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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Salerno – PRIMA Sezione Civile-
Il Giudice onorario avv. Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4971/2014 del ruolo generale dei procedimenti civili avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Antonio Salvatore con il quali elettivamente domicilia in Bellizzi alla via Nino Bixio n.1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso e dall'avv. Ivana Colombo con la quale elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Gennaro De Crescenzo n. 2 giusta procura a margine della comparsa di costituzione
Convenuto
NONCHE'
1 in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Edoardo Errico e dall'avv. Fabrizio Errico con i quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cappella Vecchia n.11
giusta mandato a margine della comparsa di risposta.-
Terzo chiamato
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.05.2014 il sig. sul presupposto di aver subito danni Parte_1
all'interno dell'appartamento di sua proprietà ubicato all'interno dell' edificio sito in via Zara n.62 in Salerno, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal nonché CP_1
a causa dell'inerzia del suo amministratore, ha convenuto il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni : “ voglia l'ill.mo giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare il condominio di CP_1
in persona dell'amministratore dott.ssa CP_1 CP_1 [...]
responsabile dei danni in narrativa;
condannare lo CP_3
stesso al pagamento di € 48.837,47 imputabili ai lavori da
eseguirsi per il pristino dello status quo, nonché per il mancato
utile della mancata locazione dell'immobile; condannare la
stessa al pagamento di tutte quelle somme risultanti a titolo di
risarcimento in corso di causa anche ai fini della
quantificazione del danno morale.
Condannare la convenuta alla rifusione delle spese , diritti ed
onorario di causa con attribuzione al sottoscritto che dichiara
di avere fatto anticipazione oltre iva come per legge.Le somme rivalutate e con interessi.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, che in via CP_1
preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per il
2 mancato esperimento della mediazione ex chiedendo il rigetto della domanda per il mancato esperimento della mediazione ex art. 5 comma 1 dlgs. 28/2010 .-
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda meramente speculativa in quanto il tempestivamente CP_1
provvedeva a sua cura e spese alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria volti alla sostituzione dell'intero tratto della tubazione verticale fecale all'interno di ogni appartamento da essa fecale servito e pertanto alla immediata eliminazione della causa delle infiltrazioni di acqua all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore. Non solo, il provvedeva ad inoltrare denuncia alla compagnia di CP_1
assicurazioni, all'epoca dei fatti che copriva Controparte_4
il fabbricato per la responsabilità civile derivante da danni cagionati in ragione della rottura accidentale di tubazioni fisse condominiali quale la fecale.-
La detta compagnia a seguito di perizia riconosceva all'attore la somma di € 800,00 che lo stesso riteneva insufficiente.
Circostanza emersa solo a seguito della citazione in giudizio del che ha sempre ritenuto risarcito il danno al CP_1
condomino . Tutto quanto premesso chiedeva Parte_1
dichiararsi nel merito l'infondatezza della domanda o più
gradatamente contenere il risarcimento dei danni in una somma inferiore rispetto a quella richiesta dal sig. Parte_1
.-
[...]
All'udienza del 22.10.2015 veniva accolta l' istanza di chiamata in causa del terzo, .- Controparte_2
Si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del legale rappresentante, la quale impugnava l'atto di chiamata in causa e la domanda di manleva con esso spiegata,
3 deducendone la nullità oltre che l'infondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite eccepiva inoltre la prescrizione del diritto risarcitorio e indennitario ai sensi dell'art. 2952 c.c., nonché la decadenza dal diritto medesimo ai sensi degli art. 1913, 1914 e 1915 c.c., giacché, dagli atti di causa,
era emerso che la problematica risaliva al 2009. Inoltre, la compagnia sottolineava che era impegnata la garanzia diretta prestata in favore del condomino danneggiato e non già quella che copriva la responsabilità del condominio, comunque nei limiti di € 10.000, trattandosi di spese di ricerca e riparazione del guasto. Eccepiva, altresì, la non indennizzabilità
dell'aggravamento del danno.-
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e dopo alcuni rinvii e cambi di giudicante sulla richiesta delle parti la scrivente tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 2.2. 2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di cui si dirà in seguito.-
E' provato e non contestato l'an : la rottura della fecale, i lavori fatti in più occasioni e che dopo 3 anni le perdite della fecale sono state azzerate;
le infiltrazioni hanno procurato danni che dovevano essere risarciti dal .- I danni sono elencati CP_1
e quantificati dallo stesso “ dovendosi procedere ad CP_1
interventi limitati al completamento degli strati di finitura
dell'intonaco, al ripristino della posizione originaria del vaso a
sedere con la relativa cassetta e braga di collocamento alla fecale, nonché alla sostituzione dell'intero rivestimento e della pavimentazione per restituire l'omogeneità dei materiali, così
come meglio descritti in parte qua alla relazione tecnica a firma del sig. Ing. , nonché nell'allegato Persona_1
4 computo metrico estimativo dal quale emerge che il valore dei
lavori di ripristino da eseguirsi all'interno dell'immobile di
proprietà è pari ad € 1750,00.- Parte_1
Mancando nel corso del giudizio da parte dell'attore una richiesta di ctu volta a suffragare la perizia giurata di parte in danno ulteriore non essendo provato non può essere risarcito.-
In merito, poi al mancato utilizzo dell'immobile la domanda non
è provata e non può trovare accoglimento.-
Venendo alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto va evidenziato che seguito della denuncia ricevuta il 28 marzo 2012
sulla polizza globale fabbricati civili “Master Fabbricati
Progress” la compagnia assicurativa si è attivata, incaricando la società peritale TT AN S.p.A. di eseguire le opportune verifiche. Il tecnico ha quindi constatato che si era verificata la rottura della fecale, già riparata dal CP_1
Pertanto, poiché la polizza prevede il diretto indennizzo dei danni materiali causati dall'acqua condotta al fabbricato, nonché il rimborso delle spese di ricerca e riparazione del guasto (Sezione
III art. 11, pag. 19), ha concordato con l'amministratore del
Condominio il pagamento della somma di € 400,00, pari al costo di riparazione al netto della franchigia di € 200,00, ed ha offerto all'attuale attore la somma di € 800,00, di cui € 400,00 per il danno materiale all'intonaco, al netto della franchigia di €
250,00, ed € 400,00 per il ripristino della porzione di rivestimento divelta per effettuare l'intervento di riparazione .-
Tale importo, come da dichiarazione manoscritta in calce all'atto di liquidazione, è stato accettato solo in acconto sul maggior danno che il sig. si riservava di Parte_1
documentare .-
5 L'attore non ha fornito nel corso del giudizio prova del maggior danno e pertanto la domanda di garanzia va rigettata.-
Le spese di lite considerato il parziale accoglimento della domanda e le risultanze del giudizio vanno compensate tra le parti.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice onorario Avv.
Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico,
definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
nonché nei confronti della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così
provvede: 1 .- accoglie la domanda e dichiara il condominio in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
responsabile dei danni oggetto di causa;
2.- condanna il al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
della complessiva somma di € € 950 ,00 ( 1750,00 cui vanno detratte € 800,00 già incassate sul maggior avere) oltre interessi così come richiesti;
3.- rigetta le altre domande risarcitorie;
4.-
rigetta la domanda di garanzia.-
5.- compensa le spese di giudizio tra le parti.-
Cosi deciso in Salerno il 6.02.2025
Il GOT
Avv. Barbara Iorio
6