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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 5.3.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 3185, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1
di mandato in calce al ricorso dall'Avv. Mattia Ponzani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Passo Cortese (RI), via Giacomo Matteotti n. 4,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo Parte_1 CP_1
che: 1) aveva lavorato come muratore/carpentiere, adibito in cantieri edili, presso numerose imprese;
2) l'attività era consistita nel quotidiano trasporto di ingenti pesi a spalla, lavorazione effettuata sempre in piedi, otto ore al giorno con un'ora di pausa pranzo. Inoltre, il lavoratore era sottoposto a continue vibrazioni a causa dell'uso quotidiano anche del martello pneumatico;
3)
l'attività svolta con impegno di forza, assunzione di posture incongrue degli arti superiori ed esposizione e vibrazioni e microtraumi aveva comportato l'insorgenza a suo carico di una tendinopatia SVP bilaterale, M75-I (tendinite cuffia rotatori) – altre tendinopatie, tendinite calcifica 75-3 (morbo di duplay) per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale e CP_1
la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del
6-8%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U. dott.ssa . Persona_1
I testi escussi hanno confermato che l'attore aveva svolto le mansioni di muratore eseguendo varie attività in base alle necessità del cantiere. In particolare, si era occupato di carico e scarico di materiale edile, come tutti gli altri operai, e aveva utilizzato altresì martello pneumatico, frullino, trapani, poiché si occupava anche di demolizioni. I cantieri erano di medie dimensioni e lavorava per cinque giorni a settimana per otto ore al giorno. Il ricorrente prevalentemente lavorava in piedi oppure accovacciato.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della tendinopatia cronica bilaterale del SVP di alto grado con lesioni bilaterali e tendinite
2 calcifica (morbo di Duplay) in esiti di intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori bilaterale, con un danno biologico nella misura del 6%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 224 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste interamente a carico dell'Istituto soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali della tendinopatia cronica bilaterale del SVP di alto grado con lesioni bilaterali e tendinite calcifica (morbo di Duplay) in esiti di intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori bilaterale, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in €.1.800,00, per CP_1
compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 07/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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