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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1048/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1048/2023 RG
TRA
(codice fiscale e partita iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra , Parte_2
rappresentata e difesa – in forza di procura allegata all'atto di citazione – dall'Avv. Francesco Lukacs, che elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Diego Locchi, con studio in Perugia, alla via delle Prome
n. 20;
ATTRICE
E
2 (CF e P. IVA , in persona del Legale Rappresentante Sig. ONroparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
[...]
Giovanni Meliadò, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rachele Prosperi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma Via Giambattista Vico n. 1 cap. 00196;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 12 Parte attrice: “1) revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 398/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto, in persona del Giudice dott.ssa Simona Di Paolo, nell'ambito del procedimento RG. n. 706/2023, in data 18 aprile 2023, per tutti i motivi svolti in atti e verbali di causa;
2) condannare la Società opposta ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà dell'azione proposta;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, palesandosi infondate tutte le eccezioni ex adverso sollevate per i suesposti motivi di fatto e di diritto, e per l'effetto, confermare lo stesso e/o condannare in ogni caso parte opponente al pagamento della somma di euro 279.963,39 oltre interessi moratori ex Dec. Lgs. del 9 Ottobre 2002 n. 231 dalle date indicate in fattura sino al saldo effettivo, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in Parte_3
Parte CP_ avanti anche solo ”) ha convenuto in giudizio 2 (d'ora in avanti anche solo ”), ONroparte_1
affinché venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 398/2023 emesso in data 18/04/2023 dal Tribunale di
Spoleto per il pagamento della somma di euro 307.096,16 oltre interessi e spese, dovuta in forza di un contratto di compravendita relativo a carne di vitello e maiale.
Nello specifico, la parte ha allegato che la pretesa creditoria posta alla base del decreto opposto sarebbe
Co fondata su fatture relative ad asserite forniture di carne di vitello e maiale, ricevute dalla 2 in data
25/02/2023; merce in verità mai consegnata dalla stessa e relativa a presunti ordini di molti mesi prima.
Parte Ebbene, la provvedeva al pagamento di due delle fatture in questione, ossia la n. 697 e la n. 706 (le sole relative a merce effettivamente consegnata), contestando di essere debitrice per l'importo recato dalle restanti ventiquattro fatture.
Vista l'assoluta carenza di prova, l'attrice ha insistito per la revoca del decreto emesso, previa sua sospensione.
pagina 2 di 12 Co Si è costituita in giudizio 2 contestando la ricostruzione in fatto fornita dalla controparte.
Nello specifico, la parte ha allegato che la carne sarebbe stata ritualmente ordinata, per il tramite del mediatore , e poi consegnata, come emergerebbe dai d.d.t. sottoscritti dal vettore. Ciò Testimone_1
posto, stante l'inadempimento di controparte, ha insistito per il rigetto della proposta opposizione.
Disposta la chiesta sospensione ex art. 649 c.p.c., l'istruttoria si è svolta tramite analisi della documentazione RO dalle parti ed escussione dei testi indicati dalle parti.
Conclusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione il 20/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente RO, l'opposizione proposta meriti accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
pagina 3 di 12 Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594). Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. Invero, il giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova.
Sicché, è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova – nei sensi di cui si è prima detto - degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Eguale criterio di riparto dell'onere probatorio è peraltro applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultando, in tale caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore pagina 4 di 12 dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cfr., Cass., n. 826/2015). Detto altrimenti, nell'ipotesi in cui il debitore, si avvalga - come fatto nella specie - dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lo stesso deve limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cfr., Cass., n. 19549/2018); ciò anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (Cass., n. 2387/2004; Cass., n. 15677/2009; Cass., n.
3373/2010; Cass., n. 15659/2011). Tuttavia, va pure specificato che, se da un lato, il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
2. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie indagata, occorre verificare se parte opposta ha fornito prova idonea del titolo in virtù del quale chiede la prestazione e dell'adempimento della propria che giustifica causalmente quella di controparte.
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, tale prova non è stata fornita.
Invero, parte attrice ha contestato la sussistenza dell'ordine dei quantitativi di carne indicati nelle ventiquattro fatture contestate e, comunque, l'avvenuta consegna di tale merce.
In proposito, parte opposta ha prodotto sostanzialmente solamente le fatture elettroniche emesse;
sul punto, vale fin d'ora precisare che trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena, in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto legittimamente a fondamento del decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria.
Con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c..
pagina 5 di 12 Come è noto, le fatture commerciali, le quali possono assumere efficacia probatoria in sede monitoria e a determinate condizioni, non possono costituire elemento di prova sufficiente nella fase a cognizione piena, soprattutto laddove queste siano contestate (e con esse la consegna della merce indicata).
2.1 Né tale deficienza probatoria risulta essere stata sanata con la produzione in giudizio dei d.d.t. sottoscritti dal trasportatore. Al fine di comprendere tale ultima considerazione, appare opportuno ricostruire come si sono svolti i rapporti commerciali fra le odierne parti, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.
In particolare, la 2 CB carni ha riferito di essersi rivolta a un soggetto terzo, , il quale si Testimone_1
qualificava quale mediatore e vantava rapporti commerciali con aziende del Sud Italia, in particolare campane, al fine di estendere la propria rete di vendita anche in tale area. Ebbene, con riferimento a tali potenziali acquirenti, sarebbe stato il che verbalmente raccoglieva le astratte manifestazioni di Tes_1
Co interesse all'acquisto di tali aziende, per poi trasmetterle alla 2 la quale a sua volta comprava la carne presso le aziende della zona per poi macellarle e inviarle, tramite un trasportatore individuato sempre dal alle suddette aziende. Anche la fase della consegna e del pagamento era supervisionata dal Tes_1
Co
questi, infatti, indicava alla 2 poi nello specifico quanta merce aveva ritirato ciascuna azienda Tes_1
per l'emissione delle relative fatture e si occupava anche di curare gli avvenuti pagamenti.
Ebbene, dall'analisi delle dichiarazioni testimoniali dello stesso è in effetti emerso che “mi sembra Tes_1
che il rapporto con la è iniziato nel maggio 2020 o 2021 non ricordo, quando era fornitore della CP_4 Parte_4
ON
quando io ho cessato la mia attività lavorativa con la il responsabile della ,
[...] Parte_4 CP_2
(non so se formalmente riveste tale qualifica), mi ha proposto di continuare la collaborazione, anziché con la carne
[...]
bovina principalmente con quella suina (per il 90%), vendendo direttamente la stessa ai clienti con cui avevo rapporti io, fra cui alcuni clienti campani e anche la ; quanto alle modalità delle compravendite il mediatore ha Parte_1
Co riferito “io prima prendevo degli ordini verbali dai miei clienti, e li trasmettevo alla indicando quanti capi di animali
Co comperare;
una volta effettuato tale acquisto da parte della io ricontattavo i miei clienti e loro mi davano un'ulteriore indicazione sui capi che volevano. Poi tale ordine poteva variare al momento della consegna, quando i miei clienti vedevano la
pagina 6 di 12 carne e, in base alla qualità, decidevano se acquistare di più o di meno di quanto mi avevano indicato prima. Io quindi
ON trasmettevo infine questi dati alla per emettere la relativa fattura e la documentaizone amministrativa. Di scritto di tutto ciò non c'era nulla, era tutto verbale”; “preciso che io non prendevo alcun compenso dalle aziende con le quali lavoravo, ossia
ON quelle acquirenti della carne, mi limitavo a mettere in contatto le stesse con la o, al più, a prelevare degli assegni per il
ON pagamento alla e consegnarli a quest'ultima; stessa cosa per le copie dei bonifici, che a volte mandavo tramite whatsapp”;
Con
“di solito il cliente mi dava gli assegni, chi pagava con bonifico io mandavo la foto della ricevuta del bonifico alla ”.
ON Ancora, con riferimento all'emissione delle fatture, “preciso che ho detto alla di aspettare ad emettere fattura sino all'effettivo scarico, perché solo allora si poteva sapere quanti capi ogni società aveva concretamente acquistato. Il tempo che passava fra l'ordine e lo scarico era circa una settimana”, specificando, tuttavia, con riferimento alla ditta attrice,
Parte che dalla “ non vi è stata alcuna richiesta [di attendere nell'emissione delle fatture], forse qualche altra società mi diceva di mandarla a fine mese”.
Ciò posto in generale, e considerato comunque come non sia contestato che fra le parti siano intercorsi nel
2022 rapporti commerciali e differenti compravendite di carne (tutte integralmente pagate, come allegato dalla attrice e non contestato dalla convenuta), risulta decisivo provare se anche la merce di cui alle fatture contestate sia stata effettivamente consegnata.
Sul punto, il teste non ha saputo fornire indicazioni;
invero, lo stesso ha dichiarato “Ricordo che Tes_1
circa l'80% dei capi, quelli già macellati, li portava alle aziende campane tale;
altra parte, ossia i maiali che Per_1
venivano dall'estero, erano trasportati direttamente in una piattaforma a Napoli e da lì veniva fatta la distribuzione. Dalla
piattaforma non ricordo chi fosse il trasportatore che portava i capi in giro per le aziende che mi avevano trasmesso gli ordini.
Vedendo le fatture e le bolle di consegna non posso dire se le consegne sono state effettuate;
io mi limitavo all'attività di
ON mediazione e a fine anno la mi ha detto che c'erano alcune fatture impagate di alcuni clienti mentre i clienti mi dicevano che avevano pagato tutto, ma io non seguivo le questioni amministrative”; pur sollecitato nella memoria con la documentazione RO (nello specifico i d.d.t.) il teste ha riferito “guardando tutti questi documenti, non sono
Parte in grado di riferire se quella carne è stata ordinata dalla ovvero se poi è stata consegnata, venivano fatti numerosi
pagina 7 di 12 ordini, una settimana potevano esserci diversi scarichi e una settimana potevano non esserci. Quindi dalle fatture non so dire se la carne ivi indicata fosse stata effettivamente ordinata e consegnata”.
Peraltro, con riferimento a un diverso ordine relativo ai bovini (e poi oggetto di pagamento da parte della
Parte
) il teste ha saputo riferire puntualmente “preciso che la macinazione del bovino è differente, perché da quando esce dalla stalla il numero auricolare del capo va direttamente nel mattatoio e lo stesso auricolare viene mandato al cliente
Parte ON finale. Guardando le fatture che mi si mostra, ricordo che io ho chiamato la affermando che la aveva 4 bovini
Parte macellati e chiedendo se erano interessati;
la mi ha detto di portare la merce e se era di suo gradimento l'avrebbe presa.
Poi sono stati effettivamente presi”.
2.2 Tale lacuna probatoria non risulta colmata neppure dall'escussione dell'altro teste a conoscenza dei fatti, trasportatore che si sarebbe occupato della consegna e che ha Testimone_2
sottoscritto i d.d.t. prodotti in giudizio. Vale subito precisare come trattasi di trasportatore non dell'opponente, ma reperito dallo stesso mediatore e che non aveva rapporti lavorativi con l'opposta.
