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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10505/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10505/2021 promossa da:
, con gli avv.ti CARLO INNOCENZO FRUGONI ed ANTERO Parte_1
OVOLI
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. DANIELE CATTANEO Controparte_1
D'ADAMIO S.R.L.
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) accertare e dichiarare che alla sig.ra debba essere riconosciuta e liquidata Parte_1
“la somma necessaria affinché possa usufruire di una assistenza domiciliare che le è indispensabile per potere usufruire di una assistenza domiciliare” come attestato anche dal C.T.U. nel corso del giudizio pendente dinnanzi all'intestato Tribunale Civile n.r.g. 79224/2010 conclusosi con la sentenza n.
5386/15, stanti le sue condizioni fisiche gravissime che le limitano i movimenti, pari ad almeno €.
530.000,00 e/o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare la società assicuratrice convenuta al pagamento di detto importo in favore della stessa;
2) accertare e dichiarare che alla sig.ra debba essere riconosciuta e quindi Parte_1
pagina 1 di 6 versata la somma di €. 62.073,97 a titolo di differenza tra l'importo totale di €. 766.801,78, di cui €.
691.715,00 per danno biologico ed €. 75.086,78 per spese mediche documentate, liquidatele dal
Tribunale di Milano con sentenza n. 5386/15 e la somma di €. 704.727,78 corrispostale dalla
[...]
, quale compagnia assicuratrice dell'autoveicolo sul quale viaggiava come terza Controparte_3 trasportata e per l'effetto c) condannare La , avente causa di Zurich Insurance Controparte_1
Company S.A con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in 20129 Milano, Via
Beniamino Crispi n. 23, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la D'Adamio S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 71100 Foggia, Contrada Jungo n. 19
(C.F. e P.IVA e c) il sig. , residente in [...] Controparte_2
Lamamrmora n. 3, in solido tra loro al risarcimento dei danni come sopra meglio specificati ed illustrati in misura di complessivi €. 592.073,97, oltre rivalutazione ed interesse dal giorno dell'evento e quindi dal 15.08.2009 al soddisfo e/o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria si spese, competenze ed onorari di giudizio ivi incluse le spese generali in misura del
15%.”
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attorea, siccome non provata ed infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte. Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, ove si ritenga che l'attrice abbia dato prova della sua pretesa, accertare e dichiarare ex novo quanto alla stessa spettante e da essa provato, al netto del massimale di polizza di dedotto quanto versato ai figli e con maggiorazione del Controparte_3 liquidato per mala gestio di € 145.252,31.= o diversa accertanda somma, da dedurre, e, per l'effetto, dichiarare tenuta a versare all'attrice, nei limiti del massimale di polizza di € 3.000.000,00.=, la CP_1
sola, eventuale, minor somma accertata per dovuta, inferiore al preteso, dedotto il maggior versato o ancora da versare da imputato solo a capitale, in base a ciò sarà emerso e provato Controparte_3
per danno non patrimoniale residuo ed eventuali spese di assistenza solo se provate e documentate ed entro tali limiti, senza personalizzazione, non provata, in base a risultanze medico-legali certe e non ipotetiche, e senza cumulo di interessi e rivalutazione su somme liquidate in base a criteri che le considerano già tali, o su somme future, e con liquidazione sul residuo solo previsa devalutazione, per il danno non patrimoniale, e dalla data dell'esborso, sulle spese.
Spese compensate o parametrate al liquidato.
Ferma ogni più ampia riserva ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c., IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza pagina 2 di 6 inversione dell'onere della prova, prudenzialmente, onde non incorrere in decadenza alcuna:
A) si chiede, ex artt. 210-213 c.c., che si ordini a controparte e a di esibire tutti i documenti CP_3
attinenti alle erogazioni ricevute ed effettuate;
B) si chiede, ex art. 210 c.p.c., che si ordini all'attrice di produrre la propria polizza infortuni personale;
C) si chiede, ex artt. 210-213 c.c., che si ordini ad INPS e INAIL di produrre e di esibire tutti i documenti attinenti alle erogazioni effettuate a favore della danneggiata;
D) si auspica disporsi nuova CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, con riserva di discutere il quesito e di nominare il proprio CTP di parte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, D'ADAMIO S.R.L. e affermando: che in data
[...] Controparte_2
15/8/2009 si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura sulla quale si trovava la parte attorea in qualità di trasportata e il veicolo di proprietà della società D'ADAMIO S.R.L., assicurato con
[...]
e condotto da , il quale Controparte_1 Controparte_2 aveva invaso la corsia di marcia opposta percorsa dal veicolo che trasportava l'odierna attrice;
che a seguito del sinistro quest'ultima aveva riportato lesioni;
che la parte attorea aveva agito in giudizio contro la compagnia assicuratrice del veicolo vettore e che la sentenza pronunciata in quel giudizio aveva condannato il predetto assicuratore al risarcimento del danno entro il limite del massimale di polizza, fermo il diritto dell'attrice a richiedere la differenza alla compagnia assicuratrice del responsabile civile;
che l'appello proposto contro la predetta sentenza era stato rigettato;
di agire nel presente procedimento chiedendo la condanna delle parti convenute al pagamento della differenza tra quanto versato dalla compagnia assicuratrice del veicolo vettore, pari ad Euro 704.727,78, e la complessiva somma relativa al danno lamentato.
, costituitasi in giudizio, non ha contestato le Controparte_1
allegazioni della parte attorea in relazione alla dinamica del sinistro, ma ha contrastato la domanda attorea in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.
D'ADAMIO S.R.L. e non si sono costituiti in giudizio e sono stati Controparte_2
dichiarati contumaci.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- non ha contestato le allegazioni Controparte_1
attoree relative alla dinamica del sinistro, affermando nella comparsa di risposta di non contestare la responsabilità della propria assicurata in relazione alla causazione del sinistro;
il conducente ed il proprietario del veicolo antagonista del veicolo vettore su cui era trasportata pagina 3 di 6 l'odierna attrice, non essendosi costituiti in giudizio, non hanno assolto l'onere -sugli stessi gravanti- della prova liberatoria previsto dall'art. 2054 co. 1 c.c.; nella sentenza di cui al doc. 49 delle produzioni della parte attorea, pronunciata nella causa instaurata dal proprietario e conducente del veicolo vettore contro Controparte_1
e D'ADAMIO S.R.L. era stata ritenuta “l'esclusiva responsabilità” di CP_2
in relazione alla causazione del sinistro in oggetto;
[...]
- in relazione alla quantificazione del danno dalla stessa lamentato a seguito del sinistro la parte attorea ha richiamato in atti assertivi sia la sentenza pronunciata nel giudizio instaurato da nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo Parte_1
vettore (doc. 47 prodotto della parte attorea), nel cui ambito era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio in relazione all'infortunata (doc. 46 della parte attorea), sia la sentenza che aveva rigettato l'appello proposto dall'assicuratore del veicolo contro la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado (doc. n. 48 di cui alle produzioni della parte attorea);
- sia le predette pronunce sia la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado instaurato da nei confronti della compagnia Parte_1
assicuratrice del veicolo vettore costituiscono elementi valutabili dal giudice ed idonei a fondarne il convincimento (art. 116 cpc);
- ciò posto, con particolare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata si rileva che il
CTU ha accertato la sussistenza in seguito all'evento per cui è causa di rilevanti postumi permanenti in capo all'infortunata, che quest'ultima necessita “di assistenza personale”, la sussistenza di “spese mediche congrue ammontanti ad €. 17.660,78” e la non necessità di
“spese future”; le conclusioni della relazione di ctu non sono state contestate in modo specifico da la quale non ha allegato deduzioni Controparte_1
a contestazione del profilo metodologico dell'indagine tecnica espletata;
- sulla base delle risultanze della ctu espletata nel processo instaurato da
[...]
nei confronti dell'assicuratore del veicolo vettore il giudice di quella causa Parte_1 aveva accertato in sentenza la sussistenza di un danno non patrimoniale liquidato, all'esito di un aumento per la c.d. personalizzazione, nella somma di “€ 691.715,00 comprese le spese mediche documentate”, ed aveva inoltre riconosciuto in favore dell'infortunata la somma di “€
530.000,00” in relazione alle spese per la “assistenza domiciliare che le è indispensabile, come attestato anche dal consulente d'ufficio, stante le sue condizioni fisiche gravissime che le limitano i movimenti”;
pagina 4 di 6 - la congruità dell'aumento per la personalizzazione del danno non patrimoniale è stata condivisa dal giudice del giudizio di appello in considerazione dello “straziante calvario (si rimanda alla
Ctu per i numerosi interventi, esami , cure susseguitesi) cui per anni è stata sottoposta la infortunata per le sofferenza fisiche e psichiche protrattesi senza fine, con impatti destabilizzanti (anche psicologici) nella vita familiare e sociale della signora allorquando si trovava nella pienezza della sua vita”, ed anche la somma di Euro 530.000,00 per le spese di assistenza è stata riconosciuta congrua dal giudice di appello considerando il plausibile costo della retribuzione dell'attività lavorativa relativa all'assistenza necessaria all'infortunata in relazione all'intera durata della vita di quest'ultima;
- tenuto conto che secondo quanto accertato in sede della summenzionata ctu le spese mediche ammontano ad Euro 17.660,78, nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di ulteriori “spese mediche” indicate dalla parte attorea in “€.75.086,78”, e ciò in quanto, in assenza di specifiche allegazioni in atti assertivi idonee a precisare la tipologia di tale ulteriore voce di danno lamentata, al fine di valutarne la congruità e la pertinenza e quindi al fine di valutare se le stesse siano “conseguenza immediata e diretta”, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056, co. 1 c.c., dell'infortunio subito dalla parte attorea, quest'ultima sul punto non ha assolto l'onere di specifica allegazione sulla stessa gravante;
- la sommatoria dell'importo di Euro 691.715,00 -importo comprensivo sia del danno non patrimoniale sia delle spese mediche- e dell'importo di Euro 530.000,00 per le spese di assistenza determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 1.221.715,00;
- dal suddetto importo di Euro 1.221.715,00 deve essere detratto l'importo di Euro 704.727,78 che la parte attorea ha allegato di avere ricevuto prima dell'instaurazione della presente causa dalla compagnia assicuratrice del veicolo vettore, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 516.987,22, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 516.987,22, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti pagina 5 di 6 convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
516.987,22, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10505/2021 promossa da:
, con gli avv.ti CARLO INNOCENZO FRUGONI ed ANTERO Parte_1
OVOLI
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. DANIELE CATTANEO Controparte_1
D'ADAMIO S.R.L.
Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) accertare e dichiarare che alla sig.ra debba essere riconosciuta e liquidata Parte_1
“la somma necessaria affinché possa usufruire di una assistenza domiciliare che le è indispensabile per potere usufruire di una assistenza domiciliare” come attestato anche dal C.T.U. nel corso del giudizio pendente dinnanzi all'intestato Tribunale Civile n.r.g. 79224/2010 conclusosi con la sentenza n.
5386/15, stanti le sue condizioni fisiche gravissime che le limitano i movimenti, pari ad almeno €.
530.000,00 e/o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare la società assicuratrice convenuta al pagamento di detto importo in favore della stessa;
2) accertare e dichiarare che alla sig.ra debba essere riconosciuta e quindi Parte_1
pagina 1 di 6 versata la somma di €. 62.073,97 a titolo di differenza tra l'importo totale di €. 766.801,78, di cui €.
691.715,00 per danno biologico ed €. 75.086,78 per spese mediche documentate, liquidatele dal
Tribunale di Milano con sentenza n. 5386/15 e la somma di €. 704.727,78 corrispostale dalla
[...]
, quale compagnia assicuratrice dell'autoveicolo sul quale viaggiava come terza Controparte_3 trasportata e per l'effetto c) condannare La , avente causa di Zurich Insurance Controparte_1
Company S.A con sede in Dublino e Rappresentanza Generale per l'Italia in 20129 Milano, Via
Beniamino Crispi n. 23, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la D'Adamio S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 71100 Foggia, Contrada Jungo n. 19
(C.F. e P.IVA e c) il sig. , residente in [...] Controparte_2
Lamamrmora n. 3, in solido tra loro al risarcimento dei danni come sopra meglio specificati ed illustrati in misura di complessivi €. 592.073,97, oltre rivalutazione ed interesse dal giorno dell'evento e quindi dal 15.08.2009 al soddisfo e/o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria si spese, competenze ed onorari di giudizio ivi incluse le spese generali in misura del
15%.”
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare.
IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attorea, siccome non provata ed infondata, in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte. Vinte le spese.
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, ove si ritenga che l'attrice abbia dato prova della sua pretesa, accertare e dichiarare ex novo quanto alla stessa spettante e da essa provato, al netto del massimale di polizza di dedotto quanto versato ai figli e con maggiorazione del Controparte_3 liquidato per mala gestio di € 145.252,31.= o diversa accertanda somma, da dedurre, e, per l'effetto, dichiarare tenuta a versare all'attrice, nei limiti del massimale di polizza di € 3.000.000,00.=, la CP_1
sola, eventuale, minor somma accertata per dovuta, inferiore al preteso, dedotto il maggior versato o ancora da versare da imputato solo a capitale, in base a ciò sarà emerso e provato Controparte_3
per danno non patrimoniale residuo ed eventuali spese di assistenza solo se provate e documentate ed entro tali limiti, senza personalizzazione, non provata, in base a risultanze medico-legali certe e non ipotetiche, e senza cumulo di interessi e rivalutazione su somme liquidate in base a criteri che le considerano già tali, o su somme future, e con liquidazione sul residuo solo previsa devalutazione, per il danno non patrimoniale, e dalla data dell'esborso, sulle spese.
Spese compensate o parametrate al liquidato.
Ferma ogni più ampia riserva ex art. 183, 6° co. n. 2 c.p.c., IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza pagina 2 di 6 inversione dell'onere della prova, prudenzialmente, onde non incorrere in decadenza alcuna:
A) si chiede, ex artt. 210-213 c.c., che si ordini a controparte e a di esibire tutti i documenti CP_3
attinenti alle erogazioni ricevute ed effettuate;
B) si chiede, ex art. 210 c.p.c., che si ordini all'attrice di produrre la propria polizza infortuni personale;
C) si chiede, ex artt. 210-213 c.c., che si ordini ad INPS e INAIL di produrre e di esibire tutti i documenti attinenti alle erogazioni effettuate a favore della danneggiata;
D) si auspica disporsi nuova CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, con riserva di discutere il quesito e di nominare il proprio CTP di parte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, D'ADAMIO S.R.L. e affermando: che in data
[...] Controparte_2
15/8/2009 si era verificato un sinistro stradale tra l'autovettura sulla quale si trovava la parte attorea in qualità di trasportata e il veicolo di proprietà della società D'ADAMIO S.R.L., assicurato con
[...]
e condotto da , il quale Controparte_1 Controparte_2 aveva invaso la corsia di marcia opposta percorsa dal veicolo che trasportava l'odierna attrice;
che a seguito del sinistro quest'ultima aveva riportato lesioni;
che la parte attorea aveva agito in giudizio contro la compagnia assicuratrice del veicolo vettore e che la sentenza pronunciata in quel giudizio aveva condannato il predetto assicuratore al risarcimento del danno entro il limite del massimale di polizza, fermo il diritto dell'attrice a richiedere la differenza alla compagnia assicuratrice del responsabile civile;
che l'appello proposto contro la predetta sentenza era stato rigettato;
di agire nel presente procedimento chiedendo la condanna delle parti convenute al pagamento della differenza tra quanto versato dalla compagnia assicuratrice del veicolo vettore, pari ad Euro 704.727,78, e la complessiva somma relativa al danno lamentato.
, costituitasi in giudizio, non ha contestato le Controparte_1
allegazioni della parte attorea in relazione alla dinamica del sinistro, ma ha contrastato la domanda attorea in relazione a sussistenza ed ammontare dei danni lamentati.
D'ADAMIO S.R.L. e non si sono costituiti in giudizio e sono stati Controparte_2
dichiarati contumaci.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- non ha contestato le allegazioni Controparte_1
attoree relative alla dinamica del sinistro, affermando nella comparsa di risposta di non contestare la responsabilità della propria assicurata in relazione alla causazione del sinistro;
il conducente ed il proprietario del veicolo antagonista del veicolo vettore su cui era trasportata pagina 3 di 6 l'odierna attrice, non essendosi costituiti in giudizio, non hanno assolto l'onere -sugli stessi gravanti- della prova liberatoria previsto dall'art. 2054 co. 1 c.c.; nella sentenza di cui al doc. 49 delle produzioni della parte attorea, pronunciata nella causa instaurata dal proprietario e conducente del veicolo vettore contro Controparte_1
e D'ADAMIO S.R.L. era stata ritenuta “l'esclusiva responsabilità” di CP_2
in relazione alla causazione del sinistro in oggetto;
[...]
