Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4422 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
residente in [...]
n. 12/C, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Lenzi 5, presso lo studio dell'avv. Eleonora Antonuccio (c.f.: ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero fax: 090674991 e indirizzo mail:
PARTE RICORRENTE Email_1
E
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, residente in [...]
Torino, n. 3, interno 38, di fatto domiciliato in Giardini Naxos, via
Porticato Villaggio Del Sole, pal. B/4 int. 26, piano 2°, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Romano del foro di Messina, cod. fisc.: , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._4
1
PARTE RESISTENTE Email_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 29.10.2024, premesso che in data Parte_1
18.09.1971 a VA (ME) aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 5 parte 2 serie A anno 1971); che da tale unione erano nati tre figli: a OU (Francia) il 13.09.1972, deceduto il Per_1
03.01.2006, a OU (Francia) il 10.10.1973, nata a Per_2 Per_3
Milazzo il 10.08.1976, questi ultimi due coniugati ed autosufficienti;
che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 445/2024 pubblicata il 26.02.2024, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel giudizio erano ormai decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, senza che le parti si fossero riconciliate;
che la ricostituzione della comunione materiale e morale dei coniugi era impossibile, tanto che i coniugi vivevano separati di fatto da circa 46 anni;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24.01.2025 si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
2 divorzio, evidenziando che i coniugi si erano separati di fatto nel maggio
1978 e da allora non si erano più riconciliati. Osservava che egli non aveva avuto conoscenza del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20.02.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente e, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto in data 18.09.1971 a VA (ME) con CP_1
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione mentre nella ipotesi di separazione consensuale con il deposito del decreto di omologazione degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e che sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati.
3 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 445/2024 pubblicata il 26.02.2024, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento in data 15.05.2023, per il tentativo di conciliazione, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.09.1971 a
VA (ME) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 5 parte 2 serie A anno 1971.
Le spese vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa che richiedeva l'intervento del Giudice per una pronuncia sullo stato coniugale e della circostanza che non è configurabile una vera e propria soccombenza avendo il resistente aderito alla domanda di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29.10.2024, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18.09.1971 a VA (ME) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte 2 serie
A anno 1971 tra nato a [...] il [...] Controparte_1
e nata a [...] il [...] Parte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di VA
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 20/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
5