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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/09/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 409/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Monica Bambara (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 Controparte_2
Pa e del dirigente ), sedente in GL NE (c.f.
[...] Controparte_3 C.F._3
Pa
- P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
[...] C.F._4
Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata, (in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Controparte_4 [...]
Pa
, con sede in Roma (c.f. ), rappresentata e difesa per CP_5 C.F._5
procura in atti dall'Avv. Carlo Alessi (del Foro di Caltanissetta) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati
OGGETTO: responsabilità professionale.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 30.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione (del 15.5.2017) introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania l'Avv. – Parte_2 Parte_1
esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa di lavoro (avente CP_6
sede in Catania ed operante nel settore del trasporto di merci e facchinaggio) dal 1°.04.1983 al 30.6.2003, sino al momento in cui (dopo che per più mesi non gli era stato corrisposto il salario di spettanza) aveva preferito recedere dal rapporto,
- che nel corso degli anni aveva sistematicamente riscosso una retribuzione inferiore – mediamente del 50% - a quella altrimenti dovutagli: nulla in particolare venendogli, sistematicamente, riconosciuto per le ore di lavoro straordinario che prestava quotidianamente,
- che, successivamente a detto recesso, nulla gli era stato neppure corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto,
- che si era quindi rivolto al convenuto il quale, accettato l'incarico professionale, già nel gennaio del 2005 aveva promosso l'esperimento (innanzi al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro) di tentativo di conciliazione ex art. 412 c.p.c.: conclusosi con esito negativo,
- che il aveva quindi adito le vie giudiziali solo a distanza di quattro Pt_2
anni, ovvero con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella Cancelleria del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania soltanto l'11.2.2009 (ed iscritto al n. 1069/2009 R.G.): ricorso in calce al quale veniva formulata domanda di condanna di detta al pagamento in favore del ricorrente Controparte_7
della somma di € 136.527,04 a titolo di differenze retributive mai percepite, nonché della somma di € 21.783,19 a titolo di trattamento di fine rapporto
(oltre, sull'una e sull'altra somma, rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.),
- che alla prima udienza - innanzi a detto Giudice del Lavoro - del 17.5.2011 veniva dichiarata l'interruzione del processo, dopo che era stato documentato l'intervenuto fallimento della cooperativa resistente giusta sentenza del
Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare n. 157/2010 del 2.12.2010,
- che il aveva quindi proceduto alla riassunzione del processo con il Pt_2
ricorso ex art. 303 c.p.c. che l'11.11.2011 depositava nella Cancelleria della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania: ricorso in seguito alla presentazione del quale veniva fissata la nuova udienza del 21.1.2012,
- che, dopo una serie di meri rinvii, la causa era istruita solo all'udienza del
09.02.2016, con l'escussione del teste addotto dal ricorrente: testimonianza in esito alla quale l'Avv. insisteva nell'istanza di c.t.u. contabile, Pt_2
- che il giudice designato, piuttosto che disporre il richiesto accertamento peritale, pronunziava ordinanza con la quale invitava parte ricorrente (e non altri, essendo la curatela evocata in riassunzione rimasta contumace) ad interloquire in ordine alla sopravvenuta competenza funzionale del Giudice
Fallimentare ai sensi dell'art. 24 L. Fall.,
- che in esito alla successiva udienza del 1°.
3.2016 veniva resa sentenza n.
918/2016 con cui, riconosciutasi detta sopravvenuta competenza funzionale del Giudice Fallimentare, le domande già formulate da esso AT venivano dichiarate improcedibili.
Ciò premesso, deduceva l'attore che, poiché a detta ultima data il procedimento derivato dalla dichiarazione di fallimento della CAT Soc. Coop. a r.l. era già stato definito (senza che, pertanto, fosse più possibile insinuarsi, neanche tardivamente, al passivo fallimentare), fosse così rimasta frustrata ogni sua legittima aspettativa di riscuotere infine le somme per le quali aveva agito in giudizio.
Ed allegato di aver tempestivamente contestato al , con lettera raccomandata Pt_2
del 1°.7.2016, la sua imperita condotta professionale – senza che ne seguisse alcuna ammissione di responsabilità, il essendosi invece limitato a inoltrare (con Pt_2
lettere raccomandate del 5.7.2016) alle compagnie assicurative presso cui aveva acceso polizza di responsabilità civile tempestiva denuncia ex art. 1913 c.c. - esso
AT concludeva chiedendo, pertanto, al Tribunale adito di “così statuire: 1)
Accertare e dichiarare, in punto di fatto, l'errore del professionista, avv. Parte_2
, consistito nella prosecuzione del giudizio interrotto innanzi a Giudice
[...]
funzionalmente incompetente;
2) Accertare e dichiarare l'errore del professionista consistito nella tempestiva mancata presentazione della domanda giudiziaria volta al ristoro delle pretese economiche del lavoratore innanzi il Giudice Fallimentare nei termini di legge, a pena di decadenza;
3) in conseguenza, nella sussistenza del nesso di causalità, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità professionale dell'avv. per i danni irreparabili patiti dall'odierno attore, sig. Parte_2
, in conseguenza del tempestivo mancato esercizio della relativa Parte_1
domanda giudiziaria nei termini di legge;
4) per l'effetto, condannare l'avv.
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. (siccome descritti in Parte_2 Pt_1
parte motiva) e quantificabili in €. 158.310,23 (euro centocinquantottomilatrecentodieci/23) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio l'Avv. contestava vibratamente le Parte_2
domande del , in particolare obiettando: Pt_1 - che a tutt'altro concedere – costituendo bensì jus receptum l'arresto secondo cui “La responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se un danno vi sia stato effettivamente, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” – il nulla avesse documentato, né tampoco allegato, quanto alla consistenza Pt_1
dell'attivo del fallimento de quo ed alla conseguente possibilità che anche i crediti di lavoro dello stesso fossero, anche solo parzialmente, infine Pt_1
soddisfatti,
- che, in realtà, nient'affatto a torto il giudizio fosse stato riassunto innanzi al
Giudice del Lavoro, stante che a questo era stato anzitutto richiesto di riconoscere e dichiarare che tra il e la CAT Soc. Coop. a r.l. fosse Pt_1
intercorso un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
e che, comunque, il riparto di competenza tra Giudice del Lavoro e Giudice Fallimentare integrasse vexata quaestio, mai approdata ad arresti di segno univoco.
Per il che esso convenuto chiedeva infine che le domande di controparte fossero rigettate. Per la denegata ipotesi di soccombenza dichiarava, tuttavia, di voler chiamare in causa le compagnie assicurative presso cui aveva acceso polizza a copertura della responsabilità professionale, vale a dire la e Controparte_4
la per esserne, in eventum litis, garantito e manlevato. Controparte_1
Per l'esposto e per il dedotto il dunque concludeva onde sentir il Tribunale Pt_2
adito da controparte “rigettare integralmente le domande tutte spiegate dall'attore perché carenti dei relativi presupposti sia empirici che giuridici e, comunque, infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prova, con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, nella non temuta ipotesi che le domande attrici dovessero essere accolte in tutto o in parte, con condanna del convenuto al pagamento di somme in favore dell'attrice medesima: ritenere e dichiarare le sopra generalizzate compagnie assicuratrici e Controparte_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tenute a garantire e manlevare l'Avv. dagli obblighi di pagamento derivanti Parte_2
dall'emittenda sentenza e conseguentemente condannare le medesime compagnie assicuratrici al pagamento in via diretta all'attore delle somme liquidate, comprensive di qualsivoglia onere e spesa accessoria. Con vittoria, in ogni caso, delle spese ed onorari di lite oltre gli accessori di legge”.
§§§
Provvedutosi in conformità ex art. 269 c.p.c., si costituivano ulteriormente in contraddittorio sia la sia la Controparte_4 Controparte_1
La prima richiedendo infine di “Rigettare le domande avversarie perché illegittime, infondate, erronee e non provate. Ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o comunque la decadenza dalla garanzia assicurativa e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta dall'Avv. nei confronti della Pt_2
concludente In via meramente subordinata e nella non temuta ipotesi Controparte_8
in cui quest'ultima dovesse essere tenuta al pagamento di qualsiasi importo in favore del sig. , ritenere e dichiarare l'Avv. tenuto a rimborsare la Pt_1 Pt_2 CP_8
di quanto obbligata al pagamento e la tenuta a rimborsare l'intero o Controparte_9
la quota di spettanza. In ogni caso rigettare le domande di garanzia proposte nei confronti della in accoglimento delle eccezioni proposte dalla società CP_4
concludente gradatamente nelle superiori premesse in relazione al contratto di assicurazione ai sensi del disposto di cui all'art. 1910, II comma c.c. nonché ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione in generale recepite in polizza, non essendo stato dato l'avviso della stipula di altra polizza assicurativa per lo stesso rischio. In via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 1911 c.c. limitare l'eventuale indennizzo dovuto dalla alla propria quota, atteso che per il medesimo rischio sono stati CP_4 stipulati più contratti di assicurazione con il limite costituito dal massimale pattuito in polizza. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
La seconda, a sua volta, concludeva chiedendo infine al Tribunale di “ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia dell'odierna comparente;
nel merito, rigettare la domanda attorea e per l'effetto rigettare ogni domanda, da chiunque proposta, nei confronti dell'odierna comparente;
in subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato, e dire tenuta la concludente nei limiti contrattuali di polizza e delle relative CGA, facendo applicazione dell'art. 1910 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
§§§
Venuti in udienza ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. – ritenuto (giusta ordinanza del 04.06.2019) che “avuto riguardo ai documenti prodotti dall'attore non appare necessario acquisire il fascicolo di parte del giudizio celebratosi dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale nella causa n. 1069/2009”, che
“l'interrogatorio formale del convenuto verte su circostanze già aliunde dimostrate ovvero irrilevanti tenuto conto degli addebiti mossi all'Avv. ”, che “avuto Pt_2
riguardo al verbale della testimonianza resa da nel processo Testimone_1
celebratosi innanzi al Giudice del Lavoro, anche la richiesta di prova per testi articolata dall'attore si appalesa superflua” e che “non è necessario disporre c.t.u. tenuto conto della domanda spiegata dall'attore nel ricorso proposto innanzi al
Giudice del Lavoro con il ministero del convenuto” – disattesa dunque ogni altra istanza rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali - e posta la causa in decisione - con sentenza n. 924/2024 del
19.02.2024 rigettava la domanda risarcitoria del AT dopo avere, in particolare, ritenuto:
- che dovesse realmente riconoscersi che “l'azione incoata dall'Avv. Pt_2
verteva, innanzitutto, sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore e la Soc. Coop. “CAT” a r.l. E ciò alla luce delle contestazioni mosse dalla stessa società e dell'esistenza di alcune buste paga ove il Pt_1
veniva qualificato socio;
domanda di accertamento da cui discendeva la domanda di condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto. Tanto è vero che le dichiarazioni rese dal teste escusso nel suindicato procedimento innanzi il
Giudice del Lavoro, , concernevano prevalentemente la Testimone_1
natura del rapporto intercorso”: e, ciò posto, che “la contestata scelta del professionista di riassumere il giudizio, dichiarato interrotto a seguito di fallimento della società resistente, innanzi al Giudice del Lavoro anziché innanzi al Giudice Fallimentare non appare una strategia così peregrina e violativa dei propri doveri professionali, in relazione alla interpretazione di norme ed orientamenti giurisprudenziali non sempre certi ed univoci. Invero, proprio in materia di riparto tra rito processuale da seguire in materia di fallimento e competenza giuslavoristica si registrano orientamenti contrastanti, tant'è che, al contrario, anche alcune pronunce recenti della giurisprudenza di legittimità affermano che “ove il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della
"par condicio creditorum" (cfr. Cass. Civ. n. 23418/2017; si veda, anche, Cass.
Civ. n. 7990/2018, secondo cui, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie - riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità - volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale;
conforme Cass. Civ. n. 14998/2000). Nel caso che occupa, appare evidente che il ricorso avanzato verteva in via principale sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, indicando tra l'altro, in calce alla domanda, la durata dello stesso e, conseguentemente, la condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR, tenuto conto del
C.C.N.L. e della qualifica indicata, come da prospetto allegato al ricorso.
Sicché, non appare provata la grave negligenza ed imperizia del convenuto, non potendosi ritenere indice di tale condotta la mancata contestazione dell'ordinanza del GL ove rilevava tale questione d'ufficio. Al contrario, appare anomalo che l'attore, appena avuta conoscenza della sentenza spedita dal il 28.06.2016, anziché decidere di impugnarla chiedeva il Pt_2
risarcimento dei danni patiti invocando la responsabilità del professionista con lettera del 1.7.2016”,
- che, sotto diverso profilo, “fermi restando i limiti probatori delle dichiarazioni rese in altro procedimento innanzi il Giudice del Lavoro, tra parti solo parzialmente coincidenti, dal teste , deve altresì Testimone_1
rilevarsi la loro non evidente credibilità, avendo il agito nei confronti Tes_1
della medesima società; ma anche la loro sostanziale inattendibilità, stante la contraddittorietà delle stesse sia con riguardo alla durata del rapporto di lavoro del che con riguardo alla circostanza che l'attore fosse andato Pt_1 in pensione. Infatti, il affermava che il “non ha cessato di Tes_1 Pt_1
lavorare per cessazione dell'attività della cooperativa, tanto è vero che io ho preso il suo posto e la cooperativa ha continuato a lavorare”, mentre lo stesso attore nel ricorso avanzato innanzi il Giudice del Lavoro, e ribadito nell'atto introduttivo del presente procedimento, afferma che “il rapporto di lavoro de quo risulta cessato in data 30.06.2003 per cessazione dell'attività da parte della
Cooperativa”. Sicché, alla luce delle contraddizioni evidenziate, della genericità delle dichiarazioni rese anche con riferimento alle asserite differenze retributive, nonché delle contestazioni sollevate anche con riguardo al richiesto T.F.R., non appare provato che con elevata probabilità il Giudice adito avrebbe accolto la domanda nel merito, in assenza di ulteriori elementi probatori, sia con riguardo all'an che con riguardo al quantum richiesto”,
- che, infine, “diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non appare probatoriamente significativo che …. anni prima fossero state accolte le domande avanzate dallo stesso teste innanzi il Giudice del Lavoro, Tes_1
peraltro afferenti a petitum parzialmente diversi;
e nemmeno apprezzabile, non essendo stata prodotta la relativa sentenza (risultando solo indicata nel corpo e nell'indice della memoria n. 1 dell'art.183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, depositata telematicamente il 23.05.2018)”.
§§§
Avverso la sentenza di rigetto delle sue istanze risarcitorie così resa dal Tribunale di
Catania interponeva, con citazione tempestivamente notificata il Parte_1
15.3.2024, appello per contestare sotto diversi profili quanto aveva condotto il primo giudice a rigettare la sua domanda risarcitoria.
All'uopo obiettava che “appare necessario fugare ogni dubbio sul petitum e sull'oggetto del giudizio davanti al G.L. promosso dall'avv. il quale, sin dalla Pt_2
prima pagina del ricorso del 11.2.2009, iscritto al RG 1069/09, espressamente rilevava al punto 4): “nel corso del rapporto di lavoro, all'odierno ricorrente sono state rilasciate le buste paga che si allegano;
tuttavia, l'importo ivi indicato come retribuzione corrisposta non corrisponde alla realtà dei fatti. Invero, in corso di rapporto, all'odierno ricorrente sono state erogate retribuzioni mediamente non superiori al 50% delle retribuzioni indicate in buste paga”:ciò per cui l'oggetto del primo petitum non è affatto inerente al riconoscimento di qualifiche o mansioni superiori né, persino, al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato bensì solo ed esclusivamente all'accertamento di un credito, maturato sulla base delle buste paga prodotte dal sig. , tramite il ricorso redatto dall'avv. che Pt_1 Pt_2
agiva in giudizio per l'accertamento del credito maturato, riconosciuto in buste paga ma corrisposto solo in misura del 50% rispetto al contenuto delle stesse buste paga.
Ciò veniva sapientemente ignorato e mistificato dalla difesa dell'avv. ma non Pt_2
poteva né doveva essere ignorato o frainteso, al momento della decisione, dal
Tribunale”.
Il quale – si aggiungeva – in nessun conto aveva tenuto persino quanto il Giudice del
Lavoro aveva espressamente chiarito allorchè, nel testo della succitata sentenza n.
918/2016, aveva dato atto che il AT avesse proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. “per ottenere “la condanna al pagamento, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti” (questo il petitum). Prosegue il G.L. evidenziando che “ai sensi dell'art. 24 l. Fall. il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. La presente fattispecie ha ad oggetto la corresponsione di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, pretesa fatta valere nei riguardi della parte datoriale che nelle more del giudizio è stata dichiarata fallita (cfr. la visura camerale versata in atti all'udienza del 17 maggio 2011 da cui risulta che il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della detta società con sentenza del 2 dicembre 2010). Deve rilevarsi che la Suprema Corte ha evidenziato che "Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento" (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva proposto domanda incentrata sull'obbligo di ripristino delle mansioni precedenti in funzione del risarcimento del danno da dequalificazione, con condanna della controparte alle differenze relative e al risarcimento del danno alla salute) (cfr. Cass. 14 settembre 2007, n. 19248). La
Suprema Corte ha ancora avuto modo di evidenziare che "Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum" (cfr. C. Cass.
7129/2011; C. Cass. 4051/2004); ed analogamente, sempre la Suprema Corte ha precisato che "In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione". Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto soltanto le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto di talché trova applicazione l'art. 24 1. Fall.”. Il G.L. non poteva essere più chiaro nell'identificare l'oggetto della causa, giustificando la sua pronuncia di improcedibilità sulla base del petitum dell'avv. Rileva chiaramente il G.L. in Pt_2
sentenza che solo nel caso in cui si fosse proceduto davanti al Tribunale del lavoro per impugnativa del licenziamento e conseguente richiesta di reintegra e risarcimento, anche ai fini previdenziali, la competenza sarebbe rimasta in capo al giudice del lavoro, cosa che non avveniva nella fattispecie in quanto le richieste del sig. erano solo economiche (differenze retributive non pagate e TFR) per cui Pt_1
la competenza si spostava per legge al Tribunale fallimentare che, unico, poteva trattarne in quanto, dopo la pronuncia della sentenza di fallimento della Soc. coop.
CAT, dovevano essere valutate in sede di gestione del fallimento tutte le rivendicazioni dei creditori, comprese quelle del sig. , al fine di garantire il Pt_1
principio generale tutelato dall'ordinamento della par condicio creditorum”.
E la chiarezza così dimostrata dal Giudice del Lavoro nell'estendere dette motivazioni – si rimarcava infine – aveva di tutta evidenza fornito contezza anche all'appellato del grave errore nel quale era incappato: appellato che, infatti, “presa conoscenza della sentenza, si limitava a trasmetterla al sig. con nota del Pt_1
28.6.2016 (cfr. doc. 3 indice di I grado) senza eccepire alcunché, ossia senza consigliare al sig. di proporre appello alla sentenza”. Pt_1
Per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“accogliere, in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 924/24 emessa dal
Tribunale di Catania, Sezione Quinta Civile, Giudice Dott.ssa Cosentino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9289/17, depositata in cancelleria in data 19.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto: 1) Accertare e dichiarare, in punto di fatto, l'errore del professionista, avv. , Parte_2
consistito nella prosecuzione del giudizio interrotto innanzi a Giudice funzionalmente incompetente;
2) Accertare e dichiarare l'errore del professionista consistito nella tempestiva mancata presentazione della domanda giudiziaria e/o istanza di ammissione al passivo fallimentare della soc. Coop “CAT” a r.l. volta al ristoro delle pretese economiche del lavoratore innanzi il Giudice Fallimentare nei termini di legge, a pena di decadenza;
3) in conseguenza, nella sussistenza del nesso di causalità, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità professionale dell'avv.
per i danni irreparabili patiti dall'odierno appellante, sig. Parte_2
, in conseguenza del tempestivo mancato esercizio della relativa Parte_1
domanda giudiziaria nei termini di legge;
4) per l'effetto, condannare l'avv.
[...]
, e/o i terzi chiamati in garanzia, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, in virtù di
[...]
contratto, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. (siccome descritti in Pt_1
parte motiva) e quantificabili in € 158.310,23 (euro centocinquantottomilatrecentodieci/23), di cui € 21.783,19 a titolo di TFR, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre iva cpa e spese generali al 15% come per legge, di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario, riservandosi di depositare nota spese”.
§§§
Si costituivano in contraddittorio sia l'originario convenuto, sia la Controparte_4
e la dallo stesso già chiamate in causa a titolo di
[...] Controparte_1 Pt_2
garanzia. Controdeduceva esso che non corrispondesse “al vero che l'azione intrapresa Pt_2
dal innanzi al Tribunale del Lavoro avesse avuto ad oggetto esclusivamente Pt_1
l'accertamento di un rivendicato credito di lavoro, ovvero che tale domanda potesse prescindere dal previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso. Ed invero, come facilmente constatabile dal petitum immediato del ricorso proposto innanzi al Tribunale del
Lavoro di Catania, le istanze del AT erano primariamente volte a far “… accertare e dichiarare che tra l'odierno ricorrente e la è intercorso un CP_6
rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1.4.1983 e con cessazione alla data del 30.6.2003”. Ne consegue che l'accoglimento delle successive domande, proposte nella medesima sede, di condanna della al pagamento di importi CP_6
pretesi a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto era strettamente condizionato dal pregiudiziale riconoscimento della avvenuta instaurazione (dal 1.4.1983 al 30.6.2003) di un rapporto di lavoro subordinato con Contr la in bonis. Il primo Giudice ha quindi ritenuto che nessuna prova abbia offerto l'attore in ordine alla asserita natura subordinata del rapporto di lavoro (dal
1.4.1983 al 30.6.2003) piuttosto documentalmente contradetta dalle buste paga versate in atti dalle quali emerge la diversa rivestita qualità di socio lavoratore del
AT. Peraltro che il rivestisse la qualità di socio lavoratore - diversamente Pt_1
da quanto sostenuto dall'appellante - è documentalmente provato dagli stessi documenti versati in atti dall'attore in primo grado. Nello specifico la qualità di socio operaio rivestita dal all'interno della è chiaramente Pt_1 CP_6
evincibile nell'attestato di frequenza ad un corso di formazione, facente parte dell'allegato n. 9 di parte avversa alle pag. 88-89, in cui l'appellante è qualificato espressamente quale “socio della cooperativa” con mansione di autista trasportatore. In conseguenza di tali incongruenze il Tribunale ha quindi fatto discendere quale ovvia conseguenza che “alla luce delle contraddizioni evidenziate, della genericità delle dichiarazioni rese anche con riferimento alle asserite differenze retributive, nonché delle contestazioni sollevate anche con riguardo al chiesto TFR non appare provato che con elevata probabilità il Giudice adito avrebbe accolto la domanda nel merito, in assenza di ulteriori elementi probatori, sia con riguardo all'an che con riguardo al quantum richiesto”.
Ed in relazione a quanto aveva ulteriormente indotto il primo giudice a disattendere la domanda risarcitoria del , esso appellato riteneva di poter ribadire che Pt_1
“L'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione, ma occorre verificare altresì se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Una cosa è infatti l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per il negligente svolgimento della prestazione, altra cosa è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale può ritenersi sussistente solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. ex plurimis, sul medesimo tema, Cass. 22 novembre 2004, n. 22026;
Cass. 19 novembre 2004, n. 21894; Cass. 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. 27 marzo
2006, n. 6967)”: e, ciò posto, che “Non può affermarsi la responsabilità del professionista per il solo fatto omissivo, che controparte indica nella mancata presentazione dell'istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento, occorrendo altresì verificare che qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, si sarebbe realizzato il risultato sperato dal cliente. Comunque, controparte non ha provato, né chiesto di provare, che quand'anche l'avv. avesse agito in Pt_2
sede fallimentare, e quand'anche il credito fosse stato ammesso, le pretese creditorie del avrebbero ivi rinvenuto pieno o parziale concreto soddisfacimento non Pt_1
essendovi alcuna evidenza o allegazione che il fallimento Coop CAT disponesse di liquidità sufficienti per ripartire somme in favore del . Parte attrice in primo Pt_1
grado nulla ha dedotto circa: a) l'esistenza e la consistenza di un'eventuale massa attiva b) la consistenza dello stato passivo c) il numero e il grado dei creditori ammessi d) l'esistenza di riparti di somme tra i creditori eventualmente ammessi;
e) che i crediti vantati disponessero dei requisiti per essere ammessi al privilegio, anziché al chirografo;
f) che il credito da lavoro, ove anche accertato in sede fallimentare, presentasse i requisiti (credito per tfr e ultime tre mensilità di retribuzione) per accedere al fondo di garanzia Per quanto riguarda, nello CP_10
specifico, la possibilità di ottenere, tramite il Fondo di Garanzia presso l la CP_10
liquidazione del TFR, il deducente contestava in primo grado la sussistenza del relativo diritto attesa la qualità di socio lavoratore rivestita dal e Pt_1
l'inesistenza di manifestazioni di volontà della cooperativa di riconoscere il TFR.
Per altro verso, dalle allegazioni e prove in atti non emerge la ricorrenza dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia per il riconoscimento delle ultime tre mensilità di retribuzione in sostituzione del datore di lavoro insolvente, essendo tale beneficio previsto solamente per gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (asserito cessato nel 2003) rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura di fallimento (dichiarato nel 2010)”.
In subordine – ovvero per il caso di riforma della sentenza impugnata e di sua finale soccombenza – ex art. 346 c.p.c. il nuovamente deduceva: Pt_2
- che infondata fosse l'eccezione “approntata da di inoperatività Controparte_1
della polizza assicurativa nr. 026 00360527, rimasta in vigore dal 20 ottobre
2009 al 20 ottobre 2014 (doc. n. 2 fasc. cost), fondata sul richiamo alla clausola “claims made” di cui all'art. 7 del contratto che ne delimita l'efficacia temporale con riferimento non già alla data di verificazione dei fatti dai quali scaturirebbe la responsabilità dell'assicurato, bensì alla data in cui la richiesta risarcitoria è pervenuta, per la prima volta, alla compagnia assicuratrice”: così per come desumibile da Cass.SS.UU. 22437/2018, secondo cui “Nell'assicurazione della responsabilità professionale il regolamento contrattuale dovrà modularsi anzitutto in ragione della disciplina legale di base, che esprime un carattere imperativo, per essere non solo inderogabile in pejus, ma posta anche a tutela di interessi di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il valore sociale dell'assicurazione.
Ne deriva che lo iato tra il primo e la seconda [per aver la stipulazione ignorato e/o violato quanto dalla legge disposto, come esito al quale può approdarsi alla luce, soprattutto (ma non solo), dell'indagine sull'equilibrio sinallagmatico anzidetto] comporterà la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. A tanto il giudice potrà e dovrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass. Sez. un. 9140 del 2016, citata), in forza dell'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., così da integrare lo statuto negoziale attingendo quanto necessario - per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato - dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa”,
- che altrettanto infondata fosse l'eccezione “approntata da Controparte_4
di inoperatività della polizza assicurativa nr. 71 11708TE stipulata dall'avv.
con detta compagnia (doc. n. 3 fasc. cost.). Come invero evincibile Pt_2
dalla copia del contratto di assicurazione in atti (pag. 18 doc. n.
3. comp. cost. dell'avv. ), avente decorrenza dal 10.11.2014, in forza delle previsioni Pt_2
di cui alle condizioni aggiuntive alla polizza afferenti la retroattività della copertura assicurativa “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto purchè relativamente a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto”. Nel caso di specie: a) la denuncia all'assicurazione è stata trasmessa dall'assicurato in data 5.7.2016 (doc. n. 5 alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.), ovvero durante il periodo di validità del contratto (stante, in assenza di disdetta della polizza, mai difatti dedotta da controparte, la sua automatica rinnovazione alla prima scadenza del 10.11.2015); b) i fatti per i quali vengono ascritti i profili di responsabilità del professionista risalirebbero al 11.11.2011, ovvero ad un periodo inferiore al previsto limite massimo di retroattività (5 anni). In forza di quanto sopra esposto va pertanto ritenuta la piena operatività della garanzia assicurativa prestata da . Controparte_4
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo che l'appello Parte_2
del AT fosse rigettato;
ovvero ed in subordine, per il caso di soccombenza, di essere – per quanto di ragione - manlevato dalla e/o dalla Controparte_1 [...]
Controparte_4
§§§
Costituendosi a loro volta in seconda istanza sia la sia la Controparte_1 [...]
contestavano anch'esse l'impugnazione del AT, al contempo Controparte_4
ribadendo le eccezioni già opposte alla domanda di manleva avanzata nei loro confronti.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da non merita di essere atteso, risultando Parte_1
invero infondato già, e con valenza assorbente di ogni altra questione, nella parte in cui si imputa persistentemente al di essere nella specie incorso in fatto di Pt_2
imperizia o negligenza professionale.
Onde convincersi della bontà, per converso, delle affermazioni rassegnate al riguardo dal Tribunale basta rileggere il sullodato originario ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.2.2009: dal testo del quale pure emerge che, in sede di esperimento di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., al fosse stato anche, ed anzitutto, Pt_1
opposto da controparte che risultasse “rivestire la qualità di "socio", come tale non legittimato alla richiesta di corresponsione del predetto emolumento (TFR), previsto solo in relazione ai rapporti di lavoro subordinato”. Tant'è che il ricorrente, subito dopo, obietta in primo luogo che “In alcune delle buste paga rilasciate in corso di rapporto pare doversi intravedere 1'attribuzione all' odierno ricorrente della qualità di 'socio'; invero, tale indicazione è rinvenibile nelle buste paga degli ultimi anni del rapporto, ma per gli anni precedenti non appare alcuna indicazione in tal senso ed anzi vi è espressa attribuzione della qualifica di "operaio-autista "”; e, a seguire, obietta altresì che “In ogni caso va chiarito che, anche qualora sulla scorta della documentazione detenuta dalla Cooperativa datrice di lavoro dovesse formalmente risultare in capo all'odierno ricorrente la qualità di socio, non vi è dubbio che l'attribuzione di tale qualità è del tutto fittizia e simulata, mirante a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato. Va rilevato, invero, che l'odierno ricorrente non ha mai avuto alcun potere gestionale nell'ambito della Cooperativa, non ha mai partecipato a divisione degli utili, né ha mai dovuto sostenere ripianamenti di perdite d'esercizio. Anzi, non risulta neppure che sia stato convocato ad Assemblee. In sostanza occorre senz' altro escludere, in relazione al rapporto de quo, che il Sig.
abbia mai assunto alcun "rischio d'impresa” in ordine alla gestione Parte_1
della Cooperativa. Com' è noto, secondo la giurisprudenza, affinché possa rivestirsi la qualità di socio da parte di un lavoratore è necessario che questi abbia svolto attività di gestione dell'attività sociale e/o che sia comunque rinvenibile, in capo al medesimo, l'assunzione del rischio d'impresa. Nel caso di specie tali elementi, come dedotto, difettano integralmente con la conseguenza che, anche qualora formalmente il ricorrente risultasse essere 'socio', tale qualifica è del tutto fittizia e simulata e, pertanto, inopponibile in relazione alle rivendicazioni di carattere economico connesse al pregresso rapporto di lavoro. Al contrario, va invece affermato che l'odierno istante è sempre stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico dei responsabili della Cooperativa, non avendo mai avuto alcuna potestà di autodeterminare la propria prestazione lavorativa né di autoorganizzarsi. Erano, invero, i responsabili della che, nell'esecuzione delle mansioni di Parte_3 affidategli, emanavano le istruzioni e le direttive operative, Controparte_11
programmando l'attività del dipendente”.
E coerentemente, nel conclusum del suo ricorso, il AT chiedeva anzitutto all'adito
Giudice del Lavoro di “a) ritenere e dichiarare che tra l'odierno ricorrente e la Soc.
Coop. CAT a r.l. (in persona del legale rappresentante) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dall' 01.04.1983 e con cessazione alla data del
30.06.2003”; e soltanto di seguito al previo accertamento della sua qualità di lavoratore subordinato chiedeva, altresì, di sentir “b) per l'effetto condannare la convenuta (in persona del legale rappresentante) al pagamento in Parte_3
favore del ricorrente della somma di € 136.527,04 a titolo di differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto, nonché al pagamento della somma di € 21.783,19 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ciascun diritto all' effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Vero – come è vero – tutto ciò essendo, ad essere nella specie incorso in un'affermazione erronea appare allora che sia stato, piuttosto, il Giudice del Lavoro allorchè riteneva che con il suo ricorso il AT avesse reso materia di giudizio solo, ed esclusivamente, la sua pretesa di sentir condannare la CAT Soc. Coop. a r.l. al pagamento in suo favore - “a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti” - delle suindicate complessive somme di € 136.527,04 e di € 21.783,19: invece, tra le parti era certamente controverso anzitutto – e per questo il ricorrente chiedeva che venisse resa pronunzia sul punto – se ad esso AT andasse attribuita, o non, la qualità di lavoratore subordinato. Peraltro, da diversa e concorrente visuale prospettica, pare alla Corte che quel decidente abbia sottovalutato la rilevanza – nel caso nella specie venuto al suo esame - di simile questione, come sta a dimostrare la circostanza che i riferimenti giurisprudenziali da quel decidente esclusivamente ripresi contemplino – onde giungersi a ritenere la sopravvivenza della giurisdizione del lavoro – la sola specifica ipotesi di impugnativa di licenziamento e di consecutiva richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro: mentre – come non men che esattamente già rilevato dal primo giudice – rimane persistentemente attratto alla competenza del Giudice del Lavoro anche ogni altro giudizio in cui il lavoratore formuli comunque richiesta (non necessariamente rivolta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro) di declaratoria, con pronunzia idonea al giudicato, di
“accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, …. in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito”; ovvero, ogni controversia,
“riguardante lo "status" del lavoratore in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, volta ad ottenere pronunce di mero accertamento …”.
§§§
Come merita di essere a questo punto riaffermato, il non ha dimostrato - Pt_2
nell'assolvimento del mandato professionale che al tempo il AT gli conferiva - una diligenza inferiore allo standard richiesto dal disposto del secondo comma dell'art. 1176 c.c.: e tanto assume valenza totalmente assorbente di ogni altra questione posta in controversia. Non è mestieri pertanto, ed in particolare, di andare a stabilire ulteriormente se – anche a voler dare per ammessi sia la qualità del AT di lavoratore subordinato (quantomeno nel primo periodo in cui le relative buste-paga gli ascrivono la qualifica di “operaio-autista”, e non invece la qualità di “socio” attribuitagli successivamente) sia i crediti per differenze retributive e per TFR dal predetto vantati nei suindicati termini numerari, ed a voler poi ritenere probabile che l'attivo fallimentare non fosse sufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi – esso odierno appellante avesse titolo a fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro ex art. 2 L. 297/82 e art. 5 D.Lgs. 80/92 (semprecchè, peraltro, in questa sede di giudizio fosse lecito sostituirsi non solo al giudice competente ma anche alla Pubblica Amministrazione: si consideri, infatti, che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui all'art. 2 del CP_10 d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla CP_10
fattispecie previdenziale”, Cass. VI 31128/2019).
§§§
Conclusivamente, l'appello spiegato in atti da deve essere dunque Parte_1
rigettato. Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, dal che - previamente rammentato che, secondo esegesi costituente jus receptum, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (ex ceteris Cass. 6144/2024) – deve farsi discendere che l'appellante debba rifondere le spese di rappresentanza e difesa sia del sia della dal primo conducentemente chiamata in Pt_2 Controparte_4
causa a tenore delle condizioni di polizza (come sopra precisate); e che a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della debba essere, per Controparte_1
converso, lo stesso che affatto infondatamente chiamava in causa anche Pt_2
quest'ultima compagnia assicurativa nonostante i termini (come sopra pure precisati) in cui veniva disciplinata la clausola “claims made” della relativa polizza (clausola – mette conto di aggiungere – di cui è stata posta in dubbio la validità dietro richiamo di detta Cass.SS.UU. 22437/2018: richiamo, tuttavia, soltanto generico e non accompagnato da alcun tentativo di dimostrare la rilevanza, nel caso a mani, della complessa esegesi nell'occasione dispiegata dal massimo organo nomofilattico). Spese - tutte le predette - che – fatta applicazione dei parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, stante il valore indeterminabile - cfr. Cass. III 2641/2006, Cass. II 6350/2010, Cass. I 10984/2021 -
e la media complessità della causa, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata - si liquidano (dunque sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + €
1.735,00 x fase decisionale) nell'importo complessivo di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante (senza che ciò rimanga escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 924/2024 del 19.02.2024 proposto, con citazione del
15.3.2024, da nei confronti di nonché della Parte_1 Parte_2 [...]
e della – così provvede: Controparte_4 Controparte_1
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_1
nel giudizio di appello sia di sia della Parte_2 Controparte_4
che si liquidano – in favore sia del primo che della seconda, e per
[...]
ciascuno - in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e Parte_2
difesa della nel giudizio di appello: che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 22.IX.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 409/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Monica Bambara (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato, in persona dell'amministratore delegato Controparte_1 Controparte_2
Pa e del dirigente ), sedente in GL NE (c.f.
[...] Controparte_3 C.F._3
Pa
- P. IVA ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.
[...] C.F._4
Santo Spagnolo (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata, (in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Controparte_4 [...]
Pa
, con sede in Roma (c.f. ), rappresentata e difesa per CP_5 C.F._5
procura in atti dall'Avv. Carlo Alessi (del Foro di Caltanissetta) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati
OGGETTO: responsabilità professionale.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 30.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione (del 15.5.2017) introduttiva del giudizio di primo grado – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania l'Avv. – Parte_2 Parte_1
esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa di lavoro (avente CP_6
sede in Catania ed operante nel settore del trasporto di merci e facchinaggio) dal 1°.04.1983 al 30.6.2003, sino al momento in cui (dopo che per più mesi non gli era stato corrisposto il salario di spettanza) aveva preferito recedere dal rapporto,
- che nel corso degli anni aveva sistematicamente riscosso una retribuzione inferiore – mediamente del 50% - a quella altrimenti dovutagli: nulla in particolare venendogli, sistematicamente, riconosciuto per le ore di lavoro straordinario che prestava quotidianamente,
- che, successivamente a detto recesso, nulla gli era stato neppure corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto,
- che si era quindi rivolto al convenuto il quale, accettato l'incarico professionale, già nel gennaio del 2005 aveva promosso l'esperimento (innanzi al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro) di tentativo di conciliazione ex art. 412 c.p.c.: conclusosi con esito negativo,
- che il aveva quindi adito le vie giudiziali solo a distanza di quattro Pt_2
anni, ovvero con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato nella Cancelleria del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania soltanto l'11.2.2009 (ed iscritto al n. 1069/2009 R.G.): ricorso in calce al quale veniva formulata domanda di condanna di detta al pagamento in favore del ricorrente Controparte_7
della somma di € 136.527,04 a titolo di differenze retributive mai percepite, nonché della somma di € 21.783,19 a titolo di trattamento di fine rapporto
(oltre, sull'una e sull'altra somma, rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.),
- che alla prima udienza - innanzi a detto Giudice del Lavoro - del 17.5.2011 veniva dichiarata l'interruzione del processo, dopo che era stato documentato l'intervenuto fallimento della cooperativa resistente giusta sentenza del
Tribunale di Catania - Sezione Fallimentare n. 157/2010 del 2.12.2010,
- che il aveva quindi proceduto alla riassunzione del processo con il Pt_2
ricorso ex art. 303 c.p.c. che l'11.11.2011 depositava nella Cancelleria della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania: ricorso in seguito alla presentazione del quale veniva fissata la nuova udienza del 21.1.2012,
- che, dopo una serie di meri rinvii, la causa era istruita solo all'udienza del
09.02.2016, con l'escussione del teste addotto dal ricorrente: testimonianza in esito alla quale l'Avv. insisteva nell'istanza di c.t.u. contabile, Pt_2
- che il giudice designato, piuttosto che disporre il richiesto accertamento peritale, pronunziava ordinanza con la quale invitava parte ricorrente (e non altri, essendo la curatela evocata in riassunzione rimasta contumace) ad interloquire in ordine alla sopravvenuta competenza funzionale del Giudice
Fallimentare ai sensi dell'art. 24 L. Fall.,
- che in esito alla successiva udienza del 1°.
3.2016 veniva resa sentenza n.
918/2016 con cui, riconosciutasi detta sopravvenuta competenza funzionale del Giudice Fallimentare, le domande già formulate da esso AT venivano dichiarate improcedibili.
Ciò premesso, deduceva l'attore che, poiché a detta ultima data il procedimento derivato dalla dichiarazione di fallimento della CAT Soc. Coop. a r.l. era già stato definito (senza che, pertanto, fosse più possibile insinuarsi, neanche tardivamente, al passivo fallimentare), fosse così rimasta frustrata ogni sua legittima aspettativa di riscuotere infine le somme per le quali aveva agito in giudizio.
Ed allegato di aver tempestivamente contestato al , con lettera raccomandata Pt_2
del 1°.7.2016, la sua imperita condotta professionale – senza che ne seguisse alcuna ammissione di responsabilità, il essendosi invece limitato a inoltrare (con Pt_2
lettere raccomandate del 5.7.2016) alle compagnie assicurative presso cui aveva acceso polizza di responsabilità civile tempestiva denuncia ex art. 1913 c.c. - esso
AT concludeva chiedendo, pertanto, al Tribunale adito di “così statuire: 1)
Accertare e dichiarare, in punto di fatto, l'errore del professionista, avv. Parte_2
, consistito nella prosecuzione del giudizio interrotto innanzi a Giudice
[...]
funzionalmente incompetente;
2) Accertare e dichiarare l'errore del professionista consistito nella tempestiva mancata presentazione della domanda giudiziaria volta al ristoro delle pretese economiche del lavoratore innanzi il Giudice Fallimentare nei termini di legge, a pena di decadenza;
3) in conseguenza, nella sussistenza del nesso di causalità, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità professionale dell'avv. per i danni irreparabili patiti dall'odierno attore, sig. Parte_2
, in conseguenza del tempestivo mancato esercizio della relativa Parte_1
domanda giudiziaria nei termini di legge;
4) per l'effetto, condannare l'avv.
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. (siccome descritti in Parte_2 Pt_1
parte motiva) e quantificabili in €. 158.310,23 (euro centocinquantottomilatrecentodieci/23) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio l'Avv. contestava vibratamente le Parte_2
domande del , in particolare obiettando: Pt_1 - che a tutt'altro concedere – costituendo bensì jus receptum l'arresto secondo cui “La responsabilità dell'avvocato per l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se un danno vi sia stato effettivamente, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” – il nulla avesse documentato, né tampoco allegato, quanto alla consistenza Pt_1
dell'attivo del fallimento de quo ed alla conseguente possibilità che anche i crediti di lavoro dello stesso fossero, anche solo parzialmente, infine Pt_1
soddisfatti,
- che, in realtà, nient'affatto a torto il giudizio fosse stato riassunto innanzi al
Giudice del Lavoro, stante che a questo era stato anzitutto richiesto di riconoscere e dichiarare che tra il e la CAT Soc. Coop. a r.l. fosse Pt_1
intercorso un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
e che, comunque, il riparto di competenza tra Giudice del Lavoro e Giudice Fallimentare integrasse vexata quaestio, mai approdata ad arresti di segno univoco.
Per il che esso convenuto chiedeva infine che le domande di controparte fossero rigettate. Per la denegata ipotesi di soccombenza dichiarava, tuttavia, di voler chiamare in causa le compagnie assicurative presso cui aveva acceso polizza a copertura della responsabilità professionale, vale a dire la e Controparte_4
la per esserne, in eventum litis, garantito e manlevato. Controparte_1
Per l'esposto e per il dedotto il dunque concludeva onde sentir il Tribunale Pt_2
adito da controparte “rigettare integralmente le domande tutte spiegate dall'attore perché carenti dei relativi presupposti sia empirici che giuridici e, comunque, infondate in fatto e in diritto oltre che carenti di prova, con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, nella non temuta ipotesi che le domande attrici dovessero essere accolte in tutto o in parte, con condanna del convenuto al pagamento di somme in favore dell'attrice medesima: ritenere e dichiarare le sopra generalizzate compagnie assicuratrici e Controparte_1 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tenute a garantire e manlevare l'Avv. dagli obblighi di pagamento derivanti Parte_2
dall'emittenda sentenza e conseguentemente condannare le medesime compagnie assicuratrici al pagamento in via diretta all'attore delle somme liquidate, comprensive di qualsivoglia onere e spesa accessoria. Con vittoria, in ogni caso, delle spese ed onorari di lite oltre gli accessori di legge”.
§§§
Provvedutosi in conformità ex art. 269 c.p.c., si costituivano ulteriormente in contraddittorio sia la sia la Controparte_4 Controparte_1
La prima richiedendo infine di “Rigettare le domande avversarie perché illegittime, infondate, erronee e non provate. Ritenere e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o comunque la decadenza dalla garanzia assicurativa e per l'effetto rigettare la domanda di manleva svolta dall'Avv. nei confronti della Pt_2
concludente In via meramente subordinata e nella non temuta ipotesi Controparte_8
in cui quest'ultima dovesse essere tenuta al pagamento di qualsiasi importo in favore del sig. , ritenere e dichiarare l'Avv. tenuto a rimborsare la Pt_1 Pt_2 CP_8
di quanto obbligata al pagamento e la tenuta a rimborsare l'intero o Controparte_9
la quota di spettanza. In ogni caso rigettare le domande di garanzia proposte nei confronti della in accoglimento delle eccezioni proposte dalla società CP_4
concludente gradatamente nelle superiori premesse in relazione al contratto di assicurazione ai sensi del disposto di cui all'art. 1910, II comma c.c. nonché ai sensi delle norme che regolano l'assicurazione in generale recepite in polizza, non essendo stato dato l'avviso della stipula di altra polizza assicurativa per lo stesso rischio. In via ancor più gradata, ai sensi dell'art. 1911 c.c. limitare l'eventuale indennizzo dovuto dalla alla propria quota, atteso che per il medesimo rischio sono stati CP_4 stipulati più contratti di assicurazione con il limite costituito dal massimale pattuito in polizza. Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
La seconda, a sua volta, concludeva chiedendo infine al Tribunale di “ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia dell'odierna comparente;
nel merito, rigettare la domanda attorea e per l'effetto rigettare ogni domanda, da chiunque proposta, nei confronti dell'odierna comparente;
in subordine, ridurre la domanda nei limiti del danno subito e provato, e dire tenuta la concludente nei limiti contrattuali di polizza e delle relative CGA, facendo applicazione dell'art. 1910 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
§§§
Venuti in udienza ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il G.I. – ritenuto (giusta ordinanza del 04.06.2019) che “avuto riguardo ai documenti prodotti dall'attore non appare necessario acquisire il fascicolo di parte del giudizio celebratosi dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale nella causa n. 1069/2009”, che
“l'interrogatorio formale del convenuto verte su circostanze già aliunde dimostrate ovvero irrilevanti tenuto conto degli addebiti mossi all'Avv. ”, che “avuto Pt_2
riguardo al verbale della testimonianza resa da nel processo Testimone_1
celebratosi innanzi al Giudice del Lavoro, anche la richiesta di prova per testi articolata dall'attore si appalesa superflua” e che “non è necessario disporre c.t.u. tenuto conto della domanda spiegata dall'attore nel ricorso proposto innanzi al
Giudice del Lavoro con il ministero del convenuto” – disattesa dunque ogni altra istanza rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali - e posta la causa in decisione - con sentenza n. 924/2024 del
19.02.2024 rigettava la domanda risarcitoria del AT dopo avere, in particolare, ritenuto:
- che dovesse realmente riconoscersi che “l'azione incoata dall'Avv. Pt_2
verteva, innanzitutto, sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore e la Soc. Coop. “CAT” a r.l. E ciò alla luce delle contestazioni mosse dalla stessa società e dell'esistenza di alcune buste paga ove il Pt_1
veniva qualificato socio;
domanda di accertamento da cui discendeva la domanda di condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto. Tanto è vero che le dichiarazioni rese dal teste escusso nel suindicato procedimento innanzi il
Giudice del Lavoro, , concernevano prevalentemente la Testimone_1
natura del rapporto intercorso”: e, ciò posto, che “la contestata scelta del professionista di riassumere il giudizio, dichiarato interrotto a seguito di fallimento della società resistente, innanzi al Giudice del Lavoro anziché innanzi al Giudice Fallimentare non appare una strategia così peregrina e violativa dei propri doveri professionali, in relazione alla interpretazione di norme ed orientamenti giurisprudenziali non sempre certi ed univoci. Invero, proprio in materia di riparto tra rito processuale da seguire in materia di fallimento e competenza giuslavoristica si registrano orientamenti contrastanti, tant'è che, al contrario, anche alcune pronunce recenti della giurisprudenza di legittimità affermano che “ove il lavoratore abbia agito in giudizio per l'accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della
"par condicio creditorum" (cfr. Cass. Civ. n. 23418/2017; si veda, anche, Cass.
Civ. n. 7990/2018, secondo cui, nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie - riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità - volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale;
conforme Cass. Civ. n. 14998/2000). Nel caso che occupa, appare evidente che il ricorso avanzato verteva in via principale sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, indicando tra l'altro, in calce alla domanda, la durata dello stesso e, conseguentemente, la condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR, tenuto conto del
C.C.N.L. e della qualifica indicata, come da prospetto allegato al ricorso.
Sicché, non appare provata la grave negligenza ed imperizia del convenuto, non potendosi ritenere indice di tale condotta la mancata contestazione dell'ordinanza del GL ove rilevava tale questione d'ufficio. Al contrario, appare anomalo che l'attore, appena avuta conoscenza della sentenza spedita dal il 28.06.2016, anziché decidere di impugnarla chiedeva il Pt_2
risarcimento dei danni patiti invocando la responsabilità del professionista con lettera del 1.7.2016”,
- che, sotto diverso profilo, “fermi restando i limiti probatori delle dichiarazioni rese in altro procedimento innanzi il Giudice del Lavoro, tra parti solo parzialmente coincidenti, dal teste , deve altresì Testimone_1
rilevarsi la loro non evidente credibilità, avendo il agito nei confronti Tes_1
della medesima società; ma anche la loro sostanziale inattendibilità, stante la contraddittorietà delle stesse sia con riguardo alla durata del rapporto di lavoro del che con riguardo alla circostanza che l'attore fosse andato Pt_1 in pensione. Infatti, il affermava che il “non ha cessato di Tes_1 Pt_1
lavorare per cessazione dell'attività della cooperativa, tanto è vero che io ho preso il suo posto e la cooperativa ha continuato a lavorare”, mentre lo stesso attore nel ricorso avanzato innanzi il Giudice del Lavoro, e ribadito nell'atto introduttivo del presente procedimento, afferma che “il rapporto di lavoro de quo risulta cessato in data 30.06.2003 per cessazione dell'attività da parte della
Cooperativa”. Sicché, alla luce delle contraddizioni evidenziate, della genericità delle dichiarazioni rese anche con riferimento alle asserite differenze retributive, nonché delle contestazioni sollevate anche con riguardo al richiesto T.F.R., non appare provato che con elevata probabilità il Giudice adito avrebbe accolto la domanda nel merito, in assenza di ulteriori elementi probatori, sia con riguardo all'an che con riguardo al quantum richiesto”,
- che, infine, “diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non appare probatoriamente significativo che …. anni prima fossero state accolte le domande avanzate dallo stesso teste innanzi il Giudice del Lavoro, Tes_1
peraltro afferenti a petitum parzialmente diversi;
e nemmeno apprezzabile, non essendo stata prodotta la relativa sentenza (risultando solo indicata nel corpo e nell'indice della memoria n. 1 dell'art.183 comma 6 c.p.c. di parte attrice, depositata telematicamente il 23.05.2018)”.
§§§
Avverso la sentenza di rigetto delle sue istanze risarcitorie così resa dal Tribunale di
Catania interponeva, con citazione tempestivamente notificata il Parte_1
15.3.2024, appello per contestare sotto diversi profili quanto aveva condotto il primo giudice a rigettare la sua domanda risarcitoria.
All'uopo obiettava che “appare necessario fugare ogni dubbio sul petitum e sull'oggetto del giudizio davanti al G.L. promosso dall'avv. il quale, sin dalla Pt_2
prima pagina del ricorso del 11.2.2009, iscritto al RG 1069/09, espressamente rilevava al punto 4): “nel corso del rapporto di lavoro, all'odierno ricorrente sono state rilasciate le buste paga che si allegano;
tuttavia, l'importo ivi indicato come retribuzione corrisposta non corrisponde alla realtà dei fatti. Invero, in corso di rapporto, all'odierno ricorrente sono state erogate retribuzioni mediamente non superiori al 50% delle retribuzioni indicate in buste paga”:ciò per cui l'oggetto del primo petitum non è affatto inerente al riconoscimento di qualifiche o mansioni superiori né, persino, al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato bensì solo ed esclusivamente all'accertamento di un credito, maturato sulla base delle buste paga prodotte dal sig. , tramite il ricorso redatto dall'avv. che Pt_1 Pt_2
agiva in giudizio per l'accertamento del credito maturato, riconosciuto in buste paga ma corrisposto solo in misura del 50% rispetto al contenuto delle stesse buste paga.
Ciò veniva sapientemente ignorato e mistificato dalla difesa dell'avv. ma non Pt_2
poteva né doveva essere ignorato o frainteso, al momento della decisione, dal
Tribunale”.
Il quale – si aggiungeva – in nessun conto aveva tenuto persino quanto il Giudice del
Lavoro aveva espressamente chiarito allorchè, nel testo della succitata sentenza n.
918/2016, aveva dato atto che il AT avesse proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. “per ottenere “la condanna al pagamento, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti” (questo il petitum). Prosegue il G.L. evidenziando che “ai sensi dell'art. 24 l. Fall. il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. La presente fattispecie ha ad oggetto la corresponsione di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, pretesa fatta valere nei riguardi della parte datoriale che nelle more del giudizio è stata dichiarata fallita (cfr. la visura camerale versata in atti all'udienza del 17 maggio 2011 da cui risulta che il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della detta società con sentenza del 2 dicembre 2010). Deve rilevarsi che la Suprema Corte ha evidenziato che "Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento" (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva proposto domanda incentrata sull'obbligo di ripristino delle mansioni precedenti in funzione del risarcimento del danno da dequalificazione, con condanna della controparte alle differenze relative e al risarcimento del danno alla salute) (cfr. Cass. 14 settembre 2007, n. 19248). La
Suprema Corte ha ancora avuto modo di evidenziare che "Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum" (cfr. C. Cass.
7129/2011; C. Cass. 4051/2004); ed analogamente, sempre la Suprema Corte ha precisato che "In caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione". Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto soltanto le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto di talché trova applicazione l'art. 24 1. Fall.”. Il G.L. non poteva essere più chiaro nell'identificare l'oggetto della causa, giustificando la sua pronuncia di improcedibilità sulla base del petitum dell'avv. Rileva chiaramente il G.L. in Pt_2
sentenza che solo nel caso in cui si fosse proceduto davanti al Tribunale del lavoro per impugnativa del licenziamento e conseguente richiesta di reintegra e risarcimento, anche ai fini previdenziali, la competenza sarebbe rimasta in capo al giudice del lavoro, cosa che non avveniva nella fattispecie in quanto le richieste del sig. erano solo economiche (differenze retributive non pagate e TFR) per cui Pt_1
la competenza si spostava per legge al Tribunale fallimentare che, unico, poteva trattarne in quanto, dopo la pronuncia della sentenza di fallimento della Soc. coop.
CAT, dovevano essere valutate in sede di gestione del fallimento tutte le rivendicazioni dei creditori, comprese quelle del sig. , al fine di garantire il Pt_1
principio generale tutelato dall'ordinamento della par condicio creditorum”.
E la chiarezza così dimostrata dal Giudice del Lavoro nell'estendere dette motivazioni – si rimarcava infine – aveva di tutta evidenza fornito contezza anche all'appellato del grave errore nel quale era incappato: appellato che, infatti, “presa conoscenza della sentenza, si limitava a trasmetterla al sig. con nota del Pt_1
28.6.2016 (cfr. doc. 3 indice di I grado) senza eccepire alcunché, ossia senza consigliare al sig. di proporre appello alla sentenza”. Pt_1
Per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita di Parte_1
“accogliere, in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 924/24 emessa dal
Tribunale di Catania, Sezione Quinta Civile, Giudice Dott.ssa Cosentino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 9289/17, depositata in cancelleria in data 19.2.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto: 1) Accertare e dichiarare, in punto di fatto, l'errore del professionista, avv. , Parte_2
consistito nella prosecuzione del giudizio interrotto innanzi a Giudice funzionalmente incompetente;
2) Accertare e dichiarare l'errore del professionista consistito nella tempestiva mancata presentazione della domanda giudiziaria e/o istanza di ammissione al passivo fallimentare della soc. Coop “CAT” a r.l. volta al ristoro delle pretese economiche del lavoratore innanzi il Giudice Fallimentare nei termini di legge, a pena di decadenza;
3) in conseguenza, nella sussistenza del nesso di causalità, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità professionale dell'avv.
per i danni irreparabili patiti dall'odierno appellante, sig. Parte_2
, in conseguenza del tempestivo mancato esercizio della relativa Parte_1
domanda giudiziaria nei termini di legge;
4) per l'effetto, condannare l'avv.
[...]
, e/o i terzi chiamati in garanzia, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, in virtù di
[...]
contratto, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. (siccome descritti in Pt_1
parte motiva) e quantificabili in € 158.310,23 (euro centocinquantottomilatrecentodieci/23), di cui € 21.783,19 a titolo di TFR, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, anche all'esito dell'attività istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre iva cpa e spese generali al 15% come per legge, di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario, riservandosi di depositare nota spese”.
§§§
Si costituivano in contraddittorio sia l'originario convenuto, sia la Controparte_4
e la dallo stesso già chiamate in causa a titolo di
[...] Controparte_1 Pt_2
garanzia. Controdeduceva esso che non corrispondesse “al vero che l'azione intrapresa Pt_2
dal innanzi al Tribunale del Lavoro avesse avuto ad oggetto esclusivamente Pt_1
l'accertamento di un rivendicato credito di lavoro, ovvero che tale domanda potesse prescindere dal previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso. Ed invero, come facilmente constatabile dal petitum immediato del ricorso proposto innanzi al Tribunale del
Lavoro di Catania, le istanze del AT erano primariamente volte a far “… accertare e dichiarare che tra l'odierno ricorrente e la è intercorso un CP_6
rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 1.4.1983 e con cessazione alla data del 30.6.2003”. Ne consegue che l'accoglimento delle successive domande, proposte nella medesima sede, di condanna della al pagamento di importi CP_6
pretesi a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto era strettamente condizionato dal pregiudiziale riconoscimento della avvenuta instaurazione (dal 1.4.1983 al 30.6.2003) di un rapporto di lavoro subordinato con Contr la in bonis. Il primo Giudice ha quindi ritenuto che nessuna prova abbia offerto l'attore in ordine alla asserita natura subordinata del rapporto di lavoro (dal
1.4.1983 al 30.6.2003) piuttosto documentalmente contradetta dalle buste paga versate in atti dalle quali emerge la diversa rivestita qualità di socio lavoratore del
AT. Peraltro che il rivestisse la qualità di socio lavoratore - diversamente Pt_1
da quanto sostenuto dall'appellante - è documentalmente provato dagli stessi documenti versati in atti dall'attore in primo grado. Nello specifico la qualità di socio operaio rivestita dal all'interno della è chiaramente Pt_1 CP_6
evincibile nell'attestato di frequenza ad un corso di formazione, facente parte dell'allegato n. 9 di parte avversa alle pag. 88-89, in cui l'appellante è qualificato espressamente quale “socio della cooperativa” con mansione di autista trasportatore. In conseguenza di tali incongruenze il Tribunale ha quindi fatto discendere quale ovvia conseguenza che “alla luce delle contraddizioni evidenziate, della genericità delle dichiarazioni rese anche con riferimento alle asserite differenze retributive, nonché delle contestazioni sollevate anche con riguardo al chiesto TFR non appare provato che con elevata probabilità il Giudice adito avrebbe accolto la domanda nel merito, in assenza di ulteriori elementi probatori, sia con riguardo all'an che con riguardo al quantum richiesto”.
Ed in relazione a quanto aveva ulteriormente indotto il primo giudice a disattendere la domanda risarcitoria del , esso appellato riteneva di poter ribadire che Pt_1
“L'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione, ma occorre verificare altresì se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Una cosa è infatti l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per il negligente svolgimento della prestazione, altra cosa è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale può ritenersi sussistente solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. ex plurimis, sul medesimo tema, Cass. 22 novembre 2004, n. 22026;
Cass. 19 novembre 2004, n. 21894; Cass. 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. 27 marzo
2006, n. 6967)”: e, ciò posto, che “Non può affermarsi la responsabilità del professionista per il solo fatto omissivo, che controparte indica nella mancata presentazione dell'istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento, occorrendo altresì verificare che qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, si sarebbe realizzato il risultato sperato dal cliente. Comunque, controparte non ha provato, né chiesto di provare, che quand'anche l'avv. avesse agito in Pt_2
sede fallimentare, e quand'anche il credito fosse stato ammesso, le pretese creditorie del avrebbero ivi rinvenuto pieno o parziale concreto soddisfacimento non Pt_1
essendovi alcuna evidenza o allegazione che il fallimento Coop CAT disponesse di liquidità sufficienti per ripartire somme in favore del . Parte attrice in primo Pt_1
grado nulla ha dedotto circa: a) l'esistenza e la consistenza di un'eventuale massa attiva b) la consistenza dello stato passivo c) il numero e il grado dei creditori ammessi d) l'esistenza di riparti di somme tra i creditori eventualmente ammessi;
e) che i crediti vantati disponessero dei requisiti per essere ammessi al privilegio, anziché al chirografo;
f) che il credito da lavoro, ove anche accertato in sede fallimentare, presentasse i requisiti (credito per tfr e ultime tre mensilità di retribuzione) per accedere al fondo di garanzia Per quanto riguarda, nello CP_10
specifico, la possibilità di ottenere, tramite il Fondo di Garanzia presso l la CP_10
liquidazione del TFR, il deducente contestava in primo grado la sussistenza del relativo diritto attesa la qualità di socio lavoratore rivestita dal e Pt_1
l'inesistenza di manifestazioni di volontà della cooperativa di riconoscere il TFR.
Per altro verso, dalle allegazioni e prove in atti non emerge la ricorrenza dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia per il riconoscimento delle ultime tre mensilità di retribuzione in sostituzione del datore di lavoro insolvente, essendo tale beneficio previsto solamente per gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (asserito cessato nel 2003) rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura della procedura di fallimento (dichiarato nel 2010)”.
In subordine – ovvero per il caso di riforma della sentenza impugnata e di sua finale soccombenza – ex art. 346 c.p.c. il nuovamente deduceva: Pt_2
- che infondata fosse l'eccezione “approntata da di inoperatività Controparte_1
della polizza assicurativa nr. 026 00360527, rimasta in vigore dal 20 ottobre
2009 al 20 ottobre 2014 (doc. n. 2 fasc. cost), fondata sul richiamo alla clausola “claims made” di cui all'art. 7 del contratto che ne delimita l'efficacia temporale con riferimento non già alla data di verificazione dei fatti dai quali scaturirebbe la responsabilità dell'assicurato, bensì alla data in cui la richiesta risarcitoria è pervenuta, per la prima volta, alla compagnia assicuratrice”: così per come desumibile da Cass.SS.UU. 22437/2018, secondo cui “Nell'assicurazione della responsabilità professionale il regolamento contrattuale dovrà modularsi anzitutto in ragione della disciplina legale di base, che esprime un carattere imperativo, per essere non solo inderogabile in pejus, ma posta anche a tutela di interessi di natura pubblicistica, ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il valore sociale dell'assicurazione.
Ne deriva che lo iato tra il primo e la seconda [per aver la stipulazione ignorato e/o violato quanto dalla legge disposto, come esito al quale può approdarsi alla luce, soprattutto (ma non solo), dell'indagine sull'equilibrio sinallagmatico anzidetto] comporterà la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. A tanto il giudice potrà e dovrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass. Sez. un. 9140 del 2016, citata), in forza dell'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., così da integrare lo statuto negoziale attingendo quanto necessario - per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato - dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa”,
- che altrettanto infondata fosse l'eccezione “approntata da Controparte_4
di inoperatività della polizza assicurativa nr. 71 11708TE stipulata dall'avv.
con detta compagnia (doc. n. 3 fasc. cost.). Come invero evincibile Pt_2
dalla copia del contratto di assicurazione in atti (pag. 18 doc. n.
3. comp. cost. dell'avv. ), avente decorrenza dal 10.11.2014, in forza delle previsioni Pt_2
di cui alle condizioni aggiuntive alla polizza afferenti la retroattività della copertura assicurativa “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto purchè relativamente a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto”. Nel caso di specie: a) la denuncia all'assicurazione è stata trasmessa dall'assicurato in data 5.7.2016 (doc. n. 5 alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.), ovvero durante il periodo di validità del contratto (stante, in assenza di disdetta della polizza, mai difatti dedotta da controparte, la sua automatica rinnovazione alla prima scadenza del 10.11.2015); b) i fatti per i quali vengono ascritti i profili di responsabilità del professionista risalirebbero al 11.11.2011, ovvero ad un periodo inferiore al previsto limite massimo di retroattività (5 anni). In forza di quanto sopra esposto va pertanto ritenuta la piena operatività della garanzia assicurativa prestata da . Controparte_4
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo che l'appello Parte_2
del AT fosse rigettato;
ovvero ed in subordine, per il caso di soccombenza, di essere – per quanto di ragione - manlevato dalla e/o dalla Controparte_1 [...]
Controparte_4
§§§
Costituendosi a loro volta in seconda istanza sia la sia la Controparte_1 [...]
contestavano anch'esse l'impugnazione del AT, al contempo Controparte_4
ribadendo le eccezioni già opposte alla domanda di manleva avanzata nei loro confronti.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione finale ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto in atti da non merita di essere atteso, risultando Parte_1
invero infondato già, e con valenza assorbente di ogni altra questione, nella parte in cui si imputa persistentemente al di essere nella specie incorso in fatto di Pt_2
imperizia o negligenza professionale.
Onde convincersi della bontà, per converso, delle affermazioni rassegnate al riguardo dal Tribunale basta rileggere il sullodato originario ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.2.2009: dal testo del quale pure emerge che, in sede di esperimento di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., al fosse stato anche, ed anzitutto, Pt_1
opposto da controparte che risultasse “rivestire la qualità di "socio", come tale non legittimato alla richiesta di corresponsione del predetto emolumento (TFR), previsto solo in relazione ai rapporti di lavoro subordinato”. Tant'è che il ricorrente, subito dopo, obietta in primo luogo che “In alcune delle buste paga rilasciate in corso di rapporto pare doversi intravedere 1'attribuzione all' odierno ricorrente della qualità di 'socio'; invero, tale indicazione è rinvenibile nelle buste paga degli ultimi anni del rapporto, ma per gli anni precedenti non appare alcuna indicazione in tal senso ed anzi vi è espressa attribuzione della qualifica di "operaio-autista "”; e, a seguire, obietta altresì che “In ogni caso va chiarito che, anche qualora sulla scorta della documentazione detenuta dalla Cooperativa datrice di lavoro dovesse formalmente risultare in capo all'odierno ricorrente la qualità di socio, non vi è dubbio che l'attribuzione di tale qualità è del tutto fittizia e simulata, mirante a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato. Va rilevato, invero, che l'odierno ricorrente non ha mai avuto alcun potere gestionale nell'ambito della Cooperativa, non ha mai partecipato a divisione degli utili, né ha mai dovuto sostenere ripianamenti di perdite d'esercizio. Anzi, non risulta neppure che sia stato convocato ad Assemblee. In sostanza occorre senz' altro escludere, in relazione al rapporto de quo, che il Sig.
abbia mai assunto alcun "rischio d'impresa” in ordine alla gestione Parte_1
della Cooperativa. Com' è noto, secondo la giurisprudenza, affinché possa rivestirsi la qualità di socio da parte di un lavoratore è necessario che questi abbia svolto attività di gestione dell'attività sociale e/o che sia comunque rinvenibile, in capo al medesimo, l'assunzione del rischio d'impresa. Nel caso di specie tali elementi, come dedotto, difettano integralmente con la conseguenza che, anche qualora formalmente il ricorrente risultasse essere 'socio', tale qualifica è del tutto fittizia e simulata e, pertanto, inopponibile in relazione alle rivendicazioni di carattere economico connesse al pregresso rapporto di lavoro. Al contrario, va invece affermato che l'odierno istante è sempre stato sottoposto al potere direttivo e gerarchico dei responsabili della Cooperativa, non avendo mai avuto alcuna potestà di autodeterminare la propria prestazione lavorativa né di autoorganizzarsi. Erano, invero, i responsabili della che, nell'esecuzione delle mansioni di Parte_3 affidategli, emanavano le istruzioni e le direttive operative, Controparte_11
programmando l'attività del dipendente”.
E coerentemente, nel conclusum del suo ricorso, il AT chiedeva anzitutto all'adito
Giudice del Lavoro di “a) ritenere e dichiarare che tra l'odierno ricorrente e la Soc.
Coop. CAT a r.l. (in persona del legale rappresentante) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza dall' 01.04.1983 e con cessazione alla data del
30.06.2003”; e soltanto di seguito al previo accertamento della sua qualità di lavoratore subordinato chiedeva, altresì, di sentir “b) per l'effetto condannare la convenuta (in persona del legale rappresentante) al pagamento in Parte_3
favore del ricorrente della somma di € 136.527,04 a titolo di differenze retributive tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto, nonché al pagamento della somma di € 21.783,19 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ciascun diritto all' effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Vero – come è vero – tutto ciò essendo, ad essere nella specie incorso in un'affermazione erronea appare allora che sia stato, piuttosto, il Giudice del Lavoro allorchè riteneva che con il suo ricorso il AT avesse reso materia di giudizio solo, ed esclusivamente, la sua pretesa di sentir condannare la CAT Soc. Coop. a r.l. al pagamento in suo favore - “a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti” - delle suindicate complessive somme di € 136.527,04 e di € 21.783,19: invece, tra le parti era certamente controverso anzitutto – e per questo il ricorrente chiedeva che venisse resa pronunzia sul punto – se ad esso AT andasse attribuita, o non, la qualità di lavoratore subordinato. Peraltro, da diversa e concorrente visuale prospettica, pare alla Corte che quel decidente abbia sottovalutato la rilevanza – nel caso nella specie venuto al suo esame - di simile questione, come sta a dimostrare la circostanza che i riferimenti giurisprudenziali da quel decidente esclusivamente ripresi contemplino – onde giungersi a ritenere la sopravvivenza della giurisdizione del lavoro – la sola specifica ipotesi di impugnativa di licenziamento e di consecutiva richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro: mentre – come non men che esattamente già rilevato dal primo giudice – rimane persistentemente attratto alla competenza del Giudice del Lavoro anche ogni altro giudizio in cui il lavoratore formuli comunque richiesta (non necessariamente rivolta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro) di declaratoria, con pronunzia idonea al giudicato, di
“accertamento della propria qualifica nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, …. in quanto la domanda proposta non è configurabile solo come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito”; ovvero, ogni controversia,
“riguardante lo "status" del lavoratore in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, volta ad ottenere pronunce di mero accertamento …”.
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Come merita di essere a questo punto riaffermato, il non ha dimostrato - Pt_2
nell'assolvimento del mandato professionale che al tempo il AT gli conferiva - una diligenza inferiore allo standard richiesto dal disposto del secondo comma dell'art. 1176 c.c.: e tanto assume valenza totalmente assorbente di ogni altra questione posta in controversia. Non è mestieri pertanto, ed in particolare, di andare a stabilire ulteriormente se – anche a voler dare per ammessi sia la qualità del AT di lavoratore subordinato (quantomeno nel primo periodo in cui le relative buste-paga gli ascrivono la qualifica di “operaio-autista”, e non invece la qualità di “socio” attribuitagli successivamente) sia i crediti per differenze retributive e per TFR dal predetto vantati nei suindicati termini numerari, ed a voler poi ritenere probabile che l'attivo fallimentare non fosse sufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi – esso odierno appellante avesse titolo a fruire delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro ex art. 2 L. 297/82 e art. 5 D.Lgs. 80/92 (semprecchè, peraltro, in questa sede di giudizio fosse lecito sostituirsi non solo al giudice competente ma anche alla Pubblica Amministrazione: si consideri, infatti, che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui all'art. 2 del CP_10 d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla CP_10
fattispecie previdenziale”, Cass. VI 31128/2019).
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Conclusivamente, l'appello spiegato in atti da deve essere dunque Parte_1
rigettato. Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, dal che - previamente rammentato che, secondo esegesi costituente jus receptum, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (ex ceteris Cass. 6144/2024) – deve farsi discendere che l'appellante debba rifondere le spese di rappresentanza e difesa sia del sia della dal primo conducentemente chiamata in Pt_2 Controparte_4
causa a tenore delle condizioni di polizza (come sopra precisate); e che a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della debba essere, per Controparte_1
converso, lo stesso che affatto infondatamente chiamava in causa anche Pt_2
quest'ultima compagnia assicurativa nonostante i termini (come sopra pure precisati) in cui veniva disciplinata la clausola “claims made” della relativa polizza (clausola – mette conto di aggiungere – di cui è stata posta in dubbio la validità dietro richiamo di detta Cass.SS.UU. 22437/2018: richiamo, tuttavia, soltanto generico e non accompagnato da alcun tentativo di dimostrare la rilevanza, nel caso a mani, della complessa esegesi nell'occasione dispiegata dal massimo organo nomofilattico). Spese - tutte le predette - che – fatta applicazione dei parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, stante il valore indeterminabile - cfr. Cass. III 2641/2006, Cass. II 6350/2010, Cass. I 10984/2021 -
e la media complessità della causa, fatto riferimento), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata - si liquidano (dunque sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + €
1.735,00 x fase decisionale) nell'importo complessivo di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante (senza che ciò rimanga escluso dalla sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 924/2024 del 19.02.2024 proposto, con citazione del
15.3.2024, da nei confronti di nonché della Parte_1 Parte_2 [...]
e della – così provvede: Controparte_4 Controparte_1
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa Parte_1
nel giudizio di appello sia di sia della Parte_2 Controparte_4
che si liquidano – in favore sia del primo che della seconda, e per
[...]
ciascuno - in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e Parte_2
difesa della nel giudizio di appello: che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 22.IX.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)