Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via alla Porta degli Archi n. 3/13, presso lo studio dell'Avv. Marco Testa, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
12/10/1958, residente in Varese UR (SP), Fraz. Cavizzano n. 4 e con domicilio in Casarza
UR (GE), Via Annuti n. 66/2, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XX
Settembre n. 12/2M, presso lo studio dell'Avv. Michela Crivaro, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Premesso che, con sentenza n. 818/2024 emessa in data 01/03/2024, è stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio civile in
Carro (SP) in data 04/05/2019 e dalla cui unione non erano nati figli, alle condizioni fra gli stessi concordate;
Rilevato che la causa è stata rimessa in istruttoria all'udienza del 17/10/2024, sostituita dal deposito di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e successivamente rinviata ai sensi del quanto comma del medesimo articolo al 14/11/2024, per la contestuale domanda di divorzio formulata dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che nelle more il ricorrente SI. è purtroppo deceduto in data Parte_1
16/07/2024 sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendosi nel frattempo sciolto il vincolo coniugale e non essendo state formulate domande di natura patrimoniale in relazione alle quali potrebbe rinvenirsi un eventuale interesse degli eredi alla prosecuzione;
Ritenuto che, alla luce dell'accordo raggiunto alla prima udienza di comparizione personale dei coniugi, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ferma ed integralmente confermata la sentenza n. 818/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 01/03/2024, con cui è stata pronunciata la separazione fra le parti,
DICHIARA cessata la materia del contendere in punto divorzio.
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di legge.
Genova, lì 13/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini