Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA - PO O ITALIANO0 37 60/03 IN LA CORTE SUPREMA DICA SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 16817/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 8550 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.04/12/02 Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente ÷ SENTENZA $ sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CE AR, già elettivamente domiciliata in presso lo studio32, ROMA VIA S TOMMASO D'AQUINO dell'avvocato ANTONIO FERIOZZI, rappresentata e difesa domialists ultimofdall'avvocato PASQUALE LAMONICA, e da ultimo d'ufficio CORTE SUPREMA DI2002 presso la CANCELLERIA DELLA 5110 CASSAZIONE, giusta delega in atti;
: -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 539/00 del Tribunale di -POTENZA, depositata il 25/05/00 R.G.N. 570/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ... .. Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Potenza, RB Marceddu, lamentando la revoca della già riconosciutale indennità di accompagnamento, (ex legge 11 febbraio 1980 n.18), ne chiedeva il ripristino, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla erogazione delle provvidenze spettanti. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio. In esito all'istruttoria, nel corso della quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare la fondatezza della pretesa della ricorrente, il Pretore accoglieva la domanda, con decorrenza del beneficio dalla data della revoca. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva appello, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ricostituitosi il contraddittorio, l'adito Tribunale di Potenza, con sentenza del 24- 25 maggio 2000, ritenuta, sulla base dell'art.6, comma 4, del d.P.R. 698 del 1994, la legittimazione passiva del convenuto Ministero, rigettava il gravame, و ک compensando fra le parti le spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno con due motivi. Resiste la Marceddu con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso, articolato su due motivi, il Ministero dell'Interno denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 38 Cost., degli artt. 101, 102 e 103 c.p.c., dell'art.4 della legge n.260 del 1958, degli artt.6/5, 3/5, 4/1/2 del d.P.R. n. 698/94 coordinati con l'art.11 della legge 24 dicembre 1993 n.537, nonché vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente, dopo avere osservato che, nella fattispecie, la domanda amministrativa era stata presentata in data 20 giugno 1995, successivamente cioè alla data del 6 gennaio 1995 di entrata in vigore del d.P.R. n.698 del 1994, deduce che, stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art.6/5 del d.P.R. citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo l'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con norme costituzionali. Il motivo non merita accoglimento. Va premesso che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidita', deve convenire in giudizio il ع م ر Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidita'; la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone, invece, solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidita' e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalita' di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.(Cass. sez.un. 3 agosto 2000 n.529). Nel caso in esame -in cui l'assistita, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non ha limitato la propria pretesa all'accertamento del proprio stato di invalidità (nel qual caso sarebbe stato sufficiente evocare il giudizio il solo Ministero del Tesoro), ma ha fatto richiesta di riconoscimento del proprio diritto a percepire dal Ministero dell'Interno, sin dall'epoca della revoca, l'indennità di accompagnamento, invocandone la relativa condanna - l'applicazione del principio sopra enunciato comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde il motivo di ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 10 , oltre € 1.300,00 per onorari. Roma, 4 dicembre 2002. Il PresidentePresunte Il Consigliere est. Vefft во ли IL CANCELLIERE/ Depositate in Cancelleria Xoggi, 13 MAR. 2003 IL CANCELLEME