CASS
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/06/2025, n. 14817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14817 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19596/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SE ES, SE EA, SE IA NA, SE VA, elettivamente domiciliati in FIRENZE VIALE BERNARDO SEGNI 1/3, presso lo studio dell’avvocato CORDEIRO GUERRA ER ([...]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 5 Num. 14817 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO IA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 02/06/2025 2 di 9 avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 345/2023 depositata il 07/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti. FATTI DI CAUSA 1.La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione emesso nei confronti degli eredi di ES LO. L’Agenzia delle Entrate di Modena ha contestato l’omessa dichiarazione, nella successione, della partecipazione totalitaria di ES LO nella società lussemburghese RE SA, oltre a un credito per finanziamento soci vantato verso la stessa società. Il de cuius LO ES era stato socio di alcune società italiane, tra le quali, due società per azioni italiane, rispettivamente denominate FL e FIN TWIN, l’una e l’altra con oggetto sociale l’attività di holding;
all’esito di un’operazione articolata, le azioni italiane della società italiane furono - secondo l’assunto della contribuente - apparentemente trasferite in sequenza, prima, ad una e, poi, a un’altra società (EUROPE d’AFFAIRE et des INVESTISSEMENTS e RE SA), localizzate in (allora) paradisi fiscali, e, infine, a un trust (THE SOLE TRUST). Il trasferimento delle azioni rappresentative del capitale di FIN TWIN S.p.A., a cura di COFIRCONT FIDUCIARIA, in Liechtenstein risulta documentato da un contratto di vendita, redatto il 10 gennaio 1997, dove figura, quale cessionario la società EUROPE d’AFFAIRES ET des INVESTISSEMENT, società estera, domiciliata a UZ, AT del EN e la nominata società fiduciaria italiana COFIRCONT, quale cedente. Nel corso dell’anno 1999, la stessa partecipazione fu oggetto di un nuovo trasferimento in favore di un’altra società di sede lussemburghese, denominata 3 di 9 RE SA (d’ora in avanti anche solo RE), con annotazione della girata dei titoli a libro soci di FIN TWIN S.p.A.. In data 19 dicembre 2001 le partecipazioni nella holding lussemburghese ed il credito per finanziamento soci, iscritto in bilancio, furono intestati a THE SOLE TRUST. In seguito al decesso di RC ES, in data 24 del mese di luglio 2015, i suoi figli presentavano la dichiarazione di successione (n. 3322) e, a seguire, altra dichiarazione (n. 9990). In data 30 settembre 2015, presentavano domanda di accesso alla procedura di Collaborazione Volontaria di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, L. n. 186/2014, per gli anni dal 2009 al 2013 compresi, così da regolarizzare gli attivi esteri del padre. Nell’ambito di tale procedura, nel rispetto dei principi di spontaneità, completezza, veridicità e tempestività, gli eredi precisavano che RE era una società interposta. La C.T.P. di Modena con la sentenza n. 23/03/2019 accoglieva il ricorso. Sull’appello dell’amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva, con sentenza 1090/2022, il gravame affermando<in estrema sintesi, può allora dirsi come non vi sia prova che tale credito fosse parte dell'asse. sono alcuni indizi, anche suggestivi, tuttavia raggiungono il livello di gravità e precisione, sufficiente per confermare l'avviso liquidazione impugnato … è la presenza in un bilancio;
pur vero i bilanci, norma europea, debbono essere fedeli norme penalistiche italiane, se rese poco efficaci da riforme questo secolo, tutelano fedeltà. però costituisce una presunzione senso tecnico;
quanto, piuttosto, indizio (nella terminologia civilistica, semplice). breve: bilanci dovrebbero fedeli;
detto lo siano;
dal dato deontico possibile ricavare prova. si tratta atto negoziale proveniente 4 9 defunto. inoltre, ricostruzione della appellata offre alternativa, ha pari o maggiore credibilità, rispetto alla esistenza del credito. narrazione invece credibile, nel defunto considerasse le varie società create fittizie e, dunque, voci bilancio ivi esistenti fossero irrilevanti certi versi, fantasia. l’agenzia delle entrate ricorre sulla base due motivi avverso detta pronuncia. replicano con controricorso contribuenti, quali hanno depositato prossimità dell’udienza memorie difensive. p.g., ribadire conclusioni scritte, insiste rigetto ricorso. diritto 1. primo motivo ricorso deduce violazione falsa applicazione degli. artt. 2377 2709 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma, n. 3 c.p.c., avere giudici merito - nell’affermare l’iscrizione socio verso dà luogo ad semplice dell’esistenza stesso, superabile contraria violato assegnano al approvato valore legale quanto iscritto. afferma secondo consolidato orientamento giurisprudenza legittimità, l'art. c.c., nello statuire libri altre scritture contabili imprese soggette a registrazione fanno contro l'imprenditore, pone (semplice), sfavore quest'ultimo, veridicità affermato (sez. 1 936 1996 rv. 495724 – 01; sez. 1, sentenza 11912 22 05 2009 608574 3, 6547 2013 625359 3190 2016 638751 01). nonostante detti principi, ritenuto probante dell’assenza partecipazioni, fatto gli 5 eredi avevano dedotto diversa credibile dei fatti «nel fantasia».
