TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/12/2024, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 894 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 894 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. RINALDI CRISTINA e dell'Avv. DOMENICA GUALFETTI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il Controparte_2
21/08/1984 , con il patrocinio dell'avv. CANALE MICHELE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI CONGIUNTE Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato 31.5.2024 ha chiesto venissero disciplinate le Controparte_1 modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato Persona_1
a Terni, il 14.11.2015 dalla relazione con La Controparte_2 ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori mantenendo la residenza abitativa presso la madre, con ampia disciplina delle modalità di frequentazione padre figlio, con determinazione del contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre di € 500,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Terni;
chiedendo altresì la condanna del resistente al versamento in favore della ricorrente di quanto dalla stessa anticipato per il mantenimento del bambino, importo quantificato in euro 500,00 mensili o nella diversa somma stabilita dal Giudice;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando le richieste della ricorrente Controparte_2
e chiedendo il rigetto di ogni domanda attinente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento e dei relativi arretrati, aderendo alle domande della controparte relative alle modalità di affidamento del minore.
All'udienza di comparizione le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che la causa venisse riservata in decisione al Collegio;
all'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
Art.1 – Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Controparte_2 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore ,
[...] Persona_1 la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta,00) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Terni, per n. 10 mensilità annue, con l'esclusione dei mesi di luglio e
Agosto poiché il minore trascorrerà la maggior parte di detti mesi con il padre;
nel suindicato assegno di mantenimento sono ricomprese tutte le spese ordinarie per il minore come da Protocollo sopra menzionato;
Detto importo verrà versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla Sig.ra con IBAN IT 54 O 05387 14402 0000 42875813; Controparte_1
Art.
2- Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Controparte_2 CP_1 la somma di euro11.000,00 (undicimila,00), entro e non oltre la data del
[...]
15.11.2024, in un'unica soluzione, quale rimborso per le spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente negli ultimi cinque anni. Resta inteso che l'accordo sul punto non costituisce novazione e, pertanto, qualora il resistente non provvedesse alla corresponsione nei termini indicati la Sig.ra si riterrà libera di agire in Controparte_1 giudizio nei confronti del Sig. per ottenere il Controparte_2 pagamento della somma che ci si riserva di quantificare. Resta espressamente inteso che con il ricevimento della somma di euro 11.000,00 la ricorrente nulla avrà altro a pretendere dal resistente a titolo di assegno mensile di mantenimento e quota parte di spese straordinarie del figlio minore per gli anni pregressi ed antecedenti alla sottoscrizione della presente scrittura;
Art.-3 Le parti convengono che il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e per quanto attiene al diritto di visita stabiliscono che il padre tenga il bambino nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà sempre a scuola durante l'anno scolastico o dalla madre durante il periodo estivo ed a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al martedì mattina (medesimi orari durante il periodo estivo), ovviamente detti giorni ed orari potranno essere modificati con l'accordo delle parti e nell'esclusivo interesse del minore.
Durante l'estate il padre terrà con sé il minore per due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30.05 di ciascun anno. Durante il periodo natalizio i genitori alternativamente staranno con il figlio il giorno di Natale con il Santo Stefano ed il 31 dicembre con il primo dell'anno, durante il periodo pasquale i genitori alternativamente staranno con il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis. Per_1
Art.
4- Le spese del giudizio RG. N. 894/2024 del Tribunale di Terni e quelle del presente atto si intendono compensate con rinuncia al vincolo della solidarietà.
Le condizioni di affidamento e mantenimento del minore, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 novembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 894 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. RINALDI CRISTINA e dell'Avv. DOMENICA GUALFETTI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il Controparte_2
21/08/1984 , con il patrocinio dell'avv. CANALE MICHELE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI CONGIUNTE Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato 31.5.2024 ha chiesto venissero disciplinate le Controparte_1 modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore , nato Persona_1
a Terni, il 14.11.2015 dalla relazione con La Controparte_2 ricorrente ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori mantenendo la residenza abitativa presso la madre, con ampia disciplina delle modalità di frequentazione padre figlio, con determinazione del contributo al mantenimento del figlio da porre a carico del padre di € 500,00, somma rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Terni;
chiedendo altresì la condanna del resistente al versamento in favore della ricorrente di quanto dalla stessa anticipato per il mantenimento del bambino, importo quantificato in euro 500,00 mensili o nella diversa somma stabilita dal Giudice;
con vittoria di spese.
Si è costituito contestando le richieste della ricorrente Controparte_2
e chiedendo il rigetto di ogni domanda attinente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento e dei relativi arretrati, aderendo alle domande della controparte relative alle modalità di affidamento del minore.
All'udienza di comparizione le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che la causa venisse riservata in decisione al Collegio;
all'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
Art.1 – Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Controparte_2 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore ,
[...] Persona_1 la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta,00) rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Terni, per n. 10 mensilità annue, con l'esclusione dei mesi di luglio e
Agosto poiché il minore trascorrerà la maggior parte di detti mesi con il padre;
nel suindicato assegno di mantenimento sono ricomprese tutte le spese ordinarie per il minore come da Protocollo sopra menzionato;
Detto importo verrà versato, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla Sig.ra con IBAN IT 54 O 05387 14402 0000 42875813; Controparte_1
Art.
2- Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra Controparte_2 CP_1 la somma di euro11.000,00 (undicimila,00), entro e non oltre la data del
[...]
15.11.2024, in un'unica soluzione, quale rimborso per le spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente negli ultimi cinque anni. Resta inteso che l'accordo sul punto non costituisce novazione e, pertanto, qualora il resistente non provvedesse alla corresponsione nei termini indicati la Sig.ra si riterrà libera di agire in Controparte_1 giudizio nei confronti del Sig. per ottenere il Controparte_2 pagamento della somma che ci si riserva di quantificare. Resta espressamente inteso che con il ricevimento della somma di euro 11.000,00 la ricorrente nulla avrà altro a pretendere dal resistente a titolo di assegno mensile di mantenimento e quota parte di spese straordinarie del figlio minore per gli anni pregressi ed antecedenti alla sottoscrizione della presente scrittura;
Art.-3 Le parti convengono che il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e per quanto attiene al diritto di visita stabiliscono che il padre tenga il bambino nella giornata del mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà sempre a scuola durante l'anno scolastico o dalla madre durante il periodo estivo ed a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al martedì mattina (medesimi orari durante il periodo estivo), ovviamente detti giorni ed orari potranno essere modificati con l'accordo delle parti e nell'esclusivo interesse del minore.
Durante l'estate il padre terrà con sé il minore per due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30.05 di ciascun anno. Durante il periodo natalizio i genitori alternativamente staranno con il figlio il giorno di Natale con il Santo Stefano ed il 31 dicembre con il primo dell'anno, durante il periodo pasquale i genitori alternativamente staranno con il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis. Per_1
Art.
4- Le spese del giudizio RG. N. 894/2024 del Tribunale di Terni e quelle del presente atto si intendono compensate con rinuncia al vincolo della solidarietà.
Le condizioni di affidamento e mantenimento del minore, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento del minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22 novembre 2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti