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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 196/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Parte_1 uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Stefania
Sotgia per procura generale alle liti, opponente contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo CP_1 studio dell'avv. Roberto Sorcinelli che lo rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da a seguito Pt_2 della notifica (avvenuta il 20 gennaio 2021) dell'atto di precetto con il quale ha CP_1 intimato il pagamento della somma di euro 230.045,53, oltre accessori, in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 201/1986, emessa dal Pretore di Cagliari nel procedimento iscritto con r.a.c.l. 1465/1981, pubblicata in data 22 febbraio 1986, corretta in data 11 aprile 2006 e nuovamente munita di formula esecutiva in data 21 novembre 2019.
Il titolo su cui si fonda l'atto di precetto è rappresentato, dunque, da una sentenza passata in giudicato con cui il Pretore del lavoro di Cagliari ha accertato il diritto di già CP_1 dipendente dell'Azienda Consorziale Trasporti, di percepire la pensione di invalidità nella misura di legge “dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa” e ha condannato l' al pagamento dei ratei arretrati, unitamente agli interessi di Pt_2 mora.
La sentenza è stata oggetto, nel 2006, di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., in quanto risultava omessa la specificazione che il trattamento pensionistico doveva essere pagina 1 di 5 corrisposto “per causa di servizio”, con applicazione dell'art. 12 lett. b) della legge n. 830/1961.
Successivamente alla correzione del titolo, l' ha provveduto, nello stesso anno 2006, alla Pt_2 riliquidazione della pensione, applicando il trattamento per causa di servizio, ma limitando gli arretrati al periodo decorrente dal maggio 1996, nei limiti della prescrizione decennale, senza corrispondere alcuna somma per periodi anteriori, e provvedendo soltanto in parte al pagamento degli interessi moratori.
Sulla base di tale titolo, con l'atto di precetto odiernamente opposto, il sig. ha richiesto il CP_1 pagamento:
– dei ratei maturati dal 1978 al 1982, mai corrisposti;
– delle differenze derivanti dalla mancata piena applicazione della causa di servizio dal 1982 al
1996;
– degli interessi di mora maturati su tali importi e sugli ulteriori ratei successivamente erogati.
Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 2 febbraio 2021, l' ha dedotto in Pt_2 primo luogo l'inesistenza di un titolo idoneo a fondare l'azione esecutiva, sostenendo che la sentenza in oggetto, benché corretta nel 2006 e munita nuovamente di formula esecutiva nel 2019, sarebbe da considerarsi ormai non azionabile, in quanto la relativa obbligazione sarebbe stata adempiuta fin dal 2006.
L' ha poi lamentato l'asserita genericità dell'atto di precetto quanto alla determinazione CP_2 delle somme pretese e delle causali di riferimento.
Ha infine sollevato eccezioni di prescrizione e decadenza, deducendo in particolare l'operatività della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. e della decadenza triennale di cui all'art. 47 del DPR
639/1970.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'eccezione con cui l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo è infondata.
La sentenza n. 201/1986, emessa dal Pretore di Cagliari, è stata corretta per errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. con decreto dell'11 aprile 2006, divenendo definitiva quanto alla specificazione della “causa di servizio” quale presupposto giuridico del trattamento riconosciuto
(doc. 1 fascicolo dell'opponente).
Successivamente, la sentenza è stata munita di rinnovata formula esecutiva in data 21 novembre
2019, ai sensi dell'art. 476 c.p.c., in quanto la prima copia in forma esecutiva risultava smarrita
(vd. doc. denominato “titolo_esecutivo_notificato” allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022). pagina 2 di 5 Non vi è dunque ragione per dubitare della perdurante idoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva.
Il credito derivante da sentenza passata in giudicato, anche se corretta, conserva la propria natura di obbligazione giudizialmente accertata e può essere azionato entro i termini di legge, fatti salvi gli effetti dell'eventuale prescrizione.
2.2. Nemmeno può essere accolta l'eccezione secondo cui l'atto di precetto sarebbe generico e incomprensibile quanto alla natura e all'entità delle somme richieste.
Dalla lettura dell'atto notificato emerge, al contrario, una chiara suddivisione delle somme pretese in cinque distinte voci, ciascuna connessa a un determinato arco temporale e fondata su precise elaborazioni contabili.
I conteggi a corredo del precetto, redatti da un consulente tecnico di parte, sono sufficientemente dettagliati e consentono all' di comprendere la natura e la composizione del credito azionato. Pt_2
2.3. L' ha dedotto l'intervenuta decadenza dell'opposto dal diritto ad agire giudizialmente Pt_2 per ottenere il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche ricalcolate in base alla causa di servizio, assumendo che la domanda amministrativa del 2006 avrebbe dovuto essere seguita da azione giudiziale entro il termine triennale di cui all'art. 47 DPR 639/1970.
Anche tale eccezione è infondata.
Il credito fatto valere con il precetto non ha a oggetto una nuova domanda volta ad accertare un diritto pensionistico originariamente negato in via amministrativa, bensì l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la quale aveva già accertato il diritto al trattamento sin dal 1986.
La decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle azioni giudiziarie promosse per la prima volta a seguito di provvedimenti negativi in sede amministrativa, e non si estende all'esecuzione di diritti già riconosciuti con sentenza.
Ne consegue che anche tale eccezione deve essere disattesa.
2.4. Merita invece accoglimento, nei limiti che seguono, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il credito derivante da sentenza passata in giudicato è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
In mancanza di atti interruttivi efficaci, la prescrizione si compie nel termine di dieci anni dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva.
Nella specie, il titolo esecutivo risulta perfezionato in data 22 febbraio 1986.
2.4.1. Con riferimento alla pretesa relativa ai ratei non corrisposti dal 25 maggio 1978 al 30 giugno 1982 e agli interessi di mora su tali somme, l'unico atto interruttivo effettivamente pagina 3 di 5 rilevante è costituito dalla comunicazione del 24 aprile 1987 (doc. 1, fascicolo del resistente).
Successivamente, la domanda di ricostituzione del 24 maggio 1999 (doc. 2) si rivela inidonea a interrompere efficacemente la prescrizione, per il suo contenuto generico e non riferibile in modo chiaro al credito oggi azionato.
Deve quindi ritenersi che la prescrizione si sia compiuta, quanto a tali somme, in data 1° maggio
1997.
2.4.2. Analoga considerazione deve essere svolta in relazione alle differenze dovute per il periodo dal 1° luglio 1982 al 1° maggio 1996 e ai relativi interessi.
La prescrizione in relazione a dette poste può ritenersi interrotta soltanto in data 24 giugno 2008, con la proposizione del ricorso giudiziale iscritto al n. RACL 2913/2008 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022). Risulta pertanto maturata il 30 aprile
2006.
2.4.3. Diversamente deve ritenersi per quanto concerne gli interessi moratori relativi ai ratei corrisposti nel periodo 1° maggio 1996 – 15 dicembre 2020.
In relazione a tale voce, la prescrizione risulta interrotta prima con il ricorso del 2008 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022), poi nuovamente sospesa con la pronuncia della sentenza n. 321/2011 del 1° febbraio 2011 (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022), e infine con la notifica del precetto del 20 gennaio
2021.
Tuttavia, come accertato nella stessa sentenza del 2011, l' ha provveduto al pagamento degli Pt_2 interessi di mora a decorrere dal 2006, restando integralmente dovuti quelli relativi al periodo precedente, ossia dal 1° maggio 1996 al 30 settembre 2006.
Pertanto, deve ritenersi fondata, nei limiti indicati, la pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto per gli interessi moratori maturati su tale arco temporale (1° maggio 1996 – 30 settembre
2006), in quanto non prescritti e non estinti per avvenuto pagamento.
2.5. Alla luce di quanto esposto, risulta accertata l'intervenuta prescrizione:
– dei ratei di pensione asseritamente maturati dal 25 maggio 1978 al 30 giugno 1982, che non risultano mai corrisposti, nonché dei relativi interessi di mora;
– delle differenze sui ratei pensionistici liquidati per il periodo 1° luglio 1982 – 1° maggio 1996, derivanti dall'applicazione incompleta del trattamento per causa di servizio, nonché degli interessi di mora su tali differenze.
Tali pretese, come illustrato nei paragrafi che precedono, risultano estinte per effetto del decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., che, pur tenendo conto degli atti pagina 4 di 5 interruttivi documentati, deve ritenersi essersi compiuto rispettivamente al 1° maggio 1997 e al 30 aprile 2006.
Diversamente, deve riconoscersi la validità della pretesa azionata con riferimento agli interessi di mora maturati sui ratei pensionistici corrisposti nel periodo 1° maggio 1996 – 30 settembre 2006, e precisamente sugli importi riliquidati dall' nel 2006 in applicazione della causa di servizio. Pt_2
Con riguardo a tali interessi, deve ritenersi efficacemente interrotta la prescrizione: dapprima con il ricorso giudiziale del 2008, poi con la pronuncia della sentenza n. 321/2011, infine con la notificazione dell'atto di precetto del 2021.
Dagli atti emerge che l' ha provveduto unicamente al pagamento degli interessi a decorrere Pt_2 dal 2006 (cfr. doc. 5 fascicolo , ma non ha corrisposto quelli maturati in precedenza. Pt_2
In ragione di quanto precede, deve quindi riconoscersi il diritto del creditore ad agire esecutivamente in forza del titolo giudiziale (sentenza n. 201/1986 corretta con provvedimento del
2006 e munita di formula esecutiva nel 2019), nei limiti rappresentati dagli interessi di mora maturati sul periodo 1996–2006, restando per il resto l'opposizione fondata.
3. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di 4/5, e l'opponente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara che ha diritto ad agire CP_1 esecutivamente nei confronti di in forza del titolo giudiziale (sentenza n. 201/1986 r.a.c.l. n. Pt_2
1465/1981, corretta con decreto del 2006 e munita di formula esecutiva nel 2019), limitatamente alle somme calcolate a titolo di interessi di mora maturati sul periodo 1° maggio 1996–30 settembre 2006;
- compensa le spese nella misura di 4/5 e condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali residue, che liquida in complessivi euro 539,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 6 agosto 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 196/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli Parte_1 uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Stefania
Sotgia per procura generale alle liti, opponente contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo CP_1 studio dell'avv. Roberto Sorcinelli che lo rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da a seguito Pt_2 della notifica (avvenuta il 20 gennaio 2021) dell'atto di precetto con il quale ha CP_1 intimato il pagamento della somma di euro 230.045,53, oltre accessori, in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 201/1986, emessa dal Pretore di Cagliari nel procedimento iscritto con r.a.c.l. 1465/1981, pubblicata in data 22 febbraio 1986, corretta in data 11 aprile 2006 e nuovamente munita di formula esecutiva in data 21 novembre 2019.
Il titolo su cui si fonda l'atto di precetto è rappresentato, dunque, da una sentenza passata in giudicato con cui il Pretore del lavoro di Cagliari ha accertato il diritto di già CP_1 dipendente dell'Azienda Consorziale Trasporti, di percepire la pensione di invalidità nella misura di legge “dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa” e ha condannato l' al pagamento dei ratei arretrati, unitamente agli interessi di Pt_2 mora.
La sentenza è stata oggetto, nel 2006, di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., in quanto risultava omessa la specificazione che il trattamento pensionistico doveva essere pagina 1 di 5 corrisposto “per causa di servizio”, con applicazione dell'art. 12 lett. b) della legge n. 830/1961.
Successivamente alla correzione del titolo, l' ha provveduto, nello stesso anno 2006, alla Pt_2 riliquidazione della pensione, applicando il trattamento per causa di servizio, ma limitando gli arretrati al periodo decorrente dal maggio 1996, nei limiti della prescrizione decennale, senza corrispondere alcuna somma per periodi anteriori, e provvedendo soltanto in parte al pagamento degli interessi moratori.
Sulla base di tale titolo, con l'atto di precetto odiernamente opposto, il sig. ha richiesto il CP_1 pagamento:
– dei ratei maturati dal 1978 al 1982, mai corrisposti;
– delle differenze derivanti dalla mancata piena applicazione della causa di servizio dal 1982 al
1996;
– degli interessi di mora maturati su tali importi e sugli ulteriori ratei successivamente erogati.
Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 2 febbraio 2021, l' ha dedotto in Pt_2 primo luogo l'inesistenza di un titolo idoneo a fondare l'azione esecutiva, sostenendo che la sentenza in oggetto, benché corretta nel 2006 e munita nuovamente di formula esecutiva nel 2019, sarebbe da considerarsi ormai non azionabile, in quanto la relativa obbligazione sarebbe stata adempiuta fin dal 2006.
L' ha poi lamentato l'asserita genericità dell'atto di precetto quanto alla determinazione CP_2 delle somme pretese e delle causali di riferimento.
Ha infine sollevato eccezioni di prescrizione e decadenza, deducendo in particolare l'operatività della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. e della decadenza triennale di cui all'art. 47 del DPR
639/1970.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. L'eccezione con cui l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto per inesistenza del titolo esecutivo è infondata.
La sentenza n. 201/1986, emessa dal Pretore di Cagliari, è stata corretta per errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c. con decreto dell'11 aprile 2006, divenendo definitiva quanto alla specificazione della “causa di servizio” quale presupposto giuridico del trattamento riconosciuto
(doc. 1 fascicolo dell'opponente).
Successivamente, la sentenza è stata munita di rinnovata formula esecutiva in data 21 novembre
2019, ai sensi dell'art. 476 c.p.c., in quanto la prima copia in forma esecutiva risultava smarrita
(vd. doc. denominato “titolo_esecutivo_notificato” allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022). pagina 2 di 5 Non vi è dunque ragione per dubitare della perdurante idoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva.
Il credito derivante da sentenza passata in giudicato, anche se corretta, conserva la propria natura di obbligazione giudizialmente accertata e può essere azionato entro i termini di legge, fatti salvi gli effetti dell'eventuale prescrizione.
2.2. Nemmeno può essere accolta l'eccezione secondo cui l'atto di precetto sarebbe generico e incomprensibile quanto alla natura e all'entità delle somme richieste.
Dalla lettura dell'atto notificato emerge, al contrario, una chiara suddivisione delle somme pretese in cinque distinte voci, ciascuna connessa a un determinato arco temporale e fondata su precise elaborazioni contabili.
I conteggi a corredo del precetto, redatti da un consulente tecnico di parte, sono sufficientemente dettagliati e consentono all' di comprendere la natura e la composizione del credito azionato. Pt_2
2.3. L' ha dedotto l'intervenuta decadenza dell'opposto dal diritto ad agire giudizialmente Pt_2 per ottenere il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche ricalcolate in base alla causa di servizio, assumendo che la domanda amministrativa del 2006 avrebbe dovuto essere seguita da azione giudiziale entro il termine triennale di cui all'art. 47 DPR 639/1970.
Anche tale eccezione è infondata.
Il credito fatto valere con il precetto non ha a oggetto una nuova domanda volta ad accertare un diritto pensionistico originariamente negato in via amministrativa, bensì l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la quale aveva già accertato il diritto al trattamento sin dal 1986.
La decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle azioni giudiziarie promosse per la prima volta a seguito di provvedimenti negativi in sede amministrativa, e non si estende all'esecuzione di diritti già riconosciuti con sentenza.
Ne consegue che anche tale eccezione deve essere disattesa.
2.4. Merita invece accoglimento, nei limiti che seguono, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il credito derivante da sentenza passata in giudicato è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
In mancanza di atti interruttivi efficaci, la prescrizione si compie nel termine di dieci anni dalla data in cui la sentenza è divenuta esecutiva.
Nella specie, il titolo esecutivo risulta perfezionato in data 22 febbraio 1986.
2.4.1. Con riferimento alla pretesa relativa ai ratei non corrisposti dal 25 maggio 1978 al 30 giugno 1982 e agli interessi di mora su tali somme, l'unico atto interruttivo effettivamente pagina 3 di 5 rilevante è costituito dalla comunicazione del 24 aprile 1987 (doc. 1, fascicolo del resistente).
Successivamente, la domanda di ricostituzione del 24 maggio 1999 (doc. 2) si rivela inidonea a interrompere efficacemente la prescrizione, per il suo contenuto generico e non riferibile in modo chiaro al credito oggi azionato.
Deve quindi ritenersi che la prescrizione si sia compiuta, quanto a tali somme, in data 1° maggio
1997.
2.4.2. Analoga considerazione deve essere svolta in relazione alle differenze dovute per il periodo dal 1° luglio 1982 al 1° maggio 1996 e ai relativi interessi.
La prescrizione in relazione a dette poste può ritenersi interrotta soltanto in data 24 giugno 2008, con la proposizione del ricorso giudiziale iscritto al n. RACL 2913/2008 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022). Risulta pertanto maturata il 30 aprile
2006.
2.4.3. Diversamente deve ritenersi per quanto concerne gli interessi moratori relativi ai ratei corrisposti nel periodo 1° maggio 1996 – 15 dicembre 2020.
In relazione a tale voce, la prescrizione risulta interrotta prima con il ricorso del 2008 (doc. 4 allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022), poi nuovamente sospesa con la pronuncia della sentenza n. 321/2011 del 1° febbraio 2011 (doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel merito del 4 febbraio 2022), e infine con la notifica del precetto del 20 gennaio
2021.
Tuttavia, come accertato nella stessa sentenza del 2011, l' ha provveduto al pagamento degli Pt_2 interessi di mora a decorrere dal 2006, restando integralmente dovuti quelli relativi al periodo precedente, ossia dal 1° maggio 1996 al 30 settembre 2006.
Pertanto, deve ritenersi fondata, nei limiti indicati, la pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto per gli interessi moratori maturati su tale arco temporale (1° maggio 1996 – 30 settembre
2006), in quanto non prescritti e non estinti per avvenuto pagamento.
2.5. Alla luce di quanto esposto, risulta accertata l'intervenuta prescrizione:
– dei ratei di pensione asseritamente maturati dal 25 maggio 1978 al 30 giugno 1982, che non risultano mai corrisposti, nonché dei relativi interessi di mora;
– delle differenze sui ratei pensionistici liquidati per il periodo 1° luglio 1982 – 1° maggio 1996, derivanti dall'applicazione incompleta del trattamento per causa di servizio, nonché degli interessi di mora su tali differenze.
Tali pretese, come illustrato nei paragrafi che precedono, risultano estinte per effetto del decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., che, pur tenendo conto degli atti pagina 4 di 5 interruttivi documentati, deve ritenersi essersi compiuto rispettivamente al 1° maggio 1997 e al 30 aprile 2006.
Diversamente, deve riconoscersi la validità della pretesa azionata con riferimento agli interessi di mora maturati sui ratei pensionistici corrisposti nel periodo 1° maggio 1996 – 30 settembre 2006, e precisamente sugli importi riliquidati dall' nel 2006 in applicazione della causa di servizio. Pt_2
Con riguardo a tali interessi, deve ritenersi efficacemente interrotta la prescrizione: dapprima con il ricorso giudiziale del 2008, poi con la pronuncia della sentenza n. 321/2011, infine con la notificazione dell'atto di precetto del 2021.
Dagli atti emerge che l' ha provveduto unicamente al pagamento degli interessi a decorrere Pt_2 dal 2006 (cfr. doc. 5 fascicolo , ma non ha corrisposto quelli maturati in precedenza. Pt_2
In ragione di quanto precede, deve quindi riconoscersi il diritto del creditore ad agire esecutivamente in forza del titolo giudiziale (sentenza n. 201/1986 corretta con provvedimento del
2006 e munita di formula esecutiva nel 2019), nei limiti rappresentati dagli interessi di mora maturati sul periodo 1996–2006, restando per il resto l'opposizione fondata.
3. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di 4/5, e l'opponente deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara che ha diritto ad agire CP_1 esecutivamente nei confronti di in forza del titolo giudiziale (sentenza n. 201/1986 r.a.c.l. n. Pt_2
1465/1981, corretta con decreto del 2006 e munita di formula esecutiva nel 2019), limitatamente alle somme calcolate a titolo di interessi di mora maturati sul periodo 1° maggio 1996–30 settembre 2006;
- compensa le spese nella misura di 4/5 e condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali residue, che liquida in complessivi euro 539,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 6 agosto 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu pagina 5 di 5