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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
nelle persone di:
dr. Paolo Vadalà Presidente dr. Luigi Reale Giudice del. rel. dr. Andrea Polimeni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda di apertura della procedura concorsuale della liquidazione controllata (artt. 268 e segg. CCII) proposta da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 26/01/1953;
e , C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
MARCHE (MC) il 05/11/1954, coniugi tra di loro, entrambi residenti in CIVITANOVA MARCHE (MC), VIA SICILIA n. 63;
visto il ricorso depositato il 15.1.25;
ritenuto non necessaria la convocazione dei debitori, avendo proprio questi avanzato la istanza;
rilevato il positivo giudizio espresso dall'OCC, previa verifica della situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con passività accertate per circa euro 120.000, per la maggior parte -circa euro 105.000- nei confronti di un creditore ipotecario fondiario per mutuo contratto nell'anno 2005;
rilevato che la posizione debitoria nei confronti del creditore fondiario deriva dal debito contratto per l'acquisto della abitazione utilizzata come famigliare e che le restanti somme derivano per la quasi totalità dalle spese della procedura esecutiva sull'immobile azionata dal creditore fondiario (o dal cessionario del credito);
rilevato che i debitori riconducono la crisi alla patologia di SLA che ha colpito il figlio, attualmente 44enne ed invalido nella misura del 100%, e quindi alle spese derivanti dalla di lui necessaria assistenza medica, che avrebbe costretto il Parte_1 a cessare la attività lavorativa fin dall'anno 2008;
che i debitori hanno versato nella procedura esecutiva immobiliare che interessa la loro abitazione -in favore di creditori chirografari non inclusi in questa procedura- l'importo complessivo di circa euro 61.000 in sede di conversione del pignoramento (istanza non andata a buon fine, sembra di comprendere), con somme tuttora asseritamente giacenti presso la detta procedura che ammontano, inclusi interessi, a circa euro 65.300;
che il reddito familiare dei debitori ammonta a circa euro 1.300 mensili, da pensione;
che la proposta consiste nell'offrire ai creditori la somma giacente presso la procedura esecutiva, nonchè la quota di un sesto di una abitazione con garage ereditati dalla per un valore asseritamente oscillante tra euro 17.500 ed euro CP_1 28.000, oltre somma mensile massima di euro 100, per sei anni;
senza offrire la casa di abitazione (in Civitanova Marche Via Sicilia n. 63, completa di appartamento al piano primo, soffitta al piano secondo (sottotetto) e di garage al piano semi interrato per complessivi 191,50 mq commerciali, periziato nel 2022 dall'arch. in euro 325.550,00), nè due autovetture in proprietà, una delle quali Persona_1
(Lancia Y) attrezzata per le necessità del figlio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e
27, comma 3, CCI;
rilevata l'assenza di domande di accesso da parte dei ricorrenti a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;
ritenuto che, pur potendosi in astratto ipotizzare la sussistenza dei presupposti di apertura della richiesta procedura, ostano al giudizio favorevole le seguenti circostanze:
1 - le somme giacenti presso la procedura esecutiva sarebbero state versate anche a parziale soddisfacimento di creditori prestito personale, Parte_2 credito di euro 31.650; credito chirografario di euro 21.671; CP_2 [...]
, credito chirografario di euro 27.224,00; Controparte_3 CP_4
credito chirografario di euro 30.348; Agente della riscossione, ex
[...] Equitalia, credito di euro 10.880), nessuno dei quali viene incluso nella liquidazione, ma le somme vengono offerte al solo creditore fondiario;
2 – non viene offerta ai creditori l'abitazione occupata dalla famiglia, in tal senso contravvenendo alla disciplina di cui all'art. 268, co. 4, CCII, che non include quelli appena indicati tra i beni non compresi nella liquidazione (dal che deriva che debbano essere offerti ai creditori);
ritenuta in definitiva non ammissibile la domanda, sia perchè non contempla tutti i creditori, sia perchè non contempla tutti i beni del debitore da offrire a costoro;
PQM
NEGA ai coniugi , C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , l'ammissione alla procedura concorsuale CP_1 C.F._2 della liquidazione controllata.
Macerata, 21 gennaio 2025.
Il Giudice del. rel. dr. Luigi Reale Il Presidente
dr. Paolo Vadalà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
nelle persone di:
dr. Paolo Vadalà Presidente dr. Luigi Reale Giudice del. rel. dr. Andrea Polimeni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda di apertura della procedura concorsuale della liquidazione controllata (artt. 268 e segg. CCII) proposta da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1 26/01/1953;
e , C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
MARCHE (MC) il 05/11/1954, coniugi tra di loro, entrambi residenti in CIVITANOVA MARCHE (MC), VIA SICILIA n. 63;
visto il ricorso depositato il 15.1.25;
ritenuto non necessaria la convocazione dei debitori, avendo proprio questi avanzato la istanza;
rilevato il positivo giudizio espresso dall'OCC, previa verifica della situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con passività accertate per circa euro 120.000, per la maggior parte -circa euro 105.000- nei confronti di un creditore ipotecario fondiario per mutuo contratto nell'anno 2005;
rilevato che la posizione debitoria nei confronti del creditore fondiario deriva dal debito contratto per l'acquisto della abitazione utilizzata come famigliare e che le restanti somme derivano per la quasi totalità dalle spese della procedura esecutiva sull'immobile azionata dal creditore fondiario (o dal cessionario del credito);
rilevato che i debitori riconducono la crisi alla patologia di SLA che ha colpito il figlio, attualmente 44enne ed invalido nella misura del 100%, e quindi alle spese derivanti dalla di lui necessaria assistenza medica, che avrebbe costretto il Parte_1 a cessare la attività lavorativa fin dall'anno 2008;
che i debitori hanno versato nella procedura esecutiva immobiliare che interessa la loro abitazione -in favore di creditori chirografari non inclusi in questa procedura- l'importo complessivo di circa euro 61.000 in sede di conversione del pignoramento (istanza non andata a buon fine, sembra di comprendere), con somme tuttora asseritamente giacenti presso la detta procedura che ammontano, inclusi interessi, a circa euro 65.300;
che il reddito familiare dei debitori ammonta a circa euro 1.300 mensili, da pensione;
che la proposta consiste nell'offrire ai creditori la somma giacente presso la procedura esecutiva, nonchè la quota di un sesto di una abitazione con garage ereditati dalla per un valore asseritamente oscillante tra euro 17.500 ed euro CP_1 28.000, oltre somma mensile massima di euro 100, per sei anni;
senza offrire la casa di abitazione (in Civitanova Marche Via Sicilia n. 63, completa di appartamento al piano primo, soffitta al piano secondo (sottotetto) e di garage al piano semi interrato per complessivi 191,50 mq commerciali, periziato nel 2022 dall'arch. in euro 325.550,00), nè due autovetture in proprietà, una delle quali Persona_1
(Lancia Y) attrezzata per le necessità del figlio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e
27, comma 3, CCI;
rilevata l'assenza di domande di accesso da parte dei ricorrenti a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;
ritenuto che, pur potendosi in astratto ipotizzare la sussistenza dei presupposti di apertura della richiesta procedura, ostano al giudizio favorevole le seguenti circostanze:
1 - le somme giacenti presso la procedura esecutiva sarebbero state versate anche a parziale soddisfacimento di creditori prestito personale, Parte_2 credito di euro 31.650; credito chirografario di euro 21.671; CP_2 [...]
, credito chirografario di euro 27.224,00; Controparte_3 CP_4
credito chirografario di euro 30.348; Agente della riscossione, ex
[...] Equitalia, credito di euro 10.880), nessuno dei quali viene incluso nella liquidazione, ma le somme vengono offerte al solo creditore fondiario;
2 – non viene offerta ai creditori l'abitazione occupata dalla famiglia, in tal senso contravvenendo alla disciplina di cui all'art. 268, co. 4, CCII, che non include quelli appena indicati tra i beni non compresi nella liquidazione (dal che deriva che debbano essere offerti ai creditori);
ritenuta in definitiva non ammissibile la domanda, sia perchè non contempla tutti i creditori, sia perchè non contempla tutti i beni del debitore da offrire a costoro;
PQM
NEGA ai coniugi , C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , l'ammissione alla procedura concorsuale CP_1 C.F._2 della liquidazione controllata.
Macerata, 21 gennaio 2025.
Il Giudice del. rel. dr. Luigi Reale Il Presidente
dr. Paolo Vadalà