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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2067/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024
TRA
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. ALBRIZIO CARMELA ANNA LISA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 42, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. FIORE FLAVIA, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Ruvo di Puglia alla via Duca della Vittoria n. 49/L, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...] fuori dal matrimonio, alle condizioni ivi Per_1 indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 13.11.2024.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 28.9.2024 da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, l'11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2024
TRA
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. ALBRIZIO CARMELA ANNA LISA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 42, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. FIORE FLAVIA, giusta procura in atti, Controparte_1 presso il cui studio, sito in Ruvo di Puglia alla via Duca della Vittoria n. 49/L, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...] fuori dal matrimonio, alle condizioni ivi Per_1 indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 13.11.2024.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto del 28.9.2024 da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, l'11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli