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Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1986, n. 914
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Legge 22 dicembre 1986, n. 914
Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1986, n. 914
Versione
31 dicembre 1986
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986
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