Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1103/2024 introdotto con atto di citazione
11.7.2024
TRA
, ( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e Parte_2 difesa nel presente procedimento dall'avvocato Natascia Loredana
Mariani del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Ripi, via Faete, 5 appellante
CONTRO
( ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante protempore, rappresentata, assistita e CP_2 difesa dall'avvocato Eros Fontanesi del Foro di Modena, ed elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio, n. 31, presso lo studio dell'avvocato Nicoletta Boccanera appellata
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 837/2024 del 30.4.2024
Tribunale di Modena
Conclusioni parte attrice
Tribunale di Modena n. 837/2024 pubbl. il 30/04/2024 nel procedimento
RG n. 6544/2020, rigettata ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto e così provvedere:
A) In via preliminare, provveda inaudita altera parte, ovvero nel contraddittorio delle parti e, in tal caso, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta, adottando, vieppiù, ogni provvedimento necessario e conseguente SOSPENDERE l'efficacia esecutiva della sentenza, poiché concorrono gravi motivi e comunque l'esecuzione comporterebbe dei gravissimi ed irreparabili danni per l'odierna opponente;
B) Nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Pt_1 provveda ad accertare e dichiarare l'inesistenza/inefficacia del titolo
[...] alla base dell'atto di precetto notificato in data 15/10/2020, e comunque l'illegittimità sulla base dell'assegno di cui in atti a procedere in via esecutiva nei confronti della Parte_1
C) Sempre nel merito, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla per tutte le ragioni esposte in premessa, senza Parte_1 regresso dalle superiori eccezioni, accertare e dichiarare che non esiste alcuna causa del credito asseritamente azionato dalla CP_1
;
[...]
D) In ogni caso con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione”. Sin da ora con espressa riserva
Conclusioni parte convenuta
Voglia l'Ill.ma adita Corte d'Appello di Bologna:
In via preliminare processuale
Per tutti i dedotti motivi, respingersi in toto l'istanza di parte appellante avanzata ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza, in quanto priva dei requisiti “fondanti” del “fumus boni juris” pag. 2/7 e del “periculum in mora”, quest'ultimo da intendersi nella sua più ampia accezione.
Nel merito ed in via principale
Rigettarsi, per tutte le dedotte motivazioni, il gravame ex adverso dispiegato, siccome illegittimo, completamente destituito di fondamento fattuale e parimenti privo di pregio giuridico, oltre che proposto per mero scopo “dilatorio”, ovverosia al fine di procrastinare “sine die” le legittime pretese creditorie di spettanza alla S.r.l. Controparte_1 per l'effetto: confermarsi integralmente, ed in ogni sua parte, la Sentenza n. 837/2024, repert. n. 1254/2024, pronunziata dal Tribunale di Modena, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Ill.ma Dott.ssa Giulia Lucchi, in data 23.04.2024, e pubblicata in data 30.04.2024 all'esito e a definizione della vertenza iscritta e rubricata al n. 6544/2020 R.G.; altresì: confermarsi il pieno diritto in capo alla convenuta -appellata,
[...]
, a procedere ad esecuzione forzata in danno Parte_3 dell'opponente Unipersonale in forza del titolo Parte_4 esecutivo costituito dall'assegno n. 3112013416-05, tratto su BNL-
Gruppo BNP Paribas in data 06.05.2020, e posto a base dell'atto di precetto ex adverso opposto in prime cure.
Nel merito ed in via subordinata
Nella denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità della messa all'incasso del titolo esecutivo posto a base dell'opposto atto di precetto, costituito dall'assegno n. 3112013416-05, tratto su BNL-Gruppo BNP
Paribas in data 06.05.2020, accertarsi e dichiararsi, comunque ed in ogni caso, la sussistenza del diritto di credito, così come dedotto dalla Pt_1 nei confronti della Controparte_1 Pt_1 Parte_1 derivante dal dedotto sotteso rapporto negoziale “inter partes”, peraltro ampiamente comprovato “per tabulas”, e per l'effetto condannarsi quest'ultima a pagare all'attuale convenuta opposta la somma complessiva pari ad € 20.994,15, o quella diversa somma, sia essa pag. 3/7 maggiore ovvero minore, che risulterà all'esito dell'odierno gravame, oltre interessi legali maturandi e dovuti sino al saldo effettivo.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 837/2024 del 30.4.2024 il Tribunale di Modena, premesso che “ ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, 1° comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data
15/10/2020 su assegno bancario n. 3112013416 -05, con il quale
ha intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
21.482,33 oltre interessi, nonché spese quantificate in € 484,38, allegando l'invalidità del titolo esecutivo e l'insussistenza di sottostante rapporto di credito “alla base dell'assegno di cui all'atto di precetto”, perché titolo sottratto illegittimamente e compilato abusivamente e perché privo di data al momento dell'emissione ed, infine, perché emesso in assenza di un credito dell'opposto, rilevato che la CTU grafologica aveva consentito di accertare che il titolo era stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente Parte_2 che quanto all'abusivo riempimento non era stata tempestivamente proposta querela di falso, che il titolo era completo anche di data, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione 11.7.2024 impugnava la decisione, Parte_1 chiedendone la riforma.
Ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto CP_3 dell'impugnazione.
La causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 17.6.2025.
Motivi della decisione
L'appello non è fondato e va respinto.
Risulta in atti e non vi è (valida) contestazione del fatto che CP_4 aveva maturato un credito pari a quello di cui al titolo in base ad un rapporto contrattuale esistito fra le parti (lavori da eseguire presso il pag. 4/7 cantiere in località Cittanova, Via Mario Pannunzio, per conto della
, la individuava come fornitore Parte_5 Parte_1 per materiali edili la società con sede in Via Controparte_1
Vincenzo Monti, 103 Modena (MO), così in citazione). Risulta anche dalla corrispondenza esistente che il creditore aveva inviato tutta la documentazione chiedendo il pagamento. Risulta infine che l'assegno veniva sottoscritto dal legale rappresentante del debitore e che la querela presentata per la sottrazione del titolo e per la falsificazione dello stesso veniva archiviata.
Diventa difficile ritenere che il titolo emesso e sottoscritto dal legale rappresentate del debitore sia stato compitato absque pactis è ciò, a prescindere dal dato pregiudiziale per cui, se così fosse, si sarebbe dovuta proporre tempestivamente querela di falso .
In ogni caso, l'assegno ha indicata la data di emissione ed è, perciò, del tutto pretestuosa l'eccezione secondo la quale, posto che l'assegno sarebbe stato sottratto, la data segnata (per definizione diversa da quella che avrebbe dovuto essere) renderebbe il titolo privo di questa.
Va, poi, rilevato che la contestazione originaria formulata dall'attuale appellante (citazione avanti il Tribunale) aveva ad oggetto l'assenza di data dell'assegno illecitamente compilato, perché sottratto oltrechè la mancanza del credito.
Scrive il Tribunale che “l'essere LRPT della società
[...] il sig. autore dei saggi Parte_1 Persona_1 grafici valutati dalla CTU, nonché soggetto investito dei poteri di agire in nome e per conto della opponente, secondo l'ordinario paradigma della rappresentanza organica;
o l'apparente provenienza dell'assegno da soggetto legittimato ad impegnare la società opponente (tanto si apprende dal protesto, riportato nell'atto di precetto, laddove la banca trattaria conferma che l'assegno “reca una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen”): Le seguenti circostanze di fatto non sono oggetto di contestazione o sono documentali: l'intervenuta pag. 5/7 archiviazione del procedimento penale n. 6877/2020 RGNR Mod. 21, iscritto in seguito alla denuncia, proposta dalla opponente, in relazione all'affermata sottrazione in bianco del titolo di credito riprodotto nel precetto;
l'emissione da parte di delle fatture e delle note di CP_4 credito di cui ai docc.
1-8 di parte opposta;
documenti commerciali che sono stati inoltre trasmessi alla con la comunicazione email Pt_1
(doc. 9: con cui la creditrice esplicitava l'imputazione dei pagamenti:
“partite che verranno saldate con il titolo datato 6.05.2020”)” sotto questo profilo appare perciò corretto quanto afferma l'appellato a pag.
8 e ss. della propria comparsa di costituzione e risposta in questo grado di giudizio allorchè ricorda che tutta la documentazione contabile con le indicazioni di pagamento veniva trasmessa all'appellante e da questa mai contestata”.
Quindi, escluso per le ragioni dette che l'assegno fosse privo di data o emesso da soggetto non legittimato, quanto alle contestazioni nel merito
(assenza del credito) va ricordato che, come afferma da sempre il
Giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 8426/2025), “l'essenza dei titoli astratti, quali per l'appunto è l'assegno bancario, sta nel fatto che essi non recano alcuna menzione della causa che ha dato luogo alla loro emissione: si dicono astratti proprio perché sono titoli che prescindono dalla causa. All'astrattezza è connessa la stretta letteralità del titolo: il possessore può farlo valere soltanto secondo il suo tenore letterale, senza poter far riferimento ad elementi o circostanze non risultanti dal titolo e, d'altra parte, ai sensi dell'art. 1993 c.c., il debitore può opporre al possessore soltanto.”
Con il che, posto che con il precetto si è esercitata l'azione cartolare, una volta eliminate le questioni formali relative al titolo, ogni questione collegata al rapporto causale non può essere considerata.
La sentenza va confermata e le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
pag. 6/7 La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 30.4.2024
Tribunale di Modena;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in Parte_1 complessivi euro 5.400 di cui euro 130 per spese , oltre spese generali ed accessori di legge;
-dà atto che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il pagamento nel doppio del contributo unificato.
Bologna, lì 17 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 7/7