- in relazione alla quantificazione del danno dalla stessa lamentato a seguito del sinistro la parte attorea ha richiamato in atti assertivi sia la sentenza pronunciata nel giudizio instaurato da nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo Parte_1
vettore (doc. 47 prodotto della parte attorea), nel cui ambito era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio in relazione all'infortunata (doc. 46 della parte attorea), sia la sentenza che aveva rigettato l'appello proposto dall'assicuratore del veicolo contro la sentenza pronunciata nel giudizio di primo grado (doc. n. 48 di cui alle produzioni della parte attorea);
- sia le predette pronunce sia la relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado instaurato da nei confronti della compagnia Parte_1
assicuratrice del veicolo vettore costituiscono elementi valutabili dal giudice ed idonei a fondarne il convincimento (art. 116 cpc);
- ciò posto, con particolare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata si rileva che il
CTU ha accertato la sussistenza in seguito all'evento per cui è causa di rilevanti postumi permanenti in capo all'infortunata, che quest'ultima necessita “di assistenza personale”, la sussistenza di “spese mediche congrue ammontanti ad €. 17.660,78” e la non necessità di
“spese future”; le conclusioni della relazione di ctu non sono state contestate in modo specifico da la quale non ha allegato deduzioni Controparte_1
a contestazione del profilo metodologico dell'indagine tecnica espletata;
- sulla base delle risultanze della ctu espletata nel processo instaurato da
[...]
nei confronti dell'assicuratore del veicolo vettore il giudice di quella causa Parte_1 aveva accertato in sentenza la sussistenza di un danno non patrimoniale liquidato, all'esito di un aumento per la c.d. personalizzazione, nella somma di “€ 691.715,00 comprese le spese mediche documentate”, ed aveva inoltre riconosciuto in favore dell'infortunata la somma di “€
530.000,00” in relazione alle spese per la “assistenza domiciliare che le è indispensabile, come attestato anche dal consulente d'ufficio, stante le sue condizioni fisiche gravissime che le limitano i movimenti”;
pagina 4 di 6 - la congruità dell'aumento per la personalizzazione del danno non patrimoniale è stata condivisa dal giudice del giudizio di appello in considerazione dello “straziante calvario (si rimanda alla
Ctu per i numerosi interventi, esami , cure susseguitesi) cui per anni è stata sottoposta la infortunata per le sofferenza fisiche e psichiche protrattesi senza fine, con impatti destabilizzanti (anche psicologici) nella vita familiare e sociale della signora allorquando si trovava nella pienezza della sua vita”, ed anche la somma di Euro 530.000,00 per le spese di assistenza è stata riconosciuta congrua dal giudice di appello considerando il plausibile costo della retribuzione dell'attività lavorativa relativa all'assistenza necessaria all'infortunata in relazione all'intera durata della vita di quest'ultima;
- tenuto conto che secondo quanto accertato in sede della summenzionata ctu le spese mediche ammontano ad Euro 17.660,78, nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di ulteriori “spese mediche” indicate dalla parte attorea in “€.75.086,78”, e ciò in quanto, in assenza di specifiche allegazioni in atti assertivi idonee a precisare la tipologia di tale ulteriore voce di danno lamentata, al fine di valutarne la congruità e la pertinenza e quindi al fine di valutare se le stesse siano “conseguenza immediata e diretta”, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056, co. 1 c.c., dell'infortunio subito dalla parte attorea, quest'ultima sul punto non ha assolto l'onere di specifica allegazione sulla stessa gravante;
- la sommatoria dell'importo di Euro 691.715,00 -importo comprensivo sia del danno non patrimoniale sia delle spese mediche- e dell'importo di Euro 530.000,00 per le spese di assistenza determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 1.221.715,00;
- dal suddetto importo di Euro 1.221.715,00 deve essere detratto l'importo di Euro 704.727,78 che la parte attorea ha allegato di avere ricevuto prima dell'instaurazione della presente causa dalla compagnia assicuratrice del veicolo vettore, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 516.987,22, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto le parti convenute devono essere condannate al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 516.987,22, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che le parti pagina 5 di 6 convenute devono essere condannate alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
516.987,22, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna le parti convenute alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 1.713,00 per esborsi ed Euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Milano, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6