Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6805 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6805 / 2024 R.G. vertente tra:
C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Cinisello AL (MI), Via Leon Battista Alberti n.8;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Sesto San Giovanni (MI), Via Giordano Bruno n.15, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Renata
Cisilino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Baldassare
Oltrocchi n.11, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti a
SO (MI) il 9.9.2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello
AL (MI) al n. 11, Serie A, P II, Anno 2017;
- ordinare al Comune di Cinisello AL (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1. il figlio minore resta affidato congiuntamente ai coniugi, i quali pertanto eserciteranno Per_1 entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art.337 ter c.c. e ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione del figlio, che vivrà collocato presso la madre, mantenendo ivi la propria residenza anagrafica;
2. le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, all'istruzione, alla salute, saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di
3. la casa di abitazione coniugale e relative pertinenze, sita in Cinisello AL (MI) Via Leon
Battista Alberti n.8, in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, è divenuta di proprietà esclusiva al 100% della Sig.ra per atto Notaio del 30.4.24 e Parte_1 Persona_2 conseguentemente il Sig. non è più in possesso delle chiavi di ingresso;
Pt_2
4. si dà atto che il mutuo ipotecario cointestato gravante sulla ex casa coniugale è stato accollato, mediante accollo semplice, alla Sig.ra per atto Notaio del 30.4.2024. Parte_1 Persona_2
Stante il permanere della cointestazione formale del mutuo, nonostante l'accollo integrale in capo alla Sig.ra quanto agli interessi passivi del mutuo ciascuno porterà in detrazione la Parte_1 propria parte e il Sig. si impegna a rimborsare, a semplice richiesta, alla Sig.ra Pt_2 Parte_1
l'importo della detrazione di cui risulterà avere beneficiato;
5. per ciò che concerne la facoltà di visita del padre al figlio minore, essa sarà la più ampia possibile, previo accordo preventivo con l'altro genitore, e segnatamente il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato alle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00.
Durante la settimana, invece, il diritto/dovere di frequentazione del padre si espleterà nel seguente modo: lunedì, martedì e giovedì il padre si recherà a prenderlo a scuola per accompagnarlo all'attività sportiva qualora la stessa ricada nei predetti giorni, terrà poi con sè il bambino per la cena e verrà riaccompagnato presso la casa materna alle ore 20.30. Nella settimana che esita con il weekend di competenza materna tale frequentazione si espleterà anche nella giornata del venerdì.
La facoltà di visita sopra detta è determinata dalla tenera età del bambino e dagli impegni lavorativi attuali del padre. All'inizio delle scuole elementari, i weekend alternati si svolgeranno preferibilmente dal venerdì dopo l'uscita da scuola con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina, e in una / due giornate di frequentazione infrasettimanale (compatibili con gli orari lavorativi del padre) il figlio pernotterà presso il padre. I genitori si impegnano a concordare di anno in anno giorni di frequentazione fissi, preferibilmente accorpati tra loro, di modo che il bambino possa avere maggior continuità di frequentazione con entrambi i genitori. I Ponti, civili e religiosi, saranno sempre accorpati al vicino weekend di competenza, senza alternanza. Anche nel periodo estivo di astensione scolastica, dato l'accordo dei genitori di far frequentare i centri estivi al figlio, la facoltà di visita sarà espletata come nel periodo scolastico, mentre nelle settimane in cui non sono attivi i centri estivi i genitori divideranno equamente il tempo di frequentazione con il figlio. In caso di malattia del figlio i genitori concordano di alternare la loro presenza dividendo equamente il tempo di prognosi. I genitori concordano che in caso di trasferimento di residenza della madre con il figlio, le modalità di frequentazione con il figlio dovranno essere necessariamente rideterminate;
6. per le vacanze estive i genitori, salvo ogni altro miglior accordo, suddivideranno in modo paritetico il periodo di astensione scolastica e/o mancata frequentazione di centri estivi, concordando entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza esclusivo con ciascuno;
7. per le vacanze Natalizie il figlio si alternerà di anno in anno con l'uno o l'altro genitore nel periodo intercorrente tra la chiusura della scuola e il 31 dicembre e dal 31 dicembre sino alla sua riapertura.
I genitori concordano che la vigilia di Natale sarà sempre trascorsa con la mamma con pernotto, mentre il giorno di Natale dalle ore 10.00, sarà sempre trascorso con il padre, e ciò indipendentemente dalla suddivisione del periodo;
8. per le vacanze Pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà il periodo dal giovedì Santo alla
Pasqua con un genitore, e dalla Pasquetta sino alla riapertura della scuola con l'altro genitore;
9. i genitori concordano la possibilità di farsi adiuvare nell'accudimento del figlio minore da propri parenti o persone di propria fiducia;
10. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il padre verserà alla madre la somma di
Euro 300,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat costo vita. In aggiunta al contributo ordinario di mantenimento anzidetto i coniugi concordano di suddividere i costi per l'intero abbigliamento del figlio (scarpe e vestiario) al 50% ciascuno, gestito con acquisti da parte di entrambi e rimborso al genitore che ha sostenuto la spesa.
Inoltre i genitori concordano di suddividere al 50% ciascuno i costi della mensa, abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione e frequenza del tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. I genitori concordano che tali statuizioni economiche sono strettamente correlate ai tempi di frequentazione con il padre sia attuali che quelli già previsti dall'inizio delle elementari;
11. i coniugi, inoltre, suddivideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie del minore come da
Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.5.2018 che si ha per integralmente ritrascritto e riportato, fatta eccezione per i diversi accordi di cui al punto precedente, e dando già per preventivamente concordato che il figlio possa svolgere due attività sportive monosettimanali (oggi atletica e ginnastica artistica);
12. l'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
13. le parti dichiarano altresì che qualsiasi rapporto avente natura economico-patrimoniale e non è già stato regolato in precedenza e, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia causa, ragione o titolo, ivi compreso l'assegno divorzile;
14. i coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche per il figlio minore;
15. le Parti, infine, dichiarano altresì di rinunciare alla impugnazione della sentenza che sarà emessa e che tale loro volontà verrà confermata, anche mediante trattazione scritta, in sede di udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 505/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 8.02.2024 e pubblicata in data
14.02.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 17.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 9.09.2017 (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Parte_2
Comune di SO (MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SO (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi