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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. PETRONIO MATTEO, PETRONIO LUCIANO GIORGIO,
MAZZONI MAURO e PETRONIO ROSA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mistrali, 4 43121 Parma ITALIA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. BASILE EVANGELISTA e FONTANA FABIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA MASCHERONI 31 20100 MILANO;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
dato atto che si dichiara che (1) per la presente controversia, in materia di lavoro e di valore indeterminabile, (2) non è dovuto il pagamento di alcun contributo per spese di giustizia, poiché
(3) il nucleo familiare cui appartiene il ricorrente, nell'anno 2021, come da separata autocertificazione, ha conseguito un reddito inferiore al minimo di legge;
contrariis reiectis;
dato atto di tutte le riserve formulate;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previ gli incidenti di costituzionalità che fossero del caso;
previa, occorrendo, integrazione del contraddittorio con l' e/o con l' che fosse CP_2 CP_3 ritenuto necessario;
Co previa acquisizione al giudizio – anche per il tramite dell di Parma e/o dell'Agenzia delle
Entrate – di tutte le fatture di vendita emesse da Maxima Nord Emilia s.r.l. nell'anno 2021, nonché dei suoi bilanci e del LUL suo e di dal 2019 in poi;
CP_1
previa, occorrendo, ex art. 421 c.p.c., assunzione di informazioni presso le associazioni sindacali ed acquisizione al giudizio degli accordi, delle tabelle salariali e dei CCNL del settore del terziario
(facendone richiesta a di Parma, via Confalonieri 5/a); CP_5 CP_6
- previe le C.T.U. tecnico-contabili o d'altro genere che fossero del caso;
Pag. 2 di 33 A) dichiarare che dal 4.2.17 (o dalla successiva data meglio ritenuta) il sig. Parte_1 aveva diritto ad essere qualificato come impiegato del I (in subordine, del II o
[...] del III) livello ai sensi del CCNL del terziario, con una retribuzione iniziale mensile pari a netti €. 2.500,00 per 14 mensilità (corrispondente, salvo diverso calcolo a mezzo della richiesta C.T.U. tecnico-contabile, a mensili lordi €. 3.962,40), oltre al benefit auto e, conseguentemente, condannare a corrispondere al ricorrente le maggiori CP_1 retribuzioni e i maggiori emolumenti percipiendi dal 4.2.17 in poi, con riferimento a tutti gli “istituti” previsti dalla legge e dai contratti collettivi d'ogni grado, ed a tutte le prestazioni rese, come risultanti dai prospetti paga e dal LUL dell'attore, con completa ricostruzione su questi presupposti del suo trattamento economico e normativo (per paga base, contingenza, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di malattia e infortunio, scatti di anzianità, ferie e permessi goduti e non;
se esigibili, per indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r., ecc…) nella misura che sarà determinata dalla richiesta
C.T.U. tecnico-contabile; quanto alle trasferte, nella misura di queste che sarà determinata dal Giudice, anche in via di equità o previo giuramento suppletorio;
in ogni caso: dichiarare tenuta a liquidare al ricorrente, per ogni giorno di effettivo CP_1 lavoro una “indennità pasto di 5,29 euro”, oltre alla sua incidenza su tutti gli istituti indiretti (TFR compreso), per le somme che risulteranno allo stesso dovute Pt_1 all'esito di apposita C.T.U. tecnico contabile, con ricalcolo di tutte le somme dovute a seguito della risoluzione del rapporto, ove esigibili, in relazione alle pronunzie che si adotteranno (per indennità sostitutiva di preavviso, t.f.r., ferie, rol e permessi non goduti, ratei delle mensilità supplementari, e in genere per qualsiasi titolo nascente dal rapporto di lavoro sulla base del minimo retributivo convenuto inter partes, oltre indennità di pasto in €. 5,29 giornaliere);
B) dichiarata l'illegittimità della collocazione in FIS del ricorrente dal 2.1.21, e la mora accipiendi in cui è caduta Maxima Nord Emilia s.r.l. della prestazione dovuta dal condannare la convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni retributivi patiti e Pt_1 patiendi in misura pari alle maggiori retribuzioni percipiende per la somma che risulterà
a mezzo della richiesta CTU tecnico-contabile;
C) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia o comunque la invalidità, per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista dal Giudice, del licenziamento intimato al sig. con lettera 29.10.21 di Maxima Nord Emilia s.r.l.; Pt_1
C/1) conseguentemente, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/15, condannare la convenuta a reintegrare in servizio il ricorrente nonché a risarcirgli i danni patiti e patiendi durante tutto il tempo trascorso dal licenziamento alla reintegrazione, con corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
Pag. 3 di 33 retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (pari, al minimo, a lordi €. 4.798,23 ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita
C.T.U.), nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale versando i dovuti contributi, senza ritenute a carico dello attore (ferma la facoltà di parte attrice di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. n. 23/15);
C/2) in subordine, condannare la convenuta a riammettere in servizio il sig. ed a Pt_1 corrispondergli le retribuzioni percipiende dal licenziamento alla detta riammissione in servizio, per la somma che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.
U., con obbligo di regolarizzazione della posizione previdenziale ut supra;
C/3) in ulteriore subordine, condannare la convenuta a corrispondere al sig. una Pt_1 indennità compresa tra le 3 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero assumere ogni diversa statuizione prevista dal medesimo d.lgs. 23/15.
D) In ogni caso: oltre alla piena regolarizzazione previdenziale con riguardo a tutte le omissioni contributive verificatesi nel corso del rapporto, ed oltre alla rivalutazione ed interessi su ciascuna componente del credito dal dì del dovuto al saldo.
Valendo la notifica che si farà del presente quale atto interruttivo della prescrizione in ordine a qualsiasi altra ragione o pretesa con essonon fatta valere.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.».
Per CP_1
« - respingere le domande avversarie
- con il favore delle spese».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, a favore ed alle dipendenze della società convenuta, con diritto al richiesto inquadramento ex lege, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato tout court,
a tempo indeterminato per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei
Pag. 4 di 33 rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
2) Accertata la nullità/invalidità del licenziamento verbale
3) Accertata l'illegittimità di sottoposizione a FIS nei periodi indicati in ricorso
4) eventualmente riconosciuti i diritti risarcitori come ed in relazione ai titoli per i quali sono stati richiesti
5) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali , in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
6) condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva, a favore CP_1 del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
7) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2022, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di:
i. accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro Maxima Nord Emilia
s.r.l. (poi fusasi per incorporazione nell'odierna convenuta in CP_1 data 29.10.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
ii. accertare il suo diritto all'inquadramento nel I (o in subordine nel II o nel
III) livello CCNL Terziario e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive tra quanto
Pag. 5 di 33 dovuto in base a tale inquadramento e quanto effettivamente percepito, nonché a versare a le somme dovute per procedere alla conseguente CP_2 regolarizzazione della sua posizione previdenziale;
iii. accertare l'illegittimità del suo collocamento in cassa integrazione (FIS) a decorrere dal 2.1.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore del risarcimento del danno subito per effetto di tale illegittimo collocamento.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale CP_2 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea di regolarizzazione della posizione previdenziale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali;
è stata poi ammessa CTU contabile volta a calcolare quanto eventualmente spettante al ricorrente.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Sull'impugnazione del licenziamento
7. Prendendo le mosse dalla domanda di impugnazione del licenziamento, si rileva che il recesso per cui è causa è stato comunicato dalla società in ragione dell'asserita sussistenza del seguente giustificato motivo oggettivo (cfr. lettera di licenziamento sub doc. 9 convenuta):
«Il suo posto di lavoro con la mansione di operatore di vendita per il prodotto pannelli è stato soppresso da tempo, ne è prova che la FIS è stata richiesta e le ferie aggiuntive che le sono state pagate nel mese di ottobre 2021. La soppressione del Suo posti di lavoro è conseguente alla nostra riorganizzazione aziendale, inoltre non essendo disponibili presso la nostra società ulteriori posizioni lavorative equivalenti alla sua qualifica e mansioni,
Pag. 6 di 33 siamo costretti a dover recedere dal rapporto lavorativo oggi in corso, per giustificato motivo oggettivo che decorrerà dalla data del primo novembre 2021».
8. Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda di accertamento della nullità del licenziamento per presunta violazione del divieto legale di licenziamento per motivi economici, imposto dall'art. 8 co. 10 d.l. 41/2021 in ragione della nota situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19.
9. Ai sensi dell'art. 11 co. 7 d.l. 146/2021, infatti, a decorrere dall'1.11.2021 il
“blocco dei licenziamenti” è rimasto in vigore solo per i datori di lavoro che continuavano a usufruire di strumenti di integrazione salariale;
esso non era quindi più vincolante per la società convenuta, essendo pacifico che essa non stesse più ricorrendo alla FIS da diverse settimane.
10. Né è possibile ritenere che il licenziamento sia nullo in quanto intimato con lettera redatta il 29.10.2021, ossia in data anteriore all'abrogazione del generalizzato divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: per verificare se tale divieto sia stato violato, infatti, è necessario fare riferimento alla data a decorrere dalla quale il licenziamento produce i suoi effetti, avendo la normativa emergenziale lo scopo di impedire non la mera manifestazione dell'intenzione di recedere dal rapporto di lavoro, ma la sua effettiva interruzione e il conseguente venir meno della fonte di sostentamento del lavoratore.
11. Nel caso di specie, la lettera è pacificamente stata ricevuta dal lavoratore in data
2.11.2021: poiché il licenziamento ha la natura di negozio unilaterale recettizio
(cfr. a es. Cass. 24 dicembre 2024, n. 34340), i suoi effetti si sono pertanto prodotti solo da tale data, quando il divieto del licenziamento era già venuto meno.
12. In ogni caso, poi, anche a voler considerare la data apposta alla lettera il divieto non potrebbe comunque ritenersi violato, dato che la lettera stessa fa espressamente decorrere gli effetti del recesso datoriale dall'1.11.2021, ossia il primo giorno in cui la legge consentiva nuovamente al datore di lavoro il ricorso al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pag. 7 di 33 13. Venendo al merito del licenziamento, si osserva che, come noto, l'art. 3 l.
604/1966 definisce il giustificato motivo oggettivo in termini di «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
14. La giurisprudenza di legittimità, interpretando questa norma, ha chiarito che il sindacato giurisdizionale sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, la cui libertà trova tutela costituzionale nell'art. 41 Cost.; tale principio è peraltro stato espressamente positivizzato dall'art. 30 co. 1 l. 183/2010. Il giudice deve invece limitarsi a verificare che il recesso sia effettivamente dipeso da scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non mascheri invece pretestuosi obiettivi di interruzione del rapporto con un determinato lavoratore divenuto sgradito al datore di lavoro (v. a es. Cass. 1° luglio 2013, n. 13516; Cass. 20 luglio 2020, n. 15401).
15. Deve quindi valutarsi se sia stata provata in giudizio dal datore di lavoro (essendo questi gravato dell'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1996) l'effettiva ricorrenza nel caso di specie delle ragioni aziendali e del loro legame eziologico con il recesso dal rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente.
16. Occorre pertanto procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
17. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Sono stato compagno di scuola del ricorrente e sono stato poi da lui contattato in quanto aveva necessità della mia attività come consulente del lavoro. Ho conoscenza dei fatti di causa sulla base di quanto riferitomi dal ricorrente e delle buste paga e dei contratti che mi ha mostrato.
Mi è stato riferito dal ricorrente che la sig. gli aveva detto che sarebbe stato CP_7 indicato come “Operatore di vendita” e non come “responsabile di progetto” perché altrimenti il costo aziendale sarebbe stato eccessivo. Il doc. 7 che mi viene mostrato è un prospetto elaborato col software Centro Paghe, utilizzato anche da me, che simula la busta paga in base ai parametri contrattuali. Mi ha riferito che gli venivano dati moduli di
Pag. 8 di 33 trasferta con post-it allegati in cui indicare le trasferte da effettuare ma non ho mai visto tali moduli;
visualizzavo solo le buste paga.
ADR Potrei averlo predisposto io il doc. 7.
So che è stato assunto come operatore di vendita e viaggiatore, poi da quanto riferitomi da dal 2018 ha iniziato a smettere di viaggiare e il suo rapporto di lavoro è Pt_1 cambiato.
Sempre in base a quanto mi è stato riferito dal ricorrente, egli gestiva gli ordini e preparava le commesse;
gestiva il magazzino;
regolava alcuni rapporti di lavoro e preparava le spedizioni.
ADR sono stato contattato dal ricorrente prima dell'assunzione; gli ho consigliato di specificare un importo netto per 14 mensilità in modo da avere un imponibile contributivo un po' più alto».
18. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Lavoro per la convenuta dal 2004, penso. Sono impiegata all'ufficio vendite.
Il ricorrente mi indicava di inserire gli ordini di clienti e fornitori e io li inserivo.
Confermo che era operatore di vendita per i pannelli isolanti.
Confermo che era spesso fuori ufficio, girava come tutti i venditori. So che aveva una vettura aziendale ma non mi occupavo di altro come sim e telepass.
Non so se compilasse un modulo per le indennità di trasfertismo, non mi occupavo di queste cose, quindi non so nemmeno se ci fossero post-it sui moduli.
Non so se avesse dato al ricorrente biglietti da visita con il titolo di responsabile CP_1 di prodotto. Il doc. 10 ricorrente che mi viene mostrato ha il logo dell'azienda, ma non so se gliel'abbia consegnato l'azienda. Non ricordo specificamente se ci fosse scritto
“responsabile di prodotto” sul suo biglietto da visita, non facevo particolarmente caso ai biglietti da visita.
Non so se il ricorrente abbia mai predisposto un progetto di vendita di nuovi prodotti.
Siamo un'azienda con dei venditori e delle rete di vendita consolidate ma non per i pannelli. Confermo però che per i pannelli la società si rivolse ai fornitori indicati al cap.
18 con cui c'erano già rapporti per altri prodotti.
Non so se il ricorrente ha proposto nuovi fornitori ma sicuramente bisognava chiedere il benestare di che era il responsabile. Pt_2
Pag. 9 di 33 Non so se il ricorrente abbia fatto previsioni di costi e ricavi, strategie o se desse direttive ad altri venditori. So che all'inizio ha redatto un listino insieme a Pt_2
Con riferimento ai sigg. e , il ricorrente gli dava informazioni necessarie Pt_3 Per_1 per le consegne da effettuare.
Confermo che a volte vendeva anche altri prodotti ma non ricordo se a un certo Pt_1 punto è proprio cambiato il suo focus di prodotti da vendere. Non ricordo uno specifico cambiamento della sua presenza in ufficio.
Il ricorrente non inseriva gli ordini ai computer perché non usava il gestionale: io li inserivo, lui stampava le copie e con lo scanner li mandava ai clienti. Si occupava dell'approvvigionamento del magazzino d'accordo con il signor Pt_2
A volte andava a tagliare i pannelli come facevano anche altri operatori di vendita.
Siccome eravamo pochi ci davamo una mano a vicenda.
Non ero presente quando disse a che il settore pannelli sarebbe stato Pt_2 Pt_1 dismesso nel 2021. So che il settore non andava bene.
ADR il signor era identificato come “agente 10”. Le fatture mostrate sub doc. 32 Pt_1 sono nostre fatture verso clienti.
ADR la dicitura “agente 10” è riferita solo a Può darsi che dopo la cessazione del Pt_1 suo rapporto sia uscito qualcosa con indicato “agente 10”.
