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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed
Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2527 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato PREVIDI FERDINANDO
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato DE CASTRO MORGANA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza cartolare del
17/3/2025;
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lucca in data 5/6/1999 e dalla loro unione sono nati i figli: , Persona_1 in data 29 settembre 2001 a Pisa e , in data Persona_2
14.02.2008 a Pisa;
I coniugi si sono separati con sentenza n. 1885/2017 pubblicata in data 14/10/2017;
2. Con ricorso del 26/4/2022 il ricorrente Parte_1 ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra , con conseguente condanna della stessa Controparte_1 alla ripetizione di quanto le verrà corrisposto nelle more del giudizio;
disporre a carico di esso la somma di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli
[...]
e (€ 400,00 per ciascuno); disporre Persona_3 Persona_1
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo una differente regolamentazione, in particolare: disporre che il figlio venga affidato esclusivamente alla madre con Per_2 collocamento presso la stessa;
accertare e dichiarare l'obbligo a carico del signor di versare a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei figli la somma mensile per ciascun figlio di euro
1.250,00, nonché l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle pagina 2 di 8 spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli secondo il protocollo del Tribunale di Modena;
accertare e dichiarare l'obbligo del signor di continuare a versare a favore della signora Pt_1 [...]
la somma mensile di euro 1.000,00; rigettare le domande _1 proposte dal signor relative all'obbligo di ripetizione delle Pt_1 somme già versate a favore della moglie e dei figli;
ed infine condannare pagamento delle spese legali del procedimento a favore del procuratore antistatario maggiorato degli accessori di legge.
4. All'esito dell'udienza del sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c.:
“Affidamento e mantenimento dei figli
Si deve verificare in questa sede presidenziale se, sul piano oggettivo, si siano verificati mutamenti rilevanti della situazione di fatto considerata nel caso in esame dalla Corte d'Appello di
Firenze, che giustifichino la modifica in via d'urgenza dei provvedimenti di affidamento ed economici. Non sussistono tali presupposti.
- Quanto all'affidamento.
La figlia è divenuta maggiorenne. Le attuali difficoltà nella Per_1 relazione tra il figlio minore ed il padre non giustificano Per_2 in questa sede presidenziale una modifica del regime di affidamento in via d'urgenza. Le parti sono state concordi nel non ritenere opportuno l'ascolto del figlio minore in fase presidenziale.
- Quanto ai provvedimenti economici.
La situazione economica di è rimasta sostanzialmente Pt_1 invariata rispetto all'epoca della decisione della Corte d'Appello
(come da lui stesso riconosciuto: v. pag. 23 ricorso). La seria malattia dalla quale è affetto è pregressa, e peraltro stabile negli pagina 3 di 8 ultimi due anni (v. dichiarazioni ricorrente in udienza). Non è comunque allegata una sopravvenuta incidenza della malattia sulle capacità di lavoro e di reddito del ricorrente. ha _1 iniziato una attività imprenditoriale a febbraio 2021 in coincidenza con la decisione del giudice d'appello (v. dichiarazioni in udienza).
Dalla documentazione prodotta risulta confermato che tale attività non ha al momento ancora prodotto reddito: nelle dichiarazioni fiscali per il 2020 e 2021 (doc. 10,11) risultano indicati solo i contributi ex art. 156 c.c. versati dal marito;
dal bilancio 2021
(doc. 8) della società Centro IC IC LS (della quale è socia al 85%) risulta una perdita di esercizio di euro 39.971,91; inoltre i versamenti in favore della società risultano effettuati solo dall'altra socia . Non vi sono dunque ragioni per Parte_2 modificare ad oggi le condizioni economiche relativamente a figli.
Mantenimento del coniuge
Va premesso che allo stato le parti non sono divorziate e solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati su cui si fonda l'obbligo di mantenimento del coniuge (Cass. 28990/2008): in questa fase quindi va valutato se sussistano o meno modifiche nelle condizioni delle parti che giustifichino la modifica del contributo al mantenimento previsto in sede separativa non rilevando i diversi criteri previsti per la determinazione dell'assegno divorzile. Per quanto sopra detto non vi sono, allo stato, neppure i presupposti per modificare l'assegno ex art. 156 c.c. non essendovi stata una significativa modifica della condizione economica delle parti rispetto all'epoca della decisione della Corte d'Appello di Firenze.
La situazione economica complessiva delle parti potrà essere approfondita nella fase di merito.”
pagina 4 di 8 5. Con sentenza non definitiva n. 1106/2023, pubblicata in data
3/7/2023 (R.G. 2527/2022) veniva dichiarata la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
05.06.1999 a LUCCA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, parte II, serie A n. 62 del medesimo comune, e con provvedimento del 13/06/2023 la causa veniva rimessa in istruttoria per la determinazione delle ulteriori questioni formulate dalle parti;
6. A seguito della sentenza parziale di divorzio n. 1106/2023 le parti hanno successivamente raggiunto un complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1 - Disporre che il figlio minore (C.F. Persona_3
) resti affidato in modo condiviso ad C.F._3 entrambi i genitori con collocazione prevalente e privilegiata presso la residenza della madre attualmente Controparte_1 posta in Castelnuovo Rangone (MO), Via G. Mameli n. 40.
2 - Stabilire che la responsabilità genitoriale verrà quindi esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno i relativi obblighi. Con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse
– quali quelle afferenti l'istruzione, la salute e l'educazione – saranno assunte di comune accordo tra gli stessi genitori - che in ogni caso terranno conto dei suoi interessi e delle sue attitudini - mentre quelle di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente in via autonoma ed in specie durante i tempi di rispettiva permanenza.
3 - Stabilire che la disciplina del regime di frequentazione del detto figlio con il padre tenuto conto Parte_1 dell'approssimarsi della sua maggiore età (attualmente di anni quasi 17), dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici che si pagina 5 di 8 svolgono prevalentemente in Modena mentre la residenza del padre si trova a Lucca ove ha il centro dei propri affari, venga mensilmente concordata tra padre e figlio e comunicata alla
[...]
con il necessario congruo preavviso. Il tutto quindi _1 nel pieno rispetto dei desideri e delle volontà del figlio stesso.
4 - Disporre che il IG. debba corrispondere Parte_1 mensilmente alla IG.ra , quale genitore Controparte_1 collocatario, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 800,00: importo che dovrà essere Persona_3 da lui versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a far data dalla pubblicazione della emananda sentenza.
5 – Disporre che, avuto riguardo alla figlia (C.F. Persona_1
maggiorenne, studentessa universitaria con C.F._4 un impiego part-time che però non le fornisce ancora la completa indipendenza economica, il debba Parte_1 corrispondere, sull'espresso prestato assenso della _1
, direttamente alla figlia a titolo di contributo mensile per il
[...] suo mantenimento la somma di € 300,00: importo che dovrà essere alla medesima figlia direttamente versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e che dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a far data dalla pubblicazione della emananda sentenza.
6 – Stabilire che, per entrambi i figli, sino al loro rispettivo raggiungimento dell'indipendenza economica, le spese di natura straordinaria verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%: spese che vengono determinate, facendo riferimento al protocollo adottato il 25.09.2019 da Codesto Ill.mo
Tribunale di Modena, al quale integralmente dovrà rinviarsi.
pagina 6 di 8 7 - Disporre che il IG. debba corrispondere Parte_1 alla IG.ra a titolo di concordato assegno di Controparte_1 mantenimento quale una tantum ex art. Articolo 5, comma 8
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, la somma complessiva di €
30.000,00 dei quali € 15.000,00 sono già stati da lui corrisposti prima della presente udienza ed € 15.000,00 dovrà corrisponderli entro e non oltre il 22.03.2025.
8 - Prendere atto che le spese di giudizio vengano integralmente compensate tra le parti e che i signori si prestano Pt_1 _1 reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio minore con l'impegno a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 2 aprile 2025
pagina 7 di 8 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8