Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06475/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6475 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA OC, DI OC e AR SA OC, rappresentate e difese dall'avvocato Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, AB Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido AR Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IN ES, TE ES, NT AB, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del silenzio-diniego del Comune di Napoli, che si è formato con il trascorrere dei 30 gg. dalla presentazione da parte dei ricorrenti dell'istanza di accesso dell'11.10.2024, acquisita agli atti con prot. n. PG/2024/882598 del 14.10.2024;
-dell'atto (prot. n. PG/2024/980031) del 13.11.2024 del Comune di Napoli, Area Urbanistica, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha respinto l'istanza dell'11.10.2024;
dell'atto (prot. n. PG/2024/951561) del 4.11.2024, notificato il 6-20.11.2024, del Comune di Napoli, Area Urbanistica-Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha respinto l'istanza di accesso dell'11.10.2024;
-del silenzio-diniego della Regione Campania, che si è formato con il trascorrere dei 30 gg. dalla presentazione da parte dei ricorrenti dell'istanza di accesso dell'11.10.2024 acquisita in data 11.10.2024 al prot. PG/2024/0480545;
-dell'atto prot. PG/526962/2024 del 7.11.2024 della Regione Campania, Dir. Gen. Governo del Territorio, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha accolto solo parzialmente l'istanza, respingendo in tutte le altre parti l'istanza di accesso agli atti dell'11.10.2024;
-ove occorra, in parte qua, del parere reso dall'Avvocatura Generale della Regione Campania (prot. n. 267518) del 20.5.2022, mai comunicato, nonché ove occorra dell'atto del Comunale di Napoli del 14.10.2024 prot. n. PG/2024/882598 di trasmissione degli atti; g) nonché ove occorra delle comunicazioni ai controinteressati della Regione Campania del 29.10.2024 (prot. n. PG/511356/2024) e del 4.11.2024 (prot. PG/525271/2024) e delle comunicazioni ai controinteressati del Comune di Napoli del 13.11.2024 (prot. PG/2024/981674), ove occorra delle medesime osservazioni dei ES del 25.11.2024 e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali; e per l'ACCERTAMENTO del relativo DIRITTO DI ACCESSO e LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti p.t., all'esibizione della documentazione richiesta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OC PA il 10/3/2025:
-del provvedimento prot. n. PG/53785/2025 del 29.1.2025, trasmesso mezzo pec in data 3.2.2025, con cui la Regione ha comunicato: «l'accoglimento dell'istanza di accesso, con l'invio telematico, limitatamente alla documentazione alla sola parte strutturale confinante con la proprietà del richiedente di cui alle pratiche sismiche di cui ai fascicoli n. 10385 prot. n. SSMC/2022/52102 dell'8.8.2022, n. 19958 prot. n. SSMC/2022/114208 data 27.12.2022» respingendo le altre richieste; 2) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
nel giudizio r.g. n. 6475/2024, pendente innanzi al Tar Campania Napoli, Sez. IV, con cui si è chiesto l'annullamento dei seguenti atti: a) del silenzio-diniego del Comune di Napoli, che si è formato con il trascorrere dei 30 gg. dalla presentazione da parte dei ricorrenti dell'istanza di accesso dell'11.10.2024, acquisita agli atti con prot. n. PG/2024/882598 del 14.10.2024; b) dell'atto (prot. n. PG/2024/980031) del 13.11.2024 del Comune di Napoli, Area Urbanistica, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha respinto l'istanza dell'11.10.2024, disponendo che: «allo stato non è possibile fornire copia degli atti richiesti poiché non è stato rinvenuto il fascicolo inerente all'immobile in esame»; c) dell'atto (prot. n. PG/2024/951561) del 4.11.2024, notificato il 6-20.11.2024, del Comune di Napoli, Area Urbanistica-Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha respinto l'istanza di accesso dell'11.10.2024, considerato che: «non si associano istanze di condono edilizio relative all'immobile di Via Carlo de Marco 101, scala A, censiti catastalmente alla Sez. SCA – FG. 16, p.lla 309, sub 3-4-11»; d) del silenzio-diniego della Regione Campania, che si è formato con il trascorrere dei 30 gg. dalla presentazione da parte dei ricorrenti dell'istanza di accesso dell'11.10.2024 acquisita in data 11.10.2024 al prot. PG/2024/0480545; e) dell'atto prot. PG/526962/2024 del 7.11.2024 della Regione Campania, Dir. Gen. Governo del Territorio, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha accolto solo parzialmente l'istanza, respingendo in tutte le altre parti l'istanza di accesso agli atti dell'11.10.2024; f) ove occorra, in parte qua, del parere reso dall'Avvocatura Generale della Regione Campania (prot. n. 267518) del 20.5.2022, mai comunicato, nonché ove occorra dell'atto del Comunale di Napoli del 14.10.2024 prot. n. PG/2024/882598 di trasmissione degli atti; g) nonché ove occorra delle comunicazioni ai controinteressati della Regione Campania del 29.10.2024 (prot. n. PG/511356/2024) e del 4.11.2024 (prot. PG/525271/2024) e delle comunicazioni ai controinteressati del Comune di Napoli del 13.11.2024 (prot. PG/2024/981674), ove occorra delle medesime osservazioni dei ES del 25.11.2024»,
e per l'ACCERTAMENTO del relativo DIRITTO DI ACCESSO e LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente, in persona del legale rapp.te p.t., all'esibizione della documentazione richiesta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LL AO il 17\3\2025 :
AVVERSO e per l’ANNULLAMENTO:
1) ove occorra, in via tuzioristica, dell’atto del Comune di Napoli, Area Urbanistica, Servizio Sportello Unico Ediliza, prot. n. PG/2025/96448 del 31.1.2025, depositato nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. Napoli, Sez. IV, r.g. n. 6475/2024 in data 7.2.2025; 2) ove occorra in via tuzioristica, della D.D. n. 16 dell’8.3.2012 del Servizio Protocollo-Archivi e Notifiche del Comune di Napoli, mai comunicata; 3) ove occorra, in via tuzioristica, dell’atto PG/2013/818363 del Servizio Protocollo – Archivio e Notifiche del Comune di Napoli, mai comunicato; 4) ove occorra, in via tuzioristica, dell’atto PG/2016/260734 del 25.3.2016, del Servizio Progettazione Realizzazione e Manutenzione del Patrimonio Comunale del Comune di Napoli, mai comunicato; 5) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, nel giudizio r.g. n. 6475/2024, pendente innanzi al Tar Campania Napoli, Sez. IV, con cui si è chiesto l’annullamento dei seguenti atti: a) del silenzio-diniego del Comune di Napoli, che si è formato con il trascorrere dei 30 gg. dalla presentazione da parte dei ricorrenti dell’istanza di accesso dell’11.10.2024, acquisita agli atti con prot. n. PG/2024/882598 del 14.10.2024; b) dell’atto (prot. n. PG/2024/980031) del 13.11.2024 del Comune di Napoli, Area Urbanistica, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha respinto l’istanza dell’11.10.2024, disponendo che: «allo stato non è possibile fornire copia degli atti richiesti poiché non è stato rinvenuto il fascicolo inerente all’immobile in esame»; c) dell’atto (prot. n. PG/2024/951561) del 4.11.2024, notificato il 6-20.11.2024, del Comune di Napoli, Area Urbanistica-Servizio Antiabusivismo e condono edilizio, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha respinto l’istanza di accesso dell’11.10.2024, considerato che: «non si associano istanze di condono edilizio relative all’immobile di Via Carlo de Marco 101, scala A, censiti catastalmente alla Sez. SCA – FG. 16, p.lla 309, sub 3-4-11»; d) del silenzio-diniego della Regione Campania, che si è formato con il trascorrere dei 30 gg. dalla presentazione da parte dei ricorrenti dell’istanza di accesso dell’11.10.2024 acquisita in data 11.10.2024 al prot. PG/2024/0480545; e) dell’atto prot. PG/526962/2024 del 7.11.2024 della Regione Campania, Dir. Gen. Governo del Territorio, con cui la p.a. in persona del Dirigente ha accolto solo parzialmente l’istanza, respingendo in tutte le altre parti l’istanza di accesso agli atti dell’11.10.2024; f) ove occorra, in parte qua, del parere reso dall’Avvocatura Generale della Regione Campania (prot. n. 267518) del 20.5.2022, mai comunicato, nonché ove occorra dell’atto del Comunale di Napoli del 14.10.2024 prot. n. PG/2024/882598 di trasmissione degli atti; g) nonché ove occorra delle comunicazioni ai controinteressati della Regione Campania del 29.10.2024 (prot. n. PG/511356/2024) e del 4.11.2024 (prot. PG/525271/2024) e delle comunicazioni ai controinteressati del Comune di Napoli del 13.11.2024 (prot. PG/2024/981674), ove occorra delle medesime osservazioni dei ES del 25.11.2024»,
e per l’ACCERTAMENTO del relativo DIRITTO DI ACCESSO e LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente, in persona del legale rapp.te p.t., all’esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Regione Campania e di NI ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Le ricorrenti sono titolari di diritti immobiliari relativi a due unità immobiliari site in Napoli, rispettivamente, al primo piano, (identificata al NCEU del Comune di Napoli, Sez. Urb. SCA, Foglio 16, particella 511, sub 2, acquisita per successione mortis causa) , e al secondo piano (identificata al Foglio 16, particella 511, sub 3 e acquisita con atto di compravendita immobiliare registrato a Caserta il 9 dicembre 2014 e trascritto a Napoli il 10 dicembre 2014).
La costruzione dell’intero edificio, in cui si trovano le predette unità, è stata autorizzata con tre licenze edilizie: n. 233/54 (pratica n. 519/53), n. 750/56 e n. 480/62, rilasciate dal Comune di Napoli al dante causa.
2. I diritti immobiliari delle ricorrenti sono stati interessati da una controversia civile, intercorsa nei confronti della vicina odierna controinteressata. In particolare, in data 16 settembre 2024, dopo il rigetto di un ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8870/2024, la stessa vicina ha avviato un tentativo di mediazione (procedura conclusasi il 17 dicembre 2024 senza accordo).
3. Inoltre, tra le stesse parti private di questo giudizio ed in relazione anche all’immobile di proprietà della controinteressata, pendono dinnanzi alla Sezione anche due giudizi amministrativi (RG 916/2024 e RG 3572/2024).
4. In data 11 ottobre 2024, le ricorrenti hanno formalizzato un’istanza di accesso agli atti ivi elencati, indirizzata sia al Comune di Napoli che alla Regione Campania, al fine di ottenere copia degli atti di assenso edilizio degli immobili in controversia e delle autorizzazioni sismiche di competenza regionale.
5. L’istanza è stata parzialmente accolta in data 7 novembre 2024 dalla Regione Campania, essendo stata rilasciata copia solo dell’autorizzazione paesaggistica (D.D. n. 82 del 20 giugno 2022) e avverso il diniego formatosi in relazione agli altri atti di interesse, è stato introdotto il ricorso introduttivo ex art. 116 c.p.a. oggetto di odierno esame.
In pendenza del giudizio, in data 3 febbraio 2025, la Regione ha comunicato un ulteriore diniego parziale (prot. PG/53785/2025), consentendo l’accesso solo ai documenti strutturali confinanti con la proprietà delle ricorrenti, relativi ai fascicoli sismici n. 10385 (prot. SSMC/2022/52102 dell’8.8.2022) e n. 19958 (prot. SSMC/2022/114208 del 27.12.2022).
6. Il Comune di Napoli, per i titoli edilizi di sua competenza, ha confermato l’esistenza delle licenze edilizie n. 233/1954 e n. 750/1956 (pratica edilizia n. 519/1953), ma ha negato l’accesso a tali atti, con provvedimento prot. PG/2024/980031 del 13 novembre 2024.
Dopo la notifica del ricorso ex art. 116 c.p.a., oggetto di odierno esame, ha riconosciuto l’esistenza di una terza licenza (n. 480/1962, atto prot. PG/2024/1068705 del 10 dicembre 2024), invitando infine le ricorrenti, in data 18 dicembre 2024, a visionare le pratiche di agibilità n. 423/60 e edilizia n. 2304/2021, ostensione invece negata con riguardo alle restanti licenze edilizie.
7. Infine, in data 7 febbraio 2025, il Comune ha depositato, tra l’altro, la nota PG/2025/96448 del 31.1.2025, con la quale ha rappresentato che le licenze edilizie 233/54, 750/56 e 480/62 non sarebbero conoscibili per motivi logistico – organizzativi, poiché il fabbricato presso cui sono custoditi i relativi fascicoli non è praticamente accessibile, per motivi di igiene e sicurezza, richiamando ulteriori e precedenti note degli uffici comunali.
Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025, il Collegio ha chiesto la produzione degli atti citati ma non allegati.
8. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 marzo 2025, le ricorrenti hanno riproposto le censure di violazione degli artt. 22 e ss. della legga 241/90 avverso i parziali dinieghi del Comune e della Regione e dedotto la invalidità derivata degli atti del Comune, sopravvenuti in pendenza di ricorso.
9. In data 17 marzo 2025, è stato depositato il secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale si è contestata la legittimità del rifiuto all’accesso del Comune, fondato su ragioni organizzative e disfunzioni dell’amministrazione nella gestione del proprio archivio, riferendo che le note organizzative che impedirebbero di accedere ai locali dell’archivio sarebbero state solo citate, ma non allegate dal Comune, così avvalorando il difetto di motivazione del diniego, già prospettato da parte ricorrente, che ha anche allegato copia della schermata del sito istituzionale del Comune di Napoli, secondo la quale il fabbricato di Soccavo, in cui si trova l’archivio, sarebbe aperto al pubblico per l’erogazione di servizi comunali diversi.
10. Solo successivamente al deposito dei due ricorsi per motivi aggiunti, in data 3 maggio 2025, il Comune ha ottemperato alla richiesta di integrazione documentale del Collegio e prodotto in giudizio gli atti previamente citati e, in particolare:
- la nota del servizio protocollo n 818363 del 4 novembre 2013, nella quale si rappresentava l’inaccessibilità dei locali per effetto di una ispezione ASL, con conseguente inibizione all’ingresso, “ salvo casi eccezionali riconducibili a richieste della PG e della Magistratura ”, fin quando “ non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie a garantire l’incolumità ”;
- la delibera della Giunta comunale n. 248 del 17 aprile 2015, nella quale si dà conto della ripartizione logistica degli archivi comunali, precisando che, presso quello di Soccavo, sarebbero custodite tutte le pratiche edilizie degli immobili, rilasciate dai “ primi anni del ‘900 al 2005/2006 ”, (pari a circa 150.000 fascicoli), ma si prende atto della necessità di bilanciare i disagi derivanti dalla situazione igienico-sanitaria della struttura, con le esigenze permanenti di consultazione e “movimentazione” di tali pratiche, anche per effetto delle richieste “ dal Servizio U.R.P. in esecuzione alla procedura di accesso agli atti legge 241/90 ”; la delibera, pertanto, sollecita una soluzione immediata, istituendo un gruppo di lavoro e prescrivendo l’individuazione di un “ percorso di transito in sicurezza ” all’interno dei locali, preposti all’archivio, allo scopo di trasferire momentaneamente i fascicoli in locali idonei e consentire la manutenzione dell’archivio di Soccavo;
- la più recente nota del servizio protocollo del 14 marzo 2025 n. 240274, sopravvenuta al giudizio e quindi al diniego parziale di ostensione, che rappresenta la medesima situazione di inaccessibilità ai locali, rimasta pressoché invariata dieci anni dopo la delibera appena citata (la nota del 2025 così dispone “ l’archivio di deposito di Piazza Giovanni XXIII a Soccavo è stato dichiarato inagibile per problemi di sicurezza, si vedano in proposito la nota PG/2013/818363 e la deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 17/04/2015, e detti locali non attualmente nella disponibilità dello scrivente in quanto il Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio con nota PG/2024/525824 del 10/06/2024 ha comunicato la sostituzione del lucchetto per potere eseguire i lavori di ristrutturazione, pertanto, fino a che non sarà rimosso il divieto, non è possibile accedervi ”);
-la nota PG/2024/525824 del 10/06/2024, sottoscritta dall’arch. Funzionario dell’Ufficio preposto alla manutenzione edile del Comune dal seguente tenore “ Avendo accertato che la chiave in possesso dello scrivente non consente l’apertura del lucchetto per l’accesso all’edificio adibito ad archivio comunale, dovendo eseguire un sopralluogo ispettivo con l’impresa affidataria dei lavori sul medesimo edificio, si comunica che giovedì 13 giugno p.v. verrà sostituito il lucchetto e si procederà alla consegna di nuova chiave al Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio”.
11. Nel presente giudizio, si sono costituite sia le Amministrazioni resistenti, che la controinteressata, che, anche con la più recente memoria del 16 maggio 2025, ha eccepito la mancanza di legittimazione e di interesse ad agire delle ricorrenti.
12. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
13. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione processuale sollevata da parte controinteressata in relazione al difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere.
Va in primo luogo osservato che l’indagine sulla sussistenza dei presupposti e condizioni processuali concernenti l’azione ex art. 116 c.p.a. va distinta da quella che invece attiene alla legittimazione ad agire e all’interesse a ricorrere nel giudizio di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, concesso a favore di terzi (questione da ultimo esaminata da Cons. Stato, Ad. Plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
Vertendosi non in una controversia di natura impugnatoria, ma relativa alla tutela del diritto di accesso ex art. 116 c.p.a., l’eccezione non può pertanto essere accolta, poiché l'accesso ai documenti amministrativi costituisce " principio generale dell'attività amministrativa ", al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa (art. 22 comma 2, L. n. 241 del 1990).
Il diritto di accesso presuppone che colui il quale lo esercita sia portatore di " un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso " (art. 22 comma 1 lett. b), e che l'accesso non sia preordinato ad esercitare " un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni " (art. 24 comma 3).
In particolare "… il richiedente l'accesso agli atti non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l'esibizione. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. n. 241 del 1990 non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, pertanto può essere esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, anche nelle ipotesi in cui non si sia proceduto ad azionare un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l'opportunità di una sua instaurazione " (cfr. T.a.r. Lazio, Sez. I quater, 5.4.2024 n. 6654.); " lo specifico diritto di accesso accordato dal legislatore per esigenze difensive si connota per l'ampia latitudine, attesa la prevalenza che esso assume anche rispetto ad altri contrapposti interessi; e tale caratteristica trova fondamento nei principi costituzionali sul diritto alla difesa in giudizio di cui costituisce corollario. In particolare, le prospettate esigenze defensionali sono considerate preminenti indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, delle ragioni da "curare" ovvero "difendere" (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, n. 1742/2019; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 5300/2019), nonché dalla concreta rilevanza ai fini del giudizio dei documenti individuati dall'interessato in funzione della propria strategia difensiva in sede giurisdizionale” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 13 maggio 2025, n. 1648).
Nel caso concreto, peraltro, le esigenze difensive delle interessate erano state anche specificate nell’istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della legge 241/90, citando espressamente sia i diversi giudizi pendenti sia la materia del contendere.
Peraltro, la circostanza che tali giudizi fossero già stati avviati, al momento della formulazione dell’istanza di accesso (in quella fase, invero, era ancora pendente anche il procedimento di mediazione civile, poi conclusosi successivamente senza accordo), avvalora la sussistenza in concreto dell’interesse conoscitivo, funzionale ad esigenze difensive, le quali avrebbero potuto anche solo affermarsi in funzione dell’esigenza di verificare, una volta conosciuto il contenuto degli atti di interesse, quali strategie difensive effettivamente attivare, giudiziali o meno.
14. Nel merito, i ricorsi devono essere accolti.
15. Occorre puntualizzare che, come si evince dalla ricostruzione in fatto, nel presente giudizio sono state introdotte con un unico ricorso introduttivo due azioni, ex art. 116 c.p.a., avverso due distinte Amministrazioni, odierne resistenti.
