;
3. all'esito, deposito di una relazione sull'attività svolta, indicando la soluzione ritenuta più idonea nell'interesse di in punto di Per_1
collocazione e frequentazioni con ciascun genitore.
In data 7.1.2025 la Dott.ssa depositava la relazione, nella quale così concludeva: “Si conclude Per_2 suggerendo l'affidamento condiviso di con collocamento presso il padre. Le frequentazioni Per_1
con la madre: un pomeriggio alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e la giornata del sabato o della domenica a weekend alternati, da concordare con la madre il venerdì della settimana precedente,
pagina 3 di 5 in base ai suoi turni lavorativi, (salvo aumenti concordati tra madre e figlia). Si raccomanda che il padre si adoperi affinché siano rispettati e mantenuti tali incontri. Potrebbe essere utile, vista la delicatezza della situazione, a tutela del mantenimento del rapporto tra e la madre che il Per_1
signor e la signora aderissero ad un percorso di sostegno alla genitorialità presso Pt_1 CP_1
il consultorio familiare di riferimento, per agevolare la comunicazione tra loro e per aiutare la madre a non agire comportamenti di auto-esclusione”.
All'udienza del 6.2.2025 le parti si riportavano alle rispettive note depositate telematicamente, facendo presente che vi era stato in generale un miglioramento a livello comunicativo nel nucleo familiare, chiedendo la conferma della proposta conciliativa del Giudice del 6.4.2024, integrata come da conclusioni della perizia della dott.ssa le parti chiedevano, inoltre, l'aggiornamento delle Per_2
rispettive condizioni economiche, essendo ancora controverso l'aspetto relativo al mantenimento della figlia minore. Il Giudice delegato assegnava quindi alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, fissando nuova udienza.
In tale sede, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa sulle condizioni economiche, ferme le condizioni di affidamento, collocazione e frequentazioni della figlia minore come da provvedimenti vigenti e come da relazione dell'esperta ex art. 473bis. 26 c.p.c.: “1. la sig.ra verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore la somma CP_1 Per_1 di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
2. assegno unico al 50% tra genitori” e le parti chiedevano un termine per valutare tale proposta.
Con note depositate telematicamente per l'udienza fissata in modalità cartolare, le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
********
Le condizioni concordate dai coniugi a modifica del decreto n. 2811/2018 del 22.5.2018 sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della figlia minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., conformi alle conclusioni dell'esperta nominata in corso di causa (cui le parti hanno aderito sin dal deposito della relazione) e alla proposta conciliativa del Giudice delegato sulle condizioni economiche;
pertanto, il Tribunale prende atto delle stesse.
Atteso l'esito della lite, le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, a modifica del decreto n.
2811/2018 del 22.5.2018 del Tribunale di Padova sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia minore Per_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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