TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7001/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 25/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 15 N. R.G. 7001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7001/2023 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, promossa da:
C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Senis, elettivamente domiciliato in via Don Orione n. 8 -
Senorbì, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Usai, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via dei Falletti n. 24 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
e contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario e rappresentante legale pro tempore, P.IVA_3
pagina 2 di 15 con il patrocinio dell'avv. Alessandra Sedda, elettivamente domiciliata in via Roma n. 69 - Cagliari,
presso lo studio del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
e contro
(C.F. ). Controparte_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato via PEC il 19.10.2023, il ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 1061/2023 del Giudice di Pace di Cagliari, pubblicata in data
11.09.2023 e notificata il 20.09.2023, che lo aveva condannato al pagamento di 4.377,61 euro, quale esclusivo responsabile dei danni derivanti dal sinistro causato dalla circolazione di un cane randagio,
con rigetto della domanda nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
terza chiamata in causa. CP_2
A sostegno dell'impugnazione, il ha esposto in sintesi che: Parte_1
- con atto di citazione del 22.01.2022, e avevano convenuto CP_1 Controparte_3
in giudizio l'ente davanti al Giudice di Pace di Cagliari, esponendo che il 09.12.2020 alle CP_4
ore 11.30 circa, mentre stavano percorrendo la SS. 128 in direzione Monastir, avevano investito un cane randagio di grossa taglia, il quale aveva improvvisamente attraversato la carreggiata;
- a sostegno della domanda, gli attori avevano lamentato danni alla carrozzeria della automobile
Kia di loro proprietà per un importo pari a 4.377,81 euro;
pagina 3 di 15 - dato che la pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro non aveva potuto identificare il proprietario dell'animale per l'assenza di collare e di microchip, gli attori avevano rassegnato le seguenti conclusioni:
“in accoglimento della domanda proposta dagli attori, accertare e dichiarare la esclusiva
responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, corrente nella Parte_1
residenza Municipale della Via Cagliari n. 909040 BARRALI (SU), nella causazione del sinistro
avvenuto il giorno 09/12/2020 in agro di sulla strada statale 128 Centrale Sarda-all'altezza Pt_1
del Km. 11+350, nei pressi dell'intersezione con la SP. 11, a causa di un cane randagio che aveva
attraversato improvvisamente la carreggiata, procurando danni all'autovettura di loro proprietà;
PER L'EFFETTO
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, corrente nella Parte_1
residenza Municipale della Via Cagliari n. 909040 BARRALI (SU), a pagare in favore degli attori,
Sig.ri nato a [...] il [...], e , nata a [...], il CP_1 Controparte_3
23.04.1952, entrambi residenti in [...], località Santa Sofia n. 62, a titolo di risarcimento di tutti i
danni da questi subiti, la complessiva somma di € 4377,81, o di quella maggiore o minore da
accertarsi in corso di causa, il tutto entro la competenza del Giudice adito;
IN TUTTE LE IPOTESI
con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di primo grado, il aveva contestato la Parte_1
sussistenza di responsabilità dell'occorso in capo alla medesima Pubblica Amministrazione ed aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 4 di 15 CP_ L comunale aveva pertanto richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la
, al fine di essere tenuto indenne in base alla Controparte_2
Legge Regione Sardegna n. 21/1994 e alla Legge n. 281/1991, rassegnando le seguenti conclusioni:
“rigettare l'avversa domanda formulata con atto di citazione in quanto infondata in fatto ed in
diritto, mandando assolto l'ente convenuto da qualsivoglia avversa pretesa;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo chiamato
. di avente sede legale nella Via Piero Della Parte_2 Controparte_6
RA (C.F e P.IVA ) a manlevare il convenuto laddove sia P.IVA_4 Parte_1
riconosciuto in favore degli stessi attori, un danno economicamente risarcibile, in ogni caso con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori come per
legge”.
Costituitasi nel giudizio di primo grado la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria
[...]
aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della carenza di CP_2
richiesta di cattura o prelievo di animali randagi da parte del rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato CP_7
2) per l'effetto disporre l'estromissione immediata dal giudizio dell'amministrazione sanitaria
chiamata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento;
nel merito:
1) rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto:
pagina 5 di 15 2) rigettare in ogni caso la domanda posta in via subordinata dal chiamante Parte_1
come formulata verso giacché infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo alcun legame di CP_7
garanzia tra esso ed il terzo chiamato;
3) rigettare la domanda attorea come formulata in citazione per i motivi di cui alla superiore
espositiva, per quanto la sentenza possa incidere sulla posizione del terzo chiamato, nella denegata
ipotesi di accoglimento della tesi del convenuto chiamante in garanzia,
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento."