Ebbene, titolare di una ditta di trasporti, ha confermato di aver svolto tale Testimone_2
attività di consegna di merce della in favore di ditte campane, ivi inclusa l'odierna opponente: CP_3
“confermo che ho iniziato a svolgere tale attività di trasporto per la nel marzo 2022 sino a ottobre 2022; mi ha CP_4
contattato che già conoscevo perché lavorava con un'altra società Umbria Suini con cui avevo già collaborato, Testimone_1
ON e mi ha detto che gli serviva un soggetto che facesse delle consegne a Napoli per la verso delle società che lui già conosceva quali suoi clienti”.
Ha, tuttavia, fornito importanti specificazioni in merito alle modalità di tale consegna: “Premetto che per quanto riguarda la carne di suino la ritiravo direttamente al mattatoio per conto della e ricevo dal mattatoio i ddt CP_4
intestati come destinataria la che sottoscrivevo;
questi chiaramente riportavano la quantità complessiva di carne di CP_4
ON maiale che ritiravo. Poi io partivo direttamente verso Napoli senza passare dalla e facevo il giro dei clienti. Consegnavo, poi, una porzione di tale carico a ciascuno di tali clienti, sulla base di quello che mi chiedevano loro. Preciso che non ho mai
ON riportato indietro carne alla . Io non mi segnavo la quantità di maiali che consegnavo a ciascun cliente;
se lo segnavano i
ON singoli clienti e o comunicavano a il quale poi lo comunicava a ”. Pertanto, già da tale dichiarazione Pt_5
pagina 8 di 12 emerge come il non fosse a conoscenza, e comunque non potesse ricordare, non curandosi di Per_1
segnarla, quanta carne veniva lasciata a ciascun cliente.
Né tale impossibilità di riferire è venuta meno una volta mostrati al teste i d.d.t. sottoscritti da lui e relativi alle fatture oggi in contestazione;
il teste, infatti, ha dichiarato in proposito “vedendo i documenti di trasporto di cui all'allegato 2 che mi si mostra, posso confermare di averli sottoscritti e timbrati;
tuttavia preciso che li ho sottoscritti e timbrati solo dopo alcuni mesi rispetto a quando ho effettuato i trasporti, li ho sottoscritti su richiesta del ONroparte_2
Io infatti dovevo ancora percepire circo 40.000,00 euro di compensi per i miei trasporti, e il mi ha detto firma questi CP_2
documenti che poi ti pago. Guardando i singoli documenti, devo dire che all'epoca della sottoscrizione non avevo fatto caso né alla data dei trasporti né alla quantità di carne indicata negli stessi, li ho di fatto sottoscritti senza controllare se in quei giorni avevo effettivamente fatto tali trasporti e se la carne era quella indicata. Confermo comunque che ho fatto dei trasporti per la
ON
, come ho già detto, da marzo a ottobre 2022 anche in favore della Andavo due volte la settimana presso i Parte_1
clienti della zona di Napoli, circa tutti i mesi. Preciso che non tutte le volte andavo da tutti i clienti;
io andavo da quelli presso cui il mi diceva di consegnare;
quindi più o meno dalla sarà andato circa una volta a settimana”. Tes_1 Parte_1
Specifica poi “come ho detto, dai ddt che mi si mostrano non posso dire se la quantità che ho consegnato era quella indicata
e se le date corrispondono. Ribadisco che la metodologia di consegna era che io facevo il giro dei clienti e lasciavo ad ognuno, in base alle sue richieste, un quantitativo di maiali (succedeva anche che qualcuno dei clienti presso cui andavo non prendesse nulla perché non gli piaceva la qualità della carne trasportata. Quando prendevano erano circa 10 o 20 a testa); normalmente trasportavo circa 80 maiali di media e i clienti erano 6/7 totali più o meno, ma non andavo come ho detto sempre da tutti”.
Ebbene, tali dichiarazioni non appaiono sufficienti a sostenere la pretesa creditoria;
invero, ancorché il
Parte trasportatore abbia confermato di aver consegnato in quel periodo carne alla , ciò non si ritiene decisivo nella situazione come quella in esame, nella quale l'opponente non contesta di aver avuto numerosi rapporti contrattuali in quel periodo con la (si vedano le altre fatture e gli altri d.d.t. CP_3
prodotti dalla stessa attrice, relativi a merce consegnata e pagata). Infatti, in una tale situaizone, sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare la specifica consegna della merce indicata nelle fatture contestate, non potendosi altrimenti distinguere da quella in relazione alla cui consegna non vi è contestazione. Peraltro,
pagina 9 di 12 devesi evidenziare che il teste ha riferito di aver effettuato trasporti per la 2 CB sino a ottobre;
Per_1
tuttavia le asserite consegne (come si legge nei d.d.t.) fanno riferimento anche ai mesi di novembre e dicembre 2023.
Anche la sottoscrizione dei d.d.t. da parte del medesimo non assume rilevanza, in quanto sottoscritti sotto
Co promessa del titolare della 2 di essere pagato per la propria attività lavorativa, senza leggere a cosa facessero riferimento;
più avanti di nuovo il precisa che “dopo aver svolto l'attività in favore della Per_1 [...]
