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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1735/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 06/10/2022, al n. 1735 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 491/2022 del Tribunale di Prato, emessa in data 17.08.2022 e pubblicata in data 18.08.2022, nell'ambito del procedimento n. 1600/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanasi Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Firenze, viale Milton n. 79, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Franco Solaro (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso il suo studio, sito in Scandicci (FI), via R. Burchietti n. 14, giusta procura in atti;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE all'udienza del 20/05/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
(d'ora innanzi , al fine di recuperare il Controparte_1 Parte_2 proprio credito nei confronti di quale titolare dell'impresa individuale Controparte_2
, introduceva dinnanzi al Tribunale di Prato procedura esecutiva presso terzi R.G.E. CP_3
n. 370/19, nei confronti di e Controparte_4 Controparte_5
Parte_1
In detta procedura esecutiva, a fronte della contestazione della dichiarazione negativa resa da da parte di il Giudice dell'Esecuzione, dopo il deposito di note Parte_1 Parte_2 autorizzate, con ordinanza del 04.11.19, accertava ex art. 549 c.p.c. il debito del terzo nei confronti del coniuge, nella somma di euro 430.801,52 condannando il Controparte_2 debitor debitoris al pagamento delle spese legali della suddetta fase.
proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.c. avverso la ordinanza Parte_1 del 04.11.2019, emessa nell'ambito del procedimento esecutivo R.E. 370/2019, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda proposta: - accertare e dichiarare che la signora , parte esecutata, Controparte_2 non è creditrice del Sig. di alcuna somma di denaro e che nulla deve rimborsare Parte_1 il Sig. alla a seguito della notifica Parte_1 Controparte_1 dell'atto di citazione presso terzi notificato il 27.03.2019, introduttivo del procedimento esecutivo mobiliare R.E. n. 370/2019; - per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e priva di effetti l'ordinanza emessa il giorno 04.11.2019 dal G.E. Dott.ssa Elena
Moretti, nel procedimento R.E.370/2019, con la quale era accertata, con procedimento sommario, la sussistenza di un debito del Sig. nei confronti della Sig.ra Pt_1 CP_2 della somma di euro 430.801,52, con condanna alle spese di lite liquidate in euro
[...]
2.115,00 oltre accessori, rinviando per l'assegnazione; - accertato e dichiarato che CP_1 ha agito in giudizio in violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
[...] introducendo il giudizio con mala fede o colpa grave, condannarla al risarcimento dei danni causati al Sig. , ai sensi dell'art 96 1°, 2° e 3° comma;
- condannare la Parte_1 [...] alla refusione delle spese e competenze complessive del Controparte_1 procedimento svoltosi ex art. 549 c.p.c. avanti al G.E., di quello di opposizione ex art. 617
c.p.c., svoltosi nel suddetto procedimento 370-1/2019 per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonché di quelle della presente causa di merito, da liquidarsi, ex D.M. 55/2014, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”. La società opposta si costituiva contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace Controparte_2
Con sentenza n. 491/2022, il Tribunale di Prato respingeva l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal condannandolo alla refusione delle spese di lite. Pt_1 appellava la sentenza dinnanzi a questa Corte d'Appello, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto: riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Prato
n. 4591/2022 pubblicata il 18.08.2022 e conseguentemente: - accertare e dichiarare che la signora , parte esecutata, non è creditrice del Sig. di alcuna Controparte_2 Parte_1 somma di denaro e che nulla deve rimborsare il Sig. alla Parte_1 Controparte_1
a seguito della notifica dell'atto di citazione presso terzi notificato il
[...]
27.03.2019, introduttivo del procedimento esecutivo mobiliare R.E. n. 370/2019; – per
l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e priva di effetti l'ordinanza emessa il giorno 04.11.2019 dal G.E. Dott.ssa Elena Moretti, nel procedimento
R.E.370/2019, con la quale era accertata, con procedimento sommario, la sussistenza di un debito del Sig. nei confronti della Sig.ra della somma di euro Pt_1 Controparte_2
430.801,52, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 2.115,00 oltre accessori, rinviando per l'assegnazione; – respingere ogni avversa eccezione e domanda proposta nei confronti del sig. anche in via riconvenzionale, da parte di Parte_1 [...]
nell'ambito del presente contenzioso;
– condannare la Controparte_1 [...] alla refusione delle spese e competenze complessive del Controparte_1 procedimento svoltosi ex art. 549 c.p.c. avanti al G.E., di quello di opposizione ex art. 617
c.p.c., svoltosi nel suddetto procedimento 370-1/2019 per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonchè di quelle del primo grado giudizio e del presente grado di appello da liquidarsi, ex D.M. 55/2014, oltre il 15% per spese generali,
IVA e CAP come per legge;
– condannare la a restituire al Controparte_1 sig. la somma di euro 13.564,85 per le spese legali liquidate nel primo grado e Parte_1 corrisposte con espressa riserva di ripetizione, oltre alla imposta di registrazione della sentenza liquidata dalla Agenzia delle Entrate in euro 3.425,00”.
Parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, nonché proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della stessa “nel senso di ridurre la cifra ivi indicata quale preteso credito del Sig. nei confronti della società Parte_1 [...]
nella diversa somma che risulterà in corso di causa Parte_3 sulla base dell'accoglimento di una o più eccezioni formulate dalla società
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il terzo Sig. Controparte_1 Pt_1
è debitore nei confronti della Sig.ra della somma che risulterà in
[...] Controparte_2 corso di causa”, oltre a domandare nel merito, in via riconvenzionale, “accertare e dichiarare simulati ex art. 1414 c.c. e seguenti e/o inefficaci ex art. 2901 c.c. e seguenti -
l'atto di compravendita immobiliare del 30/9/16 autenticato dal Notaio Dott. Per_1
repertorio n. 52691 fascicolo n. 14607 e trascritto presso la Conservatoria dei
[...]
Registri Immobiliari di Prato in data 28/10/16 Reg. Gen. 12054 Reg. Part. 7749 e presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Volterra in data 31/10/16 Reg. Gen. 8372 Reg.
Part. 5962; - la compensazione, fino alla concorrenza della somma di euro 1.436.005,09, del credito della società nei confronti del Sig. a Parte_3 Parte_1 titolo di corrispettivo della compravendita immobiliare stipulata con il credito “preteso” dal
Sig. nei confronti della società a titolo di Parte_1 Parte_3 conferimenti in c/capitale effettuati;
- la rinuncia della Sig.ra (socia Controparte_2 accomandataria al 30% della società a pretendere il Parte_3 pagamento del corrispettivo della compravendita immobiliare - almeno per la quota del 30% della somma di euro 1.436.005,09 - da parte dell'acquirente socio e proprio coniuge convivente Sig. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del 4/11/19 RGE Parte_1
370/19 Tribunale di Prato e/o accertare e dichiarare che il terzo Sig. è debitore Parte_1 nei confronti della Sig.ra della somma ivi indicata o di quella diversa che Controparte_2 risulterà in corso di causa”.
Nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, la parte appellata CP_2 non si costituiva nel presente giudizio.
[...]
A seguito dello scambio e deposito di note scritte per l'udienza cartolare del 18.02.2025, la
Corte, con ordinanza del 19.02.2025, rinviava all'udienza del 20.05.2025, per la trattazione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 20.05.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, dichiarata la contumacia dell'appellata la causa era decisa mediante Controparte_2 la pubblicazione della presente sentenza.
Ritenuto in diritto
L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618, terzo comma, c.p.c.
Come noto, in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum”, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” dell'esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il “quomodo”, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr. da ultimo Sez. L, sentenza n. 7086/2020).
Il caso in esame origina dalla contestazione, in sede di espropriazione forzata presso terzi, della dichiarazione di credito del terzo pignorato, cui è conseguito un accertamento endoesecutivo del giudice dell'esecuzione, conclusosi con l'ordinanza del 4.11.2019. Orbene, tale provvedimento, quale atto avente natura esecutiva, può essere contestato, come espressamente previsto dall'art. 549 comma 2 c.p.c., attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, dunque nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17663/2019).
Non vi è dunque dubbio che si verta in materia di opposizione agli atti esecutivi, non investendo le ragioni dell'opposizione il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, quanto, piuttosto, l'an ed il quantum – accertamento peraltro valevole ai soli fini della procedura esecutiva, non avendo lo stesso efficacia panprocessuale (Cfr. Cass. n.
23123/2022) - del debito del terzo nei confronti dell'esecutato ed in tal senso, peraltro, è stata qualificata dallo stesso opponente.
In ogni caso, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui
“l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post” (cfr. ex multis, Cass. n. 26294/2007).
Ebbene, nella fattispecie il giudice di prime cure ha espressamente qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi: ne consegue che la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n.
5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile
2003, n. 5506, n. 9696, Cass. n. 11308 del 2011).
Nemmeno rileva, ai fini di una diversa conclusione, il fatto che in primo grado sia stata spiegata da parte convenuta domanda riconvenzionale tenuto conto, a tacer d'altro, che la stessa -così come l'appello incidentale proposto in secondo grado- è stata esplicitamente avanzata in via condizionata e il giudice di primo grado, proprio per tale ragione, non ha proceduto alla valutazione della stessa.
Alla luce di quanto detto l'appello va dunque dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 20/05/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 06/10/2022, al n. 1735 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 491/2022 del Tribunale di Prato, emessa in data 17.08.2022 e pubblicata in data 18.08.2022, nell'ambito del procedimento n. 1600/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Zanasi Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._2
Firenze, viale Milton n. 79, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Franco Solaro (c.f. ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3 presso il suo studio, sito in Scandicci (FI), via R. Burchietti n. 14, giusta procura in atti;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE all'udienza del 20/05/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
(d'ora innanzi , al fine di recuperare il Controparte_1 Parte_2 proprio credito nei confronti di quale titolare dell'impresa individuale Controparte_2
, introduceva dinnanzi al Tribunale di Prato procedura esecutiva presso terzi R.G.E. CP_3
n. 370/19, nei confronti di e Controparte_4 Controparte_5
Parte_1
In detta procedura esecutiva, a fronte della contestazione della dichiarazione negativa resa da da parte di il Giudice dell'Esecuzione, dopo il deposito di note Parte_1 Parte_2 autorizzate, con ordinanza del 04.11.19, accertava ex art. 549 c.p.c. il debito del terzo nei confronti del coniuge, nella somma di euro 430.801,52 condannando il Controparte_2 debitor debitoris al pagamento delle spese legali della suddetta fase.
proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.c. avverso la ordinanza Parte_1 del 04.11.2019, emessa nell'ambito del procedimento esecutivo R.E. 370/2019, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, in accoglimento della domanda proposta: - accertare e dichiarare che la signora , parte esecutata, Controparte_2 non è creditrice del Sig. di alcuna somma di denaro e che nulla deve rimborsare Parte_1 il Sig. alla a seguito della notifica Parte_1 Controparte_1 dell'atto di citazione presso terzi notificato il 27.03.2019, introduttivo del procedimento esecutivo mobiliare R.E. n. 370/2019; - per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e priva di effetti l'ordinanza emessa il giorno 04.11.2019 dal G.E. Dott.ssa Elena
Moretti, nel procedimento R.E.370/2019, con la quale era accertata, con procedimento sommario, la sussistenza di un debito del Sig. nei confronti della Sig.ra Pt_1 CP_2 della somma di euro 430.801,52, con condanna alle spese di lite liquidate in euro
[...]
2.115,00 oltre accessori, rinviando per l'assegnazione; - accertato e dichiarato che CP_1 ha agito in giudizio in violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.,
[...] introducendo il giudizio con mala fede o colpa grave, condannarla al risarcimento dei danni causati al Sig. , ai sensi dell'art 96 1°, 2° e 3° comma;
- condannare la Parte_1 [...] alla refusione delle spese e competenze complessive del Controparte_1 procedimento svoltosi ex art. 549 c.p.c. avanti al G.E., di quello di opposizione ex art. 617
c.p.c., svoltosi nel suddetto procedimento 370-1/2019 per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonché di quelle della presente causa di merito, da liquidarsi, ex D.M. 55/2014, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge”. La società opposta si costituiva contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace Controparte_2
Con sentenza n. 491/2022, il Tribunale di Prato respingeva l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal condannandolo alla refusione delle spese di lite. Pt_1 appellava la sentenza dinnanzi a questa Corte d'Appello, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto: riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Prato
n. 4591/2022 pubblicata il 18.08.2022 e conseguentemente: - accertare e dichiarare che la signora , parte esecutata, non è creditrice del Sig. di alcuna Controparte_2 Parte_1 somma di denaro e che nulla deve rimborsare il Sig. alla Parte_1 Controparte_1
a seguito della notifica dell'atto di citazione presso terzi notificato il
[...]
27.03.2019, introduttivo del procedimento esecutivo mobiliare R.E. n. 370/2019; – per
l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nulla e/o inefficace e priva di effetti l'ordinanza emessa il giorno 04.11.2019 dal G.E. Dott.ssa Elena Moretti, nel procedimento
R.E.370/2019, con la quale era accertata, con procedimento sommario, la sussistenza di un debito del Sig. nei confronti della Sig.ra della somma di euro Pt_1 Controparte_2
430.801,52, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 2.115,00 oltre accessori, rinviando per l'assegnazione; – respingere ogni avversa eccezione e domanda proposta nei confronti del sig. anche in via riconvenzionale, da parte di Parte_1 [...]
nell'ambito del presente contenzioso;
– condannare la Controparte_1 [...] alla refusione delle spese e competenze complessive del Controparte_1 procedimento svoltosi ex art. 549 c.p.c. avanti al G.E., di quello di opposizione ex art. 617
c.p.c., svoltosi nel suddetto procedimento 370-1/2019 per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nonchè di quelle del primo grado giudizio e del presente grado di appello da liquidarsi, ex D.M. 55/2014, oltre il 15% per spese generali,
IVA e CAP come per legge;
– condannare la a restituire al Controparte_1 sig. la somma di euro 13.564,85 per le spese legali liquidate nel primo grado e Parte_1 corrisposte con espressa riserva di ripetizione, oltre alla imposta di registrazione della sentenza liquidata dalla Agenzia delle Entrate in euro 3.425,00”.
Parte appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, nonché proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della stessa “nel senso di ridurre la cifra ivi indicata quale preteso credito del Sig. nei confronti della società Parte_1 [...]
nella diversa somma che risulterà in corso di causa Parte_3 sulla base dell'accoglimento di una o più eccezioni formulate dalla società
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il terzo Sig. Controparte_1 Pt_1
è debitore nei confronti della Sig.ra della somma che risulterà in
[...] Controparte_2 corso di causa”, oltre a domandare nel merito, in via riconvenzionale, “accertare e dichiarare simulati ex art. 1414 c.c. e seguenti e/o inefficaci ex art. 2901 c.c. e seguenti -
l'atto di compravendita immobiliare del 30/9/16 autenticato dal Notaio Dott. Per_1
repertorio n. 52691 fascicolo n. 14607 e trascritto presso la Conservatoria dei
[...]
Registri Immobiliari di Prato in data 28/10/16 Reg. Gen. 12054 Reg. Part. 7749 e presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Volterra in data 31/10/16 Reg. Gen. 8372 Reg.
Part. 5962; - la compensazione, fino alla concorrenza della somma di euro 1.436.005,09, del credito della società nei confronti del Sig. a Parte_3 Parte_1 titolo di corrispettivo della compravendita immobiliare stipulata con il credito “preteso” dal
Sig. nei confronti della società a titolo di Parte_1 Parte_3 conferimenti in c/capitale effettuati;
- la rinuncia della Sig.ra (socia Controparte_2 accomandataria al 30% della società a pretendere il Parte_3 pagamento del corrispettivo della compravendita immobiliare - almeno per la quota del 30% della somma di euro 1.436.005,09 - da parte dell'acquirente socio e proprio coniuge convivente Sig. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del 4/11/19 RGE Parte_1
370/19 Tribunale di Prato e/o accertare e dichiarare che il terzo Sig. è debitore Parte_1 nei confronti della Sig.ra della somma ivi indicata o di quella diversa che Controparte_2 risulterà in corso di causa”.
Nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, la parte appellata CP_2 non si costituiva nel presente giudizio.
[...]
A seguito dello scambio e deposito di note scritte per l'udienza cartolare del 18.02.2025, la
Corte, con ordinanza del 19.02.2025, rinviava all'udienza del 20.05.2025, per la trattazione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 20.05.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, dichiarata la contumacia dell'appellata la causa era decisa mediante Controparte_2 la pubblicazione della presente sentenza.
Ritenuto in diritto
L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 618, terzo comma, c.p.c.
Come noto, in sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al “petitum”, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” dell'esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il “quomodo”, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr. da ultimo Sez. L, sentenza n. 7086/2020).
Il caso in esame origina dalla contestazione, in sede di espropriazione forzata presso terzi, della dichiarazione di credito del terzo pignorato, cui è conseguito un accertamento endoesecutivo del giudice dell'esecuzione, conclusosi con l'ordinanza del 4.11.2019. Orbene, tale provvedimento, quale atto avente natura esecutiva, può essere contestato, come espressamente previsto dall'art. 549 comma 2 c.p.c., attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, dunque nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17663/2019).
Non vi è dunque dubbio che si verta in materia di opposizione agli atti esecutivi, non investendo le ragioni dell'opposizione il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, quanto, piuttosto, l'an ed il quantum – accertamento peraltro valevole ai soli fini della procedura esecutiva, non avendo lo stesso efficacia panprocessuale (Cfr. Cass. n.
23123/2022) - del debito del terzo nei confronti dell'esecutato ed in tal senso, peraltro, è stata qualificata dallo stesso opponente.
In ogni caso, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui
“l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post” (cfr. ex multis, Cass. n. 26294/2007).
Ebbene, nella fattispecie il giudice di prime cure ha espressamente qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi: ne consegue che la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n.
5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile
2003, n. 5506, n. 9696, Cass. n. 11308 del 2011).
Nemmeno rileva, ai fini di una diversa conclusione, il fatto che in primo grado sia stata spiegata da parte convenuta domanda riconvenzionale tenuto conto, a tacer d'altro, che la stessa -così come l'appello incidentale proposto in secondo grado- è stata esplicitamente avanzata in via condizionata e il giudice di primo grado, proprio per tale ragione, non ha proceduto alla valutazione della stessa.
Alla luce di quanto detto l'appello va dunque dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (vista la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- dichiara l'appello inammissibile;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in €
3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 20/05/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.