La causa, istruita con prove documentali e orali, è stata definita con la sentenza del Giudice di Pace
n. 1061/2023, pubblicata in data 11.09.2023 che, accogliendo la domanda degli attori, aveva così
disposto:
” 1) dichiara il in persona del Sindaco pro tempore, esclusivo responsabile del Parte_1
sinistro per cui e causa e per l'effetto
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei Parte_1
sig.ri e della complessiva somma di € 4.377.81, IVA compresa, CP_1 Controparte_3
oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal loro
veicolo a causa di un sinistro stradale con un cane randagio;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore dei sig.ri e che liquida in complessivi euro CP_1 Controparte_3
927,00 per compensi professionali oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_1 CP_2
Regionale Sanitaria Liquidatoria di , in persona del Commissario Straordinario e legale CP_2
rappresentante pro tempore dott. , e per l'effetto CP_8
pagina 6 di 15 5) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
Liquidatoria di , in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_2 CP_2
rappresentante pro tempore dott. , che liquida in complessivi € 927.00 per compensi CP_8
professionali oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
7) rigettata ogni altra domanda e con sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, come per
legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Tanto premesso, il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di prime Parte_1
cure, in sintesi, per i seguenti motivi di gravame:
primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di legge ed errata applicazione dell'art. 2043 c.c.): l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace,
riconoscendo che la responsabilità per i danni causati da animali è disciplinata dall'art. 2043 c.c., aveva riconosciuto sussistente la responsabilità dell'ente convenuto in assenza di prova di una condotta colposa del Pt_1
secondo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità tra e Pt_1
Contr
in base alla Legge Regione Sardegna n. 21/1994 e alla Legge n. 281 /1991): l'appellante ha
Cont lamentato che il Giudice di primo grado, pur avendo stabilito che “sia il che la sono Pt_1
tenuti alla sorveglianza sul territorio di competenza e che lo stesso dovere di controllo e di
segnalazione della presenza di cani randagi vaganti sia quindi demandato non solo all'ente territoriale
ma anche all'Azienda territoriale”, non aveva riconosciuto, come diretta conseguenza, alcuna corresponsabilità in capo alla CP_2
terzo motivo (vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'omessa valutazione delle fonti di prova): l'appellante ha lamentato la mancata valutazione delle prove depositate nel corso del giudizio.
pagina 7 di 15 Il in accoglimento dei motivi di gravame proposti, ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sopra indicata, accogliere le conclusioni avanzate in
prime cure che qui si riportano:
- previo accertamento dei fatti per cui è causa, rigettare la domanda formulata da parte attrice
con atto di citazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolto il Parte_1
odierno appellante da qualsivoglia avversa pretesa;
- condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese de giudizio di I grado;
- condannare gli appellati alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai medesimi appellanti dinanzi
il Giudice di pace Cagliari per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Con comparsa di costituzione e risposta in grado appello, depositata in data 11.03.2024, si è
costituito in giudizio , uno degli attori in primo grado, che ha concluso per la conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Invece non si è costituita in appello attrice in primo grado, cosicché è stata Controparte_3
dichiarata contumace in ragione della ritualità della notifica al procuratore costituito degli attori in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2024, si è costituita in questo grado la , che ha contestato il contenuto Controparte_2
dell'atto di appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare le averse richieste di cui all'atto d'appello con qualsivoglia statuizione confermando
la sentenza n. 1061 del 2023, resa dal Giudice di Pace di Cagliari;
pagina 8 di 15 2) con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rimessa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note conclusive nel termine di
30 giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza delle domande non riproposte sollevata dalla ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Controparte_2
L'eccezione di decadenza sollevata dall'appellata relativa alla domanda di CP_2
accertamento e condanna dell'odierna appellata al risarcimento dei danni, è infondata.
In ordine alla forma della riproposizione ex art. 346 c.p.c., la Suprema Corte
(Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020) ha precisato che “in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la
presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo
grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire
la discussione e sollecitare la decisione su di esse” e che “pur se libera da forme, la riproposizione
deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle
difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice”.
