Sentenza 22 marzo 1984
Massime • 2
Nel sistema della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 e successive modificazioni, obbligato al pagamento dei Tributi o dei diritti risultati evasi a seguito dell'accertata non veridicità della dichiarazione d'importazione, è in ogni caso non solo quando sia stato accertato un reato di contrabbando, ma pure, a maggiore ragione, quando un tale accertamento non sia più possibile (nella specie, perché estinto il reato per prescrizione) anche l'effettivo proprietario della merce importata, vale a dire colui in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione d'importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione, o che abbia posto in essere l'attività fraudolenta o illegittima in virtù della quale la merce importata sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali. ( V 956/82, mass n 418821; ( V 1481/80, mass n 405032; ( V 1359/72, mass n 357927).*
Le bollette doganali, quali certificazioni amministrative, documentano semplicemente l'ammontare dei Tributi liquidati, nonché il tipo e la qualità della merce per la quale essi sono stati liquidati, ma non escludono che l'amministrazione possa provare che i generi ed i quantitativi di merce effettivamente importate ed immessa al consumo sono diversi da quelli su di esse indicati, e per i quali è stato scontato il tributo, al fine di una loro diversa e maggiore tassazione. ( V 4346/80, mass n 408812; ( V 1771/72, mass n 358734).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/1984, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1984 |
Testo completo
Le bollette doganali, quali certificazioni amministrative, documentano semplicemente l'ammontare dei Tributi liquidati, nonché il tipo e la qualità della merce per la quale essi sono stati liquidati, ma non escludono che l'amministrazione possa provare che i generi ed i quantitativi di merce effettivamente importate ed immessa al consumo sono diversi da quelli su di esse indicati, e per i quali è stato scontato il tributo, al fine di una loro diversa e maggiore tassazione. ( V 4346/80, mass n 408812; ( V 1771/72, mass n 358734).*