Con un’unica istanza, risalente all’8 ottobre 2024, le ricorrenti hanno chiesto l’ostensione di atti amministrativi riferibili al Comune di Napoli e alla Regione Campania, elencati, rispettivamente, alle lettere A-B e C-D dell’istanza. Entrambe le Amministrazioni hanno opposto parziale diniego con atti che sono oggetto di questo giudizio.
Peraltro, l’unitarietà della complessiva vicenda, l’insistenza degli atti oggetto di ostensione, in parte, sui medesimi immobili e la connessione soggettiva giustifica il cumulo oggettivo evincibile dal ricorso, sorretta anche da esigenze di ragionevole durata del processo.
16. Prendendo l’abbrivio dal diniego parziale, opposto dalla Regione Campania, che si è costituita con memoria depositata in data 4 marzo 2025, deve respingersi la relativa eccezione, secondo cui l’atto sarebbe stato correttamente motivato “ a seguito delle deduzioni della controinteressata, dalla necessità di bilanciamento tra diritto di accesso difensivo e tutela della riservatezza ”.
17. Va osservato infatti, anche a prescindere dalla mancanza di alcuna valutazione in merito all’effettivo bilanciamento in concreto delle rispettive esigenze, che è riservata all’Amministrazione anche a fronte dell’opposizione del terzo controinteressato, nessuna esigenza di tutela della “riservatezza” è stata opposta, in sede procedimentale, dalla controinteressata.
In particolare, secondo quanto emerge dall’atto di diniego parziale della Regione, “ in data 6/11/2024 la controinteressata, sig. ra NI ES, trasmetteva a questo Ufficio a mezzo pec, acquisita al Protocollo regionale n. 524531 del 7/11/2024, osservazioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accesso rilevando, a suo dire, la mancanza di “legittimazione, motivazione, interesse attuale e concreto del richiedente”, nonché individuando, tra l’altro, come finalità dell’istanza de qua il controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione regionale”. In sostanza, anche in sede procedimentale, la controinteressata ha opposto le medesime eccezioni sollevate in giudizio, sopra esaminate, che non attengono alla tutela di proprie posizioni soggettive, come invece riportato dalla Regione nella propria difesa, ma ai presupposti concernenti la sussistenza dell’interesse conoscitivo delle odierne ricorrenti.
Il principio di trasparenza in materia urbanistico-edilizia impone che eventuali esigenze di riservatezza siano rigorosamente dimostrate, in concreto, dalla parte controinteressata.
Anche con riferimento alle autorizzazioni sismiche di competenza regionale, può infatti richiamarsi l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in materia di atti amministrativi nel settore dell’edilizia, deve riconoscersi «una linea di massima trasparenza, che non può subire deroghe o sottrazioni» (T.A.R. Valle d’Aosta, 15 marzo 2017, n. 12); orientamento costantemente confermato con riferimento ai titoli edilizi, per i quali si rileva che, alla luce degli artt. 20 e 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, sussiste un obbligo di pubblicazione e un corrispondente dovere di controllo sull’attività edilizia, anche da parte del cittadino (la pubblicità degli atti è funzionale a garantire un controllo diffuso, che il legislatore ha voluto esplicitamente promuovere, consentendo a chiunque vi abbia interesse di accedere agli atti del procedimento; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 136; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, 27 marzo 2024, n. 1098; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 614; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 22 ottobre 2018, n. 10215; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2025, n. 1648).
18. Nel merito il diniego parziale di rigetto della Regione è pertanto illegittimo e va annullato, dovendo riconoscersi il diritto all’accesso delle ricorrenti.
19. La Regione è pertanto tenuta a rendere conoscibili, mediante rilascio di copia, gli atti autorizzatori oggetto di istanza, indicati alle lett. C) e D) dell’istanza di accesso. L’esecuzione dell’accesso dovrà avvenire entro i termini di sessanta giorni, determinati ex art. 116, comma 4, del c.p.a, tenuto conto della pluralità degli atti indicati nell’istanza, e che avranno decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte.
