Sentenza 24 dicembre 2024
Massime • 1
Il recesso del datore di lavoro è un negozio unilaterale recettizio che produce effetto, ex art. 1334 c.c., nel momento in cui il lavoratore ne riceve l'intimazione, rispetto al quale deve pertanto compiersi la verifica dei requisiti per la sua validità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la nullità del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, intimato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma 1-quinques del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. in l. n. 126 del 2020 che - ad integrazione dell'art. 87, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - ha escluso la computabilità in detto periodo dell'assenza dovuta alla positività al Covid-19, rigettando il ricorso con cui si sosteneva l'inapplicabilità di tale esclusione all'assenza così motivata, ma verificatasi in epoca precedente all'integrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34340 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
2024 contro 5035 DI IN MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMOS ZANIBELLI 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARASCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRO GALIANO;
- controricorrente -
1 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 avverso la sentenza n. 900/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/11/2023 R.G.N. 639/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AR SA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIUSEPPE FERRARI;
udito l'avvocato CIRO GALIANO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1156/2023 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso con cui IA Di TI aveva impugnato il licenziamento, per superamento del periodo di comporto, intimatole dal Comune di Novate Milanese in data 28.10.2021. 2. Con sentenza n. 900/2023, pubblicata il 24 novembre 2023, la Corte d'appello di Milano accoglieva il gravame della lavoratrice, dichiarando, ex art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, la nullità del licenziamento e condannando il Comune a reintegrarla nel posto di lavoro e a pagarle un'indennità risarcitoria commisurata a un multiplo dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
3. La Corte milanese rilevava che «sin dall'incipit della comunicazione di licenziamento risulta chiaro che lo stesso datore di lavoro abbia considerato la data del 27.7.2021 quale dies a quo del triennio entro cui verificare se il periodo di comporto era stato o meno superato». Nella comunicazione predetta e nell'ulteriore documentazione richiamata il Comune indicava nella malattia, iniziata il 15 luglio 2 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 2021, l'ultimo episodio morboso dal quale individuare, a ritroso, il triennio di cui all'art. 36 comma 1 del c.c.n.l. Enti Locali. Così perimetrato il triennio, il limite dei 540 giorni ‒ secondo la Corte di merito ‒ non risultava superato, non potendosi conteggiare le 44 giornate di assenza dovute alla positività al Covid-19 e cioè quelle dal 27 maggio al 9 luglio 2020. La Corte distrettuale condivideva, a riguardo, l'interpretazione fornita dal primo giudice che, in ragione delle modifiche apportate al d.l. n. 18/2020, escludeva la malattia Covid-19 dal calcolo del comporto, atteso che il licenziamento era stato intimato dopo il varo dell'art. 26, comma 1-quinquies lett. a) e b), del d.l. n. 104/2020, conv., con modif., dalla legge n. 126/2020. In definitiva, nel triennio 15.7.2021-15.7.2018 le giornate di malattia erano 496, ben al di sotto il limite del comporto. La Corte di merito rilevava che, in caso di comporto c.d. per sommatoria, operava la regola, posta a garanzia del lavoratore, dell'immodificabilità delle ragioni enunciate a giustificazione del recesso, sicché, ai fini del superamento del comporto, non poteva tenersi conto di assenze non specificamente indicate nella missiva di licenziamento, aggiungendo, solo ex post, ulteriori giornate di malattia. Peraltro, anche a voler far andare il triennio a ritroso dal 15 ottobre 2021 ‒ e fino al 15 ottobre 2018 ‒, in considerazione dell'accenno, contenuto nella lettera di licenziamento, alle giornate di malattia dal 6 al 15 ottobre 2021 (giorni dieci), il discorso non sarebbe mutato: sommando, infatti, le giornate di malattia dal 15 ottobre 2018 fino al 27 luglio 2021 con le ulteriori dieci giornate dell'ottobre 2021, il totale sarebbe pari a 485 giorni, inferiore comunque al limite di 540 giorni.
4. Il Comune di Novate Milanese ha proposto ricorso per Cassazione affidando le proprie difese a due motivi, cui ha resistito con controricorso la lavoratrice. 3 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso, conclusioni poi confermate in udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia testualmente «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nella specie: violazione e falsa applicazione dell'art. 87 d.l. n. 18/2020 applicabile ratione temporis, del comma 1 quinquies dell'art. 26 del d.l. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020, nonché dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, approvate con r.d. n. 262/1942»; secondo il Comune ricorrente, era pacifico che le giornate di assenza dovute a Covid-19 (27 maggio-9 luglio 2020) erano maturate prima dell'entrata in vigore della modifica apportata dalla legge di conversione e allorquando era vigente la versione originaria dell'art. 87 d.l. n. 18/2020 che includeva la malattia Covid-19 nel computo del comporto, sicchè non potevano farsi retroagire, pena la violazione dell'art. 11 delle Preleggi, le modifiche apportate dalla nuova disciplina.
1.1 Il motivo è infondato. Come condivisibilmente sottolineato dalla Procura generale, il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 cod. civ. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica delle condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato (Cass., sez. lav., 2 febbraio 1999, n. 874; Cass., sez. 23 aprile 1999, n. 4049). 4 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 In particolare, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, questa Corte ha precisato, anche a Sezioni Unite, che «i requisiti di validità del negozio vanno valutati al momento in cui viene posto in essere» (Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12568 ed ivi, in motiv., per ulteriori riferimenti;
conf. da ultimo Cass., sez. lav., 20 febbraio 2023, n. 5244). Con riguardo al caso di specie, è pacifico che il recesso è avvenuto nella vigenza della menzionata normativa sopravvenuta ed è ad essa che ci si deve pertanto conformare: corretta, or dunque, si rivela la statuizione della Corte territoriale laddove ha affermato che le giornate di assenza, comprese tra il 27 maggio ed il 15 luglio 2020, periodo durante il quale della lavoratrice era in quarantena da Covid-19 con sorveglianza attiva, non erano computabili nel periodo di comporto. Ne discende l'infondatezza del primo motivo. 2. Con il secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nella specie: violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del c.c.n.l. Enti Locali del 21 maggio 2018». La Corte distrettuale aveva errato nell'applicazione dell'art. 36 comma 1 del c.c.n.l. Enti Locali del 21 maggio 2018, in relazione al dies a quo (i.e., 27 luglio 2021) dal quale occorre far decorrere il triennio relativo al calcolo del periodo di comporto;
l'ultimo episodio morboso si concludeva al 15 ottobre 2021, sicchè era da questa data, andando a ritroso nel triennio fino al 16 ottobre 2018, che doveva guardarsi per valutare il superamento del comporto;
era, insomma, corretto guardare all'ultimo episodio morboso e «non alla data (27 luglio 2021) della contestazione in cui si faceva riferimento al superamento del periodo di comporto, posto che l'art. 36 del c.c.n.l. cit. fa esplicito riferimento non già alla data della contestazione ma a quella dell'ultimo episodio morboso in corso prima del licenziamento». 5 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 2.1 Il motivo è inammissibile.
2.1.1 La sentenza contiene, in realtà, due distinte rationes decidendi, affermando, da un lato, che i) non può tenersi conto, se il comporto è per sommatoria, delle assenze non indicate in modo specifico nella lettera di licenziamento (ove era indicato che «è stato comunicato il raggiungimento del periodo di comporto di 18 mesi alla data del 27 luglio 2021»), e, dall'altro, che ii) anche a voler protrarre l'apprezzamento del periodo di malattia fino al 15 ottobre 2021, per via dell'episodio morboso cui fa cenno la missiva di licenziamento, il discorso non muterebbe, stante comunque il mancato superamento del comporto di 540 giorni.
2.1.2 Sul primo aspetto, nulla obietta specificamente il ricorrente che si limita a trascrivere il disposto dell'art. 36 c.c.n.l. con il richiamo «all'ultimo episodio morboso in corso», non cogliendo però la ratio sottesa alla pronuncia che fa invece leva sulla necessità di non modificare le assenze indicate nella lettera di licenziamento, sicché, consolidandosi tale prima ratio, il motivo diventa inammissibile nella sua interezza.
2.1.3 Quanto alla prima ratio decidendi, giova evidenziare, infatti, che la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai principi espressi a più riprese da consolidata giurisprudenza di legittimità. Vero è che l'art. 36, c.c.n.l. cit., dispone: «Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del già menzionato periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso». Ma nella lettera di licenziamento, si legge nella sentenza impugnata, è indicata espressamente la data del 27 luglio 2021, 6 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 come momento da cui computare, a ritroso, il triennio entro il quale possono sommarsi le assenze per malattia intervenute prima dell'ultimo episodio morboso in corso. Ed, a riguardo, questa Corte ha più volte ribadito che, anche in ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera la regola generale dell'immodificabilità delle ragioni comunicate a giustificazione del recesso, essendo essa posta a garanzia del lavoratore, sicché, ai fini del superamento del periodo di comporto, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento se il comporto sia per sommatoria ovvero il datore abbia provveduto, in ogni caso, a darne indicazione nella comunicazione del recesso. Non sarà, pertanto, possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (così Cass., sez. lav., 16 marzo 2022, n. 8628, non massimata, che richiama espressamente Cass., 22 marzo 2005, n. 6143 e Cass. 13 agosto 2009, n. 18283). Con riferimento specifico al c.d. comporto per sommatoria (qual è quello di specie) occorre, poi, un'indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore (Cass., sez. lav., n. 8628/2022, cit.). Ne consegue che, come correttamente rileva la Procura generale, non è possibile, come auspicato dal Comune ricorrente, computare nel periodo di comporto ogni ulteriore assenza successiva (per il periodo 6/15 ottobre 2021) alla data indicata nella lettera di contestazione, che non sia espressamente richiamata nell'atto di recesso. Il computo in fatto, contenuto nella sentenza impugnata frutto di una lettura e di una interpretazione dell'intero compendio documentale (lettera di licenziamento e della documentazione ivi richiamata), non specificamente censurata per violazione delle regole ermeneutiche, risulta senz'altro corretto, non dovendosi includere, per quanto s'è già detto, le giornate di assenza per malattia dovute al Covid-19. 7 Numero registro generale 9712/2024 Numero sezionale 5035/2024 Numero di raccolta generale 34340/2024 Data pubblicazione 24/12/2024 3. Segue, dunque, la reiezione del ricorso.
4. Conclusivamente, per tutte le ragioni già indicate, il ricorso dev'essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in €. 5.000,00 per compensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione IV, il 3 dicembre 2024. Il Consigliere est. La Presidente (Salvatore Casciaro) (Lucia Tria) 8