ADR c'erano alcuni clienti che erano di più agenti che gli vendevano prodotti diversi e poteva capitare che dal gestionale risultasse il numero di un agente diverso rispetto a quello che ha fatto gli ordini: però i clienti indicati nel doc. 32 che mi sono stati mostrati erano esclusivamente del sig. a parte quelli del doc. 32e e 32f che non conosco;
Pt_1 inoltre il 32h mi pare che fosse un cantiere di Parma ma non ricordo bene;
se era quello che ricordo era un cliente portato da Non ricordo neanche se fossero esclusivi Pt_1 suoi 32o, 32q, 32z2.
ADR non so quale fosse la firma delle sue mail».
19. Il teste ha riferito quanto segue: Pt_3
«Ho lavorato per la convenuta da aprile 2017 a ottobre 2019 circa. Ero stato assunto come front office, ossia impiegato per l'approvvigionamento del magazzino e per la conferma d'ordini ai clienti. Aiutavo il magazzino quando serviva un taglio del materiale.
Poi sono diventato magazziniere a tempo pieno direi da metà del 2018, dopo che si sono dimessi alcuni magazzinieri.
Pag. 10 di 33 Il ricorrente era responsabile di prodotto e commerciale: trattava le vendite con i clienti e i fornitori e si occupava della scelta dei prodotti. Non ho mai visto le sue buste paga ma si riferiva a lui come responsabile di prodotto. Sarebbe più preciso “responsabile Pt_2 di prodotti” come pannelli, bicarbonato, lamiere, bulloneria. Si occupava lui di sentire i fornitori e fare gli ordini in via pressoché esclusiva. Se c'erano prodotti non conformi era il ricorrente a chiedere spiegazioni al fornitore.
Non ricordo se disse a che sarebbe stato classificato come operatore di CP_7 Pt_1 vendita per motivi di costo aziendale.
Confermo che veniva dato un modulo con un post-it con il numero di trasferte come il doc. 11a e il doc. 11b a me mostrati, anch'io li ricevevo.
Confermo che predispose un progetto di vendita e ideò una rete vendita, gli davo una mano per la parte di presentazione.
Confermo che predisponeva e teneva aggiornati listini di vendita e previsioni di costi e ricavi. Selezionava i fornitori trattando con loro le condizioni. Dettava strategie di marketing con altri commerciali.
Confermo che sui prodotti era lui a parlare ai commerciali dei fornitori, dei prezzi, dei prodotti su cui spingere. Dava loro assistenza quando avevano bisogno di informazioni o assistenza per prodotti o clienti. vendeva direttamente tutti i prodotti della Pt_1 convenuta. Confermo che il ricorrente dava disposizioni su tempi di lavoro, consegna e trasporti a me e a . Per_1
Il signor era identificato come “agente 10” in via esclusiva. Le fatture vengono Pt_1 fatte dal gestionale, quindi risultava il numero dell'agente che aveva inoltrato l'ordine. Se
c'erano più agenti per lo stesso cliente il codice dipendeva dal tipo di prodotto. Per lo stesso cliente venivano fatte conferme d'ordine diverse per i diversi prodotti, poi venivano fatturati unitariamente. Confermo i prodotti indicati al cap. 29. Preciso che non mi occupavo delle fatture, ma sicuramente c'era il riferimento al DDT in cui era indicato l'agente, poi non so se fosse indicato l'agente anche in fattura.
Da quando ho sostituito n magazzino il ricorrente viaggiava molto meno, magari Per_2 un giorno a settimana;
il resto del tempo mi aiutava in magazzino e si faceva le conferme d'ordine da solo a quanto mi diceva perché io non potevo farlo per lui;
infatti mi chiedeva i dati che prima mettevo io.
In questo periodo continuava a inviare conferme d'ordine ai clienti e si occupava
Pag. 11 di 33 dell'approvvigionamento del magazzino, oltre ad aiutarmi all'occorrenza in magazzino.
Anche in questo periodo per quanto possibile coordinava gli impiegati commerciali: lo chiamavano spesso per chiedergli consulenza e assistenza.
Il signor svolgeva mansioni commerciali in a quanto ricordo è stato Tes_3 CP_1 assunto molto dopo credo un anno e mezzo dopo. ADR era uno degli impiegati Pt_1 commerciali coordinati da . Pt_1
20. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Sono commerciale esterno, ossia venditore.
Il signor è arrivato in dopo di me: si occupava della vendita di Pt_1 CP_1 pannelli e prodotti in policarbonato;
era operatore di vendita. Svolgeva la sua attività soprattutto fuori sede. Credo che avesse gli strumenti indicati al cap. 12 perché li avevo anch'io che ero nella stessa posizione.
Non so cosa facesse il ricorrente;
per quanto riguarda l'indennità di trasfertismo;
personalmente consegnavo mensilmente un modulo alla sig. . Sul mio CP_7 modulo non c'erano post-it con indicato il numero di trasferte da fare.
Non so se sia stato consegnato al ricorrente un biglietto da visita recante il ruolo di responsabile del prodotto. Il biglietto di visita sub doc. 10 che mi viene mostrato ha un formato simile al mio ma non ricordo di averlo visto con scritto
“responsabile del prodotto”.
Il ricorrente è stato assunto per vendere pannelli e policarbonato ed era la persona a cui fare riferimento quando si vendevano queste cose. Non mi risulta che predispose progetti di vendita per nuovi prodotti. aveva già una rete di vendita: ogni agente aveva già i suoi clienti. CP_1
Confermo che per la fornitura di pannelli ci si rivolse ai partner commerciali con cui c'erano già relazioni per altri prodotti indicati al cap. 18.
Per proporre nuovi fornitori il ricorrente si confrontava con e se gli Pt_2 dava il benestare poteva fare quello che aveva deciso.
Non so se abbia effettuato previsioni di costi e ricavi o se ha dettato strategie di marketing.
Il ricorrente non diceva ad altri venditori come operare perché i venditori avevano già i loro prodotti;
se capitava di vendere pannelli e policarbonato ci si rivolgeva a lui in quanto era la persona esperta di questi prodotti. Gli altri venditori cercavano di aiutare a incrementare il fatturato. Pt_1
Pag. 12 di 33 È stato fatto un listino, credo con decidendo il margine che si voleva Pt_2 ottenere con la vendita. Penso che desse disposizioni a e come Pt_3 Per_1 facevano gli altri venditori: più precisamente, si portava gli ordini in azienda e per i pannelli e policarbonato inseriva gli ordini a sistema e credo che il Pt_3 ricorrente gli dicesse di preparare l'ordine e per quando serviva la consegna.
Non so se a un certo punto fu affidato a di vendere altri prodotti;
Pt_1 abbiamo un ventaglio di prodotti e può essergli stata affidata la vendita anche di altri prodotti. Se un cliente a cui proponeva pannelli o policarbonato gli chiedeva altri prodotti lui poteva vendere sicuramente anche altri prodotti.
ADR ogni agente aveva un codice, credo che quello del ricorrente fosse il 10. I prodotti sub doc. 32 sono nostri prodotti. Se risulta “agente 10” sono vendite fatte da lui, è stato preso per vendere pannelli e policarbonato ma come detto se il cliente chiedeva altri prodotti l'agente si confrontava con chi era più ferrato su quei prodotti e faceva la vendita. A esempio io mi occupavo di porte tagliafuoco e capitò che il ricorrente mi chiese per vendite di porte tagliafuoco e gli preparavo io in quel caso i preventivi.
Non so se a un certo punto cominciò a viaggiare di meno perché sono sempre in giro. Non mi risulta che a un certo punto sia cambiato il suo ruolo.
Può essere capitato che abbia aiutato in magazzino, lo facciamo tutti, anch'io più volte ho tagliato pannelli o sono andato a dare una mano in magazzino.
Non so se durante la pandemia disse a che il settore pannelli Pt_2 Pt_1 sarebbe stato dismesso nel 2021.
ADR io non mi sono mai occupato di fatturazione.
ADR ricevevo mail dal ricorrente, non facevo caso alla firma in calce ma se è nei documenti sicuramente ci sarà stata.
ADR non ho mai sentito riferirsi al ricorrente come “responsabile di Pt_2 prodotto”. Non mi pare fosse un'espressione che usavamo in azienda. vende ancora prodotti in policarbonato ma non vende più CP_8 pannelli.
ADR prima dell'arrivo di non avevamo lo stock di in Pt_1 Parte_4 magazzino ma capitava di venderli acquistando da altri fornitori;
era una componente molto marginale del nostro fatturato».
21. Il teste a riferito quanto segue: Tes_3
Pag. 13 di 33 «Ho lavorato per la convenuta fino a febbraio 2021, quando mi sono dimesso;
ho iniziato a lavorare mi pare nella seconda metà del 2018. Mi pare che quando mi sono dimesso il ricorrente era ancora in azienda.
Io in azienda c'ero poco: ero tecnico e lavoravo o da casa o in cantiere. Andavo una volta alla settimana o ogni due per coordinarsi e per fare le fatture.
Il ricorrente si occupava di pannelli: mi confrontavo con lui su quello. Si occupava anche lamiere e policarbonato. Non so precisamente quale fosse il suo titolo: so che quando avevo bisogno sui pannelli chiamavo o lui o un altro ragazzo, che mi pare si chiamasse
, che poi è andato via. Non so quanto fosse presente in azienda, ricordo che Per_3 talvolta venivo e non c'era.
A me han dato la vettura, il telepass, la scheda carburante e la sim;
credo anche a lui. So che lo danno a tutti i venditori.
Per calcolare le indennità di trasfertismo io compilavo un modulo e lo consegnavo alla sig. ; presumo lo facessero anche gli altri. Non so se sui suoi moduli ci fossero CP_7 post-it col numero di trasferte;
sui miei non c'erano.
Non ricordo se sui biglietti da visita del ricorrente fosse indicato “responsabile di prodotto”. Il doc. 10 che mi viene mostrato ha la grafica dell'azienda uguale al mio;
a me erano stati consegnati dalla società.
Non so se il ricorrente avesse predisposto un progetto di vendita, essendo spesso esterno all'azienda non partecipavo a molte riunioni. Alle riunioni a cui partecipavo ogni venditore forniva le sue idee per il futuro e si condividevano strategie di vendita più efficaci.
CP_ Confermo che era un fornitore di pannelli e finestre in pvc. Gli altri nomi del cap. 18 della memoria non mi dicono tanto perché non è il mio settore, mi pare di aver sentito CP_ nominare il dott. . Quando sono arrivato mi dissero che dovevo rivolgermi a Pt_5 come fornitore di pannelli.
Io quando proponevo un fornitore o un nuovo cliente mi confrontavo con e se Pt_2 non era d'accordo non dava l'autorizzazione. Non so se fosse così anche per il ricorrente.
Come detto prima, durante le riunioni il ricorrente sicuramente diceva la sua sulle strategie di vendita dei pannelli. Non so se avesse proposto strategie di marketing. So che venivano fatte promozioni e sconti particolari;
io non so chi le decideva. Come detto io non vendevo e basta ma mi occupavo anche della posa e dei trasporti.
Pag. 14 di 33 Non saprei dire se il ricorrente coordinasse altri venditori;
come detto era il referente per i pannelli, quindi mi rivolgevo a lui per chiedergli indicazioni quando dovevo vendere pannelli, anche sui prezzi e sulla scontistica da applicare;
non so se erano sconti decisi da lui o da altri. Quando io facevo un preventivo su un cantiere mi confrontavo con il sig. che mi diceva il prezzo minimo a cui potevo arrivare nella trattativa. I pannelli Pt_2 erano una piccola parte del lavoro, quindi non mi ponevo il problema di trattare sul prezzo dei pannelli, applicavo quello che mi diceva non so se i prezzi che mi Pt_1 diceva lui fossero determinati da lui o da altri.
Non conosco;
era il ragazzo che lavorava con di Testimone_5 Persona_4 Pt_1 cui parlavo prima. A quanto mi pareva dalle mie interazioni erano collaboratori, non so se uno fosse sovraordinato all'altro. Di solito parlavo con e a volte mi faceva Pt_1 Pt_1 chiamare da Pt_3
Non so se il settore dei pannelli fosse in perdita nel 2019; so che il ricorrente seguiva anche lamiere e policarbonato;
io poi non li ho mai acquistati.
Il sig. faceva partire gli ordini di vendita che io richiedevo: io li mandavo a lui, poi Pt_1 non so chi svolgesse la parte successiva.
Ho visto qualche volta il ricorrente nel reparto pannelli;
credo che seguisse anche il magazzino. A volte capitava a tutti di prendere cose in magazzino personalmente, è successo anche a me.
Non so se disse a che il settore pannelli sarebbe stato dismesso nel 2021. Pt_2 Pt_1
ADR durante la prima fase della pandemia, a marzo 2020, siamo stati tutti i dipendenti in cassa integrazione. Non ricordo se abbiamo fatto poi cassa integrazione nei periodi successivi. Anzi ricordo che l'abbiamo fatta a rotazione dopo il primo lockdown. Non ricordo però se ci sia stato un periodo in cui era in cassa integrazione solamente il sig.
. Pt_1
22. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_7
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Mi occupo di amministrazione, da qualche mese sono anche all'ufficio vendite.
A quanto so il sig. era operatore di vendita. Si occupava della vendita di pannelli. Pt_1
Se gli venivano chiesti dai clienti altri prodotti penso li vendesse perché la nostra azienda offre una vasta gamma di prodotti, ma da quanto so io si occupava di pannelli.
Confermo che all'inizio il ricorrente svolgeva la sua attività soprattutto fuori sede e aveva la macchina aziendale, la sim, la scheda carburante e il telepass aziendale.
Pag. 15 di 33 Io ero addetto alla raccolta dei moduli per verificare i clienti visitati, ma non so se servissero a calcolare l'indennità di trasfertismo. Io poi li consegnavo alla direzione aziendale. I moduli erano consegnati bianchi agli operatori di vendita a quanto so, se li finivano gliene scansionavo altri.
Il doc. 11 b è il modulo. Il post it che si vede nella foto ha la mia grafia;
non so come sia finito su quel modulo. Sulla mia scrivania tenevo tanti post it. Non li apponevo sui moduli che consegnavo ai venditori, in quanto anzi al contrario erano loro che li consegnavano a me. Non ricordo di aver messo post it neanche sui moduli che, come detto, consegnavo quando i venditori finivano le scorte.
Non ho mai visto i biglietti da visita, non so se quello sub doc. 10 fosse quello del ricorrente.
Non so se predisponesse progetti di vendita di nuovi prodotti. Pt_1
Confermo che la società aveva già una rete di fornitori quando è arrivato il ricorrente, non ricordo se fossero quelli indicati al cap. 18 della memoria.
Confermo che quando i venditori proponevano un nuovo fornitore bisognava chiedere il benestare di Pt_2
Non so se il ricorrente abbia effettuato previsioni di costi e ricavi o se abbia dettato strategie di marketing. Non so se coordinasse altri venditori. Non mi risulta che ci fossero venditori sovraordinati ad altri. Non so se abbia predisposto un listino sotto la supervisione di Pt_2
Confermo che era magazziniere e era autista;
non so se desse Pt_3 Per_1 Pt_1 loro direttive.
Confermo che il calo dei pannelli da ottobre 2018 c'è stato;
non so se da quel periodo il ricorrente abbia cominciato a vendere maggiormente altri prodotti.
Non mi pare che da febbraio 2018 il ricorrente fosse stabilmente in sede, mi pare che continuasse a viaggiare.