20. Devono accogliersi il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti, anche nella parte in cui l’azione ex art. 116 c.p.a. è proposta avverso il Comune di Napoli.
In questo caso, il rigetto parziale è stato motivato, non sulla base della presunta insussistenza delle condizioni giuridiche, ma facendo leva su ostacoli organizzativi, che inibirebbero ai funzionari di accedere agli archivi comunali.
Invero, le ragioni ostative all’accesso documentale sono state progressivamente precisate dal Comune che, in un primo momento, ha riferito di non rinvenire il fascicolo inerente l’immobile (atto del 13 novembre 2024 n. 980031) e, successivamente, con la nota del 10 dicembre 2024, prot. 1088705, ha rappresentato che gli atti richiesti “ al momento non risulta(va)no disponibili ”, pur riconoscendone la sussistenza (e concedendo l’ostensione solo della pratica di agibilità n. 423/60).
Nel corso del giudizio, come si è già dato conto, le motivazioni di carattere organizzativo sono state documentate con plurime note, le ultime delle quali adottate nel 2025 e in pendenza del giudizio, ma esse ruotano intorno ad una dedotta sostanziale inaccessibilità dei locali in cui sono conservati gli atti richiesti.
21. La questione che tali argomentazioni difensive del Comune sollevano è già stata esaminata in recenti decisioni della Sezione (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Sez. IV, 29 aprile 2025, n. 3474).
22. Come si evince anche dall’art. 22 comma 6 della legge 241/90 (“Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”), incombe in capo all'Amministrazione un preciso obbligo di conservazione e archiviazione dei documenti in suo possesso, per un periodo che o è fissato dal legislatore o non può essere determinato o sospeso dalla stessa amministrazione sine die . L’importanza delle attività di archiviazione e conservazione degli atti e dei documenti, sui quali si fonda la circolazione delle informazioni giuridiche anche di carattere pubblico, è peraltro evincibile sia dagli artt. 67-69 del d.P.R. 445/2000, sia, nel caso di documenti informatici, dall’art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Peraltro, il legislatore individua anche sotto il profilo organizzativo la figura del Responsabile della gestione documentale, quale figura incaricata di assicurare la corretta formazione, registrazione, conservazione e reperibilità degli atti amministrativi.
L’obbligo di diligente archiviazione dei documenti costituisce il presupposto indispensabile per garantire l’effettivo esercizio del diritto di accesso documentale, poiché, in mancanza di una concreta reperibilità dei documenti, eventualmente anche in formato digitale, tale fondamentale interesse individuale e collettivo, esplicazione del principio di trasparenza e imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost, sarebbe riconosciuto solo in astratto, ma neutralizzato in concreto.
Da ciò consegue che l’Amministrazione detentrice dei documenti, oggetto di interesse conoscitivo, non può addurre impedimenti organizzativi – salve le ipotesi eccezionali di fatti straordinari ed imprevedibili – per rinviare, sospendere o precludere l’accesso documentale. Al contrario, invece, il dovere di custodia e conservazione incombente sulla pubblica amministrazione impone che le eventuali attività di manutenzione che riguardino gli archivi documentali siano svolte, assicurando che non siano frustrate le ragioni di chi ha il diritto di accedere ad atti e documenti pubblici, anche se risalenti negli anni.
23. L’unico limite riconosciuto in tal senso, dalla giurisprudenza prevalente, è che i documenti richiesti non risultino esistenti negli archivi dell’Amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, circostanza che però è onere dell’Amministrazione certificare, “ così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo (si vedano, ex plurimis, Tar Lombardia, Milano, 31 maggio 2019, n.1255; 29 maggio 2021, n. 1245; 20 febbraio 2020, n.343; T.A.R. , Napoli , sez. VI , 03/05/2021 , n. 2915; T.A.R. Lazio, Roma, II ter, 19 marzo 2019, nr. 5201 ed altre”) T.A.R. Lazio Sezione II Bis, 24 luglio 2024 n. 15126; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131).