CP_
io avevo detto al di sollecitare il a pagare i miei compensi. Allora il è venuto presso la sede Tes_1 CP_2 CP_2
della mia ditta a Perugia e mi ha detto che se avessi firmato i ddt che mi sono stati mostrati avrebbe poi pagato i miei compensi direttamente a un terzo, il Consorzio Agrario, al quale io volevo cedere il credito. Poi comunque non ha pagato al
Consorzio e ho dovuto fare un decreto ingiuntivo nei confronti della . In ogni caso, anche qualora la CP_4
sottoscrizione fosse stata apposta con cognizione di causa, ciò solo non dimostra che poi lo stesso abbia consegnato tale quantità di carne alla odierna opponente;
come dal medesimo riferito, questi non appuntava in alcun modo quanta carne consegnava a ogni destinatario e non potrebbe, dunque, confermare
Parte se la carne ivi indicata era stata effettivamente consegnata alla .
A conferma del fatto che non vi è prova, e anzi appare poco credibile, l'effettiva consegna di tale merce, vi sono anche le residue testimonianze e i documenti prodotti dall'opposta relativi agli altri ordini e alle altre
Parte consegne. Quanto al primo profilo, il teste , direttore commerciale della , ha dichiarato Tes_3
“della ricezione merci si occupano degli addetti, nostri dipendenti;
abbiamo uno stabilimento in cui c'è la sede operativa. Noi
Parte abbiamo un protocollo per gli uffici della che impone un controllo della merce;
infatti, con nei ddt apponiamo due timbri, uno per la conformità della merce, la temperatura della merca, conformità dell'automezzo e un secondo timbro di accettazione della merce. Siamo obbligati a metterlo”; parimenti, , segretaria amministrativa della dal Parte_7 Parte_1
Tes 2018, ha riferito “il responsabile del controllo merce in arrivo è il sig. poi ci sono i ragazzi addetti allo scarico. Della
Tes sottoscrizione dei d.d.t. se ne occupa e se lui manca l'altro titolare, . Io mi occupo di conservare i ONroparte_5
documenti di trasporto fino a quando non arrivano le fatture. Sono tutti sottoscritti, dobbiamo mettere sempre la firma e i timbri, sono due timbri”.
pagina 10 di 12 Tale emergenza istruttoria deve essere letta unitamente ai d.d.t. relativi alla merce ricevuta e pagata, i quali
Parte riportano timbro e sottoscrizione di un addetto della (doc. nn. 11-31 parte opponente); sintomo, dunque, che questa era la prassi della convenuta (notasi bene, anche per consegne di carne di suino) e che, diversamente, solo nel caso della merce contestata non si riscontrano tali elementi.
2.3 Infine, nemmeno il doc. 3 allegato al ricorso monitorio può supplire a tale mancanza probatoria;
invero,
Parte è ormai pacifico fra le parti che tale schermata di un presunto bonifico effettuato dalla sia frutto di un mero falso, in relazione al quale sono state presentate anche denunce-querele. Sull'origine dello stesso il teste ha dichiarato “quando si verificò il problema per cui risultavano impagate delle somme da parte della Tes_1
Parte Parte
io sono andato presso il magazzino che usava la e nel quale abbiamo effettuato tutti gli scarichi precedenti nel corso del 2022 e ho parlato con un uomo che si chiamava e con il quale interloquivo sempre quando andavo a Tes_3
Parte Parte squarciare la merce nelle altre occasioni. Non so se era il proprietario della ma si qualificava come addetto della
Parte mi ha riferito che non doveva pagare alcunché perché la aveva già pagato tutto quanto ricevuto. A quel punto Tes_3
ON Parte con la abbiamo ragionato sul da farsi, perché la aveva detto che nello sdi non aveva fatture impagate;
quindi la
ON Parte
mi ha detto che c'erano delle fatture da giugno a dicembre 2022 che ancora non aveva comunicato alla Abbiamo deciso di chiamare un'agenzia di recupero crediti o meglio una persona che si interessasse dell'incasso di queste fatture, tale che mi era stato presentato tramite delle conoscenze di Napoli. Non era un avvocato, è una persona molto convincente, Tes_4
non so se avesse un'agenzia di recupero crediti;
c'era un accordo per il quale lo stesso poteva trattenere una percentuale. A fine gennaio questo mi ricontatta dicendomi che aveva fatto il giro di tutti i clienti e che gli stessi avevano fatto i bonifici;
Tes_4
mi ha dato le copie cartacee delle ricevute di bonifico e poi io ho mandato le foto delle stesse al Il giorno dopo gli ho CP_2
dato proprio il cartaceo”. Poi “una volta visti i bonifici ho chiamato il e l'ho rassicurato che sarebbero arrivati i CP_2
pagamenti”. Lo stesso manifesta delle perplessità sul punto, riferendo “non ho detto nulla, mi sembrava Tes_1
Parte strano perché fino al mese scorso la non voleva pagare nulla mentre poi senza volere nulla, aveva ottenuto Tes_4
subito il bonifico”.
Ebbene, stante la non autenticità della suddetta disposizione di bonifico appare chiaro come la stessa non possa aver alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio.
pagina 11 di 12 Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento dell'opposizione spiegata, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza di parte opposta, e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del giudizio, della semplicità dell'istruttoria e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di parametri inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 398/2023 emesso dal Tribunale di
Spoleto in data 18/04/2023;
- condanna 2 al pagamento in favore di ONroparte_1 Parte_3
delle spese di lite che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € 634,00 per spese vive ed €
13.000,00 (€ 2.000,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 6.000,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 3.500,00 per fase decisionale) per compensi professionali oltre accessori di legge.
