Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025
da nata il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] (C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avv.to Paola Valle del foro di Trieste
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473bis 51 c.p.c. depositato in data 17 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) AFFIDAMENTO: Affidare in modo condiviso ai genitori, con suo Persona_1
collocamento prevalente presso la residenza materna.
2) TEMPI DI PERMANENZA:
- , minorenne, starà con ciascun genitore in modo libero in base agli accordi delle Per_1
parti. Di base, trascorrerà – come sta già trascorrendo- 4/5 giorni la settimana con la madre
- Vacanze Estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia minorenne e anche con la maggiorenne, se lei gradito, due settimane consecutive da individuarsi di comune accordo entro il 15/1 di ogni anno. In caso di disaccordo, la scelta dell'individuazione delle due settimane spetterà a ciascuna parte ad anni alterni, a nulla rilevando l'eventuale accordo delle parti e o la mancata formalizzazione della scelta che, in caso di mancato accordo e/o comunicazione da parte del genitore cui spetta il diritto di scelta per quell'anno, passerà all'altro genitore. Nel 2025 le parti concordano che la scelta spetti alla madre.
- Compleanni: trascorrerà il giorno del compleanno preferibilmente con entrambi i Per_1
genitori; se impossibile, un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro; ferma restando in questo caso la possibilità per ciascun genitore di vederla secondo accordi da raggiungersi con l'altro genitore. Il giorno del compleanno del genitore, la figlia starà con il genitore che compie gli anni.
- Malattia: I genitori si impegnano a riferirsi reciprocamente ogni informazione sullo stato di salute della minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento di eventuali terapie. Qualora la minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. In caso di malattia del genitore che non possa per ciò accudire la figlia, le parti si impegnano a supportarsi vicendevolmente, tenendo la minore nelle giornate che per tale motivo l'altro genitore non può occuparsi di lei.
3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
Ordinario:
Per Ferma la contribuzione in forma diretta al mantenimento ordinario per i tempi di Per_2
rispettiva pertinenza genitoriale, per il di lei mantenimento Parte_2
corrisponderà, con bonifico bancario, valuta entro il 25 di ogni mese e decorrenza febbraio
2025, a mensili 190€, adeguabili ex indici ST (decorrenza ST dalla Parte_1
data di emissione della sentenza definitiva del presente giudizio).
Per : Ferma la contribuzione in forma diretta al mantenimento ordinario per i tempi Per_1
di rispettiva pertinenza genitoriale, per il di lei mantenimento Parte_2
corrisponderà, con bonifico bancario, valuta entro il 25 di ogni mese e decorrenza febbraio
2 2025, a mensili 20€, adeguabili ex indici ST (decorrenza ST dalla Parte_1
data di emissione della sentenza definitiva del presente giudizio).
Per entrambe le figlie, spese straordinarie: le parti divideranno ogni spesa straordinaria per le figlie in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle di cui al Protocollo dd.
18/05/15.
4) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per le figlie spettino in misura del 100% a;
convengono Parte_1
che nel momento in cui non percepirà più alcun assegno per le figlie, si Parte_1
impegnano a rivedere il presente accordo, previa valutazione anche delle loro condizioni economiche in essere in quel momento.
b) le parti concordano che la dote famiglia e altri pubblici sussidi per le CP_1
figlie siano tra loro divisi in misura del 50%.
c) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione della figlia e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per la figlia stessa;
si dichiarano sin d'ora consenzienti a loro espatri in Slovenia
Austria e Croazia giornalieri”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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