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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/08/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 1191/2024 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo, dall'avv. Eugenio Galassi.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1
di costituzione, dall'avv. Enrico Maria Meco
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate dai
Procuratori delle parti, ex art. 473 bis .28 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, – premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario con in data 11/08/2013 CP_1
nel Comune di Sant'Omero, da cui era nata la IG (01/12/2014) e che, Per_1
con sentenza del Tribunale di Teramo in data 19/05/2023, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi - ha chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso della IG con collocazione presso la madre e regolamentazione dei tempi Per_1
di permanenza padre-IG, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, ad esclusione del garage e del posto auto adiacente all'immobile; di porre a proprio carico l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore della IG con ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i Per_1
coniugi e percezione al 50% dell'Assegno Unico INPS.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- era necessaria una modifica delle modalità di affidamento della IG, stabilendo un regime di affidamento alternato settimanale, più stabile per la minore;
- la resistente occupava la casa coniugale dal tempo della separazione, omettendo il pagamento degli oneri condominiali e occupando anche le pertinenze di detto immobile, senza titolo;
- il contributo di mantenimento in favore della IG , stabilito Per_1
nell'accordo di separazione, era eccessivo, tenuto conto delle sue effettive necessità e della buona situazione economica della madre;
- le modalità di affidamento e collocamento stabilite nell'accordo di separazione giustificavano la percezione al 50% dell'Assegno Unico;
Nel costituirsi in giudizio, , pur non opponendosi alla domanda di CP_1
divorzio, ha contestato le richieste di carattere economico e di modifica delle modalità di affidamento avanzate dal ricorrente.
A confutazione delle suddette richieste, ha dedotto che:
- la modalità di affidamento proposta dal ricorrente era contraria agli interessi della IG, risultando troppo instabile e di difficile realizzazione con le abitazioni dei genitori site in due comuni differenti;
- il garage e il posto auto adiacente all'immobile avevano sempre costituito pertinenze dello stesso, essendo parte integrante dell'immobile coniugale a lei assegnato nell'accordo di separazione;
- aveva sempre provveduto a pagare tutti gli oneri condominiali ordinari derivanti dall'immobile coniugale;
- la richiesta riduzione del contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della IG non era giustificata da una modifica della Per_1
situazione economica dello stesso e, comunque, non era compatibile con le attuali aumentate esigenze di vita della minore.
All'esito dell'udienza di comparizione in data 11/09/2024, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi - ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c.:
1. “Conferma le condizioni della recente separazione, con particolare riferimento all'affidamento e mantenimento della IG, precisando che
l'assegnazione alla Meco della casa coniugale deve intendersi comprensiva di tutte le pertinenze del suddetto immobile; […]”. All'udienza di comparizione in data 11/09/2024, il ricorrente rappresentava la circostanza sopravvenuta della prevista nascita di un figlio dall'attuale relazione, nel mese di novembre 2024.
Infine, all'udienza del 28/05/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel concorso di tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3, n.2, lett.b, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Passando al merito, in ordine alle modalità di affidamento e collocamento della IG , ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento condiviso con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e l'assegnazione della casa coniugale alla stessa con tutte le relative pertinenze, come stabilito nella sentenza di separazione in data 19/05/2023 e confermato nell'ordinanza presidenziale in data 11/09/2024.
Infatti, tale regime di affidamento e collocamento risulta essere conforme all'interesse della minore , non sussistendo i presupposti oggettivi per la Per_1
modifica dei tempi di permanenza padre-IG con previsione di un'alternanza settimanale tra i genitori, come richiesto dal ricorrente. La circostanza dedotta in ricorso del poter risultare l'attuale regime disorientativo per la minore è sfornita di sostegni probatori circa la maggiore rispondenza all'interesse della minore della modifica richiesta dall'attore, astenutosi dal produrre il piano genitoriale.
