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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2024, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 2381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 31.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2381/2023 R.G. sez. lav.
TRA in Parte_1 persona del legale rappr.p.t.
rapp.ta e difesa dall'Avv. F. Castiglione come da procura in atti,
APPELLANTE E
Controparte_1
rappr. e difesa dall'Avv. F. Gentile, come da procura in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2019 presso il Tribunale di
Napoli – sezione lavoro dedusse di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze della convenuta dal 20.10.1980 al 3.4.2013; di aver svolto mansioni di manutentore meccanico presso la Stella Polare di
Napoli; di essere stato esposto a contatto con parti di amianto;
di aver ripotato la patologia indicata in ricorso. Tanto premesso, assumendo la violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., chiese accertarsi l'origine professionale della patologia contratta e dell'imputabilità della stessa al datore di lavoro, con condanna di quest'ultimo al danno non patrimoniale differenziale nella misura di
€ 58.921,00.
Si costituì la parte convenuta ed eccepì in primo luogo l'improponibilità della domanda in ragione della conciliazione intervenuta tra le parti.
Il Giudice di prime cure condannò l al pagamento in Pt_1 favore del della somma di €. 30.019,15 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria a decorrere dalla pronunzia.
Parte_ Avverso tale sentenza proponeva appello la società lamentando l'errata valutazione riguardo alla questione della improponibilità della domanda.
La parte appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ed invero la domanda proposta in primo grado da CP_1
è improponibile, ritenendo questa Corte condivisibile la
[...] valutazione effettuata nel precedente giurisprudenziale prodotto dalla parte appellante.
Deve, infatti, rilevarsi che è stato allegato in atti verbale di conciliazione in sede sindacale tra l'appellato e la società appellante, del 22.4.2013, con il quale il ha CP_1 espressamente rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria, “anche derivante dall'art. 2087 cod. civ…ivi incluso il danno biologico, passato, presente o futuro e da omessa o irregolare contribuzione previdenziale, con rinuncia ad ogni azione di accertamento o di condanna anche generica”…”. Va osservato che in caso di transazione volta a regolare il risarcimento dei danni dovuti da una parte all'altra, il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito
(cfr Tribunale di Cremona n. 423/22).
Invero dalla documentazione prodotta risulta che l'appellato aveva ottenuto il riconoscimento degli eccezionali benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992 in favore dei lavoratori esposti al rischio/amianto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 4226/1999.
Tale circostanza consente di ritenere la conoscibilità dei rischi alla salute derivanti dal contatto con l'amianto e la prevedibilità del danno al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 2013 in data di molto successiva alla predetta sentenza del 1999.
L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta in primo grado.
In considerazione del merito della decisione e della particolare fattispecie le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da
. Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 31.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 31.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 2381/2023 R.G. sez. lav.
TRA in Parte_1 persona del legale rappr.p.t.
rapp.ta e difesa dall'Avv. F. Castiglione come da procura in atti,
APPELLANTE E
Controparte_1
rappr. e difesa dall'Avv. F. Gentile, come da procura in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.11.2019 presso il Tribunale di
Napoli – sezione lavoro dedusse di aver lavorato Controparte_1 alle dipendenze della convenuta dal 20.10.1980 al 3.4.2013; di aver svolto mansioni di manutentore meccanico presso la Stella Polare di
Napoli; di essere stato esposto a contatto con parti di amianto;
di aver ripotato la patologia indicata in ricorso. Tanto premesso, assumendo la violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., chiese accertarsi l'origine professionale della patologia contratta e dell'imputabilità della stessa al datore di lavoro, con condanna di quest'ultimo al danno non patrimoniale differenziale nella misura di
€ 58.921,00.
Si costituì la parte convenuta ed eccepì in primo luogo l'improponibilità della domanda in ragione della conciliazione intervenuta tra le parti.
Il Giudice di prime cure condannò l al pagamento in Pt_1 favore del della somma di €. 30.019,15 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria a decorrere dalla pronunzia.
Parte_ Avverso tale sentenza proponeva appello la società lamentando l'errata valutazione riguardo alla questione della improponibilità della domanda.
La parte appellata si costituiva e, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Ed invero la domanda proposta in primo grado da CP_1
è improponibile, ritenendo questa Corte condivisibile la
[...] valutazione effettuata nel precedente giurisprudenziale prodotto dalla parte appellante.
Deve, infatti, rilevarsi che è stato allegato in atti verbale di conciliazione in sede sindacale tra l'appellato e la società appellante, del 22.4.2013, con il quale il ha CP_1 espressamente rinunciato ad ogni pretesa risarcitoria, “anche derivante dall'art. 2087 cod. civ…ivi incluso il danno biologico, passato, presente o futuro e da omessa o irregolare contribuzione previdenziale, con rinuncia ad ogni azione di accertamento o di condanna anche generica”…”. Va osservato che in caso di transazione volta a regolare il risarcimento dei danni dovuti da una parte all'altra, il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito
(cfr Tribunale di Cremona n. 423/22).
Invero dalla documentazione prodotta risulta che l'appellato aveva ottenuto il riconoscimento degli eccezionali benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992 in favore dei lavoratori esposti al rischio/amianto con sentenza del Tribunale di Napoli n. 4226/1999.
Tale circostanza consente di ritenere la conoscibilità dei rischi alla salute derivanti dal contatto con l'amianto e la prevedibilità del danno al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 2013 in data di molto successiva alla predetta sentenza del 1999.
L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta in primo grado.
In considerazione del merito della decisione e della particolare fattispecie le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da
. Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli 31.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Vincenza Totaro dott.ssa Raffaella Genovese