Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34340
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Sentenza 24 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 3 dicembre 2024, con numero di registro generale 9712/2024. Le parti in causa sono un Comune e una lavoratrice, la quale aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto. La lavoratrice richiedeva la dichiarazione di nullità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che il periodo di malattia non superava il limite previsto. Il Comune, al contrario, sosteneva la legittimità del licenziamento, affermando che le assenze dovute a malattia dovessero essere computate nel periodo di comporto.

La Corte ha accolto le argomentazioni della lavoratrice, ritenendo che il Comune avesse errato nel calcolo del periodo di comporto, escludendo le assenze per malattia -1 dal computo. La Corte ha sottolineato che il licenziamento deve essere valutato in base alle norme vigenti al momento della sua comunicazione e che le ragioni addotte per il recesso non possono essere modificate ex post. Pertanto, il ricorso del Comune è stato rigettato, confermando la reintegrazione della lavoratrice e condannando il Comune al pagamento delle spese legali.

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Massime1

Il recesso del datore di lavoro è un negozio unilaterale recettizio che produce effetto, ex art. 1334 c.c., nel momento in cui il lavoratore ne riceve l'intimazione, rispetto al quale deve pertanto compiersi la verifica dei requisiti per la sua validità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la nullità del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, intimato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 26, comma 1-quinques del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif. in l. n. 126 del 2020 che - ad integrazione dell'art. 87, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 - ha escluso la computabilità in detto periodo dell'assenza dovuta alla positività al Covid-19, rigettando il ricorso con cui si sosteneva l'inapplicabilità di tale esclusione all'assenza così motivata, ma verificatasi in epoca precedente all'integrazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2024, n. 34340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34340
    Data del deposito : 24 dicembre 2024

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