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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4752 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Paola ANGONESE e Camilla GRAZIANI
e
AP IA, c.f. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela DI PAOLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“CHIEDONO
all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, previo espletamento degli incombenti di rito, di accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiararsi lo scioglimento della comunione legale e la separazione personale dei signori PE IA e uniti in matrimonio in data CP_1
19.07.2014, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile di procedere alle annotazioni di legge, autorizzandoli a vivere separatamente con impegno al reciproco rispetto soprattutto agli occhi del figlio minore. A tal proposito si precisa che la Sig.ra PE ha già provveduto a trasferirsi con il minore a
Thiene (VI), via Zebio 31 in un'immobile che conduce in locazione;
2) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori Per_1
che prenderanno di comune accordo tutte le decisioni nell'interesse del bambino nel rispetto delle sue necessità, capacità e inclinazioni. sarà Per_1
collocato prevalentemente presso la madre ove manterrà anche la propria residenza anagrafica;
3) starà con il papà a fine settimana alternati dal venerdì dopo il calcio Per_1
fino alla domenica sera dopo cena orientativamente alle ore 20.00. poi Per_1
starà con il papà due pomeriggi a settimana, orientativamente il mercoledì
dopo il calcio compreso il pernotto e sarà il signor ad accompagnarlo CP_1
a scuola il giovedì mattina e il venerdì fino a dopo cena, salvo quanto precisato per i week end di competenza paterna.
L'impegno del calcio sarà gestito orientativamente nei termini che seguono: il mercoledì lo segue il papà dopo averlo preso a scuola e lo tiene la sera fino al
2 giovedì mattina quando lo accompagna a scuola, mentre il venerdì pomeriggio lo porta a calcio il papà che lo accompagna dopo cena dalla mamma nei fine settimana di spettanza della mamma e lo tiene invece con sé fino alla domenica sera dopo cena nei fine settimana in cui il bambino sta col papà.
Durante le vacanze estive starà con il papà 15 giorni anche non Per_1
consecutivi da concordarsi con la signora PE con la massima collaborazione reciproca, stante il fatto che i coniugi presentano il piano ferie in momenti assai diversi. Nei periodi di prolungata permanenza con un genitore entrambi si impegnano a far sentire telefonicamente al bambino l'altro genitore quotidianamente.
Durante le ferie natalizie starà con il papà 5 giorni anche non consecutivi Per_1
da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno e alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno. Durante le vacanze Pasquali starà con il papà Per_1
tre giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo.
Ponti e altri periodi eccezionali potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori. starà poi con il papà in ogni altro momento previo accordo con Per_1
la mamma e nel massimo spirito collaborativo possibile quanto al preavviso.
4) I genitori si impegnano ad agevolare il figlio minore nel passaggio Per_1
alla nuova condizione e, se necessario, a farlo seguire da uno specialista dell'età evolutiva scelto di comune accordo;
5) Il signor verserà alla signora PE un contributo al mantenimento CP_1
di pari a 300,00 € mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Questo a partire dal mese di gennaio 2025.
In ragione della disparità reddituale tra i coniugi, dal momento in cui la sig.ra
3 PE ha trovato un immobile in locazione per sé e per , tale somma è Per_1
stata integrata di un ulteriore importo mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo all'affitto. Importo questo che verrà ridotto ad euro 100,00 mensili quando la signora PE, deciderà di acquistare, così come è sua intenzione fare, un immobile di proprietà per fissarvi la residenza propria e di;
Per_1
6) Le spese straordinarie mediche scolastiche e ricreative nell'interesse del figlio minore, previamente concordate e documentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza da intendersi qui richiamato e trascritto,
saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Il relativo conguaglio sarà mensile;
7) L'assegno unico nell'interesse del figlio minore sarà percepito Persona_2
interamente dalla signora PE e in questo senso i coniugi si impegnano a espletare le relative formalità;
8) Nulla a titolo di mantenimento reciproco essendo entrambi i coniugi autosufficienti;
9) Il cane di famiglia resterà alla signora PE e le spese veterinarie straordinarie previamente concordate saranno sostenute nella misura del 50%
dai coniugi;
10) I corredi della casa familiare acquistati dopo il matrimonio in regime di comunione saranno divisi tra i coniugi tendenzialmente in parti uguali con senso di responsabilità e nell'interesse del minore;
gli arredi, perlopiù di proprietà esclusiva del sig. in quanto acquistati prima del matrimonio, CP_1
rimarranno tutti a quest'ultimo;
11) L'autovettura Lancia Y di proprietà della signora PE resterà nelle disponibilità della stessa che continuerà a sostenerne tutti i costi. L'autovettura
Citroen C5 intestata al signor rimarrà nella disponibilità dello stesso CP_1
4 che continuerà a sostenerne tutti i costi. Il signor ha già provveduto a CP_1
versare alla signora PE la somma di € 7.500,00 a titolo di liquidazione della sua parte dell'autovettura Citroen C5;
12) Il signor verserà alla signora PE la somma complessiva di € CP_1
6.500,00 a tacitazione definitiva di quanto investito dalla signora PE nella casa familiare entro 15 giorni dalla celebrazione dell'udienza di comparizione.
Le detrazioni relative all'annualità 2024 saranno divise tra i coniugi, mentre quelle a decorrere dall'annualità relativa al 2025 saranno percepite unicamente dal signor;
CP_1
13) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e di e di ogni documento valido per l'espatrio; Per_1
14) Spese di lite compensate.
15) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, anche per quanto attiene ai loro rapporti economico-patrimoniali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Carre' (VI) in data
19/07/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle
5 conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle Per_1
parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del
6 passaporto proprio e di e di ogni documento valido per l'espatrio; Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AP CP_1
IA uniti in matrimonio in Carre' (VI) in data 19/07/2014 con atto trascritto al n. 6, parte II, serie C, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Carre' (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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