2. seconda censura reca vizio 116 c.p.c.. relazione all’art. n.4 c.p.c.; giudicante attribuito all’iscrizione semplice, superata dalla contribuenti ( …la fittizie…, meno, credibilità quella nasce mero appostamento bilancio…), incorrendo nella regola posta dall’articolo c.p.c. aver valutato liberamente circa l’esistenza recuperato tassazione alle cui risultanze era vincolata. obietta giudice abbia posto decisione prove dedotte dalle parti disposte d'ufficio fuori limiti legali, ovvero disatteso, valutandole suo prudente apprezzamento, legali.
3.in via preliminare vanno disattese eccezioni inammissibilità dai atteso questione relativa iscrizione partecipazioni stata proposta prima volta questa sede, ma oggetto discussione giudizio merito, conclusosi impugnata nega rilevanza dirimente contabili. allo stesso modo, circostanza l’avviso operi alcun riferimento osta produzione elementi probatori sede giudiziale entrambe processuali.
4. mezzo dunque ammissibile, contrariamente eccepito privo pregio.
5. tornando rassegna, occorre ricordare l’art. ; a mente dell’art. 2377, comma 1, c.c., <le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti>. 5.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato. (Cass. n. 11912 del 22/05/2009; Cass. n. 6547 del 2013; Cass. n. 3190 del 2016). 5.2.Le risultanze delle annotazioni contabili fanno sorgere una presunzione iuris tantum contraria all’imprenditore, ponendo una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest’ultimo poiché egli può liberamente contrastare le proprie registrazioni con qualunque mezzo di prova;
pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, e il relativo apprezzamento, come sopra esposto, sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato(Cass. n. 28217/2023). 5.3. La censura in rassegna ha chiara consistenza fattuale e intende inammissibilmente contestare la ponderazione, riservata al giudice del merito, del materiale istruttorio e la prevalenza assegnata ad alcune emergenze piuttosto che ad altre. 6. Soggiace al canone dell’inammissibilità anche la seconda doglianza. 7 di 9 6.1. L’inammissibilità deve essere predicata alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell’art. 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. n. 29232/2023). 6.2. Ebbene alla stregua del principio affermato da Cass. civ. sez. III, n. 6547 del 14 Marzo 2013 e Cass. n. 3190/2016, in motiv. dopo aver escluso che le scritture contabili possano integrare una confessione stragiudiziale, rilevando solo come elementi indiziari, le inquadra in una presunzione legale iuris tantum. L’art. 2709 c.c. consente, pertanto, un’inversione dell’onere della prova: il giudice, di fronte all’allegazione di una scrittura contabile a sfavore dell’imprenditore, dovrà ritenere vero il relativo contenuto, salvo che quest’ultimo riesca a fornire prova contraria. La prova contraria è rimessa al libero apprezzamento del giudice alla stregua di ogni 8 di 9 altro elemento acquisito agli atti di causa. Nella specie, a fronte delle scritture contabili, la Corte territoriale ha ben spiegato che non può essere attribuito ai bilanci il significato voluto dall’ente finanziario, in quanto esse offrono un indizio, valutando al contrario le costituite società come fittizie e dunque irrilevanti le voci in bilancio motivando ragionevolmente il motivo per cui, nel caso in esame, gli elementi acquisiti agli atti di causa portano a togliere rilievo alla predetta appostazione contabile( Cass. n. 105/2011; n. 4080/2015). In conclusione, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati. 7. Segue il rigetto del ricorso. 8. Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla parte contribuente che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 9 aprile 2025. Il Cons. estensore EN AL Il Presidente MO AR TA 9 di 9
