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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/06/2024, n. 3362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3362 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
Proc. n. 7732/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 18.6.2024 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7732/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MAGRO GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-000332813, con la quale l' sede di Catania ha ingiunto al ricorrente, quale legale rappresentante della , di pagare la complessiva somma di € Parte_2
20.006,60 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2015.
Parte ricorrente, rilevando la decadenza ex art. 14 l.n. 689/1981, la prescrizione, l'infondatezza della contestazione e la sproporzione tra la sanzione e l'illecito, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Preliminarmente annullare o con altra formula ritenere l'Ordinanza Ingiunzione impugnata infondata e priva di effetto nei confronti dei ricorrenti ritenendo e dichiarando la estinzione dell'obbligazione ex art. 14 L. 689/81 per mancata contestazione e/o notifica della presunta violazione;
2) In subordine annullare o con altra formula ritenere l'Ordinanza Ingiunzione impugnata infondata e priva di effetto nei confronti dei ricorrenti ritenendo e dichiarando che nessuna somma
è dovuta per le causali di cui alle impugnate Ordinanze – Ingiunzioni per intervenuta prescrizione, ex
1 art. 28 L. 689/81, essendo decorso oltre un quinquennio dall'epoca della presunta violazione di legge senza validi atti interruttivi;
3) In subordine, nella non temuta ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'opponente in ordine alle sollevate contestazioni, disporsi la condanna dello stesso alla misura minima edittale della sanzione amministrativa. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”.
Con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto. CP_ Ha resistito l' così concludendo: “-in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposte, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in CP_ favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
Sostituita l'udienza dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, in data odierna viene pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso rispetto al termine di cui all'art. 6
d.lgs n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, considerato che il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto in data 02/09/2022, entro trenta giorni dalla data di notifica (6.8.2022) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981, va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile orientamento già espresso da quest'Ufficio (sentenza emessa il 2.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 RG – est. dott. M. Fiorentino):
“[…] gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro
2 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_ numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
[…] Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
3 violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6- bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020
(98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)”.
Nel caso di specie, anche considerando come termine di decorrenza la data (6.2.2016) di entrata in vigore del d.lgs. 15.1.2016 n. 8, anziché le date di commissione delle violazioni (in questo caso, anteriori all'entrata in vigore del decreto), il termine di decadenza appare in ogni caso decorso inutilmente.
Infatti, deve rilevarsi che la contestazione delle violazioni è stata notificata soltanto il 28.10.2017 (v. CP_ documentazione prodotta dall' , con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, non potendo rilevare ai fini della complessità degli accertamenti da eseguire nel singolo caso, considerazioni che attengono alla necessità di valutare un rilevante numero di posizioni a livello nazionale e regionale ed alla dotazione di risorse umane e strumentali dell'ente.
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4 Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'opposizione è CP_ fondata e va accolta, con condanna del resistente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa in considerazione del disposto dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 sulla rideterminabilità della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso in opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese processuali alla parte ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c, spese che si liquidano in € 886,00, per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 18/06/2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 18.6.2024 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7732/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
c.f. parte rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. MAGRO GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
CP_
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GAEZZA LIVIA per procura in atti;
Resistente P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza CP_ ingiunzione n. OI-000332813, con la quale l' sede di Catania ha ingiunto al ricorrente, quale legale rappresentante della , di pagare la complessiva somma di € Parte_2
20.006,60 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2015.
Parte ricorrente, rilevando la decadenza ex art. 14 l.n. 689/1981, la prescrizione, l'infondatezza della contestazione e la sproporzione tra la sanzione e l'illecito, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Preliminarmente annullare o con altra formula ritenere l'Ordinanza Ingiunzione impugnata infondata e priva di effetto nei confronti dei ricorrenti ritenendo e dichiarando la estinzione dell'obbligazione ex art. 14 L. 689/81 per mancata contestazione e/o notifica della presunta violazione;
2) In subordine annullare o con altra formula ritenere l'Ordinanza Ingiunzione impugnata infondata e priva di effetto nei confronti dei ricorrenti ritenendo e dichiarando che nessuna somma
è dovuta per le causali di cui alle impugnate Ordinanze – Ingiunzioni per intervenuta prescrizione, ex
1 art. 28 L. 689/81, essendo decorso oltre un quinquennio dall'epoca della presunta violazione di legge senza validi atti interruttivi;
3) In subordine, nella non temuta ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'opponente in ordine alle sollevate contestazioni, disporsi la condanna dello stesso alla misura minima edittale della sanzione amministrativa. 4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”.
Con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto. CP_ Ha resistito l' così concludendo: “-in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposte, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in CP_ favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
Sostituita l'udienza dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, in data odierna viene pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso rispetto al termine di cui all'art. 6
d.lgs n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, considerato che il deposito dell'atto introduttivo è avvenuto in data 02/09/2022, entro trenta giorni dalla data di notifica (6.8.2022) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981, va richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il condivisibile orientamento già espresso da quest'Ufficio (sentenza emessa il 2.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 RG – est. dott. M. Fiorentino):
“[…] gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro
2 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_ numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
[…] Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
3 violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6- bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020
(98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)”.
Nel caso di specie, anche considerando come termine di decorrenza la data (6.2.2016) di entrata in vigore del d.lgs. 15.1.2016 n. 8, anziché le date di commissione delle violazioni (in questo caso, anteriori all'entrata in vigore del decreto), il termine di decadenza appare in ogni caso decorso inutilmente.
Infatti, deve rilevarsi che la contestazione delle violazioni è stata notificata soltanto il 28.10.2017 (v. CP_ documentazione prodotta dall' , con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, non potendo rilevare ai fini della complessità degli accertamenti da eseguire nel singolo caso, considerazioni che attengono alla necessità di valutare un rilevante numero di posizioni a livello nazionale e regionale ed alla dotazione di risorse umane e strumentali dell'ente.
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
4 Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, l'opposizione è CP_ fondata e va accolta, con condanna del resistente alle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa in considerazione del disposto dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 sulla rideterminabilità della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso in opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere le spese processuali alla parte ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c, spese che si liquidano in € 886,00, per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 18/06/2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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