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi evidente che la domanda proposta in appello dal implichi la volontà dell'Ente comunale di ottenere la riforma integrale Parte_1
della sentenza di primo grado con la condanna della al risarcimento del danno in via CP_2
esclusiva o solidale.
pagina 9 di 15 Pertanto, pur non essendo state formalmente riproposte nelle conclusioni, le domande nei confronti di sono desumibili dal complessivo contenuto delle difese dell'appellante, da cui è CP_2
emersa la volontà di mantenere ferme le domande originariamente formulate.
******
Passando ai motivi di gravame, questi sono esaminati congiuntamente in quanto attinenti, in sintesi, al merito della decisione impugnata.
In primo luogo, i fatti di causa sono documentati e non contestati.
Infatti, sul luogo del sinistro, nell'immediatezza del fatto, era intervenuta una pattuglia della
Polizia Locale, la quale aveva effettuato i rilievi di legge (v. doc. 1, copia del rapporto di intervento e doc. 2, copia della relazione di servizio).
Gli agenti intervenuti avevano indicato esattamente il luogo del sinistro ed avevano accertato la presenza del cane randagio - in quanto era stato impossibile indentificare alcun proprietario - attestando altresì come il veicolo di proprietà degli attori riportasse “danni subito visibili e palesemente
recentissimi”, riconducibili all'impatto dell'auto con l'animale avvenuto in agro di a pochi km Pt_1
dal centro abitato.
Sotto il profilo causale dunque il fatto lamentato dagli attori (danneggiamento della propria automobile per l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio), oltre che pacifico in causa in quanto non specificamente contestato dalla parte convenuta né dalla terza chiamata,
è rimasto provato nel corso dell'istruttoria di primo grado e non è oggetto dei motivi di appello.
La causa deve essere pertanto trattata limitatamente al profilo dell'individuazione del soggetto responsabile dei danni.
pagina 10 di 15 Deve essere richiamato in proposito l'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità
extracontrattuale stabilendo che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.
Infatti, la responsabilità per danni causati da animali randagi non rientra nell'ambito dell'art. 2052
del c.c., il quale disciplina il danno cagionato da animali, bensì in quello dell'art. 2043 c.c.,
configurandosi come responsabilità aquiliana per fatto illecito, non sussistendo alcun rapporto di proprietà o uso tra gli enti pubblici e gli animali randagi.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale "la
responsabilità dell'ente pubblico territoriale si fonda sull'art. 2043 c.c. e presuppone l'individuazione,
sulla base della normativa nazionale e regionale applicabile, dell'ente cui è affidato il compito di
controllo e gestione del fenomeno del randagismo" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5339 del 28
febbraio 2024).
Applicando il principio al caso di specie, sussiste la responsabilità della P.A. per i danni arrecati dal comportamento di cani randagi in ragione del dovere di prevenzione e controllo del randagismo gravante sull'Amministrazione in forza della legge-quadro 14.08.1991, n. 281 e delle leggi regionali vigenti in materia.
La Regione Sardegna ha esercitato la potestà legislativa nelle materie previste dagli artt. 3 e 4 dello
Statuto speciale, che le attribuisce specifiche competenze in tema di polizia locale urbana e rurale nonché di sanità pubblica.
In tema di sanità pubblica la Regione Sardegna ha emanato l'art. 9 comma 2 della Legge
Regionale 18 maggio 1994 n. 21 (controllo del randagismo), che così dispone: i cani vaganti non
identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale
pagina 11 di 15 competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge;
nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.
Deve inoltre essere richiamato il disposto dell'art. 13 della legge nazionale 833/1978 (legge quadro in materia di sanità pubblica) che attribuisce al Sindaco il ruolo di autorità sanitaria locale, competente pertanto ad adottare i provvedimenti anche in materia di randagismo.
Con specifico riferimento alla Regione Sardegna, deve essere applicato l'art. 3 della deliberazione della Giunta Regionale 17/39 del 27.04.2010 (contenente norme regolamentari di grado secondario relative alle direttive in materia di lotta al randagismo, emanate dalla Regione Sardegna in attuazione della già richiamata legge regionale n. 21 del 18.05.1994), secondo cui il Sindaco è l'Autorità Sanitaria
Locale (art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.lgs. 267/2000 - T.U. Enti
Locali), cosicché ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo.
