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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/09/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9377/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BAFFONI ANDREA;
− Domicilio: VIA CORRADO PARONA 113 00134 ROMA presso lo studio dell'Avv. Andrea Baffoni
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BRAZZI ALBERTO
− Domicilio: VIA IV NOVEMBRE 7 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Alberto Brazzi
Decisa a Bologna il 01/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 2643/2023 del 29.5.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, nel procedimento iscritto al numero R.G. 1067/2023, notificato in data 30.5.2023 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alle premesse”
Parte Convenuta:
“nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti e/o comunque per mancanza di prova
1 dei fatti posti a fondamento della stessa e quindi confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2634/23 (R.G. 1067/23) del Tribunale di Bologna, con ogni conseguente statuizione di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 2634/2023 con cui il Tribunale di Bologna le ha Controparte_2 ingiunto di pagare a euro 11.712,00 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per noleggio spazi pubblicitari. Contr L'opponente eccepisce l'inadempimento di che non ha posto in essere la prestazione cui era tenuta.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_2
, a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto 20 novembre 2019; Contr
2) di aver messo a disposizione lo spazio pubblicitario concordato con sul veicolo Fiat Ducato tg. FY116YT; Contr
3) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è fondata.
Nell'art. 6 delle condizioni generali del contratto tra le parti, si legge che “il Cliente, dopo aver ricevuto una bozza del logo e del messaggio pubblicitari elaborati durante l'attività di assistenza da parte di , si impegna a comunicare eventuali modifiche da CP_1 apportare nel termine 7 gg. decorso il quale il logo ed il messaggio pubblicitario si intendono approvati per la loro applicazione nello spazio noleggiato sul veicolo”. Contr Nel corso dell'istruttoria orale, è emerso che un logo è stato elaborato da (teste ES
, che ha anche riferito di averlo inviato il 16.12.19, come da mail;
teste
[...] S_
, che ha riferito circa la consegna del biglietto da visita da cui
[...] ES avrebbe ricavato il logo).
Contr Il contegno successivo di , che avrebbe detto che il logo non andava bene e che sarebbe rimasta inerte anche a seguito di mail 02.03.20 con avviso che in attesa di
“conferma grafica per il Vostro spazio pubblicitario, lasceremo in bianco a Vostra disposizione lo spazio a Voi riservato”, non incide sul meccanismo contrattuale sopra descritto, in cui la mancata comunicazione di modifiche equivale ad approvazione per la
2 “applicazione nello spazio noleggiato sul veicolo”, non comparendo da nessuna parte l'opzione per PMG di lasciare in bianco lo spazio riservato e di chiedere comunque la remunerazione. Contr Del resto, l'interesse di dedotto in contratto era quello di comparire sul veicolo, potendosi tollerare la patologia di comparire mediante un logo diverso da quello Contr auspicato, non quella di non comparire del tutto e di dover comunque remunerare , Contr la cui considerazione dell'interesse di , mediante applicazione del logo che aveva già creato, non eccedeva invece i limiti dell'apprezzabile sacrificio e avrebbe preservato il sinallagma in base alle condizioni generali.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2634/2023 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_1 Controparte_2 in euro 5.145,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 01/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9377/2023 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BAFFONI ANDREA;
− Domicilio: VIA CORRADO PARONA 113 00134 ROMA presso lo studio dell'Avv. Andrea Baffoni
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. BRAZZI ALBERTO
− Domicilio: VIA IV NOVEMBRE 7 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. Alberto Brazzi
Decisa a Bologna il 01/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 2643/2023 del 29.5.2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Bologna, nel procedimento iscritto al numero R.G. 1067/2023, notificato in data 30.5.2023 perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alle premesse”
Parte Convenuta:
“nel merito, rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti e/o comunque per mancanza di prova
1 dei fatti posti a fondamento della stessa e quindi confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 2634/23 (R.G. 1067/23) del Tribunale di Bologna, con ogni conseguente statuizione di legge”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 2634/2023 con cui il Tribunale di Bologna le ha Controparte_2 ingiunto di pagare a euro 11.712,00 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per noleggio spazi pubblicitari. Contr L'opponente eccepisce l'inadempimento di che non ha posto in essere la prestazione cui era tenuta.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Controparte_2
, a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) contratto 20 novembre 2019; Contr
2) di aver messo a disposizione lo spazio pubblicitario concordato con sul veicolo Fiat Ducato tg. FY116YT; Contr
3) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è fondata.
Nell'art. 6 delle condizioni generali del contratto tra le parti, si legge che “il Cliente, dopo aver ricevuto una bozza del logo e del messaggio pubblicitari elaborati durante l'attività di assistenza da parte di , si impegna a comunicare eventuali modifiche da CP_1 apportare nel termine 7 gg. decorso il quale il logo ed il messaggio pubblicitario si intendono approvati per la loro applicazione nello spazio noleggiato sul veicolo”. Contr Nel corso dell'istruttoria orale, è emerso che un logo è stato elaborato da (teste ES
, che ha anche riferito di averlo inviato il 16.12.19, come da mail;
teste
[...] S_
, che ha riferito circa la consegna del biglietto da visita da cui
[...] ES avrebbe ricavato il logo).
Contr Il contegno successivo di , che avrebbe detto che il logo non andava bene e che sarebbe rimasta inerte anche a seguito di mail 02.03.20 con avviso che in attesa di
“conferma grafica per il Vostro spazio pubblicitario, lasceremo in bianco a Vostra disposizione lo spazio a Voi riservato”, non incide sul meccanismo contrattuale sopra descritto, in cui la mancata comunicazione di modifiche equivale ad approvazione per la
2 “applicazione nello spazio noleggiato sul veicolo”, non comparendo da nessuna parte l'opzione per PMG di lasciare in bianco lo spazio riservato e di chiedere comunque la remunerazione. Contr Del resto, l'interesse di dedotto in contratto era quello di comparire sul veicolo, potendosi tollerare la patologia di comparire mediante un logo diverso da quello Contr auspicato, non quella di non comparire del tutto e di dover comunque remunerare , Contr la cui considerazione dell'interesse di , mediante applicazione del logo che aveva già creato, non eccedeva invece i limiti dell'apprezzabile sacrificio e avrebbe preservato il sinallagma in base alle condizioni generali.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2634/2023 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate CP_1 Controparte_2 in euro 5.145,50 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 01/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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