A quanto so non usava il gestionale per l'inserimento di ordini. Non so se si occupasse dell'approvvigionamento del magazzino. A quanto so non faceva mansioni di operaio o di magazziniere;
dall'ufficio non vedo quello che succede in magazzino.
Non so se disse a fine 2020 che il settore pannelli sarebbe stato dismesso nel Pt_2
2021».
23. La teste ha altresì riferito quanto segue in merito ai capitoli articolati in CP_7
ricorso:
Pag. 16 di 33 «Non dissi a che sarebbe stato inquadrato come operatore di vendita e non come Pt_1 responsabile di prodotto per motivi di costo aziendale, anche perché sono circostanze che esulano dalle mie competenze.
Non so se si occupasse dei prodotti indicati al cap. 24.
Non seguivo le fatture di vendita, non so se il suo codice fosse “agente 10”. Penso che potesse vendere i prodotti indicati al cap. 29 ma ribadisco che non seguo le vendite.
Comunque quando vendeva altri prodotti si confrontava col collega specializzato nel prodotto.
La persona incaricata di gestire le fatture di vendita era la sig. Persona_5
A marzo 2020 è iniziata la cassa integrazione, non ricordo se di tutto il personale. Poi successivamente siamo stati a rotazione in cassa integrazione ma non ricordo i periodi.
Confermo che nel 2021 il ricorrente era in cassa integrazione;
non ricordo se altri dipendenti lo fossero.
Solitamente per la pausa natalizia l'azienda è chiusa fino al primo giorno lavorativo dopo l'epifania. Non ricordo se nel 2021 l'azienda rimase chiusa fino al 10.1.
ADR capitava che mi inviasse mail. Confermo che è mio l'indirizzo mail nelle Pt_1 mail in atti, non facevo caso al titolo in calce».
24. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_6
«Ho un'azienda, Lavorferro, che acquista materiali dalla CP_1
Io facevo riferimento al ricorrente come rappresentante della per acquistare CP_1 pannelli coibentati, policarbonati, qualche volta qualche infisso. Per tutti questi prodotti parlavo solo con Mi arrivavano le conferme di ordini anche dal magazzino;
mi Pt_1 dice qualcosa il nome . Non so se lui prendesse direttive da Per_3 Pt_1
Abbiamo acquistato anche zanzariere, tende, tutta la componentistica degli accessori.
Anche per questi altri prodotti mi interfacciavo con magari poi mi passava Pt_1 qualcun altro in azienda al telefono.
Confermo che da un certo periodo non si recava più alla mia azienda e mi diceva Pt_1 che doveva aiutare in magazzino. So che poi la ha tolto i pannelli da quando è CP_1 andato via il ricorrente e ora acquisto i pannelli da altri fornitori.
Non so se il ricorrente si occupasse dell'inserimento di ordini o inviasse conferme ai clienti. Credo che gestisse il magazzino perché quando chiedevo la disponibilità dei materiali chiedevo a lui ma non so se poi facesse lui gli ordini ai suoi fornitori.
Pag. 17 di 33 Confermo che fino a quando il ricorrente è rimasto in mi rivolgevo a lui per gli CP_1 ordini;
anche per ordinare linee vita, policarbonato, etc. Da acquisto ancora CP_1 policarbonato, porte blindate, serrature, accessori e altro.
ADR quando ordinavo prodotti diversi dai pannelli da mi arrivava poi la richiesta;
Pt_1 qualche volta chiedevo a una persona del magazzino di nome che è ancora lì. Non Pt_6 so se poi si confrontasse con qualcun altro in azienda;
io trattavo il prezzo dei Pt_1 prodotti anche diversi dai pannelli con Pt_1
ADR sono sicuro che prima che arrivasse non vendeva pannelli;
l'avevo CP_10 conosciuto come azienda di accessori di serramentisttica;
ho avuto i primi contatti per i pannelli con Pt_1
ADR non ricordo precisamente il biglietto da visita, avevo il suo numero salvato.
ADR mi pare che compravo già prodotti diversi dai pannelli da prima che CP_1 arrivasse ma non ricordo con certezza». Pt_1
25. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_7
«Attualmente sono in pensione;
ho lavorato per Maxima Nord Emilia da quando ha aperto nel 2012; ero responsabile, membro del CdA ma non legale rappresentante.
Mi pare che abbia iniziato a lavorare con noi nel 2017. Il suo ruolo era di Pt_1 operatore di vendita, rappresentante per la vendita di pannelli. Confermo che svolgeva la sua attività soprattutto fuori sede ed era dotato dall'azienda di vettura, scheda carburante, sim, telepass.
Confermo che i venditori compilavano i moduli mensilmente per vedere i clienti che visitavano e li consegnavano alla sig. . Escludo che venissero dati ai venditori i CP_7 moduli con sopra post-it con l'indicazione del numero di trasferte da indicare.
La società fornisce ai venditori dei biglietti da visita. Escludo che su quello di Pt_1 fosse indicata la dicitura “responsabile di prodotto”; non è un titolo che usiamo. Il biglietto sub doc. 10 che mi viene mostrato non lo riconosco;
so che i biglietti da visita li abbiamo commissionati su indicazione di a un'azienda dove lavora a quanto Pt_1 ricordo sua moglie.
Il ricorrente non predisponeva progetti di vendita di nuovi prodotti, li predisponevo io.
Quando i venditori proponevano un nuovo fornitore dovevo confermarli io.
Pag. 18 di 33 Confermo che aveva già una rete di fornitori consolidati e che per la vendita di CP_1 pannelli si è rivolta a fornitori che già fornivano altri prodotti;
confermo i nomi di cui al cap. 18 della memoria.
Il ricorrente non predisponeva previsioni di costi e ricavi né dettava strategie di marketing. Le promozioni e gli sconti erano decisi da me.
Il ricorrente non coordinava altri venditori che erano tutti molto esperti;
anzi forse alcuni di loro davano indicazioni su strategie di vendita al ricorrente.
Confermo che e erano magazziniere e autista;
non dava loro Pt_3 Per_1 Pt_1 direttive ma gli consegnava l'ordine da predisporre e consegnare.
Confermo che da metà ottobre 2018 e nel 2019, visto che i pannelli erano in grossa perdita, è stato consigliato a di iniziare a vendere altri prodotti, che però lui Pt_1 conosceva poco.
Da febbraio 2018 ha iniziato a lavorare maggiormente in sede. Non saprei dire Pt_1 quanto viaggiava da questo periodo in poi.
non inseriva ordini a computer né inviava conferme di ordini;
questo lo faceva Pt_1
Persona_5
CP_ L'approvvigionamento del magazzino lo facevo io con mi segnalava se Pt_1 mancava qualcosa in magazzino. Capitava che altri venditori andassero a prendersi prodotti più piccoli in magazzino ma i prodotti che vendeva erano troppo grossi Pt_1 per essere spostati da lui.
Se ha aiutato nelle sue mansioni lo ha fatto a mia insaputa. Pt_3
Confermo che dissi a che il settore pannelli sarebbe stato dismesso nel 2021; non Pt_1 ricordo quando glielo dissi. ci rimase male ma visti i numeri non avevo Pt_1 alternative».
26. Il teste ha altresì reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli Pt_2
articolati in ricorso:
«Non riconosco i docc. 4 e 5 che mi sono mostrati.
aveva gli uffici sopra di noi e mi diceva sempre che non si trovava bene. Ci ha Pt_1 proposto di aprire un settore pannelli e lo abbiamo assunto come venditore di pannelli.
Pag. 19 di 33 L'azienda ha sempre venduto lattonerie, linee vita e policarbonato;
le vendite di questi prodotti intestate a venivano fatte da altri nostri rappresentanti storici per aiutarlo Pt_1 nel fatturato.
Durante il lockdown ricordo che ci fu un periodo in cui tutti erano in cassa integrazione e uno in cui si faceva a rotazione.
Non chiesi a di rassegnare le dimissioni;
gli dissi che avrei chiuso il settore Pt_1 pannelli e legale rappresentante, gli propose una cifra come incentivo all'esodo. Per_6 chiese di più e la trattativa non si concluse. Pt_1
Non ricordo se nel 2021 fu l'unico a essere in FIS. Pt_1
Escludo che nel 2021 la società continuò a vendere pannelli;
quel poco che ha venduto era per finire il magazzino. Fu comunicato ai clienti di non ordinare più pannelli.
Con riferimento ai prodotti di cui al capitolo 48 del ricorso, confermo che come detto prima erano prodotti venduti da altri, come per aiutarlo a fare fatturato». Tes_4
27. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni dei testimoni, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del licenziamento per cui è causa.
28. È stato infatti pienamente confermato che la società convenuta, con propria libera scelta imprenditoriale insindacabile dall'autorità giudiziaria, abbia effettivamente dismesso totalmente il settore dei pannelli isolanti a decorrere dal gennaio 2021, in ragione dei deludenti risultati di vendita degli stessi registrati nel corso del periodo della pandemia, e che, nel corso del 2021, le uniche vendite relative a tale settore siano state relative allo smaltimento delle rimanenze di magazzino.
29. La circostanza trova peraltro riscontro anche nelle produzioni documentali della convenuta e, in particolare, nella comunicazione inviata dalla società ai suoi clienti in data 22.1.2021, in cui si dà appunto atto della dismissione del settore dei pannelli e della conseguente futura impossibilità di fornire pannelli parete, coperture e lamiere (doc. 6 convenuta).
Pag. 20 di 33 30. Sussiste altresì il nesso di causalità tra tale ragione tecnico-produttiva e il recesso dal rapporto di lavoro con il ricorrente: dal complesso delle testimonianze è infatti emerso che:
- il ricorrente sia stato assunto specificamente per occuparsi della vendita dei pannelli isolanti, un settore di cui la società convenuta non si occupava prima della sua assunzione e il cui sviluppo è stato quindi affidato a in ragione della sua precedente esperienza in tale campo;
Pt_1
- la vendita dei pannelli era l'attività largamente prevalente di cui si occupava il ricorrente;
occasionalmente seguiva anche la vendita di altri prodotti richiesti dagli stessi clienti a cui aveva venduto dei pannelli, ma in tali casi si rivolgeva al collega responsabile del relativo settore per preparare l'offerta economica;
di converso, se un collega doveva procedere a una vendita di un pannello in connessione a quella di un prodotto di propria competenza, questi faceva riferimento al ricorrente;
- il ruolo del ricorrente nel contesto aziendale era quindi inestricabilmente legato al settore dei pannelli, del quale era il principale operatore di vendita e referente.
31. La dismissione del settore dei pannelli ha pertanto inevitabilmente comportato la soppressione del posto del ricorrente, non essendo più necessaria all'azienda mantenere in organico una figura professionale dedita in modo esclusivo o comunque largamente prevalente alla vendita di tale tipo di prodotto.
32. Il ricorrente ha poi lamentato che il licenziamento, anche se fosse ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo, sarebbe comunque illegittimo a motivo del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di ricollocamento professionale del lavoratore licenziato.
33. In proposito, occorre osservare che Maxima Nord Emilia aveva ridotte dimensioni occupazionali: in particolare, è stato documentato che al momento del licenziamento del ricorrente la società occupava altri 8 dipendenti tra operatori di vendita di altri settori, impiegati amministrativi e magazzinieri e
Pag. 21 di 33 nessuna altra posizione risultava vacante (doc. 10 convenuta), sicché non sussistevano posti a cui assegnare il ricorrente a seguito della dismissione del settore dei pannelli.
34. Non è altresì emerso che, successivamente al licenziamento, siano stati assunti altri lavoratori per sostituirlo, con ciò confermandosi quindi l'effettività della soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
35. Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ciò comporta altresì l'infondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità del licenziamento a motivo del suo presunto carattere ritorsivo: ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., il licenziamento sorretto da un motivo illecito può essere dichiarato nullo solamente quando tale motivo sia stata l'unica ragione che ha determinato il recesso e tale circostanza che non può ritenersi integrata quando sia accertata la sussistenza di un'effettiva giusta causa o giustificato motivo (cfr. Cass. 18 marzo 2011, n. 6282; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648).
36. Il licenziamento risulta quindi pienamente legittimo e la relativa domanda di impugnazione deve essere rigettata.
Sulle differenze retributive
37. Si esaminano ora le domande del ricorrente inerenti alle differenze retributive a lui asseritamente spettanti.
38. Il ricorrente ha sostenuto che le mansioni da lui disbrigate in costanza di rapporto sono riconducibili al I livello CCNL Terziario Confcommercio (o, in subordine, al II o al III livello del medesimo CCNL).
39. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, l'art. 2103 co. 7 c.c. così prevede:
«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
Pag. 22 di 33 lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
40. Com'è noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
41. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale già sopra riportate, può ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto le mansioni di operatore di vendita dei pannelli isolanti.
42. Le sue giornate lavorative erano quindi occupate soprattutto dai viaggi automobilistici per raggiungere le sedi dei clienti, dagli incontri con gli stessi per negoziare le vendite e da ogni altra attività di gestione dei rapporti con gli stessi finalizzata a concludere gli affari per conto della società convenuta.
43. Venendo all'esame delle declaratorie dei livelli di inquadramento reclamati in ricorso, si osserva che, sulla base delle rilevanti disposizioni del CCNL, appartengono al I livello:
«i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate».
44. Appartengono invece al II livello:
«i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica».
45. Appartengono poi al III livello:
Pag. 23 di 33 «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita».
46. È infine considerato appartenente al livello di inquadramento riconosciuto in contratto, ossia «operatore di vendita di I categoria»:
«l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico».
47. Operando il raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali, si osserva innanzitutto che non risulta provato che il ricorrente sovrintendesse a unità produttiva o funzione organizzativa;
circostanza peraltro difficilmente configurabile, stante le ridotte dimensioni della compagine aziendale, i cui uffici erano comunque collocati in un'unica sede.
48. Non risulta poi che il ricorrente svolgesse funzioni di coordinamento o di controllo, né che abbia svolto mansioni caratterizzate da specifica professionalità tecnica o scientifica.
49. Il ricorrente valorizza in particolare modo il titolo di «Responsabile di prodotto» che gli sarebbe stato riconosciuto e che attesterebbe un suo ruolo di preminenza nell'organizzazione aziendale. Tuttavia, dall'istruttoria testimoniale non sono emerse prove convincenti del riconoscimento aziendale di tale titolo: non è stato confermato che il biglietto da visita con l'indicazione di questa “carica” (prodotto sub doc. 10 ricorrente) fosse stato fornito dalla società, mentre al contrario alcuni testi hanno riferito di non avere conoscenza dell'utilizzo di tale nomenclatura in azienda.
50. Al di là dei dati formali, poi, ciò che è emerso è che, come già osservato, la funzione del ricorrente era effettivamente quella di operatore di vendita che, al pari degli altri colleghi di pari ruolo, si occupava di promuovere le vendite di uno specifico prodotto (i pannelli isolanti), dando indicazioni agli altri venditori
Pag. 24 di 33 quando questi dovevano occasionalmente occuparsi dei pannelli, così come, viceversa, egli stesso faceva riferimento all'operatore competente quando gli venivano chiesti dai propri clienti prodotti diversi dai pannelli.
51. Le ulteriori attività, quali la partecipazione alla redazione di listini o alle riunioni di definizione delle strategie commerciali, sono risultate essere accessorie e occasionali rispetto al nucleo caratterizzante delle mansioni del ricorrente e, comunque, le stesse non comportavano affatto l'esercizio di un potere direttivo su altri venditori, che operavano autonomamente gli uni dagli altri.
52. Né è possibile riconoscere al ricorrente un ruolo direttivo in ragione dell'impartizione di direttive ai dipendenti del magazzino in merito alla preparazione degli ordini da inviare ai clienti, trattandosi di indicazioni ancora una volta meramente strumentali all'esplicazione dell'attività di operatore di vendita.
53. Le mansioni svolte risultano quindi pienamente coerenti con l'inquadramento indicato nella lettera di assunzione: «qualifica di impiegato con mansioni di operatore di vendita livello 1°» (doc. 2 convenuta).
54. Il ricorrente ha poi richiesto il pagamento di differenze retributive anche sotto un diverso profilo: segnatamente, ha sostenuto che vi sarebbe stato una pattuizione aggiuntiva al contratto che avrebbe previsto la corresponsione di un importo netto complessivo di € 2.500,00 per quattordici mensilità, con imputazione a indennità di trasfertismo della differenza tra la retribuzione “base” e tale importo pattuito.
55. Si rileva, innanzitutto, che risulta dai prospetti paga prodotti ed è comunque pacifico tra le parti che il ricorrente abbia effettivamente percepito un importo netto complessivo di circa € 35.000,00 annuali;
secondo la società, tuttavia, ciò sarebbe fisiologicamente dovuto alla regolare corresponsione dell'indennità di trasfertismo, che, in ragione dei costanti impegni lavorativi esterni alla sede aziendale da cui era gravato il ricorrente, sarebbe stata corrisposta in misura pressoché stabile per l'intera durata del rapporto.
Pag. 25 di 33 56. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale si può ritenere accertato che, a partire dall'assunzione a febbraio 2017 e fino a febbraio 2018, il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa in regime di trasfertismo, essendo costantemente impegnato in visite ai clienti e altri viaggi al di fuori della sede aziendale.
57. Con riferimento a tale periodo, dunque, non risulta dimostrato quanto allegato dal ricorrente in merito alla fraudolenta imputazione di parte della retribuzione ordinaria a indennità di trasferta al fine di diminuire il costo aziendale a parità di netto percepito dal dipendente, dato che l'indennità corrisposta in busta paga è risultata giustificata dagli impegni di trasferta del ricorrente.
58. In particolare, non è stato dimostrato che la società, attraverso l'impiegata amministrativa , indicasse preventivamente al ricorrente il numero di CP_7 giorni di trasferta da indicare sull'apposito modulo, mediante l'apposizione sul modulo stesso di post-it redatti dalla stessa (di cui un esempio sarebbe CP_7 quello rappresentato dalla fotografia prodotta sub doc. 11/b ricorrente).
59. La stessa , pur riconoscendo la propria grafia sui post-it rammostrati, CP_7
ha infatti negato di essere solita apporre post-it sui moduli dei giorni di trasferta che dovevano essere compilati dagli operatori di vendita;
altri testi, tra cui anche gli operatori di vendita e hanno poi escluso che vi fosse una Tes_3 Tes_4 simile prassi in azienda.
60. Solo il teste ha riferito di ricevere post-it con indicati il giorno di Pt_3
trasferte: la relativa testimonianza appare però poco attendibile, sia in ragione dei legami familiari con il ricorrente (di cui il teste è il cognato), sia soprattutto in ragione del fatto che per sua stessa ammissione, non era operatore di Pt_3 vendita viaggiante ma addetto al front-office prima e magazziniere dopo;
in ogni caso, tale singola testimonianza non è idonea a costituire in sé una prova sufficiente delle allegazioni del ricorrente, stanti i numerosi elementi probatori di segno contrario.
Pag. 26 di 33 61. La domanda del ricorrente risulta invece fondata con riferimento al periodo successivo al febbraio 2018; a partire da tale data, infatti, il ricorrente ha smesso di viaggiare in modo continuativo e ha iniziato a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente in sede, come riconosciuto dalla stessa società convenuta (cfr. § 27 della memoria di costituzione).
62. A tale mutamento della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non ha però corrisposto una conseguente diminuzione dell'indennità di trasfertismo mensilmente corrisposta, essendo continuata la stabile corresponsione di €
2.500,00 circa netti a settimana, peraltro anche con notevoli incongruenze documentali (si v. a es. la busta paga di agosto 2018 sub doc. 12 ricorrente, da cui risulta che il ricorrente abbia svolto 22 giorni di trasferta a fronte di 3 giorni lavorativi e 19 giorni di ferie).
63. Questa circostanza permette allora di valorizzare il documento sottoscritto dal ricorrente e dal l.r. di in data 23.9.2016, in cui si sarebbe convenuta CP_1 la futura assunzione di a tempo indeterminato e prevedendosi una Pt_1
«retribuzione retta annua di € 35.000 c.a. (comprensiva di trasferta)» (doc. 5 ricorrente).
64. Sebbene tale documento sia imputabile a una società diversa da quella che ha successivamente assunto il ricorrente – Maxima Nord Emilia –, da esso può comunque trarsi un argomento indiziario in merito a trattative con un soggetto giuridico strettamente collegato (anche prima della fusione, era socio CP_1 maggioritario di Maxima Nord Emilia) che concorre a formare la prova dell'avvenuta pattuizione tra le parti del mantenimento della retribuzione netta di
€ 2.500 ca. mensili anche in caso di diminuzione delle trasferte praticate.
65. A partire da febbraio 2018, dunque, può essere ritenuta legittima la corresponsione dell'indennità di trasfertismo solamente per i 5 giorni mensili nei quali il lavoratore ha continuato a viaggiare, come risulta da allegazione di parte ricorrente (cfr. § 5 ricorso) non specificamente contestata dalla convenuta.
Pag. 27 di 33 66. È stata dunque disposta CTU contabile volta al calcolo delle differenze retributive e contributive dovute in base a tali parametri, dovendosi imputare a retribuzione ordinaria soggetta a contribuzione la quota di indennità di trasferta eccedente la misura di 5 giorni mensili.
67. Il CTU, per ciascun quesito, ha effettuato separati conteggi per il calcolo delle differenze al lordo e al netto.
68. Secondo il ricorrente, le differenze retributive dovute sarebbero quelle calcolate al lordo, sulla base del consolidato principio giurisprudenziale per il quale la liquidazione dei crediti per differenze retributive deve essere effettuato al lordo delle ritenute contributive e fiscali: ciò in quanto la ritenuta della quota di contribuzione a carico del lavoratore può essere effettuata dal datore solo qualora paghi alla scadenza, ai sensi dell'art. 23 co. 1 l. 218/1952 e in quanto la determinazione dell'imposizione fiscale sulle differenze liquidate attiene al distinto rapporto d'imposta tra lavoratore e amministrazione finanziaria, su cui il giudice non ha il potere di interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375; Cass. 13 settembre 2013, n. 21010; Cass. 14 settembre
2015, n. 18044).
69. Tale principio deve senz'altro essere applicato in relazione alle ritenute fiscali;
deve però rilevarsi che nel presente giudizio, a differenza di quelli decisi dai precedenti citati, il lavoratore ha formulato separata domanda di regolarizzazione della sua posizione previdenziale, che ha comportato la chiamata in causa di quale contraddittore necessario e la formulazione di apposito quesito per il CP_2 calcolo degli importi che la società è tenuta a versare a ai fini della CP_2 regolarizzazione, resasi necessaria in ragione dell'illegittima imputazione a trasferta (la cui indennità è esente da contribuzione) di un numero di giorni mensili ben superiori a quelli effettivamente svolti.
70. Il CTU, come si vedrà nel prosieguo, ha quindi calcolato il complessivo importo delle contribuzioni omesse dalla società, comprendendo tanto la quota a carico del datore quanto quella a carico del lavoratore. Ne consegue che dall'importo
Pag. 28 di 33 delle differenze retributive lorde deve essere detratto l'importo delle contribuzioni a carico del lavoratore, dato che altrimenti le medesime contribuzioni verrebbero poste a carico della società due volte. Ciò è peraltro conforme alla volontà del lavoratore, che ha ritenuto di formulare domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, così indicando di intendere destinare senz'altro a la quota di contribuzione omessa a suo carico, CP_2 piuttosto che ottenerne la liquidazione in suo favore e poi eventualmente versarla successivamente.
71. L'importo delle contribuzioni totali dovute dalla società ammonta a € 19.378,36, calcolati dal CTU mediante applicazione di un'aliquota del 38,62% su un importo lordo di € 62.454,00. La quota di contribuzione a carico del lavoratore è pari al
9,19% di tale importo totale, ossia € 5.739,52. Conseguentemente, l'importo delle differenze retributive da versare al lavoratore ammonta a € (20.495,00 – 5.739,52
-) 14.755,48.
72. È inoltre dovuto al lavoratore l'importo di € 5,29 a titolo di indennità pasto per ogni giorno di effettivo lavoro: la tesi della società convenuta, secondo la quale tale indennità sarebbe già ricompresa nell'indennità di trasfertismo, risulta infatti confutata dagli stessi accordi contrattuali tra le parti, che prevedono espressamente quanto segue:
«La Sua retribuzione lorda mensile è così composta: euro 993,48 minimo contrattuale, euro 530,04 indennità di contingenza, euro 6,46 terzo elemento, indennità pasto di 5,29 euro per ogni giorno di effettivo lavoro.
Il dipendente si rende disponibile allo svolgimento dell'attività in luoghi sempre variabili,
a fronte verrà riconosciuta l'indennità di trasfertismo».
73. L'indennità pasto costituisce quindi parte della retribuzione lorda mensile “base”,
a cui si aggiunge – e non si sostituisce, come evidenziato dal fatto che la stessa è prevista in un periodo separato e successivo – l'indennità di trasfertismo per lo svolgimento dell'attività in luoghi sempre variabili. L'importo dovuto a tale titolo
è stato calcolato dal CTU in € 3.163,00.
Pag. 29 di 33 74. Come prima accennato, è stato oggetto di separato quesito il calcolo dell'importo dovuto a per la regolarizzazione della posizione previdenziale del CP_2 ricorrente, tenuto conto della riqualificazione in retribuzione ordinaria di una parte delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta. In questo caso, occorre prendere a riferimento l'importo lordo, proprio perché comprensivo delle contribuzioni dovute. Tale importo è stato calcolato dal CTU in €
19.378,36, che andranno dunque versati a dalla società convenuta. CP_2
75. La riconversione di una parte dell'indennità di trasfertismo in superminimo assorbibile ha altresì comportato il parziale ricalcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, che è stata calcolata dal CTU in € 9.586,56 sul presupposto che il preavviso dovuto fosse di 60 giorni. Tuttavia, la rilevante disposizione del CCNL
(art. 19 all. 1 CCNL sub doc. 35 ricorrente, p. 176) prevede che per l'operatore di vendita di I categoria con anzianità inferiore a 5 anni il preavviso dovuto sia pari a 30 giorni. L'indennità calcolata dal CTU deve quindi essere dimezzata e deve essere sottratta l'indennità già corrisposta nella busta paga di chiusura del rapporto, per un totale dovuto di € (9.568,56/2 – 3.929,75 =) 863,53.
76. Il ricalcolo della retribuzione lorda dovuta ha poi ovviamente inciso sul calcolo del TFR: la differenza tra il TFR dovuto e quello versato è stata calcolata dal
CTU in € 6.362,23.
Sul risarcimento del danno per collocazione in FIS
77. Si esamina, infine, la domanda del ricorrente avente a oggetto la supposta illegittimità della collocazione in FIS del lavoratore dal 2.1.2021 al 9.10.2021 per insussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per omessa rotazione della cassa integrazione con gli altri dipendenti e, in ogni caso, per violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
78. Sul punto, occorre rilevare che l'azienda non ha fatto ricorso ai meccanismi di integrazione salariale previsti dalla legge (ossia la cassa integrazione guadagni e la cassa integrazione guadagni straordinaria), bensì allo strumento speciale
Pag. 30 di 33 introdotto per il contrasto a una precisa e specifica congiuntura storica, ossia la pandemia da Covid-19 che, come noto, ha richiesto l'adozione di drastiche misure governative che hanno comportato il blocco forzato di larga parte delle attività economiche del Paese.
79. In ragione di tale radicale eccezionalità del contesto storico, lo strumento del FIS
è stato posto a disposizione delle imprese come contropartita della paralisi della loro capacità produttiva, nonché come misura di bilanciamento del divieto di licenziamenti per motivi economici che la normativa pro tempore vigente – come si
è già visto – imponeva.
80. Per tali motivi, l'accesso al FIS non richiedeva la prova di un effettivo stato di crisi economica aziendale;
in ogni caso, deve ritenersi accertato che l'attività economica della società convenuta abbia subito un'effettiva compressione con riferimento al settore dei pannelli isolanti, che infatti è stato poi dismesso.
81. Non può poi ritenersi illegittima la collocazione in FIS per il solo fatto della mancata rotazione tra i lavoratori, dato che l'obbligo di rispetto dei criteri di scelta e rotazione è espressamente previsto solo dalla normativa che regola la cassa integrazione guadagni straordinaria (specificamente, dall'art. 24 co. 3 d.lgs.
148/2015), con norma da ritenersi di carattere eccezionale di cui è quantomeno dubbia l'applicazione analogica a diversi strumenti di integrazione salariale, specie se caratterizzati da elevata specialità e contingenza come nel caso del FIS.
82. In ogni caso, poi, la collocazione del solo ricorrente in FIS durante l'anno 2021 appare giustificata da oggettive ragioni di carattere economico e organizzativo, ossia il fatto che il settore dei pannelli, di cui era unico referente, era in Pt_1 via di dismissione. Ciò permette di escludere che la condotta aziendale sia stata motivata da un intento vessatorio e ostracizzante nei confronti del ricorrente e che si ponga quindi in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza.
83. Conseguentemente, la collocazione in FIS deve essere ritenuta legittima.
84. L'unico danno che deve essere risarcito al ricorrente non deriva quindi dalla collocazione in sé, ma dal fatto che il trattamento di integrazione salariale è stato
Pag. 31 di 33 calcolato sulla base della retribuzione lorda cartolarmente prevista e non su quella conseguente alla parziale riconversione dell'indennità di trasfertismo in elemento della retribuzione ordinaria, di cui si è già dato ampiamente conto. Il maggiore importo che sarebbe stato percepito dal ricorrente a titolo di FIS è stato calcolato dal CTU in € 1.915,00, che devono quindi essere corrisposti al lavoratore dalla società a titolo di risarcimento del danno.
85. Su tutti gli importi oggetto di statuizione condannatoria deve poi essere applicata la maggiorazione di interessi e rivalutazione prevista dall'art. 429 co. 3 c.p.c.
86. Poiché le domande del ricorrente sono state in parte accolte (differenze retributive, regolarizzazione previdenziale) e in parte rigettate (impugnazione del licenziamento, illegittimità della collocazione in FIS), sussiste una situazione di soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 14.755,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
3.163,00 a titolo di indennità pasto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 863,53 a titolo di integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
Pag. 32 di 33 4. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 6.362,23 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 1.915,00 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
6. condanna al versamento in favore di di € 19.378,36 al CP_1 CP_2
fine della regolarizzazione della posizione previdenziale di Parte_1
[...]
7. rigetta per il resto il ricorso;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 03/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. PETRONIO MATTEO, PETRONIO LUCIANO GIORGIO,
MAZZONI MAURO e PETRONIO ROSA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Via Mistrali, 4 43121 Parma ITALIA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. BASILE EVANGELISTA e FONTANA FABIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA MASCHERONI 31 20100 MILANO;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
dato atto che si dichiara che (1) per la presente controversia, in materia di lavoro e di valore indeterminabile, (2) non è dovuto il pagamento di alcun contributo per spese di giustizia, poiché
(3) il nucleo familiare cui appartiene il ricorrente, nell'anno 2021, come da separata autocertificazione, ha conseguito un reddito inferiore al minimo di legge;
contrariis reiectis;
dato atto di tutte le riserve formulate;
previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge;
previ gli incidenti di costituzionalità che fossero del caso;
previa, occorrendo, integrazione del contraddittorio con l' e/o con l' che fosse CP_2 CP_3 ritenuto necessario;
Co previa acquisizione al giudizio – anche per il tramite dell di Parma e/o dell'Agenzia delle
Entrate – di tutte le fatture di vendita emesse da Maxima Nord Emilia s.r.l. nell'anno 2021, nonché dei suoi bilanci e del LUL suo e di dal 2019 in poi;
CP_1
previa, occorrendo, ex art. 421 c.p.c., assunzione di informazioni presso le associazioni sindacali ed acquisizione al giudizio degli accordi, delle tabelle salariali e dei CCNL del settore del terziario
(facendone richiesta a di Parma, via Confalonieri 5/a); CP_5 CP_6
- previe le C.T.U. tecnico-contabili o d'altro genere che fossero del caso;
Pag. 2 di 33 A) dichiarare che dal 4.2.17 (o dalla successiva data meglio ritenuta) il sig. Parte_1 aveva diritto ad essere qualificato come impiegato del I (in subordine, del II o
[...] del III) livello ai sensi del CCNL del terziario, con una retribuzione iniziale mensile pari a netti €. 2.500,00 per 14 mensilità (corrispondente, salvo diverso calcolo a mezzo della richiesta C.T.U. tecnico-contabile, a mensili lordi €. 3.962,40), oltre al benefit auto e, conseguentemente, condannare a corrispondere al ricorrente le maggiori CP_1 retribuzioni e i maggiori emolumenti percipiendi dal 4.2.17 in poi, con riferimento a tutti gli “istituti” previsti dalla legge e dai contratti collettivi d'ogni grado, ed a tutte le prestazioni rese, come risultanti dai prospetti paga e dal LUL dell'attore, con completa ricostruzione su questi presupposti del suo trattamento economico e normativo (per paga base, contingenza, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di malattia e infortunio, scatti di anzianità, ferie e permessi goduti e non;
se esigibili, per indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r., ecc…) nella misura che sarà determinata dalla richiesta
C.T.U. tecnico-contabile; quanto alle trasferte, nella misura di queste che sarà determinata dal Giudice, anche in via di equità o previo giuramento suppletorio;
in ogni caso: dichiarare tenuta a liquidare al ricorrente, per ogni giorno di effettivo CP_1 lavoro una “indennità pasto di 5,29 euro”, oltre alla sua incidenza su tutti gli istituti indiretti (TFR compreso), per le somme che risulteranno allo stesso dovute Pt_1 all'esito di apposita C.T.U. tecnico contabile, con ricalcolo di tutte le somme dovute a seguito della risoluzione del rapporto, ove esigibili, in relazione alle pronunzie che si adotteranno (per indennità sostitutiva di preavviso, t.f.r., ferie, rol e permessi non goduti, ratei delle mensilità supplementari, e in genere per qualsiasi titolo nascente dal rapporto di lavoro sulla base del minimo retributivo convenuto inter partes, oltre indennità di pasto in €. 5,29 giornaliere);
B) dichiarata l'illegittimità della collocazione in FIS del ricorrente dal 2.1.21, e la mora accipiendi in cui è caduta Maxima Nord Emilia s.r.l. della prestazione dovuta dal condannare la convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni retributivi patiti e Pt_1 patiendi in misura pari alle maggiori retribuzioni percipiende per la somma che risulterà
a mezzo della richiesta CTU tecnico-contabile;
C) accertare e dichiarare la nullità, inefficacia o comunque la invalidità, per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista dal Giudice, del licenziamento intimato al sig. con lettera 29.10.21 di Maxima Nord Emilia s.r.l.; Pt_1
C/1) conseguentemente, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 23/15, condannare la convenuta a reintegrare in servizio il ricorrente nonché a risarcirgli i danni patiti e patiendi durante tutto il tempo trascorso dal licenziamento alla reintegrazione, con corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
Pag. 3 di 33 retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (pari, al minimo, a lordi €. 4.798,23 ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita
C.T.U.), nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale versando i dovuti contributi, senza ritenute a carico dello attore (ferma la facoltà di parte attrice di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, c. 3, d.lgs. n. 23/15);
C/2) in subordine, condannare la convenuta a riammettere in servizio il sig. ed a Pt_1 corrispondergli le retribuzioni percipiende dal licenziamento alla detta riammissione in servizio, per la somma che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.
U., con obbligo di regolarizzazione della posizione previdenziale ut supra;
C/3) in ulteriore subordine, condannare la convenuta a corrispondere al sig. una Pt_1 indennità compresa tra le 3 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ovvero assumere ogni diversa statuizione prevista dal medesimo d.lgs. 23/15.
D) In ogni caso: oltre alla piena regolarizzazione previdenziale con riguardo a tutte le omissioni contributive verificatesi nel corso del rapporto, ed oltre alla rivalutazione ed interessi su ciascuna componente del credito dal dì del dovuto al saldo.
Valendo la notifica che si farà del presente quale atto interruttivo della prescrizione in ordine a qualsiasi altra ragione o pretesa con essonon fatta valere.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.».
Per CP_1
« - respingere le domande avversarie
- con il favore delle spese».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, a favore ed alle dipendenze della società convenuta, con diritto al richiesto inquadramento ex lege, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato tout court,
a tempo indeterminato per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei
Pag. 4 di 33 rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
2) Accertata la nullità/invalidità del licenziamento verbale
3) Accertata l'illegittimità di sottoposizione a FIS nei periodi indicati in ricorso
4) eventualmente riconosciuti i diritti risarcitori come ed in relazione ai titoli per i quali sono stati richiesti
5) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali , in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
6) condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva, a favore CP_1 del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
7) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.9.2022, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di:
i. accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro Maxima Nord Emilia
s.r.l. (poi fusasi per incorporazione nell'odierna convenuta in CP_1 data 29.10.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
ii. accertare il suo diritto all'inquadramento nel I (o in subordine nel II o nel
III) livello CCNL Terziario e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore di tutte le differenze retributive tra quanto
Pag. 5 di 33 dovuto in base a tale inquadramento e quanto effettivamente percepito, nonché a versare a le somme dovute per procedere alla conseguente CP_2 regolarizzazione della sua posizione previdenziale;
iii. accertare l'illegittimità del suo collocamento in cassa integrazione (FIS) a decorrere dal 2.1.2021 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore del risarcimento del danno subito per effetto di tale illegittimo collocamento.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale CP_2 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea di regolarizzazione della posizione previdenziale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali;
è stata poi ammessa CTU contabile volta a calcolare quanto eventualmente spettante al ricorrente.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Sull'impugnazione del licenziamento
7. Prendendo le mosse dalla domanda di impugnazione del licenziamento, si rileva che il recesso per cui è causa è stato comunicato dalla società in ragione dell'asserita sussistenza del seguente giustificato motivo oggettivo (cfr. lettera di licenziamento sub doc. 9 convenuta):
«Il suo posto di lavoro con la mansione di operatore di vendita per il prodotto pannelli è stato soppresso da tempo, ne è prova che la FIS è stata richiesta e le ferie aggiuntive che le sono state pagate nel mese di ottobre 2021. La soppressione del Suo posti di lavoro è conseguente alla nostra riorganizzazione aziendale, inoltre non essendo disponibili presso la nostra società ulteriori posizioni lavorative equivalenti alla sua qualifica e mansioni,
Pag. 6 di 33 siamo costretti a dover recedere dal rapporto lavorativo oggi in corso, per giustificato motivo oggettivo che decorrerà dalla data del primo novembre 2021».
8. Preliminarmente, deve essere rigettata la domanda di accertamento della nullità del licenziamento per presunta violazione del divieto legale di licenziamento per motivi economici, imposto dall'art. 8 co. 10 d.l. 41/2021 in ragione della nota situazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19.
9. Ai sensi dell'art. 11 co. 7 d.l. 146/2021, infatti, a decorrere dall'1.11.2021 il
“blocco dei licenziamenti” è rimasto in vigore solo per i datori di lavoro che continuavano a usufruire di strumenti di integrazione salariale;
esso non era quindi più vincolante per la società convenuta, essendo pacifico che essa non stesse più ricorrendo alla FIS da diverse settimane.
10. Né è possibile ritenere che il licenziamento sia nullo in quanto intimato con lettera redatta il 29.10.2021, ossia in data anteriore all'abrogazione del generalizzato divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: per verificare se tale divieto sia stato violato, infatti, è necessario fare riferimento alla data a decorrere dalla quale il licenziamento produce i suoi effetti, avendo la normativa emergenziale lo scopo di impedire non la mera manifestazione dell'intenzione di recedere dal rapporto di lavoro, ma la sua effettiva interruzione e il conseguente venir meno della fonte di sostentamento del lavoratore.
11. Nel caso di specie, la lettera è pacificamente stata ricevuta dal lavoratore in data
2.11.2021: poiché il licenziamento ha la natura di negozio unilaterale recettizio
(cfr. a es. Cass. 24 dicembre 2024, n. 34340), i suoi effetti si sono pertanto prodotti solo da tale data, quando il divieto del licenziamento era già venuto meno.
12. In ogni caso, poi, anche a voler considerare la data apposta alla lettera il divieto non potrebbe comunque ritenersi violato, dato che la lettera stessa fa espressamente decorrere gli effetti del recesso datoriale dall'1.11.2021, ossia il primo giorno in cui la legge consentiva nuovamente al datore di lavoro il ricorso al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Pag. 7 di 33 13. Venendo al merito del licenziamento, si osserva che, come noto, l'art. 3 l.
604/1966 definisce il giustificato motivo oggettivo in termini di «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
14. La giurisprudenza di legittimità, interpretando questa norma, ha chiarito che il sindacato giurisdizionale sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, la cui libertà trova tutela costituzionale nell'art. 41 Cost.; tale principio è peraltro stato espressamente positivizzato dall'art. 30 co. 1 l. 183/2010. Il giudice deve invece limitarsi a verificare che il recesso sia effettivamente dipeso da scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non mascheri invece pretestuosi obiettivi di interruzione del rapporto con un determinato lavoratore divenuto sgradito al datore di lavoro (v. a es. Cass. 1° luglio 2013, n. 13516; Cass. 20 luglio 2020, n. 15401).
15. Deve quindi valutarsi se sia stata provata in giudizio dal datore di lavoro (essendo questi gravato dell'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1996) l'effettiva ricorrenza nel caso di specie delle ragioni aziendali e del loro legame eziologico con il recesso dal rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente.
16. Occorre pertanto procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
17. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Sono stato compagno di scuola del ricorrente e sono stato poi da lui contattato in quanto aveva necessità della mia attività come consulente del lavoro. Ho conoscenza dei fatti di causa sulla base di quanto riferitomi dal ricorrente e delle buste paga e dei contratti che mi ha mostrato.
Mi è stato riferito dal ricorrente che la sig. gli aveva detto che sarebbe stato CP_7 indicato come “Operatore di vendita” e non come “responsabile di progetto” perché altrimenti il costo aziendale sarebbe stato eccessivo. Il doc. 7 che mi viene mostrato è un prospetto elaborato col software Centro Paghe, utilizzato anche da me, che simula la busta paga in base ai parametri contrattuali. Mi ha riferito che gli venivano dati moduli di
Pag. 8 di 33 trasferta con post-it allegati in cui indicare le trasferte da effettuare ma non ho mai visto tali moduli;
visualizzavo solo le buste paga.
ADR Potrei averlo predisposto io il doc. 7.
So che è stato assunto come operatore di vendita e viaggiatore, poi da quanto riferitomi da dal 2018 ha iniziato a smettere di viaggiare e il suo rapporto di lavoro è Pt_1 cambiato.
Sempre in base a quanto mi è stato riferito dal ricorrente, egli gestiva gli ordini e preparava le commesse;
gestiva il magazzino;
regolava alcuni rapporti di lavoro e preparava le spedizioni.
ADR sono stato contattato dal ricorrente prima dell'assunzione; gli ho consigliato di specificare un importo netto per 14 mensilità in modo da avere un imponibile contributivo un po' più alto».
18. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Lavoro per la convenuta dal 2004, penso. Sono impiegata all'ufficio vendite.
Il ricorrente mi indicava di inserire gli ordini di clienti e fornitori e io li inserivo.
Confermo che era operatore di vendita per i pannelli isolanti.
Confermo che era spesso fuori ufficio, girava come tutti i venditori. So che aveva una vettura aziendale ma non mi occupavo di altro come sim e telepass.
Non so se compilasse un modulo per le indennità di trasfertismo, non mi occupavo di queste cose, quindi non so nemmeno se ci fossero post-it sui moduli.
Non so se avesse dato al ricorrente biglietti da visita con il titolo di responsabile CP_1 di prodotto. Il doc. 10 ricorrente che mi viene mostrato ha il logo dell'azienda, ma non so se gliel'abbia consegnato l'azienda. Non ricordo specificamente se ci fosse scritto
“responsabile di prodotto” sul suo biglietto da visita, non facevo particolarmente caso ai biglietti da visita.
Non so se il ricorrente abbia mai predisposto un progetto di vendita di nuovi prodotti.
Siamo un'azienda con dei venditori e delle rete di vendita consolidate ma non per i pannelli. Confermo però che per i pannelli la società si rivolse ai fornitori indicati al cap.
18 con cui c'erano già rapporti per altri prodotti.
Non so se il ricorrente ha proposto nuovi fornitori ma sicuramente bisognava chiedere il benestare di che era il responsabile. Pt_2
Pag. 9 di 33 Non so se il ricorrente abbia fatto previsioni di costi e ricavi, strategie o se desse direttive ad altri venditori. So che all'inizio ha redatto un listino insieme a Pt_2
Con riferimento ai sigg. e , il ricorrente gli dava informazioni necessarie Pt_3 Per_1 per le consegne da effettuare.
Confermo che a volte vendeva anche altri prodotti ma non ricordo se a un certo Pt_1 punto è proprio cambiato il suo focus di prodotti da vendere. Non ricordo uno specifico cambiamento della sua presenza in ufficio.
Il ricorrente non inseriva gli ordini ai computer perché non usava il gestionale: io li inserivo, lui stampava le copie e con lo scanner li mandava ai clienti. Si occupava dell'approvvigionamento del magazzino d'accordo con il signor Pt_2
A volte andava a tagliare i pannelli come facevano anche altri operatori di vendita.
Siccome eravamo pochi ci davamo una mano a vicenda.
Non ero presente quando disse a che il settore pannelli sarebbe stato Pt_2 Pt_1 dismesso nel 2021. So che il settore non andava bene.
ADR il signor era identificato come “agente 10”. Le fatture mostrate sub doc. 32 Pt_1 sono nostre fatture verso clienti.
ADR la dicitura “agente 10” è riferita solo a Può darsi che dopo la cessazione del Pt_1 suo rapporto sia uscito qualcosa con indicato “agente 10”.
ADR c'erano alcuni clienti che erano di più agenti che gli vendevano prodotti diversi e poteva capitare che dal gestionale risultasse il numero di un agente diverso rispetto a quello che ha fatto gli ordini: però i clienti indicati nel doc. 32 che mi sono stati mostrati erano esclusivamente del sig. a parte quelli del doc. 32e e 32f che non conosco;
Pt_1 inoltre il 32h mi pare che fosse un cantiere di Parma ma non ricordo bene;
se era quello che ricordo era un cliente portato da Non ricordo neanche se fossero esclusivi Pt_1 suoi 32o, 32q, 32z2.
ADR non so quale fosse la firma delle sue mail».
19. Il teste ha riferito quanto segue: Pt_3
«Ho lavorato per la convenuta da aprile 2017 a ottobre 2019 circa. Ero stato assunto come front office, ossia impiegato per l'approvvigionamento del magazzino e per la conferma d'ordini ai clienti. Aiutavo il magazzino quando serviva un taglio del materiale.
Poi sono diventato magazziniere a tempo pieno direi da metà del 2018, dopo che si sono dimessi alcuni magazzinieri.
Pag. 10 di 33 Il ricorrente era responsabile di prodotto e commerciale: trattava le vendite con i clienti e i fornitori e si occupava della scelta dei prodotti. Non ho mai visto le sue buste paga ma si riferiva a lui come responsabile di prodotto. Sarebbe più preciso “responsabile Pt_2 di prodotti” come pannelli, bicarbonato, lamiere, bulloneria. Si occupava lui di sentire i fornitori e fare gli ordini in via pressoché esclusiva. Se c'erano prodotti non conformi era il ricorrente a chiedere spiegazioni al fornitore.
Non ricordo se disse a che sarebbe stato classificato come operatore di CP_7 Pt_1 vendita per motivi di costo aziendale.
Confermo che veniva dato un modulo con un post-it con il numero di trasferte come il doc. 11a e il doc. 11b a me mostrati, anch'io li ricevevo.
Confermo che predispose un progetto di vendita e ideò una rete vendita, gli davo una mano per la parte di presentazione.
Confermo che predisponeva e teneva aggiornati listini di vendita e previsioni di costi e ricavi. Selezionava i fornitori trattando con loro le condizioni. Dettava strategie di marketing con altri commerciali.
Confermo che sui prodotti era lui a parlare ai commerciali dei fornitori, dei prezzi, dei prodotti su cui spingere. Dava loro assistenza quando avevano bisogno di informazioni o assistenza per prodotti o clienti. vendeva direttamente tutti i prodotti della Pt_1 convenuta. Confermo che il ricorrente dava disposizioni su tempi di lavoro, consegna e trasporti a me e a . Per_1
Il signor era identificato come “agente 10” in via esclusiva. Le fatture vengono Pt_1 fatte dal gestionale, quindi risultava il numero dell'agente che aveva inoltrato l'ordine. Se
c'erano più agenti per lo stesso cliente il codice dipendeva dal tipo di prodotto. Per lo stesso cliente venivano fatte conferme d'ordine diverse per i diversi prodotti, poi venivano fatturati unitariamente. Confermo i prodotti indicati al cap. 29. Preciso che non mi occupavo delle fatture, ma sicuramente c'era il riferimento al DDT in cui era indicato l'agente, poi non so se fosse indicato l'agente anche in fattura.
Da quando ho sostituito n magazzino il ricorrente viaggiava molto meno, magari Per_2 un giorno a settimana;
il resto del tempo mi aiutava in magazzino e si faceva le conferme d'ordine da solo a quanto mi diceva perché io non potevo farlo per lui;
infatti mi chiedeva i dati che prima mettevo io.
In questo periodo continuava a inviare conferme d'ordine ai clienti e si occupava
Pag. 11 di 33 dell'approvvigionamento del magazzino, oltre ad aiutarmi all'occorrenza in magazzino.
Anche in questo periodo per quanto possibile coordinava gli impiegati commerciali: lo chiamavano spesso per chiedergli consulenza e assistenza.
Il signor svolgeva mansioni commerciali in a quanto ricordo è stato Tes_3 CP_1 assunto molto dopo credo un anno e mezzo dopo. ADR era uno degli impiegati Pt_1 commerciali coordinati da . Pt_1
20. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Sono commerciale esterno, ossia venditore.
Il signor è arrivato in dopo di me: si occupava della vendita di Pt_1 CP_1 pannelli e prodotti in policarbonato;
era operatore di vendita. Svolgeva la sua attività soprattutto fuori sede. Credo che avesse gli strumenti indicati al cap. 12 perché li avevo anch'io che ero nella stessa posizione.
Non so cosa facesse il ricorrente;
per quanto riguarda l'indennità di trasfertismo;
personalmente consegnavo mensilmente un modulo alla sig. . Sul mio CP_7 modulo non c'erano post-it con indicato il numero di trasferte da fare.
Non so se sia stato consegnato al ricorrente un biglietto da visita recante il ruolo di responsabile del prodotto. Il biglietto di visita sub doc. 10 che mi viene mostrato ha un formato simile al mio ma non ricordo di averlo visto con scritto
“responsabile del prodotto”.
Il ricorrente è stato assunto per vendere pannelli e policarbonato ed era la persona a cui fare riferimento quando si vendevano queste cose. Non mi risulta che predispose progetti di vendita per nuovi prodotti. aveva già una rete di vendita: ogni agente aveva già i suoi clienti. CP_1
Confermo che per la fornitura di pannelli ci si rivolse ai partner commerciali con cui c'erano già relazioni per altri prodotti indicati al cap. 18.
Per proporre nuovi fornitori il ricorrente si confrontava con e se gli Pt_2 dava il benestare poteva fare quello che aveva deciso.
Non so se abbia effettuato previsioni di costi e ricavi o se ha dettato strategie di marketing.
Il ricorrente non diceva ad altri venditori come operare perché i venditori avevano già i loro prodotti;
se capitava di vendere pannelli e policarbonato ci si rivolgeva a lui in quanto era la persona esperta di questi prodotti. Gli altri venditori cercavano di aiutare a incrementare il fatturato. Pt_1
Pag. 12 di 33 È stato fatto un listino, credo con decidendo il margine che si voleva Pt_2 ottenere con la vendita. Penso che desse disposizioni a e come Pt_3 Per_1 facevano gli altri venditori: più precisamente, si portava gli ordini in azienda e per i pannelli e policarbonato inseriva gli ordini a sistema e credo che il Pt_3 ricorrente gli dicesse di preparare l'ordine e per quando serviva la consegna.
Non so se a un certo punto fu affidato a di vendere altri prodotti;
Pt_1 abbiamo un ventaglio di prodotti e può essergli stata affidata la vendita anche di altri prodotti. Se un cliente a cui proponeva pannelli o policarbonato gli chiedeva altri prodotti lui poteva vendere sicuramente anche altri prodotti.
ADR ogni agente aveva un codice, credo che quello del ricorrente fosse il 10. I prodotti sub doc. 32 sono nostri prodotti. Se risulta “agente 10” sono vendite fatte da lui, è stato preso per vendere pannelli e policarbonato ma come detto se il cliente chiedeva altri prodotti l'agente si confrontava con chi era più ferrato su quei prodotti e faceva la vendita. A esempio io mi occupavo di porte tagliafuoco e capitò che il ricorrente mi chiese per vendite di porte tagliafuoco e gli preparavo io in quel caso i preventivi.
Non so se a un certo punto cominciò a viaggiare di meno perché sono sempre in giro. Non mi risulta che a un certo punto sia cambiato il suo ruolo.
Può essere capitato che abbia aiutato in magazzino, lo facciamo tutti, anch'io più volte ho tagliato pannelli o sono andato a dare una mano in magazzino.
Non so se durante la pandemia disse a che il settore pannelli Pt_2 Pt_1 sarebbe stato dismesso nel 2021.
ADR io non mi sono mai occupato di fatturazione.
ADR ricevevo mail dal ricorrente, non facevo caso alla firma in calce ma se è nei documenti sicuramente ci sarà stata.
ADR non ho mai sentito riferirsi al ricorrente come “responsabile di Pt_2 prodotto”. Non mi pare fosse un'espressione che usavamo in azienda. vende ancora prodotti in policarbonato ma non vende più CP_8 pannelli.
ADR prima dell'arrivo di non avevamo lo stock di in Pt_1 Parte_4 magazzino ma capitava di venderli acquistando da altri fornitori;
era una componente molto marginale del nostro fatturato».
21. Il teste a riferito quanto segue: Tes_3
Pag. 13 di 33 «Ho lavorato per la convenuta fino a febbraio 2021, quando mi sono dimesso;
ho iniziato a lavorare mi pare nella seconda metà del 2018. Mi pare che quando mi sono dimesso il ricorrente era ancora in azienda.
Io in azienda c'ero poco: ero tecnico e lavoravo o da casa o in cantiere. Andavo una volta alla settimana o ogni due per coordinarsi e per fare le fatture.
Il ricorrente si occupava di pannelli: mi confrontavo con lui su quello. Si occupava anche lamiere e policarbonato. Non so precisamente quale fosse il suo titolo: so che quando avevo bisogno sui pannelli chiamavo o lui o un altro ragazzo, che mi pare si chiamasse
, che poi è andato via. Non so quanto fosse presente in azienda, ricordo che Per_3 talvolta venivo e non c'era.
A me han dato la vettura, il telepass, la scheda carburante e la sim;
credo anche a lui. So che lo danno a tutti i venditori.
Per calcolare le indennità di trasfertismo io compilavo un modulo e lo consegnavo alla sig. ; presumo lo facessero anche gli altri. Non so se sui suoi moduli ci fossero CP_7 post-it col numero di trasferte;
sui miei non c'erano.
Non ricordo se sui biglietti da visita del ricorrente fosse indicato “responsabile di prodotto”. Il doc. 10 che mi viene mostrato ha la grafica dell'azienda uguale al mio;
a me erano stati consegnati dalla società.
Non so se il ricorrente avesse predisposto un progetto di vendita, essendo spesso esterno all'azienda non partecipavo a molte riunioni. Alle riunioni a cui partecipavo ogni venditore forniva le sue idee per il futuro e si condividevano strategie di vendita più efficaci.
CP_ Confermo che era un fornitore di pannelli e finestre in pvc. Gli altri nomi del cap. 18 della memoria non mi dicono tanto perché non è il mio settore, mi pare di aver sentito CP_ nominare il dott. . Quando sono arrivato mi dissero che dovevo rivolgermi a Pt_5 come fornitore di pannelli.
Io quando proponevo un fornitore o un nuovo cliente mi confrontavo con e se Pt_2 non era d'accordo non dava l'autorizzazione. Non so se fosse così anche per il ricorrente.
Come detto prima, durante le riunioni il ricorrente sicuramente diceva la sua sulle strategie di vendita dei pannelli. Non so se avesse proposto strategie di marketing. So che venivano fatte promozioni e sconti particolari;
io non so chi le decideva. Come detto io non vendevo e basta ma mi occupavo anche della posa e dei trasporti.
Pag. 14 di 33 Non saprei dire se il ricorrente coordinasse altri venditori;
come detto era il referente per i pannelli, quindi mi rivolgevo a lui per chiedergli indicazioni quando dovevo vendere pannelli, anche sui prezzi e sulla scontistica da applicare;
non so se erano sconti decisi da lui o da altri. Quando io facevo un preventivo su un cantiere mi confrontavo con il sig. che mi diceva il prezzo minimo a cui potevo arrivare nella trattativa. I pannelli Pt_2 erano una piccola parte del lavoro, quindi non mi ponevo il problema di trattare sul prezzo dei pannelli, applicavo quello che mi diceva non so se i prezzi che mi Pt_1 diceva lui fossero determinati da lui o da altri.
Non conosco;
era il ragazzo che lavorava con di Testimone_5 Persona_4 Pt_1 cui parlavo prima. A quanto mi pareva dalle mie interazioni erano collaboratori, non so se uno fosse sovraordinato all'altro. Di solito parlavo con e a volte mi faceva Pt_1 Pt_1 chiamare da Pt_3
Non so se il settore dei pannelli fosse in perdita nel 2019; so che il ricorrente seguiva anche lamiere e policarbonato;
io poi non li ho mai acquistati.
Il sig. faceva partire gli ordini di vendita che io richiedevo: io li mandavo a lui, poi Pt_1 non so chi svolgesse la parte successiva.
Ho visto qualche volta il ricorrente nel reparto pannelli;
credo che seguisse anche il magazzino. A volte capitava a tutti di prendere cose in magazzino personalmente, è successo anche a me.
Non so se disse a che il settore pannelli sarebbe stato dismesso nel 2021. Pt_2 Pt_1
ADR durante la prima fase della pandemia, a marzo 2020, siamo stati tutti i dipendenti in cassa integrazione. Non ricordo se abbiamo fatto poi cassa integrazione nei periodi successivi. Anzi ricordo che l'abbiamo fatta a rotazione dopo il primo lockdown. Non ricordo però se ci sia stato un periodo in cui era in cassa integrazione solamente il sig.
. Pt_1
22. La teste ha reso le seguenti dichiarazioni: CP_7
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Mi occupo di amministrazione, da qualche mese sono anche all'ufficio vendite.
A quanto so il sig. era operatore di vendita. Si occupava della vendita di pannelli. Pt_1
Se gli venivano chiesti dai clienti altri prodotti penso li vendesse perché la nostra azienda offre una vasta gamma di prodotti, ma da quanto so io si occupava di pannelli.
Confermo che all'inizio il ricorrente svolgeva la sua attività soprattutto fuori sede e aveva la macchina aziendale, la sim, la scheda carburante e il telepass aziendale.
Pag. 15 di 33 Io ero addetto alla raccolta dei moduli per verificare i clienti visitati, ma non so se servissero a calcolare l'indennità di trasfertismo. Io poi li consegnavo alla direzione aziendale. I moduli erano consegnati bianchi agli operatori di vendita a quanto so, se li finivano gliene scansionavo altri.
Il doc. 11 b è il modulo. Il post it che si vede nella foto ha la mia grafia;
non so come sia finito su quel modulo. Sulla mia scrivania tenevo tanti post it. Non li apponevo sui moduli che consegnavo ai venditori, in quanto anzi al contrario erano loro che li consegnavano a me. Non ricordo di aver messo post it neanche sui moduli che, come detto, consegnavo quando i venditori finivano le scorte.
Non ho mai visto i biglietti da visita, non so se quello sub doc. 10 fosse quello del ricorrente.
Non so se predisponesse progetti di vendita di nuovi prodotti. Pt_1
Confermo che la società aveva già una rete di fornitori quando è arrivato il ricorrente, non ricordo se fossero quelli indicati al cap. 18 della memoria.
Confermo che quando i venditori proponevano un nuovo fornitore bisognava chiedere il benestare di Pt_2
Non so se il ricorrente abbia effettuato previsioni di costi e ricavi o se abbia dettato strategie di marketing. Non so se coordinasse altri venditori. Non mi risulta che ci fossero venditori sovraordinati ad altri. Non so se abbia predisposto un listino sotto la supervisione di Pt_2
Confermo che era magazziniere e era autista;
non so se desse Pt_3 Per_1 Pt_1 loro direttive.
Confermo che il calo dei pannelli da ottobre 2018 c'è stato;
non so se da quel periodo il ricorrente abbia cominciato a vendere maggiormente altri prodotti.
Non mi pare che da febbraio 2018 il ricorrente fosse stabilmente in sede, mi pare che continuasse a viaggiare.