Né, a maggior ragione, nella situazione verificatasi in pendenza del giudizio, che vede l'attore reso padre di un bambino dall'attuale compagna, si vede come possa rispondere maggiormente all'interesse della minore il regime di presenza alternata di essa con ciascun genitore a seconda delle settimane, rispetto al regime in essere, che ha consentito di realizzare durante la separazione un'adeguata frequentazione di da parte del padre. Per_1
In ordine agli oneri connessi alla casa coniugale, si ritiene inconferente ed irrilevante il richiamo giurisprudenziale operato dal ricorrente - nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di assegnazione della causa a sentenza -, al principio, affermato dalla giurisprudenza di vertice (Cass. 9920 del
2017), per cui alla natura di obbligazione propter rem, propria dell'obbligazione di contribuire alle spese condominiali, consegue che la stessa è esigibile nei riguardi sia del titolare del diritto di piena proprietà, sia del titolare del diritto di abitazione, applicandosi in tema di comunione immobiliare le norme dettate in tema di usufrutto, per identificare la persona obbligata a contribuire alle spese.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo alla ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare oggetto di assegnazione nel giudizio di separazione (al pari che in quello di divorzio), che deve distinguersi tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale usa l'immobile (per esempio, servizio di pulizia)
e le spese che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile
(tra le quali rientrano, per esempio, le spese per la manutenzione straordinaria)
(Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9689). Da quanto precede discende che nessuna integrazione o specificazione va apportata ai provvedimenti presidenziali con cui si sono determinate le condizioni di divorzio, reiterativi di quelli adottati nel giudizio di separazione dei coniugi, in tale senso dovendo intendersi l'inammissibilità di istanze relative alla ripartizione di oneri condominiali, dichiarata nell'ordinanza di adozione di tali provvedimenti.
Sempre in ordine alla casa coniugale, va disposta l'assegnazione alla resistente anche degli accessori (posto auto e quota garage condominiale), stante, in primis,
l'inseparabilità di essi dall'abitazione in base a disposizioni di legge imperative.
Le questioni relative all'appartenenza di tali beni ad un terzo, , Persona_2
padre del ricorrente, ed alla connessa carenza di legittimazione passiva dell'attore, vanno risolte alla luce della documentazione catastale in atti, indipendentemente dalla mancata menzione del garage e del posto auto nell'atto notarile di vendita dell'appartamento in favore dell'attore, compiuto dai suoi genitori, esibito in atti.
Dalla documentazione catastale il garage ed il posto auto risultano censiti quali pertinenze delle unità immobiliari, stante il numero, pari a 12, dei relativi subalterni della particella n.1902 del foglio 12 del comune di Alba Adriatica, numero corrispondente a quello delle unità immobiliari comprese nell'immobile.
Di conseguenza la circostanza per cui, nell'atto notarile di trasferimento - da parte del padre (e della di lui moglie, comproprietaria in regime di comunione ordinaria)
a favore del ricorrente - della proprietà dell'appartamento, era stata omessa la specificazione del trasferimento anche del garage e del posto auto di pertinenza si presenta irrilevante, alla luce del regime di pertinenzialità necessaria di tali beni.
Nello specifico, il garage risulta accatastato in forza di un elaborato CP_2
planimetrico (peraltro di rettifica) che reca numero di protocollo risalente al 1986.
La circostanza dimostra trattarsi di immobile realizzato prima dell'entrata in vigore dell'art.12, comma 9, della legge n. 246 del 2005, che, modificando l'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (per come introdotto dalla cd. legge Ponte
n.765 del 1967, poi modificato dalla legge n.122 del 1989), ha abolito il divieto di trasferire gli spazi condominiali destinati in una certa misura a parcheggio separatamente dalle unità immobiliari. Per come chiarito dalla S.C. (28 gennaio
2019, n.2265), l'art.12, comma 9, della legge n.246 del 2005 riguarda le costruzioni ancora da realizzare e quelle per cui, alla data della sua entrata in vigore, dovevano ancora esser stipulati atti di vendita.
In tal situazione opera il regime introdotto dalla legge Ponte n.765 del 1967,
d'intrasferibilità del posto auto e dei diritti indivisi sul garage condominiale separatamente dall'appartamento.
Attesa la finalità pubblicistica della disposizione imperativa, mirante a garantire l'esistenza di un equilibrato rapporto tra proprietà immobiliari a fini abitativi e relativi posti-auto, si ritiene che anche al diritto d'abitazione del coniuge acceda necessariamente la titolarità del posto auto e dello spazio di parcheggio nel garage di proprietà comune quali pertinenze inseparabili dalla relativa unità immobiliare.
Per quanto concerne il mantenimento della IG da parte del ricorrente, da Per_1
rapportare alle oggettive aumentate esigenze di vita della stessa rispetto all'epoca della separazione, correlate all'età, ai maggiori tempi di permanenza presso la madre ed alla situazione economica dei coniugi, rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'epoca (2023) della separazione (in cui era stato disposto l'assegno di
€ 350,00 mensili), appare equo e proporzionale alla capacità contributiva delle parti confermare l'assegno mensile dovuto a tale titolo dal padre, oltre alla sua rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Infatti, la circostanza sopravvenuta della nascita di un figlio dalla nuova relazione del è inidonea a far presumere l'esistenza di una riduzione della Parte_1
capacità del ricorrente di contribuire agli oneri di mantenimento della IG.
L'attore, nell'allegare la circostanza della nascita del secondogenito, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025, ha dedotto che essa aveva reso necessario, per soddisfare i maggiori bisogni della propria nuova famiglia, prendere in locazione un immobile dove vivere con l'attuale compagna;
l'attore ha tuttavia omesso di provare l'inidoneità della precedente sistemazione abitativa e così il carattere obbligato della decisione di trasferire la casa familiare.
In assenza di indicazioni, poi, circa il valore corrente locatizio o di vendita della casa di proprietà dell'attuale compagna dell'attore, ove la nuova coppia aveva inizialmente vissuto, difettano i presupposti per il riconoscimento dell'esistenza di situazione di difficoltà economica a carico del neo-costituito ménage familiare;
se questo si è trasferito dalla casa di proprietà della nuova compagna del ricorrente in una nuova abitazione, la casa stessa è rimasta a disposizione di quest'ultima, circostanza che deve presumersi ne abbia incrementata la capacità di contribuire ai bisogni della famiglia di fatto e così sollevare il partner da maggiori altri oneri.
L'assunzione dell'onere di contribuire alle spese di affitto del nuovo immobile da parte dell'attore consegue, quindi, ad una scelta compiuta da lui esclusivamente nell'interesse del secondogenito e che prescinde dalla considerazione della nuova situazione creatasi (compresavi la maggior capacità contributiva ai bisogni familiari della sua nuova compagna), che, solo se rappresentata adeguatamente e nell'insieme dei detti elementi, avrebbe potuto essere apprezzata in ordine alla sua idoneità a dimostrare l'esistenza di quelle condizioni alle quali rimane subordinata la possibilità di dedurre la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner come fattori che possono influire sulla determinazione della misura dell'assegno dovuto al coniuge collocatario della prole, siccome implicanti l'emergere effettivo a carico dell'altro di nuovi doveri economici.
Deve, al riguardo, rilevarsi che solo con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di assegnazione della causa a sentenza il ricorrente ha inteso fornire la prova di essersi fatto carico di spese per il nuovo ménage familiare, laddove in precedenza si era limitato a produrre gli estratti del proprio conto corrente relativi a periodo precedente alla costituzione di questo e, per i successivi, esclusivamente i riassunti scalari, da cui nulla era dato rilevare circa causale ed entità delle spese.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% e determinate, salvo diverso accordo, in base al vigente Protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo in data 5 dicembre 2018, con corresponsione dell'assegno Unico INPS in via esclusiva alla madre collocataria . CP_1
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente;
non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c., in ragione della natura di ordinanza, inidonea a pregiudicare la riproposizione della questione in corso di giudizio, del provvedimento con cui si è dichiarata l'inammissibilità delle richieste relative alla ripartizione degli oneri condominiali in assenza della cd. connessine forte che giustifica il simultaneus processus e della riconducibilità all'esercizio del diritto di difesa della condotta processuale tenuta dal ricorrente e censurata dalla resistente, consistita nel tacere circostanze rilevanti ai fini del decidere e nell'omettere di depositare, nonostante la contraria indicazione compiuta, un piano genitoriale sottoscritto dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Sant'Omero in data 11/08/2013 tra e;
Parte_1 CP_1
2) conferma, in ordine all'affidamento e collocamento della IG , Per_1
all'assegnazione della casa coniugale alla madre , con tutte CP_1
le relative pertinenze, compresi il posto auto in garage e lo spazio di sosta, alla misura del contributo a titolo di mantenimento della IG da parte del padre, alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi ed alla percezione esclusiva dell'assegno unico INPS in favore della madre, tutte le condizioni della separazione dichiarata con sentenza n. 637/2023 in data
22/06/2023, così come confermate con ordinanza resa in data 11 settembre
2024;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge;
4) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data di deposito telematico.
Il Presidente est.
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)