Secondo la richiamata normativa regolamentare, il esercita il controllo del territorio, Pt_1
rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile, è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani randagi nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa. Per far fronte a tutte le incombenze del in materia, è necessario Pt_1
che sia nominalmente individuato dal Sindaco il responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali, il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le concrete azioni dirette al controllo del territorio e della salute dei propri cittadini.
L'ente comunale ha lamentato che nessuna condotta omissiva poteva essergli ascritta in quanto la prova dell'assenza di colpa dell'amministrazione comunale era stata fornita con la nota della Polizia
Locale, attestante che - tra la data del 05.12.2020 e il 09.12.2020 (data del sinistro) - non erano pervenute segnalazioni sulla presenza di randagi (doc. 3F allegato all'atto di citazione in appello).
Il motivo deve essere disatteso.
pagina 12 di 15 Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale “l'onere
del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento
per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia
dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere
del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi
abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla
normativa regionale” (Cassazione Civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021, Rv. 662964 -
01).
Inoltre insegna la Suprema Corte che “in tema di danni causati da cani randagi, una volta
individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare
dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che
l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una
volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare,
sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di
richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cassazione Civile,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022, Rv. 664453 - 01).
Nel caso di specie, non risulta provato che il abbia attuato iniziative dirette ad ottemperare Pt_1
ai propri obblighi di vigilanza sul territorio derivanti dalla normativa sopra indicata, come ad esempio
Contr opportuni interventi preventivi finalizzati alla lotta al randagismo, concertati con la non essendo necessario a tal fine l'esistenza di segnalazioni da parte dei privati cittadini.
Deve pertanto ritenersi condivisibile la decisione del primo giudice che, in applicazione delle richiamate disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha ritenuto sussistente la responsabilità
del ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1
pagina 13 di 15 La decisione assunta dal primo Giudice non appare invece condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che tale responsabilità non dovesse essere ascritta anche alla Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria di in solido con il CP_2 Pt_1
Nel caso specifico, la già menzionata legge regionale 18.05.1994 n. 21 all'art. 9, comma 2,
ripartisce le competenze tra Comuni e ATS, attribuendo a quest'ultima il compito di catturare i cani vaganti non identificati e di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge.
Inoltre, la Direttiva in materia di lotta al randagismo – in allegato alla Delibera n. 17/39 del
27.04.2010, prevede all'art.
9.3. che “[…]il cittadino danneggiato deve indirizzare le eventuali
richieste di risarcimento al alla ASL competente (che può essere chiamata a rispondere dei Pt_1
danni in solido o in via esclusiva in caso di inadempienze nella cattura) e, per conoscenza,
all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità”.
Pertanto, in base alla legge nazionale e regionale sopra richiamate, non vi è dubbio che l'onere cautelare sia posto a carico dei Comuni e delle ATS, secondo una ripartizione sinergica di competenze.
Traendo le conclusioni sull'individuazione dell'ente cui è affidato il controllo e la gestione del
Contr fenomeno del randagismo, la è coinvolta nel rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.
Nel caso di specie, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di non ha fornito la CP_2
prova del concreto adempimento della condotta imposta dalla norma giuridica a prevenzione di eventi dannosi, né di azioni programmate al raggiungimento dello scopo.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve pertanto affermarsi la sussistenza nel caso di specie dei fatti costitutivi richiesti per la configurabilità della solidale responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043
c.c., secondo i principi posti in materia della causalità omissiva.
Traendo le conclusioni, l'appello deve essere parzialmente accolto.
pagina 14 di 15 Le spese del giudizio seguono la soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo in misura media secondo il valore della causa per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il e la Parte_1
, in solido tra loro, al Controparte_2
pagamento in favore di dell'importo di euro 4.377,81 euro per le causali in premessa;
CP_1
2. condanna la Controparte_9
a rifondere al l'importo di 1.569,50 euro (632,50 euro per il primo
[...] Parte_1
grado e 937,00 euro per il grado d'appello), oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, pari alla metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, rimanendo compensate le altre spese.