Ma tale circostanza è stata espressamente esclusa, nella fattispecie concreta, proprio dal Comune che ha riconosciuto, fin da subito, la sussistenza degli atti di interesse.
24. Può peraltro aggiungersi, con riguardo alla vicenda peculiare di questo giudizio, che la illegittimità delle motivazioni di carattere organizzativo e logistico dedotte dal Comune deriva, oltre che dalle considerazioni in diritto appena riportate, anche dalle seguenti considerazioni di fatto:
a) parte ricorrente ha depositato una prova documentale, non specificatamente contestata, secondo cui il medesimo edificio che ospita gli archivi delle “pratiche edilizie” sarebbe comunque aperto al pubblico, sia pure per erogare servizi comunali diversi;
b) la documentazione prodotta dal Comune, su sollecitazione del Collegio, rivela che i disagi di carattere igienico-sanitario e di sicurezza risalgono a più di dieci anni fa e, proprio per garantire l’esercizio degli interessi legittimi e dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico, la delibera della Giunta comunale, n. 248 del 17 aprile 2015, aveva imposto una soluzione immediata per consentire la “ movimentazione ” dei fascicoli; pertanto, secondo la prospettazione difensiva del Comune, la “ sospensione ” del diritto di accesso per disagi logistici, igienico-sanitari, di sicurezza perdurerebbe da oltre un decennio.
c) da ultimo, la nota PG/2024/525824 del 10/06/2024, sottoscritta dall’arch. Funzionario dell’Ufficio preposto alla manutenzione edile del Comune, comprova che, per esigenze specifiche (nel caso di specie quella di dover eseguire un sopralluogo ispettivo con l’impresa affidataria dei lavori”), i locali sono accessibili dai funzionari comunali - verosimilmente con le dovute cautele predisposte dall’amministrazione quale datore di lavoro - previa sostituzione del “lucchetto”.
25. Deve pertanto concludersi che il diniego parziale motivato sul presupposto della inaccessibilità dei locali, senza peraltro neanche l’indicazione di un termine finale a tale indisponibilità materiale, non è conforme ai principi e alle norme invocate da parte ricorrente, di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90.
È invece esigibile richiedere all’Amministrazione, una volta attestata l’esistenza dei documenti di interesse, un quantum di attività ulteriore, che deve comprendere l’onere di ricerca accurata presso gli archivi degli atti, oggetto di istanza di accesso, e la conseguente attività di produzione delle copie da rilasciare, con le cautele rese necessarie dalla situazione dei luoghi, in modo da soddisfare l'esigenza conoscitiva dell'istante tutelata dall’ordinamento (Cons. giust. amm. Sicilia, 19 maggio 2022, n. 601; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 aprile 2021, n. 3447).
26. Il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti vanno pertanto accolti e, dichiarata l’illegittima mancata ostensione della documentazione richiesta dalle ricorrenti con l’istanza dell’11.10.2024, deve ordinarsi al Comune di Napoli di attivare ogni iniziativa, utile a reperire gli atti presso gli archivi di sua pertinenza e rilasciarne copia alle ricorrenti, ovunque essi si trovino collocati all’attualità, adottando le cautele necessarie a tutela della sicurezza dei funzionari pubblici che saranno incaricati delle attività materiali necessarie.
L’esecuzione dell’accesso dovrà avvenire entro il termine di sessanta giorni, determinati ex art. 116, comma 4, del c.p.a, tenuto conto della peculiarità della odierna fattispecie con riferimento alle condizioni dell’archivio e che avranno decorrenza dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte.
27. La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
Possono compensarsi le spese tra parte ricorrente e controinteressata, in considerazione della peculiarità della complessiva vicenda
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, lo accoglie e per l’effetto:
1. Ordina al Comune di Napoli e alla Regione Campania il rilascio di copia degli atti oggetto dell’istanza dell’11 ottobre 2024, di rispettiva pertinenza, e non oggetto di ostensione nei rispettivi rigetti parziali, secondo le modalità indicate in motivazione.
2. Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.750,00 ciascuna, oltre accessori come per legge e oltre rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3. Compensa le spese tra parte ricorrente e parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO