Ordinanza collegiale 31 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
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Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2023 REG.RIC.
N. 00244/2023 REG.RIC.
N. 00338/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2023, proposto da
Azienda Agricola Valentini S.S. Società Agricola, Azienda Agricola Delfico S.S. Societa Agricola, IG e NO RA Societa' Agricola Semplice, Azienda Agricola Pistella S.S. Societa' Agricola, IA Di AN, OR De EI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Arcangelo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, v.le G. D'Annunzio n. 142;
nei confronti
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
MA IT LI, NA RA RA, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, proposto da
Azienda Agricola Valentini S.S. Societa Agricola, Azienda Agricola Delfico S.S. Societa Agricola, IA Di AN, IG e NO RA Societa Agricola Semplice, Francesco RA, Azienda Agricola Pistella S.S. Societa Agricola, OR De EI, AC CA SS AM, Societa Agraria Fonte Retano Snc di AC CA SS AM & C., GI SS AM, Societa Agraria Sablanico Snc, RG MA ON, OL ON, NO Carboni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Centro Saline-Pescara-Alento-Foro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Arcangelo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, v.le G. D'Annunzio n. 142, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2023, proposto da
VA Di TO, NAgiulia De EI, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia Silvestri, Alfonso Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Centro Saline-Pescara-Alento-Foro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Arcangelo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
quanto al ricorso n. 178 del 2023:
per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o di annullamento
della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.20 del 09.05.2023, pubblicata il 10 maggio successivo, avente ad oggetto "Contribuenza consortile Ri-emissione lista di carico suppletiva esercizio 2021 e lista di carico ordinaria esercizio 2022 in ottemperanza alla sentenza n.139/2023 del Tar Abruzzo - Sezione Pescara", con cui l''''''''indicato Commissario Regionale ha autorizzato "il riparto delle maggiori spese sostenute negli esercizi 2021 e 2022, rispetto alle entrate accertate con delibera commissariale n.17 del 12.04.2021, come segue: - Esercizio 2021: ... €. 667.161,00 (+13%) a carico del Settore Idrico;- Esercizio 2022: ..... €. 2.210.153,00 (+44%) a carico del Settore Idrico", nonchè ha stabilito "di applicare al Settore Idrico l''''''''integrazione del 13% per l''''''''esercizio 2021 e del 44%, per l''''''''esercizio 2022, sulla contribuenza approvata con Delibera Commissariale n.17 del 12.04.2021 ad integrazione del tributo per le utenze agricole e per gli usi extra agricoli conseguentemente accertato", prevedendo il ricalcolo delle liste di carico suppletivo dell''''''''esercizio 2021 e di quella ordinaria dell''''''''esercizio 2022, sulla base di quanto dinanzi previsto; e per la declaratoria di inefficacia, nullità, e di annullamento di ogni altro atto o provvedimento presupposto su cui l''''''''indicata deliberazione commissariale si fonda, e in particolare, della "Relazione tecnica di dettaglio" intitolata "presa d''''''''atto sentenza del Tar Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara n. 139/2023 Reg. Prov. Coll. del 11/4/2023 LINEE GUIDA", dichiarata come facente parte integrante e sostanziale della deliberazione n.20 del 9/05/2023, con cui sono stati stabiliti i nuovi criteri di ripartizione dei costi tra i Centri di Spesa Idrico ed Ambientale e la ripartizione dei profitti derivanti dalle attività a rilevanza economica, che si assumono illustrati alla competente Commissione consiliare nell''''''''audizione del 24.04.2023, presso la quale si dice sia stata anche depositata copia della richiamata relazione tecnica di dettaglio, che si assume essere stata pubblicata unitamente alla richiamata deliberazione e che tuttavia così non è stato, tanto che le ricorrenti hanno dovuto avanzare specifica istanza di accesso, a seguito della quale è stata resa solo alla data del 26.6.2023;
ed ancora, per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o l''''''''annullamento, di ogni ulteriore provvedimento richiamato e non, nonchè di ogni altro atto successivo, specie, di tutti quelli che hanno portato all''''''''approvazione del bilancio di previsione 2023, e tra questi, la delibera commissariale n.21 del 18.5.2023 e lo stesso bilancio; e, quindi, per l''''''''ottemperanza alla sentenza del Tar dell''''''''Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara n.139/2023, mediante la nomina di un Commissario ad Acta, che proceda, in luogo del resistente Consorzio, all''''''''adozione di ogni necessario provvedimento di esecuzione in conformità a quanto stabilito..
quanto al ricorso n. 244 del 2023:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
avverso e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, in parte qua,
della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.30 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica anno 2022" (rectius 2023), con cui l''indicato Commissario Regionale, sulla base della relazione predisposta dal Capo Settore 3°, stima l''importo complessivo per le liste di carico contributivo idrico/irriguo e concessioni 2023 in €.7.402.979,40, al netto delle spese di gestione degli avvisi, interessante n. 60.687 contribuenti, ricomprendendo in esse, sia i proprietari degli immobili di natura agricola, che quelli di natura extragricola, ritenendo non sussistere differenze tra tale tipologia di contribuenti "in quanto l''attività di bonifica non va intesa come inerente soltanto la valorizzazione agricola dei suoli, ma come attività inerente il complessivo assetto del territorio, per questo le disposizioni normative chiamano a contribuire anche i proprietari di immobili urbani" e quindi, stabilisce, che i soggetti a cui attribuire il contributo di bonifica idrico irriguo per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero delle reti idriche consortili, siano i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati, nonchè i richiedenti del servizio di fornitura idrica (Tipo Tributo IRF); ed ancora, definisce beneficio di dotazione idrica, intendendosi per tale la possibilità di approvvigionamento idrico da parte di utenze extra-agricole, anche ad uso civile e non produttivo per utilizzo promiscuo dell''acqua e per finalità diverse da quelle irrigue (adacquamento di orti e giardini, utilizzo ad uso industriale, artigianale e commerciale, utilizzo ad uso civile), comportante un vantaggio economico in termini di valore dei beni immobili urbani, discendente dalla disponibilità di acqua fornita dagli impianti idrici consortili e, quindi, da gravare di contributo consortile da determinare secondo la metodologia dell''IMU: importo netto stimato per il 2023 in €.599.830,71;
nonché a v v e r s o e p e r l a d e c l a r a t o r i a d i inefficacia, nullità, di i l l e g i t t i m i t à e di a n n u l l a m e n t o, sempre in parte qua, della delibera commissariale n.31 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "approvazione del prontuario dei parametri e importi anni 2023 riferiti ad atti concessori a richiesta e del tariffario per diritti rimborso spese" con cui viene approvato il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta;
ed ancora, p e r l'' a n n u l la m en t o di ogni altro atto o provvedimento presupposto su cui le indicate deliberazioni commissariali si fondano, e in particolare, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°" da considerare parte integrante e sostanziale della prima deliberazione dinanzi richiamata "per i criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica per l''anno 2023", nonchè, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°, da considerare parte integrante e sostanziale della seconda deliberazione dinanzi richiamata "per il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta";
ed altresì, a v v e r s o e p e r l a d e c l a r a t o r i a di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, i n p a r t e q u a, della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.20 del 09.05.2023, pubblicata il 10 maggio successivo, ivi compresa la relazione tecnica di dettaglio che si assume far parte integrante della stessa deliberazione, avente ad oggetto "Contribuenza consortile Ri-emissione lista di carico suppletiva esercizio 2021 e lista di carico ordinaria esercizio 2022 in ottemperanza alla sentenza n.139/2023 del Tar Abruzzo - Sezione Pescara", con cui l''indicato Commissario Regionale ha autorizzato "il riparto delle maggiori spese sostenute negli esercizi 2021 e 2022, rispetto alle entrate accertate con delibera commissariale n.17 del 12.04.2021, come segue: - Esercizio 2021: ... €. 667.161,00 (+13%) a carico del Settore Idrico;- Esercizio 2022: ..... €. 2.210.153,00 (+44%) a carico del Settore Idrico", nonchè ha stabilito "di applicare al Settore Idrico l''integrazione del 13% per l''esercizio 2021 e del 44%, per l''esercizio 2022, sulla contribuenza approvata con Delibera Commissariale n.17 del 12.04.2021 ad integrazione del tributo per le utenze agricole e per gli usi extra agricoli conseguentemente accertato", prevedendo il ricalcolo delle liste di carico suppletivo dell''esercizio 2021 e di quella ordinaria dell''esercizio 2022, sulla base di quanto dinanzi previsto;
ed ancora, per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o l''annullamento, di ogni ulteriore provvedimento richiamato e non, nonchè di ogni altro atto successivo, specie, di tutti quelli che concorrono alla determinazione dei contributi consortili, ivi inclusi gli aumenti, degli anni 2021-2022 e 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azienda Agricola Valentini S.S. Societa Agricola il 23/11/2023:
per la declaratoria di illegittimità, di annullamento, di inefficacia e di nullità, anche del parere/relazione tecnico amministrativa di cui alla nota del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo prot. n.0217518/23 del 22/5/2023 di condivisione del contenuto della deliberazione commissariale consortile n.20 del 09.5.2023, nonchè del parere favorevole n.39/2023 espresso dalla Terza Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive" in ordine alla deliberazione n.20 del 9.5.2023 del Consorzio di Bonifica Centro, condividendone motivazioni e contenuto, ed ancora, dell'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale dell'Abruzzo, come da nota prot. n.0283212/23 del 30/6/2023, all'attuazione di quanto stabilito dal Commissario Regionale con la richiamata deliberazione n.20 del 09.05.2023: atti, relazioni, pareri ed autorizzazioni non pubblicati unitamente alla indicata deliberazione commissariale n.20/2023, mai portati a conoscenza dei ricorrenti e di cui i medesimi hanno preso atto solo per effetto delle produzioni ex adverso effettuate nel correlato giudizio n.178/2023..
quanto al ricorso n. 338 del 2023:
d e c l a r a t o r i a di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, i n p a r t e q u a,
della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.30 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica anno 2022" (rectius 2023), con cui l'indicato Commissario Regionale, sulla base della relazione predisposta dal Capo Settore 3°, stima l'importo complessivo per le liste di carico contributivo idrico/irriguo e concessioni 2023 in €.7.402.979,40, al netto delle spese di gestione degli avvisi, interessante n.60.687 contribuenti, ricomprendendo in esse, sia i proprietari degli immobili di natura agricola, che quelli di natura extragricola, ritenendo non sussistere differenze tra tale tipologia di contribuenti "in quanto l'attività di bonifica non va intesa come inerente soltanto la valorizzazione agricola dei suoli, ma come attività inerente il complessivo assetto del territorio, per questo le disposizioni normative chiamano a contribuire anche i proprietari di immobili urbani" e quindi, stabilisce, che i soggetti a cui attribuire il contributo di bonifica idrico irriguo per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero delle reti idriche consortili, siano i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati, nonchè i richiedenti del servizio di fornitura idrica (Tipo Tributo IRF); ed ancora, definisce beneficio di dotazione idrica, intendendosi per tale la possibilità di approvvigionamento idrico da parte di utenze extra-agricole, anche ad uso civile e non produttivo per utilizzo promiscuo dell'acqua e per finalità diverse da quelle irrigue (adacquamento di orti e giardini, utilizzo ad uso industriale, artigianale e commerciale, utilizzo ad uso civile), comportante un vantaggio economico in termini di valore dei beni immobili urbani, discendente dalla disponibilità di acqua fornita dagli impianti idrici consortili e, quindi, da gravare di contributo consortile da determinare secondo la metodologia dell'IMU: importo netto stimato per il 2023 in €.599.830,71;
d e c l a r a t o r i a di inefficacia, nullità, di i l l e g i t t i m i t à e di a n n u l l a m e n t o, sempre in parte qua, della delibera commissariale n.31 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "approvazione del prontuario dei parametri e importi anni 2023 riferiti ad atti concessori a richiesta e del tariffario per diritti rimborso spese" con cui viene approvato il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta;
a n n u l la m en t o di ogni altro atto o provvedimento presupposto su cui le indicate deliberazioni commissariali si fondano, e in particolare, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°" da considerare parte integrante e sostanziale della prima deliberazione dinanzi richiamata "per i criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica per l'anno 2023", nonchè, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°, da considerare parte integrante e sostanziale della seconda deliberazione dinanzi richiamata "per il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta";
d e c l a r a t o r i a di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, i n p a r t e q u a, della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.20 del 09.05.2023, pubblicata il 10 maggio successivo, ivi compresa la relazione tecnica di dettaglio che si assume far parte integrante della stessa deliberazione, avente ad oggetto "Contribuenza consortile Ri-emissione lista di carico suppletiva esercizio 2021 e lista di carico ordinaria esercizio 2022 in ottemperanza alla sentenza n.139/2023 del Tar Abruzzo - Sezione Pescara", con cui l'indicato Commissario Regionale ha autorizzato "il riparto delle maggiori spese sostenute negli esercizi 2021 e 2022, rispetto alle entrate accertate con delibera commissariale n.17 del 12.04.2021, come segue: - Esercizio 2021: ... €. 667.161,00 (+13%) a carico del Settore Idrico;- Esercizio 2022: ..... €. 2.210.153,00 (+44%) a carico del Settore Idrico", nonchè ha stabilito "di applicare al Settore Idrico l'integrazione del 13% per l'esercizio 2021 e del 44%, per l'esercizio 2022, sulla contribuenza approvata con Delibera Commissariale n.17 del 12.04.2021 ad integrazione del tributo per le utenze agricole e per gli usi extra agricoli conseguentemente accertato", prevedendo il ricalcolo delle liste di carico suppletivo dell'esercizio 2021 e di quella ordinaria dell'esercizio 2022, sulla base di quanto dinanzi previsto;
declaratoria di inefficacia, nullità e/o l'annullamento, di ogni ulteriore provvedimento richiamato e non, nonchè di ogni altro atto successivo, specie, di tutti quelli che concorrono alla determinazione dei contributi consortili, ivi inclusi gli aumenti, degli anni 2021-2022 e 2023 e tra questi espressamente, per quanto necessario, della nota del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo prot. n.0217518/23 del 22/5/2023 di condivisione del contenuto della deliberazione commissariale consortile n.20 del 09.5.2023, nonchè del parere favorevole n.39/2023 espresso dalla Terza Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive" in ordine alla deliberazione n.20 del 9.5.2023 del Consorzio di Bonifica Centro ed ancora, dell'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, come da nota prot. n.0283212/23 del 30/6/2023, all'attuazione di quanto stabilito dal Commissario Regionale con la richiamata deliberazione n.20 del 09.05.2023..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica Centro - Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro e di Regione Abruzzo e di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2025 il dott. SI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso 178 del 2023, vari soggetti imprenditori agricoli, già parti del ricorso 202/2022, definito con sentenza TAR Abruzzo n. 139/2023 che aveva annullato i precedenti aumenti contributivi stabiliti con delibera commissariale n.32 del 21.09.2021, hanno impugnato la delibera commissariale n. 20 del 17 aprile 2023 con cui il Commissario straordinario del Consorzio resistente (dopo aver annullato, con la deliberazione n.18/2023, la deliberazione n.32/2021, oggetto di tale sentenza e che aveva stabilito gli aumenti dei contributi consortili per gli anni 2021/2022, nonché i relativi avvisi di pagamento a valle) ha “ri-emesso le liste di carico 2021-2022”.
I ricorrenti lamentano che: - il Consorzio avrebbe calcolato l'integrazione dei contributi, ponendo a carico del Settore Idrico l'integrazione del 13% per l'esercizio 2021 e del 44% per l'esercizio 2022 e del Settore Ambientale l'integrazione del 31% per il 2021 e del 129% per il 2022, sul presupposto che le maggiori spese sostenute dal Consorzio negli esercizi 2021 e 2022, quali risultanti dalla contabilità, rispetto alle entrate accertate nelle medesime annualità, dovessero essere tout court addossate sulla proprietà consorziata; - ciò senza alcuna espressa correlazione con i benefici per i singoli fondi dei consorziati agricoli; - ciò avrebbe violato il principio espresso nella sentenza 139 del 2023 di proporzionalità del contributo al beneficio; - a tal fine, inoltre, la relazione di dettaglio, facente parte integrante della deliberazione n.20/2023, sarebbe generica (in quanto riferita a dati generici e non concreti e specifici) e contraddittoria (in quanto in certi punti riferisce di un minor consumo di energia e di una politica di contenimento di costi del personale); - in essa si riferisce che i costi degli altri Centri di Spesa (Idraulico ed Idrogeologico e Viario e/o Infrastrutturale), ulteriori rispetto a quello idrico e ambientale, non gravano sulla proprietà consorziata perchè coperti attraverso il contributo di bonifica idraulico a carico del Comune di Popoli e il contributo di bonifica infrastrutturale a carico dei soggetti giuridici proprietari delle infrastrutture viarie collegate dalle strade di bonifica (Anas Spa, Provincia e Comune); - nel giudizio concluso con la sentenza 139 del 2023, i Consorziati avevano già lamentato, peraltro, la insufficienza delle opere di manutenzione straordinaria che aveva comportato anche la insufficiente erogazione di acqua ai rispettivi fondi, oltre a danni e disservizi, e ciò escluderebbe di per sé la destinazione di gran parte delle spese a beneficio dei fondi consortili; - nel centro di spesa Idrico, poi, vengono fatti confluire tutti i costi (genericamente indicati per ampie categorie: personale, materiali, servizi, energia elettrica, senza correlazione con i benefici ottenuti attraverso tali costi) della distribuzione di acqua non potabile, senza alcuna distinzione, tra spese idriche irrigue e spese idriche non irrigue, senza tenere conto del fatto che la rete di distribuzione irrigua agricola è distinta dalla rete di distribuzione idrica non irrigua; - sempre quanto al servizio Idrico, nell’ambito delle utenze agricole. non verrebbero distinte quelle che usano l’acqua per l’irrigazione, da quelle che non la usano a tal fine; - in particolare, non si è tenuto conto del fatto che, grazie a precedente contenzioso, per le utenze agricole si sarebbe ottenuta una tariffa binomia (con un contatore collocato all’utenza, e dunque un pagamento in base al consumo effettivo oltre ai costi fissi) per chi non usa l’acqua per la irrigazione e una monomia (parametrata a ogni ettaro di terreno irrigabile) per chi la usa a tale scopo; - nella relazione di cui alla delibera impugnata, inoltre, i costi vengono divisi tra servizio Idrico e servizio Ambientale in due colonne (oltre a una terza dedicata alla somma delle prime due) di una tabella che pretende di riassumere i dati dal sistema contabile dell'Ente riportandoli su un foglio Excel; - nel ripartire le spese il Consorzio adotta il criterio della competenza finanziaria e non quello economico-contabile dei bilanci approvati, come invece imporrebbe il piano di classifica; - la tabella inoltre non riporterebbe alcune entrate ulteriori risultanti dai bilanci; - la medesima tabella, inoltre, non considererebbe anche gli altri centri di spesa del Consorzio, e in particolare quelli dei servizi Idraulico ed Idrogeologico, Viario e/o Infrastrutturale, e quello Idropotabile; - ciò in quanto, asseritamente, non graverebbero sulle proprietà consorziate, tuttavia così facendo su tali centri di spesa non gravano i costi indiretti (in particolare, spese legali, spese per imposte e tasse, spese per assicurazioni, etc.), che restano così a carico dei consorziati confluendo indistintamente in quelli del servizio idrico e ambientale senza compensarli con le entrate degli altri servizi.
Con tale ricorso si chiede, oltre all’annullamento/dichiarazione di nullità degli atti gravati, la esecuzione della sentenza 139 del 2023, anche tramite la nomina di un commissario ad acta.
Con il ricorso 244 del 2023, i ricorrenti del succitato ricorso più altre aziende agricole impugnano le delibere 30 e 31 del 30 giugno 2023 (rispettivamente di approvazione dei criteri per la formazione delle liste di carico contributivo irriguo e per la dotazione idrica dell’anno 2023, e di approvazione del prontuario dei parametri e degli importi 2023 per atti concessori e prestazioni a richiesta dei consorziati), oltre alla delibera 20/2023 come atto presupposto.
Anche in tale ricorso viene sostanzialmente lamentata la violazione dei principi di cui alla sentenza 139 del 2023, e contestata la divisione dei costi attraverso la tabella excel redatta tramite dati extracontabili dunque non aderenti alle risultanze dei bilanci, inoltre non ripartendo correttamente i costi e i profitti di tutti e 5 i centri di costo, e poi senza una precisa corrispondenza tra i costi e i benefici dei consorziati.
Con motivi aggiunti al ricorso n. 244/2023, i medesimi hanno esteso l’impugnazione anche ai pareri, relazioni e autorizzazioni regionali che hanno condiviso o approvato le deliberazioni commissariali n. 20, 30 e 31 del 2023.
Con un terzo ricorso, n. 338 del 2023, proposto da De TO VA e De EI NAgiulia (quali proprietari di terreni agricoli che non richiedono l’uso di acqua ai fini irrigui)– già ricorrenti nel ricorso n. 244/2023 –, vengono impugnati, oltre alle delibere n. 20, 30 e 31 del 2023, già gravate con il precedente ricorso, anche i provvedimenti regionali di approvazione e controllo nonché i singoli avvisi di pagamento emessi nei loro confronti.
Si è costituito il Consorzio in tutti e tre i giudizi, rilevando quanto segue.
Nel giudizio 178 del 2023, il Consorzio eccepisce innanzitutto in rito: - l’inamissibilità parziale del ricorso, laddove proposto anche dall’Azienda Agricola Pistella S.S. Società Agricola, che non era stata parte del giudizio di cui si chiede la ottemperanza; - l’inammissibilità totale del ricorso laddove teso a contestare questioni che attengono al merito dell’azione amministrativa e in particolare alla tenuta della contabilità; - la inammissibilità del ricorso anche laddove mira a far valere vizi non coperti dal giudicato di cui alla sentenza 139 del 2023; - l’inammissibilità a causa della omessa impugnazione di atti autonomamente lesivi quali i pareri favorevoli del Dipartimento Agricoltura (di cui alla nota prot. n. 0217518/23 del 22.05.2023) e della Terza Commissione Consiliare (n. 39 del 13.06.2023), nonché l’autorizzazione del medesimo Dipartimento Agricoltura nota prot. n. 283212 del 30.06.2023, nonché la Deliberazione Commissariale n. 30 del 30.06.2023; - non potrebbe essere decisa in sede di ottemperanza invece la richiesta di annullamento degli atti che hanno portato all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023 e, tra questi, la Delibera Commissariale n. 21 del 18.05.2023, in quanto esterni al procedimento di attuazione delle statuizioni di cui alla sentenza n. 139/2023, e dunque non correttamente valutabili se non previa conversione del rito; - sarebbe inammissibile anche la impugnazione del bilancio di previsione in quanto atto programmatico e dunque non immediatamente lesivo.
Nel merito, espone le seguenti difese: - la ripartizione delle maggiori spese concernenti gli esercizi 2021 e 2022 tra il Settore Idrico e quello Ambientale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrente, è stata effettuata in modo non generico ma molto dettagliato come si evincerebbe dalla c.d. Relazione tecnica allegata alla delibera impugnata; - di tutti i centri di spesa, solo quello idrico/irriguo grava sulla proprietà consorziata, essendo destinato alle spese della distribuzione di acqua e alle spese per l’esercizio, gestione e manutenzione dei manufatti di bonifica, mentre quello ambientale, essendo destinato alla depurazione delle acque reflue, grava esclusivamente sull’Ente gestore del Servizio Idrico Integrato (A.C.A. S.p.A.); - al contrario di quanto ipotizzato dai ricorrenti, il Consorzio di Bonifica non dovrebbe fornire in questa sede alcuna prova del beneficio specifico e diretto arrecato alle loro proprietà immobiliari, né indicare quali siano le opere e le attività di bonifica foriere di tale beneficio; - a tal fine, il riferimento, contenuto nella sentenza 139 del 2023, all’art. 11 del D.L. 23.06.1995 n. 244, non sarebbe corretto, perché si riferisce ai Consorzi di Sviluppo Industriale, mentre i Consorzi di Bonifica, come quello in esame, sono Enti pubblici economici a base associativa, cioè associazioni di proprietari di beni immobili, che si amministrano per mezzo di propri organi, quindi si applicano gli indici e i parametri del vigente Piano di Classifica approvato con Delibera Commissariale n. 81 dell’11.02.2019, mai impugnato, e dalla cui applicazione deriva una presunzione di beneficio per tutti gli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza; - il presunto vizio per omessa distinzione tra contribuenza irrigua agricola e non agricola sarebbe pretestuosa e infondata, perché la rete di distribuzione sarebbe unica o comunque si tratterebbe pur sempre di reti connesse, con la conseguente inscindibilità anche dei costi; - il Consorzio, alla data della rideterminazione dei tributi, non era assolutamente soggetto alle norme di cui al D.Lgs. n. 118/2011, perché l’applicazione della contabilità armonizzata nei Consorzi sarebbe prevista, in virtù della L.R. Abruzzo n. 45/2019, soltanto a partire dal 1.01.2024; -
non sarebbero stati comunque applicati i principi della competenza economica (applicazione che comunque non sarebbe vietata dal piano di classifica), perché i contributi sono stati calcolati e classificati con modalità extracontabili; - il bilancio sarebbe stato correttamente redatto e la determinazione extracontabile con il foglio excel riguarderebbe solo la determinazione del tributo, sulla base delle entrate e delle spese effettivamente accertate e impegnate nell’esercizio finanziario di appartenenza; - la mancata distinzione tra i costi indiretti e spese generali è semplicemente dovuta al fatto che si tratterebbe della stessa cosa: come specificato a pag. 101 del Piano di Classifica vigente, per spese generali si intendono quelle non direttamente imputabili al centro di spesa, ovvero - appunto - i costi indiretti; - con gli aumenti apportati per le proprietà agricole ed extra-agricole non sarebbero stati affatto ripianati i debiti relativi ad altre attività consortili (quelle della depurazione), ma si sarebbe dovuto aumentare la contribuzione solo per gli aumenti del costo dell’energia elettrica e dei materiali riferiti agli anni per cui è causa: l’aumento contributivo idrico è stato esclusivamente destinato al centro di spesa idrico (del resto, il tributo ambientale, come sottolineato posto a carico del Servizio Idrico Integrato, sarebbe infatti cresciuto addirittura del 128%); - in ultima analisi, nella relazione in questione verrebbero individuati, in modo analitico, i costi del centro di spesa idrico (destinato alle spese della distribuzione di acqua non potabile, poste a carico della proprietà consortile) e quelli del centro di spesa ambientale (destinato alla depurazione delle acque reflue e posto a carico del solo Ente gestore del Servizio Idrico Integrato), il tutto con un incremento, a partire dall’esercizio finanziario 2020, dovuto all’aumento dei prezzi di mercato delle materie prime necessarie all’attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica; - in particolare, le spese energetiche del servizio idrico dovrebbero logicamente gravare a carico di tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, attraverso il contributo di dotazione idrica irrigua e dal contributo di dotazione idrica non irrigua; - non sarebbe poi vero che con gli atti impugnati non si sarebbe tenuto conto delle entrate provenienti dal contributo di dotazione idrica non irrigua, cioè non lo si sarebbe detratto alle spese idriche sostenute dal Consorzio nel periodo di riferimento; - anche la ripartizione dei costi tra il servizio idrico e quello ambientale avrebbe seguito il criterio della imputazione: quelli diretti sono stati attribuiti direttamente al centro di spesa di riferimento, quelli indiretti sono stati ripartiti secondo un criterio oggettivo parametrato al numero dei dipendenti addetti ai diversi servizi; - infine, la stessa sopravvivenza del Consorzio costituirebbe un vantaggio per tutti i consorziati.
Come chiarito anche dalla relazione di parte ricorrente in atti, il Consorzio ha vari centri di spesa (difesa idraulica geologica, distribuzione acqua potabile, rete viario infrastrutturale, difesa ambientale, distribuzione acqua usi non potabili), e di questi solo la distribuzione dell’acqua grava a carico della contribuzione dei proprietari degli immobili, quali gli odierni ricorrenti.
Ci sono poi dei centri di profitto che consistono sostanzialmente in centrali idroelettiche, impianti fotovoltaici, e trattamento di rifiuti refllui.
Con la propria organizzazione, e relative spese, inoltre, il Consorzio gestisce anche opere e appalti per i quali ha ricevuto numerosi finanziamenti (circa 41 milioni di euro secondo la relazione tecnica di parte ricorrente).
A fronte di ciò, i ricorrenti lamentano, più in particolare, che: - il Consorzio nella ripartizione dei contributi ha considerato solo due centri di costo, quello ambientale e quello idrico, cosicché solo su questi vengono a gravare di fatto tutti i costi generali e indiretti del Consorzio (cioè anche quelli degli altri centri di spesa non contemplati, e di ciò vi sarebbe prova nell’addebito ai fruitori dei servizi di tali ulteriori centri di spesa dei soli costi diretti); nell’ambito di quest’ultimo non ha distinto la contribuenza irrigua, non irrigua e i beneficiari di opere varie tra le quali i nuovi allacci (la base contributiva, per il settore agricolo è la superficie del terreno, per la contribuenza extra agricola è il consumo di acqua, per le concessioni, agricole o extra agricole, è il costo marginale di allaccio o di attraversamento); - evidentemente per queste categorie i costi dell’energia non possono avere inciso in pari misura, atteso che i benefici e anche le spese correlate sono evidentemente diverse; - nell’ambito del centro di costo ambientale, poi, rientra l’attività di collettamento reflui e depurazione per conto di soggetti che non sono parte del Consorzio e i quali pagano solo corrispettivi prestabiliti per le prestazioni, con la conseguenza che i maggiori costi che avrebbero determinato gli aumenti sarebbero andati sicuramente a carico del servizio idrico (come costi diretti o indiretti), come risulterebbe dal fatto che i beneficiari di tali servizi non hanno subito analoghi aumenti; - il Consorzio farebbe gravare tutti i costi dei cd. centri di profitto sulla contribuenza tributaria (i consorziati) utilizzando poi i profitti per ridurre quanto dovuto, ma ciò comporterebbe che in caso di passività dei centri di profitto ne sarebbero danneggiati i consorziati che da quell’attività non hanno ottenuto un beneficio per il fondo (possono ottenerne solo un beneficio economico se è in attivo); - peraltro la ripartizione dei ricavi avviene al 50% tra i due grandi centri di spesa, mentre i costi indiretti e generali vengono ripartiti al 70% sulla contribuenza idrica ed al 30% su quella ambientale, cosicché le eventuali perdite delle attività economiche vanno a gravare maggiormente sulla gestione idrica; - tutto ciò violerebbe quanto previsto al par. 6 del piano di classifica: “La corretta copertura della spesa consortile ordinaria richiede necessariamente una precisa e puntuale imputazione delle spese e delle entrate, mediante la formazione di specifici “centri di spesa” e “centri di profitto”, il tutto in funzione di una corrispondenza tra oneri e benefici; - anche nella rendicontazione dei costi diretti (il personale, l’energia, il costo dei materiali e servizi) non vi è sufficiente dimostrazione che ognuno di essi sia riferibile a ciascun centro di costo; - il riparto dei costi diretti e indiretti non troverebbe corrispondenza nei dati contabili, sempre con la conseguenza che anche i costi del servizio ambientale e delle altre attività vengono convogliati a carico di quello idrico, quindi della contribuenza; - dalla relazione tecnica di parte ricorrente risulta che il censurato riparto dei costi a svantaggio del settore idrico, e a speculare vantaggio di quello ambientale e delle gestioni speciali, avrebbe determinato una pregiudizio per la contribuenza di 2.934.643 euro, pari ai costi non impiegati nel comparto idrico e ai quali non corrisponderebbe un reale beneficio dei contribuenti; - inoltre una sottostima, derivante da una non corretta tenuta della contabilità, delle entrate accertate pari a euro 419.597 per ogni annualità; - l’attribuzione non corretta al comparto idrico maggiori costi indiretti per euro 910.553.
Con ordinanza 264/2024, è stata disposta una verificazione, con il seguente quesito: “ accertare, analizzare, illustrare e descrivere anche graficamente su tabelle chiare e di immediata comprensione, alla luce e nei limiti dei motivi dei ricorsi (che dovranno essere tenuti presente ed evidenziati in neretto, come limiti dell’accertamento contabile, tenendo conto della loro pertinenza a ciascuno dei seguenti paragrafi di svolgimento della relazione), e delle perizie tecniche di parte in atti, le seguenti circostanze, nel rispetto dei seguenti capitoli di indagine che dovranno costituire paragrafi separati:
- se la contabilità del Consorzio è tenuta in modo regolare e non contrastante con i principi e la normativa a esso applicabile ratione temporis; a tal fine dovrà essere confrontata anche la corrispondenza di essa a quanto prescritto dal vigente piano di classifica;
- se la ripartizione dei costi tra i centri di spesa e poi tra i singoli consorziati rispetta o meno i principi della succitata sentenza 139 del 2023 di questo Tribunale, e in particolare se è stato mantenuto il nesso tra costi posti a carico dei consorziati e loro funzionalizzazione a opere o attività tese a portare benefici ai fondi dei medesimi, e non viceversa a ripianare passività conseguite da altre attività; se gli aumenti previsti sono in ogni caso proporzionali all’aumento dei costi (es. per materie prime ed energia) e anche ai benefici per i consorziati; come e in quali termini la omessa distinzione tra utenze agricole ed extra-agricole ha influito su tali aspetti;
- se i centri di costo sono stati considerati in modo autonomo e separato o se tra loro vi è stata, nei costi o nei ricavi, una commistione nella contabilità (pare emergere dalle difese, anche del Consorzio, che via sia stato un trasferimento dei risultati di esercizio quanto meno con riferimento alle attività dal settore ambientale a quello idrico), e se ciò ha influito in modo pregiudizievole, e in quali termini, sul riparto tra i vari consorziati (avendo riguardo sempre alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, onde verificare che vi sia tra loro omogeneità nell’interesse alla impugnazione);
- se, più in generale, la prospettazione di una diversa tenuta contabile, come illustrata nella perizia tecnica dei ricorrenti allegata agli atti, giova indistintamente, e in quali termini economici, a tutti i medesimi ricorrenti o se, viceversa, alcuni ne trarrebbero vantaggio e altri nocumento”.
Il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Pescara ha delegato per l’esecuzione dell’incombente istruttorio il dott. Mirko Miscia, dottore commercialista, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Pescara, e consigliere in carica dello stesso ODCEC.
Nella relazione, il CTU ha rilevato quanto segue: - il Consorzio di Bonifica è dotato di un sistema contabile indirizzato al rispetto del criterio della competenza finanziaria, finalizzati alla corretta contabilizzazione delle USCITE e delle ENTRATE, rispettivamente IMPEGNI e ACCERTAMENTI; - tale sistema contabile è conforme alla previsione di cui alla Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 20/12/2019, art. 23 comma 1, che esonera, ratione temporis , i consorzi dall’adozione del cd. bilancio armonizzato di cui al d. lgs. 118/2011; - benché conforme alla legge, la contabilità del Consorzio non è in grado di dare evidenza della natura dei costi, con l’impossibilità di fornire una distinzione per centri di costo (il Consorzio adotta il sistema dell’impegno finanziario, tipico degli Enti pubblici, quindi della competenza finanziaria, accertamento delle entrate e impegni delle spese, mentre il piano di classifica, per la corretta individuazione dei centri di costo, imporrebbe la competenza economica, cioè costi e ricavi effettivi, che è proprio delle aziende private); - vi sono comunque delle irregolarità anche rispetto al criterio pubblicistico della contabilità adottata: la allocazione di alcune voci contabili in capitoli di bilancio che poco aderiscono alla reale natura delle operazioni di entrata e di uscita ; nonché importi in eccedenza, rispetto ai valori impegnati, vengono imputati in altri capitoli di spesa non inerenti, al fine del rispetto del limite degli impegni, e questo comportamento adottato dal Consorzio, per il rispetto della normativa di riferimento, comporta una oggettiva difficoltà nella determinazione delle uscite per singolo centro di costo ; - il criterio della competenza finanziaria previsto dalla legge e quello della competenza economica necessario per prestare ossequio al piano di classifica comporta una difficoltà per il Consorzio nella elaborazione dello schema di calcolo dei contributi consortili, elaborato extracontabilmente; - in altri termini, tale prospetto di calcolo è stato elaborato extra-contabilmente, con la determinazione dei costi diretti per ogni centro di costo (lavoro, energia elettrica, materiali e servizi vari), applicando il criterio della competenza economica, e la determinazione dei costi indiretti (non imputabili direttamente ad un singolo centro di costo), mediante differenza algebrica tra i costi totali e i costi diretti, nella quale differenza si tiene conto della esigenza di non eccedere dagli impegni rappresentati nei bilanci, in applicazione dei principi legati alla competenza finanziaria, con la conseguenza che tale differenza avviene tra dati non omogenei; - dal raffronto dei documenti contabili sarebbe emersa una correlazione dei costi posti a carico dei consorziali con i benefici derivanti dalle attività del consorzio, eccezion fatta per una posta di bilancio relativa a crediti di dubbia esigibilità, in ogni caso imposta dalla legge; - il Consorzio, nel foglio di calcolo Excel predisposto extra-contabilmente, espone solo due centri di costo (quello IDRICO e quello AMBIENTALE), vale a dire le attività prive di rilevanza economica, o attività istituzionali, mentre per una corretta applicazione del principio di trasparenza e chiarezza, dovrebbe dare evidenza di tutti i centri costo (i cinque di cui si è detto e che sono indicati pure nella perizia tecnica dei consorziati ricorrenti), di cui al Piano di classifica; - secondo il verificatore , tale comportamento adottato dal Consorzio sarebbe giustificato dal fatto che gli altri tre Centri di costo, non riportati sul prospetto di calcolo, sarebbero per il Consorzio stesso attività marginali e residuali, dal punto di vista operativo ed economico; - in ogni caso, il Consorzio, al fine rendere corretto il conteggio, utilizzerebbe un prospetto di riconciliazione per raccordare i dati di bilancio (dati contabili) con i dati del foglio di calcolo (extracontabili), nel quale verrebbero sottratti dai costi totali, i costi sostenuti per i Centri di costo non espressamente indicati sul foglio Excel di calcolo, ottenendo così le sole spese inerenti i Centri di costo AMBIENTALE e IDRICO; - per quanto detto sopra però ciò andrebbe a fare coesistere dati non omogenei e quindi a determinare una non corretta e trasparente rilevazione dei costi; - l’assenza di una contabilità per Centro di Costo ha impedito al verificatore di effettuare una ricostruzione analitica, puntuale e per competenza dei costi indiretti; - al fine di controllare che i costi diretti siano stati correttamente imputati ai centri ambientale e idrico il verificatore ha controllato, a campione, i documenti contabili riferiti al periodo di competenza economica in questione (ciò per quanto riguarda tutte e tre le voci dei costi diretti: personale, materiali e servizi, energia elettrica); - dal controllo è emerso un errore per il 2022 per quanto riguarda il corso del personale (per l’esercizio 2022 si evidenzia una differenza di euro 1.114.893,92 dovuta a due fattori: errata contabilizzazione di parte della quota di TFR per euro 166.793,53, ed euro 948.100,39, che per loro natura, non essendo direttamente imputabili a determinati centri di costo, dovevano essere considerati costi indiretti); e tre errori per il 2021-2022 per il costo dell’energia (nel 2021, i consumi di due punti di prelievo, pari ad euro 83.428, sono stati erroneamente attribuiti al Centro di costo Idrico e nel 2022, per ad euro 46.502 al Centro di costo Ambientale, mentre dovevano essere allocati al Centro di costo Idraulico in quanto afferenti ai collettori rivieraschi; nel 2021, i consumi di un punto di prelievo, pari a euro 61.247, sono stati erroneamente attributi al Centro di costo Idrico invece che a quello Ambientale; nel 2022, i consumi di quattro punti di prelievo, pari ad euro 770, sono stati attribuiti erroneamente al Centro di costo Ambientale invece che a quello Idrico); - in ogni caso, il verificatore ha segnalato di aver fatto i riscontri sulla base della documentazione fornita dal Consorzio, data la oggettiva impossibilità di identificare esattamente i singoli punti di prelievo sul terreno (cioè sulla rete di distribuzione) come quelli di volta in volta indicati nelle fatture, al fine di riscontrare la corretta attribuzione dei consumi energetici per il settore Ambientale e per il settore Idrico, e ciò perché non ne ha le competenze professionali, per la eccessiva complessità delle operazioni che sarebbero richieste e il tempo che richiederebbero, non compatibile con quello assegnato per la perizia; - con riguardo ai costi indiretti, fermi restando i rilievi di cui sopra, derivanti dalla sottrazione extracontabile di poste non omogenee, il verificatore ha riferito che la operazione di attribuzione dei costi indiretti ai vari centri di costo conteneva degli errori; - gli aumenti del costo delle materie prime, servizi e spese energetiche è stato correttamente ripartito tra i vari centri di costo, e quanto alla contribuenza essi ontologicamente sono spese che non determinano un maggiore beneficio perché sono sistemiche e non producono valore; tuttavia il verificatore ha riscontrato che gli aumenti sono stati arbitrariamente attribuiti per il 70% al centro di costo IDRICO e per il 30% a quello AMBIENTALE, dovendo gravare su entrambi in misura uguale, non essendo riferibili ad attività proprie solo del centro di costo IDRICO, ma a tutti indistintamente; - il verificatore, poi, ha accertato che effettivamente ad alcune imprese agricole è stata applicata la tariffa binomia benché il piano di classifica per le finalità irrigue preveda quella monomia, tuttavia il verificatore stesso ha ritenuto il criterio corretto perché utilizzato dal Consorzio su istanza degli stessi interessati che poi hanno ottenuto tale tariffa; - quanto alla ripartizione delle entrate e dei costi indiretti, cioè di quelle poste di bilancio del Consorzio non direttamente imputabili ai singoli Centri di costo, il verificatore ritiene che il principio enunciato dal Piano di classifica sarebbe rispettato con l’attribuzione dei costi indiretti e delle entrate in misura proporzionale con i costi diretti del singolo centro di costo rispetto al totale dei costi diretti sostenuti dal Consorzio, piuttosto che con il criterio seguito da quest’ultimo di ripartire i costi indiretti in modo non verificabile e di ripartire le entrate nella misura del 50% per il servizio idrico e del 50% di quello ambientale; - per i costi diretti, indiretti e per le entrate inoltre il verificatore espone che il rispetto del piano di classifica imporrebbe l’utilizzo di dati reali, propri della contabilità economica, e non quelli previsionali della contabilità finanziaria.
In buona sostanza, e in sintesi, ai fini che qui interessano, il verificatore ha rilevato che, allo scopo di rispettare il piano di classifica e i principi espressi nella sentenza 139 del 2023, dunque in primo luogo la trasparenza dei dati contabili e la corrispondenza delle contribuzioni al beneficio, il Consorzio, diversamente da quanto operato con gli atti gravati, avrebbe dovuto: -ripartire gli aumenti in misura proporzionale tra i vari centri di costo; - ripartire i profitti e i costi generali in maniera proporzionale ai centri di costo; - considerare nella elaborazione extracontabile (da elaborare sulla base del criterio della effettività delle spese e delle entrate, e dunque secondo il criterio della competenza economica e non della mera previsione, che riguarda invece la contabilità finanziaria del Consorzio come Ente pubblico e dunque in funzione autorizzatoria) tutti e 5 i centri di costo (a cui riferire in modo proporzionale ai costi diretti anche quelli indiretti e le entrate, oltre agli aumenti).
Per le utenze agricole ed extra agricole il verificatore ha constatato il rispetto della distinzione delle tariffe monomie (per quelle agricole e dunque irrigue) e binomie (per quelle non irrigue), salvo per alcune utenze che però avevano richiesto loro stesse l’applicazione di una tariffa non corrispondente, secondo il piano di classifica, alla loro categoria; e tra questi alcuni dei ricorrenti.
Sempre secondo il verificatore, poi, le spese, dirette e indirette, e con esse gli aumenti, dovrebbero essere ripartite senza alcuna distinzione ontologica tra le utenze agricole ed extra agricole, le quali sono già distinte, in ragione del diverso uso dell’acqua, con le tariffe monomia e binomia.
Alla udienza del 17 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che la fondatezza, nei limiti di quanto di seguito illustrato, e dunque l’accoglimento del ricorso per la ottemperanza, 178 del 2023, determina la sopravvenuta carenza di interesse degli altri ricorsi avverso le delibere successive alle annualità del 2021 e 2022, perché il contenuto conformativo della sentenza 139 del 2023 riguardava il corretto svolgimento del rapporto consortile, in funzione della corretta determinazione degli obblighi contribuitivi dei consorziati tenuti al pagamento del contributo irriguo, seppure introdotto attraverso l’impugnazione di un atto relativo a una sola annualità.
In altri termini, seppure resa con riferimento ad annualità precedenti, il contenuto della sentenza in esame è idoneo a conformare tale rapporto per tutte le successive annualità.
Dunque, a seguito di tale accoglimento, l’Amministrazione dovrà provvedere a conformare il calcolo di tutte le annualità successive, trattandosi di vizio di nullità e non di annullabilità, per contrasto con il giudicato.
Essendo inoltre un actio iudicati, ne consegue che la legittimazione attiva fa capo a tutti coloro i quali erano parti del giudizio da cui è scaturita la sentenza in commento (con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da coloro che non ne erano parte), ma anche la non necessità di provvedere alla integrazione del contraddittorio, trattandosi di ottemperanza a un giudicato sostanziale da cui è appunto derivato un diritto alla ottemperanza in favore dei soggetti vincitori che erano parti di quel giudizio, essendo il contraddittorio completo nella misura in cui sono nuovamente evocate tutte le parti di quel giudizio.
L’integrazione del contraddittorio sarebbe invece necessaria per gli altri ricorsi aventi carattere impugnatorio, ma tale rilievo è assorbito dalla illustrata sopravvenuta carenza di interesse.
Sempre in via preliminare, si rileva il difetto di giurisdizione con riguardo alla impugnazione dei singoli avvisi di pagamento, atteso il loro carattere di atto impositivo che li attrae alla cognizione del giudice tributario.
Quest’ultimo peraltro può anche disapplicare gli atti generali a monte, ma senza efficacia erga omnes, e a tutela di posizione singole.
La pronuncia del giudice amministrativo, viceversa, come nel caso di specie, riguardando atti generali e di organizzazione, non scindibili, anche se resa in sede di ottemperanza, e dunque, predicando un vizio di nullità, determina la invalidità di tutte le delibere contrastanti con il pronunciamento giurisdizionale; con conseguente obbligo di riedizione conformata del potere amministrativo (sul profilo della giurisdizione si veda in senso conforme appunto la sentenza 139 del 2023 di questo Tribunale, e la giurisprudenza ivi richiamata).
Il potere del giudice amministrativo, tuttavia, è limitato all’esame del rispetto dei principi dettati dalla sentenza 139 del 2023, e comunque non riferibile alle singole posizioni contabili dei singoli consorziati, che a tal riguardo non potrebbero neanche presentare un ricorso collettivo, perché il fascio di interessi non sarebbe sicuramente omogeneo.
In altri termini, l’analisi contabile demandata al verificatore è servita non per controllare se i calcoli e le operazioni contabili sono corrette ai fini delle singole richieste di contributo, ma per verificare in linea generale il rispetto dei principi esposti nella sentenza 139 del 2023; dunque è superata anche la deduzione di inammissibilità spiegata dal consorzio resistente.
Una volta riaffermati i principi cui il consorzio deve conformarsi per rispettare quanto deciso con quella sentenza, i singoli consociati potranno far valere, davanti al giudice tributario, eventuali vizi nella determinazione contabile dei singoli tributi, fornendo la specifica prova di quanto gli eventuali errori di calcolo possano aver inciso illegittimamente sulla pretesa.
Ciò premesso, nella sentenza 139 del 2023 si è affermato che: - il contributo consortile è un esborso di natura tributaria in quanto esso “concorre” a finanziare un servizio di cui il privato si avvantaggia senza però aver chiesto di usufruirne, e senza potervi rinunciare, e pertanto, non essendo un servizio c.d. a domanda individuale, manca altresì il nesso di corrispettività tra i canoni consortili e i servizi svolti sempre dal Consorzio a favore dei consorziati; - non trattandosi di imposizione fondiaria, il contributo non è dovuto per il solo fatto che il terreno sia ricompreso nel perimetro consortile, ma è necessario che esso sia correlato al beneficio che agli immobili deriva dall’attività del consorzio stesso; - la correlazione con il beneficio e la mancanza di corrispettività/synallagmaticità si spiega con la natura obbligatoria del contributo, che prescinde dalla fruizione del servizio (non trattandosi di un canone o di una tariffa), essendo sufficiente anche la mera fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività consortile, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria; - “si tratta di un esborso di natura pubblicistica, che non costituisce, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il Consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua) bensì una forma di concorso al finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione pro quota dei relativi costi sull'area sociale che nel suo insieme da tali costi ricava un beneficio”; - “Non deve in ogni caso sussistere un’esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale; ma è sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici (può, ad esempio, accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri)”; - “Ai fini della quantificazione dei contributi in argomento i Consorzi di bonifica predispongono, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 13.02.1933 n.215, il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel proprio comprensorio, individuano i benefici che ne deriveranno dalle opere di bonifica e stabiliscono gli indici nonché i parametri per la determinazione del tributo”; - “Nel caso in esame il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Centro è stato approvato con delibera commissariale 11.02.2019 n.81. Con il predetto piano sono state individuate, quali “attività istituzionali” del Consorzio, quelle relative alle opere di difesa idraulica e idrogeologica determinanti beneficio “ idraulico ed idrogeologico ”, quelle relative alle opere di difesa ambientale tramite la gestione di depuratori collettori ed opere complementari determinanti il “beneficio ambientale ”, quelle relativa alla distribuzione dell’acqua potabile comportanti il “beneficio idropotabile per usi domestici e zootecnici “tramite le gestione di acquedotti rurali, quelle di gestione della rete viaria e/o infrastrutturale relative al “beneficio viario e/o infrastrutturale ”, e quelle di distribuzione di acqua non potabile cui è correlata la produzione di energia elettrica relative al “beneficio idrico irriguo e non irriguo”; - “Dal medesimo piani di classifica si ricava che ogni attività istituzionale priva di rilevanza economica o istituzionale identificante un beneficio specifico va configurato come “centro di spesa”. Sono invece considerati “centri di profitto” gli introiti generati dalle attività a rilevanza economica e sono destinati a coprire parte delle spese destinate alle attività prive di rilevanza economica al fine di ridurre il contributo di bonifica”; - “con il piano di classifica, al fine di rendere più equo e sostenibile il carico fiscale dei consorziati, è stato introdotto un criterio di redistribuzione del carico fiscale a vantaggio del settore agricolo per cui la Regione viene individuata quale destinataria del beneficio idraulico ed idrogeologico, gli enti locali sono assoggettati al contributo per il beneficio idropotabile, lo Stato, la Regione, la Provincia ed i Comuni al contributo per il beneficio viario ed infrastrutturale, gli enti preposti allo svolgimento delle funzioni ambientali o gli enti locali proprietari delle infrastrutture al contributo per il beneficio ambientale, i proprietari consorziati al contributo per il beneficio irriguo potenziale ed effettivo, ed i proprietari degli immobili extra agricoli anche ad uso civile e non produttivo al contributo per il beneficio idrico non irriguo per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero delle reti idriche consortili”; - “Quanto alle attività a rilevanza economica svolte dal Consorzio, nel piano di classifica esse sono individuate nella produzione di energia e nel trattamento di rifiuti liquidi speciali, con la precisazione che in merito alla prima il sistema di gestione idrica consortile comprende impianti di produzione elettrica di tipo idroelettrico integrati da altri di tipo fotovoltaico e che la produzione di energia elettrica di tali impianti va a compensare, per quanto possibile, il fabbisogno di energia necessario al funzionamento dei comprensori irrigui. In merito alla seconda, invece, si precisa che l’ente provvede con i depuratori anche al trattamento di rifiuti liquidi speciali di cui ai CER autorizzati nella Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) vigente per tempo.”; - “Con lo Statuto del Consorzio valevole dall’anno 2020, successivo all’approvazione del predetto Piano di Classifica, si è stabilito all’art. 3 comma 5 lettera b), che il Consorzio di Bonifica, senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, può provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza, ed al comma 10 che il Consorzio, previa formale assunzione di provvedimenti amministrativi e tecnici resi esecutivi, può svolgere attività a rilevanza economica per il trattamento di rifiuti e reflui e per la distribuzione di acqua per usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile. A sua volta l’art. 62 sul riparto della contribuenza ribadisce che sono a carico della proprietà consorziata le spese l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica nonché quelle relative ad altre finalità istituzionali del Consorzio e che esse sono ripartite – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica”; - “Non costituisce innanzitutto valida ragione giustificatrice dell’incremento in argomento la circostanza che i minori introiti derivanti dall’esercizio di attività economiche abbiano concorso a determinare il rischio di un disavanzo di amministrazione”; - “La correlazione della determinazione del contributo da porre a carico dei proprietari consorziati al beneficio delle opere di bonifica porta ad escludere che il Consorzio possa far ricadere sui Consorziati, il risultato negativo della gestione patrimoniale di attività di natura economica, anche laddove gli introiti fossero stati in precedenza utilizzati per alleggerire l’onere contributivo dei proprietari agricoli”; - “Il contributo consortile è infatti disegnato dalla legge come una forma di “concorso” alle spese sostenute dal Consorzio per le opere di bonifica, e non può essere utilizzare per conseguire finalità ulteriori quali equilibri di bilancio in condizioni di dissesto per ragioni indipendenti dagli interventi di bonifica e dalla gestione dei servizi in favore dei consorziati. Inoltre come fatto presente nella relazione allegata alla delibera impugnata il bilancio del Consorzio può ben avvalersi di altre risorse finanziarie, come i finanziamenti regionali, e comunque come ricavabile dal Piano di Classifica i centri di spesa erano differenziati in relazione alla natura ed ai destinatari del singolo beneficio. Non è pensabile che il Consorzio debba perseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio avvalendosi dei soli contributi dei privati proprietari consorziati agricoli ed extra-agricoli, poiché in tal modo si addiverrebbe a rendere solo virtuale e non reale il parametro di legge della proporzionalità del contributo al beneficio che rischierebbe di restare sinanche azzerato, traducendosi in un decremento del valore degli immobili nonché riducendo la redditività specie del settore agricolo che dovrebbe esserne il principale beneficiario. 7.2 Una siffatta determinazione fuoriesce inoltre dall’impostazione del piano di classifica che, come si è innanzi chiarito, differenzia gli oneri contributivi a carico dei soggetti obbligati individuandoli nei destinatari del beneficio. Ed al riguardo per le attività di natura ambientale, tra cui rientra la gestione dell’impianto di trattamento dei reflui come attività economica non istituzionale, i proprietari consorziati, onerati solo per le attività istituzionali del Consorzio, non erano individuati tra i soggetti destinatari del beneficio e come tali tenuti al pagamento del relativo contributo. A ciò si aggiunga che lo Statuto del Consorzio, risalente al 2020, anno successivo all’approvazione del piano di classifica, all’art. 3 comma 5 lettera b) stabiliva che la gestione di impianti di trattamento di reflui dovesse avvenire “senza alcun onere per la contribuenza”. Nessun rilievo assume la circostanza che le entrate provenienti dalla predetta attività a rilevanza economica fossero state utilizzate in precedenza per alleggerire il carico della contribuenza privata trattandosi di una libera scelta di gestione contabile del Consorzio. In ogni caso rileva in questa sede la circostanza dirimente che i proprietari consorziati non fossero individuati quali destinatari diretti del beneficio ambientale dal Piano di classifica, e lo Statuto del Consorzio prevedeva che la gestione degli impianti di trattamento dei reflui dovesse avvenire con esonero dalla contribuenza”; - “Rispetto al centro di spesa inerente il beneficio irriguo di cui godono i ricorrenti, quali proprietari consorziati, la motivazione della delibera impugna, unitamente alla allegata relazione del Direttore Generale del 12.08.2021, si appalesa inoltre generica ed in differenziata, innanzitutto, poiché non specifica per quale ragione l’incremento dei costi delle materie prime debba ricadere solo sulla contribuenza privata, senza differenziare il peso di tale voce rispetto agli altri diversi beneficiari. Allo stesso modo non è chiarito per quale parte l’incremento del costo dell’energia elettrica abbia inciso sulle spese del Consorzio relative agli impianti di irrigazione tenuto conto che dal piano di classifica risulta che il sistema di gestione idrica consortile comprende impianti di produzione elettrica di tipo idroelettrico integrati da altri di tipo fotovoltaico e che la produzione di energia elettrica di tali impianti va a compensare, per quanto possibile, il fabbisogno di energia necessario al funzionamento dei comprensori irrigui”; - “alla motivazione degli atti impugnati non si ricavano i motivi per cui a fronte di un rischio di disavanzo derivante da fattori contingenti e da episodi di cattiva gestione anche nel recupero di crediti nei confronti di enti pubblici, l’incremento dei costi nella misura stimata dovrebbe gravare esclusivamente sui proprietari consortili e non anche sui fruitori degli altri benefici per la parte di rispettiva spettanza, dal momento che l’energia elettrica non alimenta solo gli impianti di sollevamento, ma anche le infrastrutture con gli impianti di illuminazione, che nei bilanci di previsione 2020 e 2021 risultano invariate le somme relative alla fornitura di energia elettrica incrementate solo nel 2022 mentre la delibera risale al 2021, e che lo Statuto dell’ente esonerava i consorziati dal concorrere alle spese ambientali.”.
Da quanto sopra, e alla luce di quanto poi riscontrato in sede di Verificazione, si può rilevare che la contabilità, per come tenuta dal consorzio non assicura il rispetto dei principi enunciati nella sentenza 139 del 2023.
Anche se la normativa vigente ratione temporis impone un tipo di contabilità finanziario e per impegno delle spese, in ragione della natura giuridica del consorzio, il rispetto dei principi esposti impone il contemporaneo obbligo di tenere una contabilità di tipo economico che permetta di individuare e imputare i costi, generali (o indiretti) e diretti, a consuntivo, ai singoli centri di spesa; nonché di utilizzare i profitti come specificato nel piano di classifica.
Dalla lettura del piano di classifica, ad ulteriore chiarimento e conferma di quanto indicato nella sentenza 139 del 2023, che a esso ha fatto espresso riferimento, risulta, in particolare, che i centri di spesa del consorzio sono da individuarsi nelle seguenti attività: 1. difesa idraulica ed idrogeologica (per conto dei Comuni e della Regione, che se ne assumono i relativi oneri, e che sono onerati del relativo contributo, cfr. punto 6.2.1. del piano di classifica); 2. distribuzione di acqua potabile (ai sensi dell’art. 1 della L.R. Abruzzo n. 4 del 13 gennaio 2012 è affidata ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo la captazione, adduzione e distribuzione delle acque per usi plurimi, ma non di quelle a uso potabile; dal piano di classifica tuttavia risulta che, nonostante ciò, il consorzio svolge tuttora attività di manutenzione e gestione di due piccoli impianti ad uso idropotabile ubicati nel Comune di Salle e nel Comune di Lettomanoppello, che per quanto sopra devono essere affidati in gestione al Servizio Idrico Integrato; e soggetti onerati del contributo sono conseguentemente il gestore del SII e i Comuni proprietari degli impianti, cfr. 6.2.2.); 3. rete viaria e/o infrastrutturale (su delega degli Enti titolari delle strade collegate alla rete viaria consortile, cioè Stato, Comuni e Province, che quindi sono i beneficiari e dunque onerati del relativo contributo, cfr. 6.2.3.); 4. difesa ambientale (in sostanza partecipa con tale attività di depurazione allo svolgimento delle funzioni proprie del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), erogato dal relativo gestore dietro pagamento di una specifica tariffa, e onerati del relativo contributo sono gli Enti pubblici che beneficiano di tale attività, cfr. 6.2.4.); 5. distribuzione di acqua non potabile (sostanzialmente l’attività che va a beneficio dei consorziati per scopi irrigui, o agricoli, e non irrigui, cioè diversi da quelli agricoli, e sono dunque soggetti al relativo contributo i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati, nonché i richiedenti del servizio di fornitura idrica, cfr. 6.2.5.).
Il Consorzio, sempre come esposto nel piano di classifica e richiamato nella sentenza 139 del 2023, oltre alle “prevalenti” attività prive di rilevanza economica, svolge anche attività a rilevanza economica e tra queste rientrano la produzione di energia (attraverso impianti idroelettrici e fotovoltaici) ed il trattamento di rifiuti liquidi speciali mediante depuratori.
E’ specificato inoltre che la produzione di energia elettrica deve compensare, per quanto possibile, i fabbisogno di energia per il servizio irriguo: dunque tale attività deve andare a vantaggio dei consorziati che usufruiscono del relativo servizio.
Sempre secondo il piano di classifica, per ogni centro di spesa vanno individuate le spese imputabili direttamente e le spese imputabili indirettamente o spese generali.
Sono definiti centri di spesa solo le 5 attività prive di rilevanza economica sopra descritte.
A essi dunque vanno imputate direttamente le spese che possono essere individuate contabilmente come tali, mentre tutte quelle generali o indirette (coordinamento tecnico-amministrativo delle attività dell’Ente; funzionamento della sede consortile e relativi servizi; tenuta del catasto consortile e dell’elenco degli aventi diritto al voto; elaborazione ed emissione ruoli; adempimenti statutari per gli organi sociali) vanno imputate pro-quota, cioè in via proporzionale, come rilevato anche in sede di verificazione.
Le descritte attività di rilevanza economica, viceversa, sono individuate come centri di profitto, e i relativi proventi, sempre secondo il piano di classifica, devono essere “ gestiti dall’Ente secondo criteri di priorità ed urgenza opportunamente individuati di anno in anno e utilizzati per coprire parte delle spese destinate alle attività prive di rilevanza economica al fine ridurre il contributo di bonifica ad esse dedicato ”.
Siccome il piano di classifica specifica anche che “ in aggiunta al contributo derivante dalle concessioni per il beneficio di esercizio (vedi paragrafo 6.2.5.3.) e al contributo di bonifica idrico irriguo sono previsti il contributo di bonifica idrico non irriguo, il contributo di bonifica viario e/o infrastrutturale, il contributo di bonifica idrogeologico, il contributo di bonifica idraulico, il contributo di bonifica ambientale e il contributo di bonifica idropotabile (vedi paragrafo 6.2.). ”, appare evidente che i profitti delle attività a rilevanza economica debbano essere destinate a coprire tutti i centri di costo, non solo quelli della contribuenza relativa alla distribuzione di acqua non potabile, cioè gli odierni ricorrenti.
Dunque anche i profitti dei due servizi a rilevanza economica (pur ottenuti sottraendo le entrate ai rispettivi costi diretti e, in misura proporzionale, indiretti) vanno ripartiti in misura proporzionale tra tutti e 5 i centri di costo, come pure osservato dal verificatore.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto rilevato in punto di legittimazione nel ricorso 178 del 2023 (che spetta solo alle parti che vittoriose del giudizio conclusosi con la sentenza 139 del 2023), il medesimo deve essere accolto per i seguenti profili: - per rispettare quanto statuito con la sentenza 139 del 2023, il consorzio deve tenere anche una contabilità basata sui costi e sulle entrate effettive, dunque economica (quindi ulteriore a quella di tipo finanziario, previsionale, imposta per legge), e tutte le operazioni imposte dal piano di classifica per la determinazione dei contributi devono essere compiuti sulla base di essa, cioè di dati omogenei; - in tale contabilità devono essere rappresentati tutti e 5 i centri di costo e tutti e due i centri di profitto; - i costi diretti vanno distribuiti su tutti e 7 tali centri di imputazione, così come i costi indiretti o generali (i 5 centri di costo e i due di profitto devono scontare cioè i relativi costi diretti e indiretti), ma questi ultimi in misura proporzionale ai costi diretti; - i profitti dei due centri relativi ad attività di tipo economica (il cui calcolo deve essere ovviamente effettuato sottraendo dai ricavi, i costi diretti a essi imputabili e quelli indiretti proporzionalmente a essi riferibili) devono essere utilizzati, in misura proporzionale, per coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dei 5 centri privi di rilevanza economica, con la specificazione però che la produzione di energia elettrica deve compensare, per quanto possibile, i fabbisogno di energia del solo servizio irriguo; - nell’effettuare i calcoli nel rispetto dei menzionati principi, in modo chiaro e trasparente, il consorzio deve inoltre, per le annualità rilevate dal verificatore, emendare gli errori rilevati da quest’ultimo, e di cui si è detto.
Per quanto riguarda, viceversa, la corrispondenza al beneficio (effettivo o potenziale) del servizio irriguo, come rilevato dal verificatore, il rispetto dei principi esposti nella sentenza 139 del 2023, e del piano di classifica, per le utenze irrigue e non irrigue, appare assicurato dalla esistenza del doppio regime di calcolo della contribuzione: monomio e binomio; e a tal fine, come pure rilevato dal verificatore, sul piano delle utenze agricole ed extra agricole, la posizione di alcuni ricorrenti appare contraddittoria e dunque contraria a buona fede e al suo corollario di non venire contra facta propria, atteso che una difforme contabilizzazione era stata dai medesimi richiesta.
Tutte le restanti censure, così come i ricorsi 244 e 338 del 2023, sono inammissibili, per quanto sopra esposto, per carenza di interesse, atteso che la permanenza dell’interesse potrà essere verificata nella sua attualità solo a seguito del riesame che il consorzio dovrà effettuare alla luce dei sopra esposti canoni e principi, enunciati con la sentenza 139 del 2023, e qui specificati, e il cui mancato rispetto è stato accertato in sede di verificazione.
Le spese di verificazione, che saranno liquidate con decreto collegiale a parte, su istanza documentata del verificatore, sono poste a carico del consorzio resistente per il principio della prevalente soccombenza e della causalità della lite.
Le altre spese processuali possono essere viceversa compensate tra tutte le parti, in ragione della soccombenza parziale e della parziale pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie, in parte e secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso 178 del 2023, dichiara inammissibili i ricorsi 244 e 338 del 2023.
Spese compensate.
PA PA, Presidente
SI RI, Consigliere, Estensore
AN Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI RI | PA PA |
IL SEGRETARIO