all’esito di un’operazione articolata, le azioni italiane della società italiane furono - secondo l’assunto della contribuente - apparentemente trasferite in sequenza, prima, ad una e, poi, a un’altra società (EUROPE d’AFFAIRE et des INVESTISSEMENTS e RE SA), localizzate in (allora) paradisi fiscali, e, infine, a un trust (THE SOLE TRUST). Il trasferimento delle azioni rappresentative del capitale di FIN TWIN S.p.A., a cura di COFIRCONT FIDUCIARIA, in Liechtenstein risulta documentato da un contratto di vendita, redatto il 10 gennaio 1997, dove figura, quale cessionario la società EUROPE d’AFFAIRES ET des INVESTISSEMENT, società estera, domiciliata a UZ, AT del EN e la nominata società fiduciaria italiana COFIRCONT, quale cedente. Nel corso dell’anno 1999, la stessa partecipazione fu oggetto di un nuovo trasferimento in favore di un’altra società di sede lussemburghese, denominata 3 di 9 RE SA (d’ora in avanti anche solo RE), con annotazione della girata dei titoli a libro soci di FIN TWIN S.p.A.. In data 19 dicembre 2001 le partecipazioni nella holding lussemburghese ed il credito per finanziamento soci, iscritto in bilancio, furono intestati a THE SOLE TRUST. In seguito al decesso di RC ES, in data 24 del mese di luglio 2015, i suoi figli presentavano la dichiarazione di successione (n. 3322) e, a seguire, altra dichiarazione (n. 9990). In data 30 settembre 2015, presentavano domanda di accesso alla procedura di Collaborazione Volontaria di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, L. n. 186/2014, per gli anni dal 2009 al 2013 compresi, così da regolarizzare gli attivi esteri del padre. Nell’ambito di tale procedura, nel rispetto dei principi di spontaneità, completezza, veridicità e tempestività, gli eredi precisavano che RE era una società interposta. La C.T.P. di Modena con la sentenza n. 23/03/2019 accoglieva il ricorso. Sull’appello dell’amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva, con sentenza 1090/2022, il gravame affermando<in estrema sintesi, può allora dirsi come non vi sia prova che tale credito fosse parte dell'asse. sono alcuni indizi, anche suggestivi, tuttavia raggiungono il livello di gravità e precisione, sufficiente per confermare l'avviso liquidazione impugnato … è la presenza in un bilancio;
pur vero i bilanci, norma europea, debbono essere fedeli norme penalistiche italiane, se rese poco efficaci da riforme questo secolo, tutelano fedeltà. però costituisce una presunzione senso tecnico;
quanto, piuttosto, indizio (nella terminologia civilistica, semplice). breve: bilanci dovrebbero fedeli;
detto lo siano;
dal dato deontico possibile ricavare prova. si tratta atto negoziale proveniente 4 9 defunto. inoltre, ricostruzione della appellata offre alternativa, ha pari o maggiore credibilità, rispetto alla esistenza del credito. narrazione invece credibile, nel defunto considerasse le varie società create fittizie e, dunque, voci bilancio ivi esistenti fossero irrilevanti certi versi, fantasia. l’agenzia delle entrate ricorre sulla base due motivi avverso detta pronuncia. replicano con controricorso contribuenti, quali hanno depositato prossimità dell’udienza memorie difensive. p.g., ribadire conclusioni scritte, insiste rigetto ricorso. diritto 1. primo motivo ricorso deduce violazione falsa applicazione degli. artt. 2377 2709 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma, n. 3 c.p.c., avere giudici merito - nell’affermare l’iscrizione socio verso dà luogo ad semplice dell’esistenza stesso, superabile contraria violato assegnano al approvato valore legale quanto iscritto. afferma secondo consolidato orientamento giurisprudenza legittimità, l'art. c.c., nello statuire libri altre scritture contabili imprese soggette a registrazione fanno contro l'imprenditore, pone (semplice), sfavore quest'ultimo, veridicità affermato (sez. 1 936 1996 rv. 495724 – 01; sez. 1, sentenza 11912 22 05 2009 608574 3, 6547 2013 625359 3190 2016 638751 01). nonostante detti principi, ritenuto probante dell’assenza partecipazioni, fatto gli 5 eredi avevano dedotto diversa credibile dei fatti «nel fantasia».
