Articolo 69 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 68Articolo 70
Versione
14 maggio 1968
Art. 69. I residui passivi alla chiusura
dell'esercizio 1956-57, restano determinati
in........................................ L. 34.802.561.909 dei quali nell'esercizio 1957-58 furono
pagati.................................... L. 15.645.370.142
------------- e rimasero da pagare al 30 giugno 1958.... L 19.157.191.767
Entrata in vigore il 14 maggio 1968