Spoleto, 03/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1048/2023 RG
TRA
(codice fiscale e partita iva , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra , Parte_2
rappresentata e difesa – in forza di procura allegata all'atto di citazione – dall'Avv. Francesco Lukacs, che elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Diego Locchi, con studio in Perugia, alla via delle Prome
n. 20;
ATTRICE
E
2 (CF e P. IVA , in persona del Legale Rappresentante Sig. ONroparte_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
[...]
Giovanni Meliadò, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rachele Prosperi, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Roma Via Giambattista Vico n. 1 cap. 00196;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 12 Parte attrice: “1) revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 398/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto, in persona del Giudice dott.ssa Simona Di Paolo, nell'ambito del procedimento RG. n. 706/2023, in data 18 aprile 2023, per tutti i motivi svolti in atti e verbali di causa;
2) condannare la Società opposta ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà dell'azione proposta;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, palesandosi infondate tutte le eccezioni ex adverso sollevate per i suesposti motivi di fatto e di diritto, e per l'effetto, confermare lo stesso e/o condannare in ogni caso parte opponente al pagamento della somma di euro 279.963,39 oltre interessi moratori ex Dec. Lgs. del 9 Ottobre 2002 n. 231 dalle date indicate in fattura sino al saldo effettivo, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in Parte_3
Parte CP_ avanti anche solo ”) ha convenuto in giudizio 2 (d'ora in avanti anche solo ”), ONroparte_1
affinché venisse revocato il decreto ingiuntivo n. 398/2023 emesso in data 18/04/2023 dal Tribunale di
Spoleto per il pagamento della somma di euro 307.096,16 oltre interessi e spese, dovuta in forza di un contratto di compravendita relativo a carne di vitello e maiale.
Nello specifico, la parte ha allegato che la pretesa creditoria posta alla base del decreto opposto sarebbe
Co fondata su fatture relative ad asserite forniture di carne di vitello e maiale, ricevute dalla 2 in data
25/02/2023; merce in verità mai consegnata dalla stessa e relativa a presunti ordini di molti mesi prima.
Parte Ebbene, la provvedeva al pagamento di due delle fatture in questione, ossia la n. 697 e la n. 706 (le sole relative a merce effettivamente consegnata), contestando di essere debitrice per l'importo recato dalle restanti ventiquattro fatture.
Vista l'assoluta carenza di prova, l'attrice ha insistito per la revoca del decreto emesso, previa sua sospensione.
pagina 2 di 12 Co Si è costituita in giudizio 2 contestando la ricostruzione in fatto fornita dalla controparte.
Nello specifico, la parte ha allegato che la carne sarebbe stata ritualmente ordinata, per il tramite del mediatore , e poi consegnata, come emergerebbe dai d.d.t. sottoscritti dal vettore. Ciò Testimone_1
posto, stante l'inadempimento di controparte, ha insistito per il rigetto della proposta opposizione.
Disposta la chiesta sospensione ex art. 649 c.p.c., l'istruttoria si è svolta tramite analisi della documentazione RO dalle parti ed escussione dei testi indicati dalle parti.
Conclusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione il 20/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la medesima è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente RO, l'opposizione proposta meriti accoglimento per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
pagina 3 di 12 Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis, Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594). Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. Invero, il giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova.
Sicché, è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata, competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova – nei sensi di cui si è prima detto - degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Eguale criterio di riparto dell'onere probatorio è peraltro applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultando, in tale caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore pagina 4 di 12 dovrà dimostrare il proprio adempimento (Cfr., Cass., n. 826/2015). Detto altrimenti, nell'ipotesi in cui il debitore, si avvalga - come fatto nella specie - dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., lo stesso deve limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cfr., Cass., n. 19549/2018); ciò anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (Cass., n. 2387/2004; Cass., n. 15677/2009; Cass., n.
3373/2010; Cass., n. 15659/2011). Tuttavia, va pure specificato che, se da un lato, il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
2. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie indagata, occorre verificare se parte opposta ha fornito prova idonea del titolo in virtù del quale chiede la prestazione e dell'adempimento della propria che giustifica causalmente quella di controparte.
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, tale prova non è stata fornita.
Invero, parte attrice ha contestato la sussistenza dell'ordine dei quantitativi di carne indicati nelle ventiquattro fatture contestate e, comunque, l'avvenuta consegna di tale merce.
In proposito, parte opposta ha prodotto sostanzialmente solamente le fatture elettroniche emesse;
sul punto, vale fin d'ora precisare che trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena, in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto legittimamente a fondamento del decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria.
Con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c..
pagina 5 di 12 Come è noto, le fatture commerciali, le quali possono assumere efficacia probatoria in sede monitoria e a determinate condizioni, non possono costituire elemento di prova sufficiente nella fase a cognizione piena, soprattutto laddove queste siano contestate (e con esse la consegna della merce indicata).
2.1 Né tale deficienza probatoria risulta essere stata sanata con la produzione in giudizio dei d.d.t. sottoscritti dal trasportatore. Al fine di comprendere tale ultima considerazione, appare opportuno ricostruire come si sono svolti i rapporti commerciali fra le odierne parti, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.
In particolare, la 2 CB carni ha riferito di essersi rivolta a un soggetto terzo, , il quale si Testimone_1
qualificava quale mediatore e vantava rapporti commerciali con aziende del Sud Italia, in particolare campane, al fine di estendere la propria rete di vendita anche in tale area. Ebbene, con riferimento a tali potenziali acquirenti, sarebbe stato il che verbalmente raccoglieva le astratte manifestazioni di Tes_1
Co interesse all'acquisto di tali aziende, per poi trasmetterle alla 2 la quale a sua volta comprava la carne presso le aziende della zona per poi macellarle e inviarle, tramite un trasportatore individuato sempre dal alle suddette aziende. Anche la fase della consegna e del pagamento era supervisionata dal Tes_1
Co
questi, infatti, indicava alla 2 poi nello specifico quanta merce aveva ritirato ciascuna azienda Tes_1
per l'emissione delle relative fatture e si occupava anche di curare gli avvenuti pagamenti.
