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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
III Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 6144 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Zaccaria giusto C.F._2 mandato in atti,
- attori – e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Paolo Marinò
- convenuto -
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità extracontrattuale
All'udienza odierna questo Magistrato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale di cui all'art. 281sexies c.p.c..
1 I procuratori delle parti precisavano a verbale di udienza le rispettive, che si intendono qui come integralmente riportate e trascritte.
All'esito la causa veniva riservata per la decisione alla Camera di Consiglio, per poi darsi lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
La domanda proposta dagli attori e è risultata solo Parte_1 Pt_2 parzialmente provata e può, dunque, essere accolta nei termini che seguono.
Con atto di citazione notificato il 26.01.2024 gli attori, quali eredi della Sig.ra PE
ricorrevano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto nei confronti di
[...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_2 accertato il diritto al risarcimento del danno da reato, patrimoniali e non patrimoniali/biologici, della signora , e per ella i suoi danti causa, odierni PE ricorrenti, di cui alla sentenza, emessa a seguito di dibattimento, dal Giudice penale Tribunale penale di Taranto n.ro 1939/2019 – proc pen rgnr 2188 – 4762- 6167/2015, dib, n. 9556/2016 e Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17.12.2020 n. 758/2020, condannare il sig.
[...]
al risarcimento del predetto danno nella misura complessiva di Controparte_1
€ 50.000,00 (cinquantamila) oltre interessi e rivalutazione, o in quella diversa, eventualmente maggiore di giustizia o in via equitativa, con quantificazione da effettuarsi sempre nei limiti per i quali viene pagato il contributo unificato;
b) condannare il convenuto al pagamento dei compensi legali della presente difesa, oltre accessori come per legge”.
Assumevano gli attori: - di essere eredi di;
- che con sentenza emessa PE in data 02.07.2019 (avente n.ro 1939/2019 – proc. pen. rgnr 2188 – 4762- 6167/2015, proc. dib. n. 9556/2016 -poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, sent. 17.12.2020 n. 758/2020 irrevocabile dal 09.03.2022) il Tribunale penale di Taranto dichiarava l'odierno convenuto responsabile dei fatti reato identificati nelle fattispecie di cui agli artt. 660, 610 e 612bis c.p.c., perpetrati in danno della FU , e PE condannato alla pena di giustizia “oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile da liquidarsi innanzi al Giudice civile. Condanna l'imputato al pagamento di una provvisionale in favore di quantificata in € 4.000,00 PE
2 provvisoriamente esecutiva”; - che “i gravi agiti persecutori del anche in CP_1 considerazione dell'arco temporale nel quale si sono espletati” avrebbero determinato alla “rilevanti danni psicologici, con conseguenti attacchi di PE panico ed ansia che le hanno impedito di svolgere una normale vita lavorativa e sociale, oltre agli ingenti danni patrimoniali subiti”; - che essendo stato accertato nella sede penale la eziologica connessione tra le condotte delittuose rimproverate al e i danni lamentati dalla FU , col presente CP_1 PE giudizio chiedevano determinarsi il quantum risarcibile avuto riguardo alla documentazione prodotta nel procedimento penale ed alle emergenze delle deposizioni testimoniali assunte in quel procedimento;
- che avrebbe dovuto farsi applicazione del principio espresso dal Tribunale Roma, sez. XVIII, 08/02/2023, n.2099, ad avviso del quale “In materia di azione di risarcimento per il danno patito, laddove sia intervenuta una sentenza di condanna, passata in giudicato, in sede penale, non è necessario doversi accertare la responsabilità civile poiché predetta sentenza dispiega effetti vincolanti sull'accertamento e la sussistenza della responsabilità dell'imputato”.
Si è costituito in giudizio il convenuto per negare Controparte_2
l'esistenza di un nesso causale tra le condotte penali attribuitegli ed i presunti danni psicologici lamentati dalla FU , danni che controparte assumeva PE avrebbero impedito alla una normale vita lavorativa e sociale, e parimenti PE negare la prova della esistenza di danni patrimoniali risarcibili.
La causa è stata massimamente istruita con l'acquisizione della produzione documentale rassegnata dalle parti, ed attraverso precipua Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata al riconoscimento di un danno non patrimoniale in rapporto di causalità giuridica con la prognosi emergente delle certificazioni sanitarie prodotte, essendo frattanto FU la , oltre a individuare una invalidità PE lavorativa specifica connessa alla richiesta del danno patrimoniale.
Ad avviso di questo Magistrato a termini dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale che sia divenuta res iudicata, pronunziata dal Magistrato Penale nei confronti del
, ed innanzi richiamata, 'ha efficacia di giudicato nel Controparte_2 procedimento civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato'. In questa sede, pertanto, parte attrice aveva l'onere di comprovare, quand'anche genericamente presupposto nella condanna al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, la concreta esistenza di un danno risarcibile costituendo altrettanto postulata, in forza del ridetto giudicato penale, la capacità lesiva del fatto dannoso e l'esistenza, pure questa desumibile con criterio di semplice probabilità, di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato.
3 Ad avviso di questo Magistrato, attraverso precipua Consulenza deducente, può dirsi sia riconoscibile esclusivamente un danno non patrimoniale in termini di danno biologico, nella misura del 6%, in ragione del fatto per cui la “ PE era affetta verosimilmente da disturbo dell'adattamento, con ansia e umore depresso” (cfr. CTU). La stessa Consulenza ha affermato, condivisibilmente, che non è stato possibile determinare la durata della malattia che la avrebbe PE sofferto, mentre l'ausiliario ha, invece, escluso qualsivoglia riflesso sulla capacità lavorativa specifica.
In ragione di tanto il danno non patrimoniale patito dalla , che ora PE hanno diritto a vedersi liquidati gli attori quali eredi di quella, può agevolmente liquidarsi riconoscendo equa la somma complessiva di € 9.931,00 determinata in applicazione della tabella elaborata dal Tribunale di Milano per il 2024; poiché secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, affermato con le note sentenze di S. Martino, il ristoro del danno non patrimoniale deve tendere alla integralità del risarcimento, appare giusto e di giustizia riconoscere l'ulteriore importo di € 2.000,00 a titolo di danno morale, rappresentato, evidentemente dalla sofferenza psicologica subita dalla pel quei fatti reato, essendo peraltro PE pacifica la risarcibilità del danno morale siccome sostenuto dalla S.C. con le sentenze nn. 5611 del 22.3.2016 e 24210 del 27.11.2015. L'importo per danno non patrimoniale deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi, operando la previa devalutazione della somma siccome liquidata alla data del fatto reato indi poi maggiorata di anno in anno della rivalutazione e degli interessi legali fino all'integrale soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza ed in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta si liquidano, avuto riguardo alla attività processuale svolta, in complessivi € 3.018,00, di cui € 518,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014 oltre al rimborso forfetario l'Iva ed il Cpa.
Le spese della espletata CTU sono poste definitivamente a carico del convenuto
. Controparte_2
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto III Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e, per l'effetto, condanna Controparte_2
4 al risarcimento in favore degli attori Controparte_2 Pt_1
e in solido, dell'importo complessivo di €
[...] Parte_2
11.931,00, per le causali di cui alla parte motiva della presente sentenza, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto reato e sino all'effettivo pagamento con le modalità di cui alla parte motiva;
2. condanna al rifondere agli attori Controparte_2 Pt_1
e , in solido tra di loro, le spese e competenze del
[...] Parte_2 presente giudizio che sono state liquidate in complessivi € 3.018,00, di cui
€ 518,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014 oltre al rimborso forfetario l'Iva ed il Cpa.
3. Pone definitivamente a carico del convenuto Controparte_2 le spese della espletata CTU. Così deciso in Taranto oggi 10 giugno 2025 al termine della Camera di Consiglio, sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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