2. seconda censura reca vizio 116 c.p.c.. relazione all’art. n.4 c.p.c.; giudicante attribuito all’iscrizione semplice, superata dalla contribuenti ( …la fittizie…, meno, credibilità quella nasce mero appostamento bilancio…), incorrendo nella regola posta dall’articolo c.p.c. aver valutato liberamente circa l’esistenza recuperato tassazione alle cui risultanze era vincolata. obietta giudice abbia posto decisione prove dedotte dalle parti disposte d'ufficio fuori limiti legali, ovvero disatteso, valutandole suo prudente apprezzamento, legali.
3.in via preliminare vanno disattese eccezioni inammissibilità dai atteso questione relativa iscrizione partecipazioni stata proposta prima volta questa sede, ma oggetto discussione giudizio merito, conclusosi impugnata nega rilevanza dirimente contabili. allo stesso modo, circostanza l’avviso operi alcun riferimento osta produzione elementi probatori sede giudiziale entrambe processuali.
4. mezzo dunque ammissibile, contrariamente eccepito privo pregio.
5. tornando rassegna, occorre ricordare l’art. ; a mente dell’art. 2377, comma 1, c.c., <le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti>. 5.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato. (Cass. n. 11912 del 22/05/2009; Cass. n. 6547 del 2013; Cass. n. 3190 del 2016). 5.2.Le risultanze delle annotazioni contabili fanno sorgere una presunzione iuris tantum contraria all’imprenditore, ponendo una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest’ultimo poiché egli può liberamente contrastare le proprie registrazioni con qualunque mezzo di prova;
pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, e il relativo apprezzamento, come sopra esposto, sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato(Cass. n. 28217/2023). 5.3. La censura in rassegna ha chiara consistenza fattuale e intende inammissibilmente contestare la ponderazione, riservata al giudice del merito, del materiale istruttorio e la prevalenza assegnata ad alcune emergenze piuttosto che ad altre. 6. Soggiace al canone dell’inammissibilità anche la seconda doglianza. 7 di 9 6.1. L’inammissibilità deve essere predicata alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell’art. 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960; Cass. n. 29232/2023). 6.2. Ebbene alla stregua del principio affermato da Cass. civ. sez. III, n. 6547 del 14 Marzo 2013 e Cass. n. 3190/2016, in motiv. dopo aver escluso che le scritture contabili possano integrare una confessione stragiudiziale, rilevando solo come elementi indiziari, le inquadra in una presunzione legale iuris tantum. L’art. 2709 c.c. consente, pertanto, un’inversione dell’onere della prova: il giudice, di fronte all’allegazione di una scrittura contabile a sfavore dell’imprenditore, dovrà ritenere vero il relativo contenuto, salvo che quest’ultimo riesca a fornire prova contraria. La prova contraria è rimessa al libero apprezzamento del giudice alla stregua di ogni 8 di 9 altro elemento acquisito agli atti di causa. Nella specie, a fronte delle scritture contabili, la Corte territoriale ha ben spiegato che non può essere attribuito ai bilanci il significato voluto dall’ente finanziario, in quanto esse offrono un indizio, valutando al contrario le costituite società come fittizie e dunque irrilevanti le voci in bilancio motivando ragionevolmente il motivo per cui, nel caso in esame, gli elementi acquisiti agli atti di causa portano a togliere rilievo alla predetta appostazione contabile( Cass. n. 105/2011; n. 4080/2015). In conclusione, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati. 7. Segue il rigetto del ricorso. 8. Le spese seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla parte contribuente che liquida in euro 10.000,00 per compensi oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 9 aprile 2025. Il Cons. estensore EN AL Il Presidente MO AR TA 9 di 9