A quanto so non usava il gestionale per l'inserimento di ordini. Non so se si occupasse dell'approvvigionamento del magazzino. A quanto so non faceva mansioni di operaio o di magazziniere;
dall'ufficio non vedo quello che succede in magazzino.
Non so se disse a fine 2020 che il settore pannelli sarebbe stato dismesso nel Pt_2
2021».
23. La teste ha altresì riferito quanto segue in merito ai capitoli articolati in CP_7
ricorso:
Pag. 16 di 33 «Non dissi a che sarebbe stato inquadrato come operatore di vendita e non come Pt_1 responsabile di prodotto per motivi di costo aziendale, anche perché sono circostanze che esulano dalle mie competenze.
Non so se si occupasse dei prodotti indicati al cap. 24.
Non seguivo le fatture di vendita, non so se il suo codice fosse “agente 10”. Penso che potesse vendere i prodotti indicati al cap. 29 ma ribadisco che non seguo le vendite.
Comunque quando vendeva altri prodotti si confrontava col collega specializzato nel prodotto.
La persona incaricata di gestire le fatture di vendita era la sig. Persona_5
A marzo 2020 è iniziata la cassa integrazione, non ricordo se di tutto il personale. Poi successivamente siamo stati a rotazione in cassa integrazione ma non ricordo i periodi.
Confermo che nel 2021 il ricorrente era in cassa integrazione;
non ricordo se altri dipendenti lo fossero.
Solitamente per la pausa natalizia l'azienda è chiusa fino al primo giorno lavorativo dopo l'epifania. Non ricordo se nel 2021 l'azienda rimase chiusa fino al 10.1.
ADR capitava che mi inviasse mail. Confermo che è mio l'indirizzo mail nelle Pt_1 mail in atti, non facevo caso al titolo in calce».
24. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_6
«Ho un'azienda, Lavorferro, che acquista materiali dalla CP_1
Io facevo riferimento al ricorrente come rappresentante della per acquistare CP_1 pannelli coibentati, policarbonati, qualche volta qualche infisso. Per tutti questi prodotti parlavo solo con Mi arrivavano le conferme di ordini anche dal magazzino;
mi Pt_1 dice qualcosa il nome . Non so se lui prendesse direttive da Per_3 Pt_1
Abbiamo acquistato anche zanzariere, tende, tutta la componentistica degli accessori.
Anche per questi altri prodotti mi interfacciavo con magari poi mi passava Pt_1 qualcun altro in azienda al telefono.
Confermo che da un certo periodo non si recava più alla mia azienda e mi diceva Pt_1 che doveva aiutare in magazzino. So che poi la ha tolto i pannelli da quando è CP_1 andato via il ricorrente e ora acquisto i pannelli da altri fornitori.
Non so se il ricorrente si occupasse dell'inserimento di ordini o inviasse conferme ai clienti. Credo che gestisse il magazzino perché quando chiedevo la disponibilità dei materiali chiedevo a lui ma non so se poi facesse lui gli ordini ai suoi fornitori.
Pag. 17 di 33 Confermo che fino a quando il ricorrente è rimasto in mi rivolgevo a lui per gli CP_1 ordini;
anche per ordinare linee vita, policarbonato, etc. Da acquisto ancora CP_1 policarbonato, porte blindate, serrature, accessori e altro.
ADR quando ordinavo prodotti diversi dai pannelli da mi arrivava poi la richiesta;
Pt_1 qualche volta chiedevo a una persona del magazzino di nome che è ancora lì. Non Pt_6 so se poi si confrontasse con qualcun altro in azienda;
io trattavo il prezzo dei Pt_1 prodotti anche diversi dai pannelli con Pt_1
ADR sono sicuro che prima che arrivasse non vendeva pannelli;
l'avevo CP_10 conosciuto come azienda di accessori di serramentisttica;
ho avuto i primi contatti per i pannelli con Pt_1
ADR non ricordo precisamente il biglietto da visita, avevo il suo numero salvato.
ADR mi pare che compravo già prodotti diversi dai pannelli da prima che CP_1 arrivasse ma non ricordo con certezza». Pt_1
25. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_7
«Attualmente sono in pensione;
ho lavorato per Maxima Nord Emilia da quando ha aperto nel 2012; ero responsabile, membro del CdA ma non legale rappresentante.
Mi pare che abbia iniziato a lavorare con noi nel 2017. Il suo ruolo era di Pt_1 operatore di vendita, rappresentante per la vendita di pannelli. Confermo che svolgeva la sua attività soprattutto fuori sede ed era dotato dall'azienda di vettura, scheda carburante, sim, telepass.
Confermo che i venditori compilavano i moduli mensilmente per vedere i clienti che visitavano e li consegnavano alla sig. . Escludo che venissero dati ai venditori i CP_7 moduli con sopra post-it con l'indicazione del numero di trasferte da indicare.
La società fornisce ai venditori dei biglietti da visita. Escludo che su quello di Pt_1 fosse indicata la dicitura “responsabile di prodotto”; non è un titolo che usiamo. Il biglietto sub doc. 10 che mi viene mostrato non lo riconosco;
so che i biglietti da visita li abbiamo commissionati su indicazione di a un'azienda dove lavora a quanto Pt_1 ricordo sua moglie.
Il ricorrente non predisponeva progetti di vendita di nuovi prodotti, li predisponevo io.
Quando i venditori proponevano un nuovo fornitore dovevo confermarli io.
Pag. 18 di 33 Confermo che aveva già una rete di fornitori consolidati e che per la vendita di CP_1 pannelli si è rivolta a fornitori che già fornivano altri prodotti;
confermo i nomi di cui al cap. 18 della memoria.
Il ricorrente non predisponeva previsioni di costi e ricavi né dettava strategie di marketing. Le promozioni e gli sconti erano decisi da me.
Il ricorrente non coordinava altri venditori che erano tutti molto esperti;
anzi forse alcuni di loro davano indicazioni su strategie di vendita al ricorrente.
Confermo che e erano magazziniere e autista;
non dava loro Pt_3 Per_1 Pt_1 direttive ma gli consegnava l'ordine da predisporre e consegnare.
Confermo che da metà ottobre 2018 e nel 2019, visto che i pannelli erano in grossa perdita, è stato consigliato a di iniziare a vendere altri prodotti, che però lui Pt_1 conosceva poco.
Da febbraio 2018 ha iniziato a lavorare maggiormente in sede. Non saprei dire Pt_1 quanto viaggiava da questo periodo in poi.
non inseriva ordini a computer né inviava conferme di ordini;
questo lo faceva Pt_1
Persona_5
CP_ L'approvvigionamento del magazzino lo facevo io con mi segnalava se Pt_1 mancava qualcosa in magazzino. Capitava che altri venditori andassero a prendersi prodotti più piccoli in magazzino ma i prodotti che vendeva erano troppo grossi Pt_1 per essere spostati da lui.
Se ha aiutato nelle sue mansioni lo ha fatto a mia insaputa. Pt_3
Confermo che dissi a che il settore pannelli sarebbe stato dismesso nel 2021; non Pt_1 ricordo quando glielo dissi. ci rimase male ma visti i numeri non avevo Pt_1 alternative».
26. Il teste ha altresì reso le seguenti dichiarazioni in merito ai capitoli Pt_2
articolati in ricorso:
«Non riconosco i docc. 4 e 5 che mi sono mostrati.
aveva gli uffici sopra di noi e mi diceva sempre che non si trovava bene. Ci ha Pt_1 proposto di aprire un settore pannelli e lo abbiamo assunto come venditore di pannelli.
Pag. 19 di 33 L'azienda ha sempre venduto lattonerie, linee vita e policarbonato;
le vendite di questi prodotti intestate a venivano fatte da altri nostri rappresentanti storici per aiutarlo Pt_1 nel fatturato.
Durante il lockdown ricordo che ci fu un periodo in cui tutti erano in cassa integrazione e uno in cui si faceva a rotazione.
Non chiesi a di rassegnare le dimissioni;
gli dissi che avrei chiuso il settore Pt_1 pannelli e legale rappresentante, gli propose una cifra come incentivo all'esodo. Per_6 chiese di più e la trattativa non si concluse. Pt_1
Non ricordo se nel 2021 fu l'unico a essere in FIS. Pt_1
Escludo che nel 2021 la società continuò a vendere pannelli;
quel poco che ha venduto era per finire il magazzino. Fu comunicato ai clienti di non ordinare più pannelli.
Con riferimento ai prodotti di cui al capitolo 48 del ricorso, confermo che come detto prima erano prodotti venduti da altri, come per aiutarlo a fare fatturato». Tes_4
27. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni dei testimoni, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del licenziamento per cui è causa.
28. È stato infatti pienamente confermato che la società convenuta, con propria libera scelta imprenditoriale insindacabile dall'autorità giudiziaria, abbia effettivamente dismesso totalmente il settore dei pannelli isolanti a decorrere dal gennaio 2021, in ragione dei deludenti risultati di vendita degli stessi registrati nel corso del periodo della pandemia, e che, nel corso del 2021, le uniche vendite relative a tale settore siano state relative allo smaltimento delle rimanenze di magazzino.
29. La circostanza trova peraltro riscontro anche nelle produzioni documentali della convenuta e, in particolare, nella comunicazione inviata dalla società ai suoi clienti in data 22.1.2021, in cui si dà appunto atto della dismissione del settore dei pannelli e della conseguente futura impossibilità di fornire pannelli parete, coperture e lamiere (doc. 6 convenuta).
Pag. 20 di 33 30. Sussiste altresì il nesso di causalità tra tale ragione tecnico-produttiva e il recesso dal rapporto di lavoro con il ricorrente: dal complesso delle testimonianze è infatti emerso che:
- il ricorrente sia stato assunto specificamente per occuparsi della vendita dei pannelli isolanti, un settore di cui la società convenuta non si occupava prima della sua assunzione e il cui sviluppo è stato quindi affidato a in ragione della sua precedente esperienza in tale campo;
Pt_1
- la vendita dei pannelli era l'attività largamente prevalente di cui si occupava il ricorrente;
occasionalmente seguiva anche la vendita di altri prodotti richiesti dagli stessi clienti a cui aveva venduto dei pannelli, ma in tali casi si rivolgeva al collega responsabile del relativo settore per preparare l'offerta economica;
di converso, se un collega doveva procedere a una vendita di un pannello in connessione a quella di un prodotto di propria competenza, questi faceva riferimento al ricorrente;
- il ruolo del ricorrente nel contesto aziendale era quindi inestricabilmente legato al settore dei pannelli, del quale era il principale operatore di vendita e referente.
31. La dismissione del settore dei pannelli ha pertanto inevitabilmente comportato la soppressione del posto del ricorrente, non essendo più necessaria all'azienda mantenere in organico una figura professionale dedita in modo esclusivo o comunque largamente prevalente alla vendita di tale tipo di prodotto.
32. Il ricorrente ha poi lamentato che il licenziamento, anche se fosse ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo, sarebbe comunque illegittimo a motivo del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di ricollocamento professionale del lavoratore licenziato.
33. In proposito, occorre osservare che Maxima Nord Emilia aveva ridotte dimensioni occupazionali: in particolare, è stato documentato che al momento del licenziamento del ricorrente la società occupava altri 8 dipendenti tra operatori di vendita di altri settori, impiegati amministrativi e magazzinieri e
Pag. 21 di 33 nessuna altra posizione risultava vacante (doc. 10 convenuta), sicché non sussistevano posti a cui assegnare il ricorrente a seguito della dismissione del settore dei pannelli.
34. Non è altresì emerso che, successivamente al licenziamento, siano stati assunti altri lavoratori per sostituirlo, con ciò confermandosi quindi l'effettività della soppressione della posizione lavorativa del ricorrente.
35. Deve quindi ritenersi accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Ciò comporta altresì l'infondatezza della domanda attorea di accertamento della nullità del licenziamento a motivo del suo presunto carattere ritorsivo: ai sensi degli artt. 1324 e 1345 c.c., il licenziamento sorretto da un motivo illecito può essere dichiarato nullo solamente quando tale motivo sia stata l'unica ragione che ha determinato il recesso e tale circostanza che non può ritenersi integrata quando sia accertata la sussistenza di un'effettiva giusta causa o giustificato motivo (cfr. Cass. 18 marzo 2011, n. 6282; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648).
36. Il licenziamento risulta quindi pienamente legittimo e la relativa domanda di impugnazione deve essere rigettata.
Sulle differenze retributive
37. Si esaminano ora le domande del ricorrente inerenti alle differenze retributive a lui asseritamente spettanti.
38. Il ricorrente ha sostenuto che le mansioni da lui disbrigate in costanza di rapporto sono riconducibili al I livello CCNL Terziario Confcommercio (o, in subordine, al II o al III livello del medesimo CCNL).
39. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, l'art. 2103 co. 7 c.c. così prevede:
«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro
Pag. 22 di 33 lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
40. Com'è noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
41. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria testimoniale già sopra riportate, può ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto le mansioni di operatore di vendita dei pannelli isolanti.
42. Le sue giornate lavorative erano quindi occupate soprattutto dai viaggi automobilistici per raggiungere le sedi dei clienti, dagli incontri con gli stessi per negoziare le vendite e da ogni altra attività di gestione dei rapporti con gli stessi finalizzata a concludere gli affari per conto della società convenuta.
43. Venendo all'esame delle declaratorie dei livelli di inquadramento reclamati in ricorso, si osserva che, sulla base delle rilevanti disposizioni del CCNL, appartengono al I livello:
«i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate».
44. Appartengono invece al II livello:
«i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica».
45. Appartengono poi al III livello:
Pag. 23 di 33 «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita».
46. È infine considerato appartenente al livello di inquadramento riconosciuto in contratto, ossia «operatore di vendita di I categoria»:
«l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico».
47. Operando il raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali, si osserva innanzitutto che non risulta provato che il ricorrente sovrintendesse a unità produttiva o funzione organizzativa;
circostanza peraltro difficilmente configurabile, stante le ridotte dimensioni della compagine aziendale, i cui uffici erano comunque collocati in un'unica sede.
48. Non risulta poi che il ricorrente svolgesse funzioni di coordinamento o di controllo, né che abbia svolto mansioni caratterizzate da specifica professionalità tecnica o scientifica.
49. Il ricorrente valorizza in particolare modo il titolo di «Responsabile di prodotto» che gli sarebbe stato riconosciuto e che attesterebbe un suo ruolo di preminenza nell'organizzazione aziendale. Tuttavia, dall'istruttoria testimoniale non sono emerse prove convincenti del riconoscimento aziendale di tale titolo: non è stato confermato che il biglietto da visita con l'indicazione di questa “carica” (prodotto sub doc. 10 ricorrente) fosse stato fornito dalla società, mentre al contrario alcuni testi hanno riferito di non avere conoscenza dell'utilizzo di tale nomenclatura in azienda.
50. Al di là dei dati formali, poi, ciò che è emerso è che, come già osservato, la funzione del ricorrente era effettivamente quella di operatore di vendita che, al pari degli altri colleghi di pari ruolo, si occupava di promuovere le vendite di uno specifico prodotto (i pannelli isolanti), dando indicazioni agli altri venditori
Pag. 24 di 33 quando questi dovevano occasionalmente occuparsi dei pannelli, così come, viceversa, egli stesso faceva riferimento all'operatore competente quando gli venivano chiesti dai propri clienti prodotti diversi dai pannelli.
51. Le ulteriori attività, quali la partecipazione alla redazione di listini o alle riunioni di definizione delle strategie commerciali, sono risultate essere accessorie e occasionali rispetto al nucleo caratterizzante delle mansioni del ricorrente e, comunque, le stesse non comportavano affatto l'esercizio di un potere direttivo su altri venditori, che operavano autonomamente gli uni dagli altri.
52. Né è possibile riconoscere al ricorrente un ruolo direttivo in ragione dell'impartizione di direttive ai dipendenti del magazzino in merito alla preparazione degli ordini da inviare ai clienti, trattandosi di indicazioni ancora una volta meramente strumentali all'esplicazione dell'attività di operatore di vendita.
53. Le mansioni svolte risultano quindi pienamente coerenti con l'inquadramento indicato nella lettera di assunzione: «qualifica di impiegato con mansioni di operatore di vendita livello 1°» (doc. 2 convenuta).
54. Il ricorrente ha poi richiesto il pagamento di differenze retributive anche sotto un diverso profilo: segnatamente, ha sostenuto che vi sarebbe stato una pattuizione aggiuntiva al contratto che avrebbe previsto la corresponsione di un importo netto complessivo di € 2.500,00 per quattordici mensilità, con imputazione a indennità di trasfertismo della differenza tra la retribuzione “base” e tale importo pattuito.
55. Si rileva, innanzitutto, che risulta dai prospetti paga prodotti ed è comunque pacifico tra le parti che il ricorrente abbia effettivamente percepito un importo netto complessivo di circa € 35.000,00 annuali;
secondo la società, tuttavia, ciò sarebbe fisiologicamente dovuto alla regolare corresponsione dell'indennità di trasfertismo, che, in ragione dei costanti impegni lavorativi esterni alla sede aziendale da cui era gravato il ricorrente, sarebbe stata corrisposta in misura pressoché stabile per l'intera durata del rapporto.
Pag. 25 di 33 56. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale si può ritenere accertato che, a partire dall'assunzione a febbraio 2017 e fino a febbraio 2018, il ricorrente abbia effettivamente svolto la propria attività lavorativa in regime di trasfertismo, essendo costantemente impegnato in visite ai clienti e altri viaggi al di fuori della sede aziendale.
57. Con riferimento a tale periodo, dunque, non risulta dimostrato quanto allegato dal ricorrente in merito alla fraudolenta imputazione di parte della retribuzione ordinaria a indennità di trasferta al fine di diminuire il costo aziendale a parità di netto percepito dal dipendente, dato che l'indennità corrisposta in busta paga è risultata giustificata dagli impegni di trasferta del ricorrente.
58. In particolare, non è stato dimostrato che la società, attraverso l'impiegata amministrativa , indicasse preventivamente al ricorrente il numero di CP_7 giorni di trasferta da indicare sull'apposito modulo, mediante l'apposizione sul modulo stesso di post-it redatti dalla stessa (di cui un esempio sarebbe CP_7 quello rappresentato dalla fotografia prodotta sub doc. 11/b ricorrente).
59. La stessa , pur riconoscendo la propria grafia sui post-it rammostrati, CP_7
ha infatti negato di essere solita apporre post-it sui moduli dei giorni di trasferta che dovevano essere compilati dagli operatori di vendita;
altri testi, tra cui anche gli operatori di vendita e hanno poi escluso che vi fosse una Tes_3 Tes_4 simile prassi in azienda.
60. Solo il teste ha riferito di ricevere post-it con indicati il giorno di Pt_3
trasferte: la relativa testimonianza appare però poco attendibile, sia in ragione dei legami familiari con il ricorrente (di cui il teste è il cognato), sia soprattutto in ragione del fatto che per sua stessa ammissione, non era operatore di Pt_3 vendita viaggiante ma addetto al front-office prima e magazziniere dopo;
in ogni caso, tale singola testimonianza non è idonea a costituire in sé una prova sufficiente delle allegazioni del ricorrente, stanti i numerosi elementi probatori di segno contrario.
Pag. 26 di 33 61. La domanda del ricorrente risulta invece fondata con riferimento al periodo successivo al febbraio 2018; a partire da tale data, infatti, il ricorrente ha smesso di viaggiare in modo continuativo e ha iniziato a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente in sede, come riconosciuto dalla stessa società convenuta (cfr. § 27 della memoria di costituzione).
62. A tale mutamento della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non ha però corrisposto una conseguente diminuzione dell'indennità di trasfertismo mensilmente corrisposta, essendo continuata la stabile corresponsione di €
2.500,00 circa netti a settimana, peraltro anche con notevoli incongruenze documentali (si v. a es. la busta paga di agosto 2018 sub doc. 12 ricorrente, da cui risulta che il ricorrente abbia svolto 22 giorni di trasferta a fronte di 3 giorni lavorativi e 19 giorni di ferie).
63. Questa circostanza permette allora di valorizzare il documento sottoscritto dal ricorrente e dal l.r. di in data 23.9.2016, in cui si sarebbe convenuta CP_1 la futura assunzione di a tempo indeterminato e prevedendosi una Pt_1
«retribuzione retta annua di € 35.000 c.a. (comprensiva di trasferta)» (doc. 5 ricorrente).
64. Sebbene tale documento sia imputabile a una società diversa da quella che ha successivamente assunto il ricorrente – Maxima Nord Emilia –, da esso può comunque trarsi un argomento indiziario in merito a trattative con un soggetto giuridico strettamente collegato (anche prima della fusione, era socio CP_1 maggioritario di Maxima Nord Emilia) che concorre a formare la prova dell'avvenuta pattuizione tra le parti del mantenimento della retribuzione netta di
€ 2.500 ca. mensili anche in caso di diminuzione delle trasferte praticate.
65. A partire da febbraio 2018, dunque, può essere ritenuta legittima la corresponsione dell'indennità di trasfertismo solamente per i 5 giorni mensili nei quali il lavoratore ha continuato a viaggiare, come risulta da allegazione di parte ricorrente (cfr. § 5 ricorso) non specificamente contestata dalla convenuta.
Pag. 27 di 33 66. È stata dunque disposta CTU contabile volta al calcolo delle differenze retributive e contributive dovute in base a tali parametri, dovendosi imputare a retribuzione ordinaria soggetta a contribuzione la quota di indennità di trasferta eccedente la misura di 5 giorni mensili.
67. Il CTU, per ciascun quesito, ha effettuato separati conteggi per il calcolo delle differenze al lordo e al netto.
68. Secondo il ricorrente, le differenze retributive dovute sarebbero quelle calcolate al lordo, sulla base del consolidato principio giurisprudenziale per il quale la liquidazione dei crediti per differenze retributive deve essere effettuato al lordo delle ritenute contributive e fiscali: ciò in quanto la ritenuta della quota di contribuzione a carico del lavoratore può essere effettuata dal datore solo qualora paghi alla scadenza, ai sensi dell'art. 23 co. 1 l. 218/1952 e in quanto la determinazione dell'imposizione fiscale sulle differenze liquidate attiene al distinto rapporto d'imposta tra lavoratore e amministrazione finanziaria, su cui il giudice non ha il potere di interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375; Cass. 13 settembre 2013, n. 21010; Cass. 14 settembre
2015, n. 18044).
69. Tale principio deve senz'altro essere applicato in relazione alle ritenute fiscali;
deve però rilevarsi che nel presente giudizio, a differenza di quelli decisi dai precedenti citati, il lavoratore ha formulato separata domanda di regolarizzazione della sua posizione previdenziale, che ha comportato la chiamata in causa di quale contraddittore necessario e la formulazione di apposito quesito per il CP_2 calcolo degli importi che la società è tenuta a versare a ai fini della CP_2 regolarizzazione, resasi necessaria in ragione dell'illegittima imputazione a trasferta (la cui indennità è esente da contribuzione) di un numero di giorni mensili ben superiori a quelli effettivamente svolti.
70. Il CTU, come si vedrà nel prosieguo, ha quindi calcolato il complessivo importo delle contribuzioni omesse dalla società, comprendendo tanto la quota a carico del datore quanto quella a carico del lavoratore. Ne consegue che dall'importo
Pag. 28 di 33 delle differenze retributive lorde deve essere detratto l'importo delle contribuzioni a carico del lavoratore, dato che altrimenti le medesime contribuzioni verrebbero poste a carico della società due volte. Ciò è peraltro conforme alla volontà del lavoratore, che ha ritenuto di formulare domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, così indicando di intendere destinare senz'altro a la quota di contribuzione omessa a suo carico, CP_2 piuttosto che ottenerne la liquidazione in suo favore e poi eventualmente versarla successivamente.
71. L'importo delle contribuzioni totali dovute dalla società ammonta a € 19.378,36, calcolati dal CTU mediante applicazione di un'aliquota del 38,62% su un importo lordo di € 62.454,00. La quota di contribuzione a carico del lavoratore è pari al
9,19% di tale importo totale, ossia € 5.739,52. Conseguentemente, l'importo delle differenze retributive da versare al lavoratore ammonta a € (20.495,00 – 5.739,52
-) 14.755,48.
72. È inoltre dovuto al lavoratore l'importo di € 5,29 a titolo di indennità pasto per ogni giorno di effettivo lavoro: la tesi della società convenuta, secondo la quale tale indennità sarebbe già ricompresa nell'indennità di trasfertismo, risulta infatti confutata dagli stessi accordi contrattuali tra le parti, che prevedono espressamente quanto segue:
«La Sua retribuzione lorda mensile è così composta: euro 993,48 minimo contrattuale, euro 530,04 indennità di contingenza, euro 6,46 terzo elemento, indennità pasto di 5,29 euro per ogni giorno di effettivo lavoro.
Il dipendente si rende disponibile allo svolgimento dell'attività in luoghi sempre variabili,
a fronte verrà riconosciuta l'indennità di trasfertismo».
73. L'indennità pasto costituisce quindi parte della retribuzione lorda mensile “base”,
a cui si aggiunge – e non si sostituisce, come evidenziato dal fatto che la stessa è prevista in un periodo separato e successivo – l'indennità di trasfertismo per lo svolgimento dell'attività in luoghi sempre variabili. L'importo dovuto a tale titolo
è stato calcolato dal CTU in € 3.163,00.
Pag. 29 di 33 74. Come prima accennato, è stato oggetto di separato quesito il calcolo dell'importo dovuto a per la regolarizzazione della posizione previdenziale del CP_2 ricorrente, tenuto conto della riqualificazione in retribuzione ordinaria di una parte delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta. In questo caso, occorre prendere a riferimento l'importo lordo, proprio perché comprensivo delle contribuzioni dovute. Tale importo è stato calcolato dal CTU in €
19.378,36, che andranno dunque versati a dalla società convenuta. CP_2
75. La riconversione di una parte dell'indennità di trasfertismo in superminimo assorbibile ha altresì comportato il parziale ricalcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, che è stata calcolata dal CTU in € 9.586,56 sul presupposto che il preavviso dovuto fosse di 60 giorni. Tuttavia, la rilevante disposizione del CCNL
(art. 19 all. 1 CCNL sub doc. 35 ricorrente, p. 176) prevede che per l'operatore di vendita di I categoria con anzianità inferiore a 5 anni il preavviso dovuto sia pari a 30 giorni. L'indennità calcolata dal CTU deve quindi essere dimezzata e deve essere sottratta l'indennità già corrisposta nella busta paga di chiusura del rapporto, per un totale dovuto di € (9.568,56/2 – 3.929,75 =) 863,53.
76. Il ricalcolo della retribuzione lorda dovuta ha poi ovviamente inciso sul calcolo del TFR: la differenza tra il TFR dovuto e quello versato è stata calcolata dal
CTU in € 6.362,23.
Sul risarcimento del danno per collocazione in FIS
77. Si esamina, infine, la domanda del ricorrente avente a oggetto la supposta illegittimità della collocazione in FIS del lavoratore dal 2.1.2021 al 9.10.2021 per insussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per omessa rotazione della cassa integrazione con gli altri dipendenti e, in ogni caso, per violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
78. Sul punto, occorre rilevare che l'azienda non ha fatto ricorso ai meccanismi di integrazione salariale previsti dalla legge (ossia la cassa integrazione guadagni e la cassa integrazione guadagni straordinaria), bensì allo strumento speciale
Pag. 30 di 33 introdotto per il contrasto a una precisa e specifica congiuntura storica, ossia la pandemia da Covid-19 che, come noto, ha richiesto l'adozione di drastiche misure governative che hanno comportato il blocco forzato di larga parte delle attività economiche del Paese.
79. In ragione di tale radicale eccezionalità del contesto storico, lo strumento del FIS
è stato posto a disposizione delle imprese come contropartita della paralisi della loro capacità produttiva, nonché come misura di bilanciamento del divieto di licenziamenti per motivi economici che la normativa pro tempore vigente – come si
è già visto – imponeva.
80. Per tali motivi, l'accesso al FIS non richiedeva la prova di un effettivo stato di crisi economica aziendale;
in ogni caso, deve ritenersi accertato che l'attività economica della società convenuta abbia subito un'effettiva compressione con riferimento al settore dei pannelli isolanti, che infatti è stato poi dismesso.
81. Non può poi ritenersi illegittima la collocazione in FIS per il solo fatto della mancata rotazione tra i lavoratori, dato che l'obbligo di rispetto dei criteri di scelta e rotazione è espressamente previsto solo dalla normativa che regola la cassa integrazione guadagni straordinaria (specificamente, dall'art. 24 co. 3 d.lgs.
148/2015), con norma da ritenersi di carattere eccezionale di cui è quantomeno dubbia l'applicazione analogica a diversi strumenti di integrazione salariale, specie se caratterizzati da elevata specialità e contingenza come nel caso del FIS.
82. In ogni caso, poi, la collocazione del solo ricorrente in FIS durante l'anno 2021 appare giustificata da oggettive ragioni di carattere economico e organizzativo, ossia il fatto che il settore dei pannelli, di cui era unico referente, era in Pt_1 via di dismissione. Ciò permette di escludere che la condotta aziendale sia stata motivata da un intento vessatorio e ostracizzante nei confronti del ricorrente e che si ponga quindi in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza.
83. Conseguentemente, la collocazione in FIS deve essere ritenuta legittima.
84. L'unico danno che deve essere risarcito al ricorrente non deriva quindi dalla collocazione in sé, ma dal fatto che il trattamento di integrazione salariale è stato
Pag. 31 di 33 calcolato sulla base della retribuzione lorda cartolarmente prevista e non su quella conseguente alla parziale riconversione dell'indennità di trasfertismo in elemento della retribuzione ordinaria, di cui si è già dato ampiamente conto. Il maggiore importo che sarebbe stato percepito dal ricorrente a titolo di FIS è stato calcolato dal CTU in € 1.915,00, che devono quindi essere corrisposti al lavoratore dalla società a titolo di risarcimento del danno.
85. Su tutti gli importi oggetto di statuizione condannatoria deve poi essere applicata la maggiorazione di interessi e rivalutazione prevista dall'art. 429 co. 3 c.p.c.
86. Poiché le domande del ricorrente sono state in parte accolte (differenze retributive, regolarizzazione previdenziale) e in parte rigettate (impugnazione del licenziamento, illegittimità della collocazione in FIS), sussiste una situazione di soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 14.755,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
3.163,00 a titolo di indennità pasto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 863,53 a titolo di integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
Pag. 32 di 33 4. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 6.362,23 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5. condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 1.915,00 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
6. condanna al versamento in favore di di € 19.378,36 al CP_1 CP_2
fine della regolarizzazione della posizione previdenziale di Parte_1
[...]
7. rigetta per il resto il ricorso;
8. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 03/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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