Cagliari, 25.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 25/06/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 15 N. R.G. 7001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7001/2023 avente il seguente OGGETTO:
risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, promossa da:
C.F. – P.IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Senis, elettivamente domiciliato in via Don Orione n. 8 -
Senorbì, presso lo studio del difensore giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Usai, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via dei Falletti n. 24 - Cagliari, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATO
e contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario e rappresentante legale pro tempore, P.IVA_3
pagina 2 di 15 con il patrocinio dell'avv. Alessandra Sedda, elettivamente domiciliata in via Roma n. 69 - Cagliari,
presso lo studio del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
e contro
(C.F. ). Controparte_3 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, notificato via PEC il 19.10.2023, il ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 1061/2023 del Giudice di Pace di Cagliari, pubblicata in data
11.09.2023 e notificata il 20.09.2023, che lo aveva condannato al pagamento di 4.377,61 euro, quale esclusivo responsabile dei danni derivanti dal sinistro causato dalla circolazione di un cane randagio,
con rigetto della domanda nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
[...]
terza chiamata in causa. CP_2
A sostegno dell'impugnazione, il ha esposto in sintesi che: Parte_1
- con atto di citazione del 22.01.2022, e avevano convenuto CP_1 Controparte_3
in giudizio l'ente davanti al Giudice di Pace di Cagliari, esponendo che il 09.12.2020 alle CP_4
ore 11.30 circa, mentre stavano percorrendo la SS. 128 in direzione Monastir, avevano investito un cane randagio di grossa taglia, il quale aveva improvvisamente attraversato la carreggiata;
- a sostegno della domanda, gli attori avevano lamentato danni alla carrozzeria della automobile
Kia di loro proprietà per un importo pari a 4.377,81 euro;
pagina 3 di 15 - dato che la pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro non aveva potuto identificare il proprietario dell'animale per l'assenza di collare e di microchip, gli attori avevano rassegnato le seguenti conclusioni:
“in accoglimento della domanda proposta dagli attori, accertare e dichiarare la esclusiva
responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, corrente nella Parte_1
residenza Municipale della Via Cagliari n. 909040 BARRALI (SU), nella causazione del sinistro
avvenuto il giorno 09/12/2020 in agro di sulla strada statale 128 Centrale Sarda-all'altezza Pt_1
del Km. 11+350, nei pressi dell'intersezione con la SP. 11, a causa di un cane randagio che aveva
attraversato improvvisamente la carreggiata, procurando danni all'autovettura di loro proprietà;
PER L'EFFETTO
condannare il in persona del Sindaco pro tempore, corrente nella Parte_1
residenza Municipale della Via Cagliari n. 909040 BARRALI (SU), a pagare in favore degli attori,
Sig.ri nato a [...] il [...], e , nata a [...], il CP_1 Controparte_3
23.04.1952, entrambi residenti in [...], località Santa Sofia n. 62, a titolo di risarcimento di tutti i
danni da questi subiti, la complessiva somma di € 4377,81, o di quella maggiore o minore da
accertarsi in corso di causa, il tutto entro la competenza del Giudice adito;
IN TUTTE LE IPOTESI
con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.
Ritualmente costituitosi nel giudizio di primo grado, il aveva contestato la Parte_1
sussistenza di responsabilità dell'occorso in capo alla medesima Pubblica Amministrazione ed aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 4 di 15 CP_ L comunale aveva pertanto richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la
, al fine di essere tenuto indenne in base alla Controparte_2
Legge Regione Sardegna n. 21/1994 e alla Legge n. 281/1991, rassegnando le seguenti conclusioni:
“rigettare l'avversa domanda formulata con atto di citazione in quanto infondata in fatto ed in
diritto, mandando assolto l'ente convenuto da qualsivoglia avversa pretesa;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare il terzo chiamato
. di avente sede legale nella Via Piero Della Parte_2 Controparte_6
RA (C.F e P.IVA ) a manlevare il convenuto laddove sia P.IVA_4 Parte_1
riconosciuto in favore degli stessi attori, un danno economicamente risarcibile, in ogni caso con
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali ed accessori come per
legge”.
Costituitasi nel giudizio di primo grado la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria
[...]
aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della carenza di CP_2
richiesta di cattura o prelievo di animali randagi da parte del rassegnando le Parte_1
seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato CP_7
2) per l'effetto disporre l'estromissione immediata dal giudizio dell'amministrazione sanitaria
chiamata;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento;
nel merito:
1) rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto:
pagina 5 di 15 2) rigettare in ogni caso la domanda posta in via subordinata dal chiamante Parte_1
come formulata verso giacché infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo alcun legame di CP_7
garanzia tra esso ed il terzo chiamato;
3) rigettare la domanda attorea come formulata in citazione per i motivi di cui alla superiore
espositiva, per quanto la sentenza possa incidere sulla posizione del terzo chiamato, nella denegata
ipotesi di accoglimento della tesi del convenuto chiamante in garanzia,
4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del procedimento."
La causa, istruita con prove documentali e orali, è stata definita con la sentenza del Giudice di Pace
n. 1061/2023, pubblicata in data 11.09.2023 che, accogliendo la domanda degli attori, aveva così
disposto:
” 1) dichiara il in persona del Sindaco pro tempore, esclusivo responsabile del Parte_1
sinistro per cui e causa e per l'effetto
2) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei Parte_1
sig.ri e della complessiva somma di € 4.377.81, IVA compresa, CP_1 Controparte_3
oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal loro
veicolo a causa di un sinistro stradale con un cane randagio;
3) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore dei sig.ri e che liquida in complessivi euro CP_1 Controparte_3
927,00 per compensi professionali oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
4) rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Parte_1 CP_2
Regionale Sanitaria Liquidatoria di , in persona del Commissario Straordinario e legale CP_2
rappresentante pro tempore dott. , e per l'effetto CP_8
pagina 6 di 15 5) condanna il alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
Liquidatoria di , in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_2 CP_2
rappresentante pro tempore dott. , che liquida in complessivi € 927.00 per compensi CP_8
professionali oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
7) rigettata ogni altra domanda e con sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, come per
legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”.
Tanto premesso, il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di prime Parte_1
cure, in sintesi, per i seguenti motivi di gravame:
primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di legge ed errata applicazione dell'art. 2043 c.c.): l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace,
riconoscendo che la responsabilità per i danni causati da animali è disciplinata dall'art. 2043 c.c., aveva riconosciuto sussistente la responsabilità dell'ente convenuto in assenza di prova di una condotta colposa del Pt_1
secondo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità tra e Pt_1
Contr
in base alla Legge Regione Sardegna n. 21/1994 e alla Legge n. 281 /1991): l'appellante ha
Cont lamentato che il Giudice di primo grado, pur avendo stabilito che “sia il che la sono Pt_1
tenuti alla sorveglianza sul territorio di competenza e che lo stesso dovere di controllo e di
segnalazione della presenza di cani randagi vaganti sia quindi demandato non solo all'ente territoriale
ma anche all'Azienda territoriale”, non aveva riconosciuto, come diretta conseguenza, alcuna corresponsabilità in capo alla CP_2
terzo motivo (vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell'omessa valutazione delle fonti di prova): l'appellante ha lamentato la mancata valutazione delle prove depositate nel corso del giudizio.
pagina 7 di 15 Il in accoglimento dei motivi di gravame proposti, ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni:
“in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sopra indicata, accogliere le conclusioni avanzate in
prime cure che qui si riportano:
- previo accertamento dei fatti per cui è causa, rigettare la domanda formulata da parte attrice
con atto di citazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, mandando assolto il Parte_1
odierno appellante da qualsivoglia avversa pretesa;
- condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese de giudizio di I grado;
- condannare gli appellati alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai medesimi appellanti dinanzi
il Giudice di pace Cagliari per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Con comparsa di costituzione e risposta in grado appello, depositata in data 11.03.2024, si è
costituito in giudizio , uno degli attori in primo grado, che ha concluso per la conferma CP_1
integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Invece non si è costituita in appello attrice in primo grado, cosicché è stata Controparte_3
dichiarata contumace in ragione della ritualità della notifica al procuratore costituito degli attori in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.03.2024, si è costituita in questo grado la , che ha contestato il contenuto Controparte_2
dell'atto di appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare le averse richieste di cui all'atto d'appello con qualsivoglia statuizione confermando
la sentenza n. 1061 del 2023, resa dal Giudice di Pace di Cagliari;
pagina 8 di 15 2) con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”.
La causa, essendo matura per la decisione sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rimessa all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c., previa autorizzazione al deposito di note conclusive nel termine di
30 giorni prima dell'udienza.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza delle domande non riproposte sollevata dalla ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Controparte_2
L'eccezione di decadenza sollevata dall'appellata relativa alla domanda di CP_2
accertamento e condanna dell'odierna appellata al risarcimento dei danni, è infondata.
In ordine alla forma della riproposizione ex art. 346 c.p.c., la Suprema Corte
(Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, Sez. 3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020) ha precisato che “in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la
presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo
grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire
la discussione e sollecitare la decisione su di esse” e che “pur se libera da forme, la riproposizione
deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle
difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice”.
Applicando il principio al caso di specie, deve ritenersi evidente che la domanda proposta in appello dal implichi la volontà dell'Ente comunale di ottenere la riforma integrale Parte_1
della sentenza di primo grado con la condanna della al risarcimento del danno in via CP_2
esclusiva o solidale.
pagina 9 di 15 Pertanto, pur non essendo state formalmente riproposte nelle conclusioni, le domande nei confronti di sono desumibili dal complessivo contenuto delle difese dell'appellante, da cui è CP_2
emersa la volontà di mantenere ferme le domande originariamente formulate.
******
Passando ai motivi di gravame, questi sono esaminati congiuntamente in quanto attinenti, in sintesi, al merito della decisione impugnata.
In primo luogo, i fatti di causa sono documentati e non contestati.
Infatti, sul luogo del sinistro, nell'immediatezza del fatto, era intervenuta una pattuglia della
Polizia Locale, la quale aveva effettuato i rilievi di legge (v. doc. 1, copia del rapporto di intervento e doc. 2, copia della relazione di servizio).
Gli agenti intervenuti avevano indicato esattamente il luogo del sinistro ed avevano accertato la presenza del cane randagio - in quanto era stato impossibile indentificare alcun proprietario - attestando altresì come il veicolo di proprietà degli attori riportasse “danni subito visibili e palesemente
recentissimi”, riconducibili all'impatto dell'auto con l'animale avvenuto in agro di a pochi km Pt_1
dal centro abitato.
Sotto il profilo causale dunque il fatto lamentato dagli attori (danneggiamento della propria automobile per l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cane randagio), oltre che pacifico in causa in quanto non specificamente contestato dalla parte convenuta né dalla terza chiamata,
è rimasto provato nel corso dell'istruttoria di primo grado e non è oggetto dei motivi di appello.
La causa deve essere pertanto trattata limitatamente al profilo dell'individuazione del soggetto responsabile dei danni.
pagina 10 di 15 Deve essere richiamato in proposito l'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità
extracontrattuale stabilendo che chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danno.
Infatti, la responsabilità per danni causati da animali randagi non rientra nell'ambito dell'art. 2052
del c.c., il quale disciplina il danno cagionato da animali, bensì in quello dell'art. 2043 c.c.,
configurandosi come responsabilità aquiliana per fatto illecito, non sussistendo alcun rapporto di proprietà o uso tra gli enti pubblici e gli animali randagi.
Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale "la
responsabilità dell'ente pubblico territoriale si fonda sull'art. 2043 c.c. e presuppone l'individuazione,
sulla base della normativa nazionale e regionale applicabile, dell'ente cui è affidato il compito di
controllo e gestione del fenomeno del randagismo" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5339 del 28
febbraio 2024).
Applicando il principio al caso di specie, sussiste la responsabilità della P.A. per i danni arrecati dal comportamento di cani randagi in ragione del dovere di prevenzione e controllo del randagismo gravante sull'Amministrazione in forza della legge-quadro 14.08.1991, n. 281 e delle leggi regionali vigenti in materia.
La Regione Sardegna ha esercitato la potestà legislativa nelle materie previste dagli artt. 3 e 4 dello
Statuto speciale, che le attribuisce specifiche competenze in tema di polizia locale urbana e rurale nonché di sanità pubblica.
In tema di sanità pubblica la Regione Sardegna ha emanato l'art. 9 comma 2 della Legge
Regionale 18 maggio 1994 n. 21 (controllo del randagismo), che così dispone: i cani vaganti non
identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale
pagina 11 di 15 competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge;
nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.
Deve inoltre essere richiamato il disposto dell'art. 13 della legge nazionale 833/1978 (legge quadro in materia di sanità pubblica) che attribuisce al Sindaco il ruolo di autorità sanitaria locale, competente pertanto ad adottare i provvedimenti anche in materia di randagismo.
Con specifico riferimento alla Regione Sardegna, deve essere applicato l'art. 3 della deliberazione della Giunta Regionale 17/39 del 27.04.2010 (contenente norme regolamentari di grado secondario relative alle direttive in materia di lotta al randagismo, emanate dalla Regione Sardegna in attuazione della già richiamata legge regionale n. 21 del 18.05.1994), secondo cui il Sindaco è l'Autorità Sanitaria
Locale (art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.lgs. 267/2000 - T.U. Enti
Locali), cosicché ha un ruolo centrale nella gestione del randagismo.