Ebbene, dall'analisi delle dichiarazioni testimoniali dello stesso è in effetti emerso che “mi sembra Tes_1
che il rapporto con la è iniziato nel maggio 2020 o 2021 non ricordo, quando era fornitore della CP_4 Parte_4
ON
quando io ho cessato la mia attività lavorativa con la il responsabile della ,
[...] Parte_4 CP_2
(non so se formalmente riveste tale qualifica), mi ha proposto di continuare la collaborazione, anziché con la carne
[...]
bovina principalmente con quella suina (per il 90%), vendendo direttamente la stessa ai clienti con cui avevo rapporti io, fra cui alcuni clienti campani e anche la ; quanto alle modalità delle compravendite il mediatore ha Parte_1
Co riferito “io prima prendevo degli ordini verbali dai miei clienti, e li trasmettevo alla indicando quanti capi di animali
Co comperare;
una volta effettuato tale acquisto da parte della io ricontattavo i miei clienti e loro mi davano un'ulteriore indicazione sui capi che volevano. Poi tale ordine poteva variare al momento della consegna, quando i miei clienti vedevano la
pagina 6 di 12 carne e, in base alla qualità, decidevano se acquistare di più o di meno di quanto mi avevano indicato prima. Io quindi
ON trasmettevo infine questi dati alla per emettere la relativa fattura e la documentaizone amministrativa. Di scritto di tutto ciò non c'era nulla, era tutto verbale”; “preciso che io non prendevo alcun compenso dalle aziende con le quali lavoravo, ossia
ON quelle acquirenti della carne, mi limitavo a mettere in contatto le stesse con la o, al più, a prelevare degli assegni per il
ON pagamento alla e consegnarli a quest'ultima; stessa cosa per le copie dei bonifici, che a volte mandavo tramite whatsapp”;
Con
“di solito il cliente mi dava gli assegni, chi pagava con bonifico io mandavo la foto della ricevuta del bonifico alla ”.
ON Ancora, con riferimento all'emissione delle fatture, “preciso che ho detto alla di aspettare ad emettere fattura sino all'effettivo scarico, perché solo allora si poteva sapere quanti capi ogni società aveva concretamente acquistato. Il tempo che passava fra l'ordine e lo scarico era circa una settimana”, specificando, tuttavia, con riferimento alla ditta attrice,
Parte che dalla “ non vi è stata alcuna richiesta [di attendere nell'emissione delle fatture], forse qualche altra società mi diceva di mandarla a fine mese”.
Ciò posto in generale, e considerato comunque come non sia contestato che fra le parti siano intercorsi nel
2022 rapporti commerciali e differenti compravendite di carne (tutte integralmente pagate, come allegato dalla attrice e non contestato dalla convenuta), risulta decisivo provare se anche la merce di cui alle fatture contestate sia stata effettivamente consegnata.
Sul punto, il teste non ha saputo fornire indicazioni;
invero, lo stesso ha dichiarato “Ricordo che Tes_1
circa l'80% dei capi, quelli già macellati, li portava alle aziende campane tale;
altra parte, ossia i maiali che Per_1
venivano dall'estero, erano trasportati direttamente in una piattaforma a Napoli e da lì veniva fatta la distribuzione. Dalla
piattaforma non ricordo chi fosse il trasportatore che portava i capi in giro per le aziende che mi avevano trasmesso gli ordini.
Vedendo le fatture e le bolle di consegna non posso dire se le consegne sono state effettuate;
io mi limitavo all'attività di
ON mediazione e a fine anno la mi ha detto che c'erano alcune fatture impagate di alcuni clienti mentre i clienti mi dicevano che avevano pagato tutto, ma io non seguivo le questioni amministrative”; pur sollecitato nella memoria con la documentazione RO (nello specifico i d.d.t.) il teste ha riferito “guardando tutti questi documenti, non sono
Parte in grado di riferire se quella carne è stata ordinata dalla ovvero se poi è stata consegnata, venivano fatti numerosi
pagina 7 di 12 ordini, una settimana potevano esserci diversi scarichi e una settimana potevano non esserci. Quindi dalle fatture non so dire se la carne ivi indicata fosse stata effettivamente ordinata e consegnata”.
Peraltro, con riferimento a un diverso ordine relativo ai bovini (e poi oggetto di pagamento da parte della
Parte
) il teste ha saputo riferire puntualmente “preciso che la macinazione del bovino è differente, perché da quando esce dalla stalla il numero auricolare del capo va direttamente nel mattatoio e lo stesso auricolare viene mandato al cliente
Parte ON finale. Guardando le fatture che mi si mostra, ricordo che io ho chiamato la affermando che la aveva 4 bovini
Parte macellati e chiedendo se erano interessati;
la mi ha detto di portare la merce e se era di suo gradimento l'avrebbe presa.
Poi sono stati effettivamente presi”.
2.2 Tale lacuna probatoria non risulta colmata neppure dall'escussione dell'altro teste a conoscenza dei fatti, trasportatore che si sarebbe occupato della consegna e che ha Testimone_2
sottoscritto i d.d.t. prodotti in giudizio. Vale subito precisare come trattasi di trasportatore non dell'opponente, ma reperito dallo stesso mediatore e che non aveva rapporti lavorativi con l'opposta.
Ebbene, titolare di una ditta di trasporti, ha confermato di aver svolto tale Testimone_2
attività di consegna di merce della in favore di ditte campane, ivi inclusa l'odierna opponente: CP_3
“confermo che ho iniziato a svolgere tale attività di trasporto per la nel marzo 2022 sino a ottobre 2022; mi ha CP_4
contattato che già conoscevo perché lavorava con un'altra società Umbria Suini con cui avevo già collaborato, Testimone_1
ON e mi ha detto che gli serviva un soggetto che facesse delle consegne a Napoli per la verso delle società che lui già conosceva quali suoi clienti”.
Ha, tuttavia, fornito importanti specificazioni in merito alle modalità di tale consegna: “Premetto che per quanto riguarda la carne di suino la ritiravo direttamente al mattatoio per conto della e ricevo dal mattatoio i ddt CP_4
intestati come destinataria la che sottoscrivevo;
questi chiaramente riportavano la quantità complessiva di carne di CP_4
ON maiale che ritiravo. Poi io partivo direttamente verso Napoli senza passare dalla e facevo il giro dei clienti. Consegnavo, poi, una porzione di tale carico a ciascuno di tali clienti, sulla base di quello che mi chiedevano loro. Preciso che non ho mai
ON riportato indietro carne alla . Io non mi segnavo la quantità di maiali che consegnavo a ciascun cliente;
se lo segnavano i
ON singoli clienti e o comunicavano a il quale poi lo comunicava a ”. Pertanto, già da tale dichiarazione Pt_5
pagina 8 di 12 emerge come il non fosse a conoscenza, e comunque non potesse ricordare, non curandosi di Per_1
segnarla, quanta carne veniva lasciata a ciascun cliente.
Né tale impossibilità di riferire è venuta meno una volta mostrati al teste i d.d.t. sottoscritti da lui e relativi alle fatture oggi in contestazione;
il teste, infatti, ha dichiarato in proposito “vedendo i documenti di trasporto di cui all'allegato 2 che mi si mostra, posso confermare di averli sottoscritti e timbrati;
tuttavia preciso che li ho sottoscritti e timbrati solo dopo alcuni mesi rispetto a quando ho effettuato i trasporti, li ho sottoscritti su richiesta del ONroparte_2
Io infatti dovevo ancora percepire circo 40.000,00 euro di compensi per i miei trasporti, e il mi ha detto firma questi CP_2
documenti che poi ti pago. Guardando i singoli documenti, devo dire che all'epoca della sottoscrizione non avevo fatto caso né alla data dei trasporti né alla quantità di carne indicata negli stessi, li ho di fatto sottoscritti senza controllare se in quei giorni avevo effettivamente fatto tali trasporti e se la carne era quella indicata. Confermo comunque che ho fatto dei trasporti per la
ON
, come ho già detto, da marzo a ottobre 2022 anche in favore della Andavo due volte la settimana presso i Parte_1
clienti della zona di Napoli, circa tutti i mesi. Preciso che non tutte le volte andavo da tutti i clienti;
io andavo da quelli presso cui il mi diceva di consegnare;
quindi più o meno dalla sarà andato circa una volta a settimana”. Tes_1 Parte_1
Specifica poi “come ho detto, dai ddt che mi si mostrano non posso dire se la quantità che ho consegnato era quella indicata
e se le date corrispondono. Ribadisco che la metodologia di consegna era che io facevo il giro dei clienti e lasciavo ad ognuno, in base alle sue richieste, un quantitativo di maiali (succedeva anche che qualcuno dei clienti presso cui andavo non prendesse nulla perché non gli piaceva la qualità della carne trasportata. Quando prendevano erano circa 10 o 20 a testa); normalmente trasportavo circa 80 maiali di media e i clienti erano 6/7 totali più o meno, ma non andavo come ho detto sempre da tutti”.
Ebbene, tali dichiarazioni non appaiono sufficienti a sostenere la pretesa creditoria;
invero, ancorché il
Parte trasportatore abbia confermato di aver consegnato in quel periodo carne alla , ciò non si ritiene decisivo nella situazione come quella in esame, nella quale l'opponente non contesta di aver avuto numerosi rapporti contrattuali in quel periodo con la (si vedano le altre fatture e gli altri d.d.t. CP_3
prodotti dalla stessa attrice, relativi a merce consegnata e pagata). Infatti, in una tale situaizone, sarebbe stato onere dell'opposta dimostrare la specifica consegna della merce indicata nelle fatture contestate, non potendosi altrimenti distinguere da quella in relazione alla cui consegna non vi è contestazione. Peraltro,
pagina 9 di 12 devesi evidenziare che il teste ha riferito di aver effettuato trasporti per la 2 CB sino a ottobre;
Per_1
tuttavia le asserite consegne (come si legge nei d.d.t.) fanno riferimento anche ai mesi di novembre e dicembre 2023.
Anche la sottoscrizione dei d.d.t. da parte del medesimo non assume rilevanza, in quanto sottoscritti sotto
Co promessa del titolare della 2 di essere pagato per la propria attività lavorativa, senza leggere a cosa facessero riferimento;
più avanti di nuovo il precisa che “dopo aver svolto l'attività in favore della Per_1 [...]
