Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2011, n. 22883
CASS
Sentenza 4 novembre 2011

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Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, in tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, per luogo della consegna deve intendersi - in conformità al disposto dell'art. 31, primo comma, lettera a), della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, ratificata con la legge 11 dicembre 1985, n. 765 - quello nel quale i beni sono trasmessi al primo vettore, indipendentemente dall'indicazione del luogo di destinazione finale della merce, salva soltanto la deroga ad opera di una diversa clausola contrattuale stipulata dalle parti che valga ad individuare altrimenti il luogo della consegna; resta, peraltro, a tal fine, irrilevante l'eventuale pattuizione della clausola "C&F", secondo cui i costi di noleggio della nave e gli altri oneri di trasporto sono a carico della parte venditrice, poiché tale clausola non implica lo spostamento convenzionale del luogo di consegna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2011, n. 22883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22883
    Data del deposito : 4 novembre 2011

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