Secondo la richiamata normativa regolamentare, il esercita il controllo del territorio, Pt_1
rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile, è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani randagi nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa. Per far fronte a tutte le incombenze del in materia, è necessario Pt_1
che sia nominalmente individuato dal Sindaco il responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali, il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le concrete azioni dirette al controllo del territorio e della salute dei propri cittadini.
L'ente comunale ha lamentato che nessuna condotta omissiva poteva essergli ascritta in quanto la prova dell'assenza di colpa dell'amministrazione comunale era stata fornita con la nota della Polizia
Locale, attestante che - tra la data del 05.12.2020 e il 09.12.2020 (data del sinistro) - non erano pervenute segnalazioni sulla presenza di randagi (doc. 3F allegato all'atto di citazione in appello).
Il motivo deve essere disatteso.
pagina 12 di 15 Deve essere richiamato in proposito l'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale “l'onere
del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento
per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia
dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere
del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi
abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla
normativa regionale” (Cassazione Civile, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021, Rv. 662964 -
01).
Inoltre insegna la Suprema Corte che “in tema di danni causati da cani randagi, una volta
individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare
dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che
l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una
volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare,
sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di
richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cassazione Civile,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022, Rv. 664453 - 01).
Nel caso di specie, non risulta provato che il abbia attuato iniziative dirette ad ottemperare Pt_1
ai propri obblighi di vigilanza sul territorio derivanti dalla normativa sopra indicata, come ad esempio
Contr opportuni interventi preventivi finalizzati alla lotta al randagismo, concertati con la non essendo necessario a tal fine l'esistenza di segnalazioni da parte dei privati cittadini.
Deve pertanto ritenersi condivisibile la decisione del primo giudice che, in applicazione delle richiamate disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha ritenuto sussistente la responsabilità
del ai sensi dell'art. 2043 c.c. Parte_1
pagina 13 di 15 La decisione assunta dal primo Giudice non appare invece condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che tale responsabilità non dovesse essere ascritta anche alla Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria di in solido con il CP_2 Pt_1
Nel caso specifico, la già menzionata legge regionale 18.05.1994 n. 21 all'art. 9, comma 2,
ripartisce le competenze tra Comuni e ATS, attribuendo a quest'ultima il compito di catturare i cani vaganti non identificati e di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge.
Inoltre, la Direttiva in materia di lotta al randagismo – in allegato alla Delibera n. 17/39 del
27.04.2010, prevede all'art.
9.3. che “[…]il cittadino danneggiato deve indirizzare le eventuali
richieste di risarcimento al alla ASL competente (che può essere chiamata a rispondere dei Pt_1
danni in solido o in via esclusiva in caso di inadempienze nella cattura) e, per conoscenza,
all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità”.
Pertanto, in base alla legge nazionale e regionale sopra richiamate, non vi è dubbio che l'onere cautelare sia posto a carico dei Comuni e delle ATS, secondo una ripartizione sinergica di competenze.
Traendo le conclusioni sull'individuazione dell'ente cui è affidato il controllo e la gestione del
Contr fenomeno del randagismo, la è coinvolta nel rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.
Nel caso di specie, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di non ha fornito la CP_2
prova del concreto adempimento della condotta imposta dalla norma giuridica a prevenzione di eventi dannosi, né di azioni programmate al raggiungimento dello scopo.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve pertanto affermarsi la sussistenza nel caso di specie dei fatti costitutivi richiesti per la configurabilità della solidale responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2043
c.c., secondo i principi posti in materia della causalità omissiva.
Traendo le conclusioni, l'appello deve essere parzialmente accolto.
pagina 14 di 15 Le spese del giudizio seguono la soccombenza parziale e sono liquidate in dispositivo in misura media secondo il valore della causa per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il e la Parte_1
, in solido tra loro, al Controparte_2
pagamento in favore di dell'importo di euro 4.377,81 euro per le causali in premessa;
CP_1
2. condanna la Controparte_9
a rifondere al l'importo di 1.569,50 euro (632,50 euro per il primo
[...] Parte_1
grado e 937,00 euro per il grado d'appello), oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, pari alla metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, rimanendo compensate le altre spese.
Cagliari, 25.06.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 15 di 15