CP_
io avevo detto al di sollecitare il a pagare i miei compensi. Allora il è venuto presso la sede Tes_1 CP_2 CP_2
della mia ditta a Perugia e mi ha detto che se avessi firmato i ddt che mi sono stati mostrati avrebbe poi pagato i miei compensi direttamente a un terzo, il Consorzio Agrario, al quale io volevo cedere il credito. Poi comunque non ha pagato al
Consorzio e ho dovuto fare un decreto ingiuntivo nei confronti della . In ogni caso, anche qualora la CP_4
sottoscrizione fosse stata apposta con cognizione di causa, ciò solo non dimostra che poi lo stesso abbia consegnato tale quantità di carne alla odierna opponente;
come dal medesimo riferito, questi non appuntava in alcun modo quanta carne consegnava a ogni destinatario e non potrebbe, dunque, confermare
Parte se la carne ivi indicata era stata effettivamente consegnata alla .
A conferma del fatto che non vi è prova, e anzi appare poco credibile, l'effettiva consegna di tale merce, vi sono anche le residue testimonianze e i documenti prodotti dall'opposta relativi agli altri ordini e alle altre
Parte consegne. Quanto al primo profilo, il teste , direttore commerciale della , ha dichiarato Tes_3
“della ricezione merci si occupano degli addetti, nostri dipendenti;
abbiamo uno stabilimento in cui c'è la sede operativa. Noi
Parte abbiamo un protocollo per gli uffici della che impone un controllo della merce;
infatti, con nei ddt apponiamo due timbri, uno per la conformità della merce, la temperatura della merca, conformità dell'automezzo e un secondo timbro di accettazione della merce. Siamo obbligati a metterlo”; parimenti, , segretaria amministrativa della dal Parte_7 Parte_1
Tes 2018, ha riferito “il responsabile del controllo merce in arrivo è il sig. poi ci sono i ragazzi addetti allo scarico. Della
Tes sottoscrizione dei d.d.t. se ne occupa e se lui manca l'altro titolare, . Io mi occupo di conservare i ONroparte_5
documenti di trasporto fino a quando non arrivano le fatture. Sono tutti sottoscritti, dobbiamo mettere sempre la firma e i timbri, sono due timbri”.
pagina 10 di 12 Tale emergenza istruttoria deve essere letta unitamente ai d.d.t. relativi alla merce ricevuta e pagata, i quali
Parte riportano timbro e sottoscrizione di un addetto della (doc. nn. 11-31 parte opponente); sintomo, dunque, che questa era la prassi della convenuta (notasi bene, anche per consegne di carne di suino) e che, diversamente, solo nel caso della merce contestata non si riscontrano tali elementi.
2.3 Infine, nemmeno il doc. 3 allegato al ricorso monitorio può supplire a tale mancanza probatoria;
invero,
Parte è ormai pacifico fra le parti che tale schermata di un presunto bonifico effettuato dalla sia frutto di un mero falso, in relazione al quale sono state presentate anche denunce-querele. Sull'origine dello stesso il teste ha dichiarato “quando si verificò il problema per cui risultavano impagate delle somme da parte della Tes_1
Parte Parte
io sono andato presso il magazzino che usava la e nel quale abbiamo effettuato tutti gli scarichi precedenti nel corso del 2022 e ho parlato con un uomo che si chiamava e con il quale interloquivo sempre quando andavo a Tes_3
Parte Parte squarciare la merce nelle altre occasioni. Non so se era il proprietario della ma si qualificava come addetto della
Parte mi ha riferito che non doveva pagare alcunché perché la aveva già pagato tutto quanto ricevuto. A quel punto Tes_3
ON Parte con la abbiamo ragionato sul da farsi, perché la aveva detto che nello sdi non aveva fatture impagate;
quindi la
ON Parte
mi ha detto che c'erano delle fatture da giugno a dicembre 2022 che ancora non aveva comunicato alla Abbiamo deciso di chiamare un'agenzia di recupero crediti o meglio una persona che si interessasse dell'incasso di queste fatture, tale che mi era stato presentato tramite delle conoscenze di Napoli. Non era un avvocato, è una persona molto convincente, Tes_4
non so se avesse un'agenzia di recupero crediti;
c'era un accordo per il quale lo stesso poteva trattenere una percentuale. A fine gennaio questo mi ricontatta dicendomi che aveva fatto il giro di tutti i clienti e che gli stessi avevano fatto i bonifici;
Tes_4
mi ha dato le copie cartacee delle ricevute di bonifico e poi io ho mandato le foto delle stesse al Il giorno dopo gli ho CP_2
dato proprio il cartaceo”. Poi “una volta visti i bonifici ho chiamato il e l'ho rassicurato che sarebbero arrivati i CP_2
pagamenti”. Lo stesso manifesta delle perplessità sul punto, riferendo “non ho detto nulla, mi sembrava Tes_1
Parte strano perché fino al mese scorso la non voleva pagare nulla mentre poi senza volere nulla, aveva ottenuto Tes_4
subito il bonifico”.
Ebbene, stante la non autenticità della suddetta disposizione di bonifico appare chiaro come la stessa non possa aver alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio.
pagina 11 di 12 Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento dell'opposizione spiegata, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza di parte opposta, e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del giudizio, della semplicità dell'istruttoria e della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo di parametri inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 398/2023 emesso dal Tribunale di
Spoleto in data 18/04/2023;
- condanna 2 al pagamento in favore di ONroparte_1 Parte_3
delle spese di lite che liquida, ai sensi del d.m. 147/2022, in complessivi € 634,00 per spese vive ed €
13.000,00 (€ 2.000,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 6.000,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 3.500,00 per fase decisionale) per compensi professionali oltre accessori di legge.
Spoleto, 03/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
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