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Sentenza 6 aprile 2024
Sentenza 6 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/04/2024, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n.
519/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 218 emessa dal
Giudice di Pace di Naso il 26 novembre 2019 promossa da
(C.F. ), elettivamente AR C.F._1 domiciliato in Capo d'Orlando, via del Piave n. 125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale, che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Naso, C.da Cresta, n. 429, presso lo studio dell'avv. Francesco Triscari, che lo rappresenta e difende, convenuto in appello e appellante in via incidentale,
(P.Iva: ), in persona del legale E_ P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Giovanni Grillo Is. 214/B n. 61 presso lo studio dell'avv. Antonino Rizzo (Pec dal quale è rappresentata e Email_1 difesa convenuta in appello,
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2024; viste le note scritte depositate dalle parti in data 29 marzo e 3 aprile 2024; pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2020, AR
ha proposto appello avverso la sentenza n. 218 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Naso il 26 novembre 2019, che aveva rigettato la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti in data 11 maggio 2015 a causa del distacco di calcinacci dal soffitto dell'abitazione sita in via Francesco Trassari, n. 12, di proprietà del CP_1 quantificati in misura non superiore ad euro 5.000,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 maggio 2020, si è costituita chiamata in causa dal nel E_ CP_1 giudizio di primo grado, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, evidenziando, altresì, di non essere tenuta al pagamento delle spese e compensi legali nei confronti del proprio chiamante in causa. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. Con comparsa di risposta depositata in data 30 marzo 2021, si è costituito il , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi CP_1 di accoglimento dello stesso, ha chiesto dichiararsi il terzo,
[...]
tenuto al risarcimento dei danni subiti da E_ AR
. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, chiedendo la riforma
[...] della sentenza appellata nella parte in cui aveva posto le spese di CTU a carico del . CP_1
Con provvedimento del 20 aprile 2021, il Giudice ha onerato
[...]
a produrre documentazione dalla quale risultasse il E_ potere del soggetto firmatario della procura alle liti, atteso che lo stesso non risultava coincidente con il rappresentante legale indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
In data 26 maggio 2021, la compagnia assicurativa ha provveduto a depositare la documentazione richiesta dal Giudice. È stato, quindi, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, il giudice, dato atto che non ricorrevano i presupposti per definire la controversia con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna la causa viene decisa. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per avere condizionato l'applicabilità dell'art. 2053 c.c. alla formale titolarità dell'immobile e per non aver preso in considerazione che tra AR
ed il vi era un regolare rapporto di locazione o
[...] CP_1 comodato gratuito. L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza emessa dal Giudice di prime cure per non essersi pronunciato in ordine alla domanda, articolata in via subordinata, di accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_1
Il primo motivo di impugnazione appare fondato.
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile (Cass., n.
34401 del 11/12/2023).
Con particolare riferimento alla condotta del danneggiato, occorre osservare che la stessa, a mente dell'art. 1227 c.c., può presentare un diverso grado di incidenza sul nesso di causalità, arrivando ad eliderlo del tutto soltanto laddove il comportamento del danneggiato sia inteso come abnorme, imprevedibile ed assolutamente atipico. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., n. 3488/2021). Ed ancora, con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (Cass.,
n. 21563/2022).
Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che, al momento del distacco dei calcinacci, occupasse abusivamente l'immobile di AR proprietà del Comune di Naso (v. atto di citazione nel primo grado del giudizio, pag. 4). La condotta posta in essere dall'appellante non rappresenta, tuttavia, un comportamento abnorme, atipico, anomalo ed assolutamente imprevedibile che ha inciso di per sé sulla causazione dell'evento dannoso.
Non risulta provato da parte del , onerato della relativa CP_1 dimostrazione, di avere fatto tutto il possibile per evitare l'ingresso abusivo di occupanti all'interno dell'immobile, né di avere provveduto allo sgombero dell'alloggio a seguito delle varie segnalazioni compiute dall'attore, in cui lo stesso autodenunciava la sua presenza nell'alloggio. Inoltre, il non ha offerto la prova liberatoria prevista CP_1 dall'art. 2051 c.c., di cui il 2053 c.c. costituisce ipotesi speciale, limitandosi a sostenere la propria carenza di responsabilità in ragione dell'occupazione abusiva dell'immobile perpetrata da AR senza fornire la dimostrazione che la caduta di materiale pericoloso non fosse riconducibile a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione. In particolare, l'Ente locale ha allegato che l'attore era stato raggiunto da un decreto di rilascio dell'immobile da parte dell'IACP nel mese di novembre
2009 (v. comparsa di risposta del nel primo grado di giudizio, CP_1 pag. 2), ma non risulta in atti che lo stesso abbia tentato di eseguire il predetto provvedimento di rilascio, così come non risulta che abbia effettuato alcun tentativo di realizzare gli interventi di manutenzione al fine di eliminare la condizione di pericolo segnalata da AR
.
[...]
Pertanto, va riconosciuta la concorrente responsabilità del CP_1
e, tuttavia, la permanenza dell'attore nell'immobile nonostante il provvedimento di sgombero, la circostanza che lo stesso si era già reso conto del pericolo di caduta poi concretatosi e che ciononostante sia rimasto abusivamente dentro l'immobile, concretano un concorso causale del 50% in capo a nella causazione dell'evento AR dannoso. In questo senso, va liquidato il danno biologico subito dall'attore applicando le tabelle di Milano.
Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (così la massima di Cass. 11754/2018; negli stessi termini: Cass. 17018/2018; Cass. 9950/2017; Cass. 20895/2015, in cui si evidenzia come la S.C. riconosca al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”; la mancata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge secondo Cass. 28496/2018, Cass. 17678/2016 e Cass.
12397/2016, tra le altre in termini;
conforme, più recentemente, Cass.
1553/2019 e Cass. 8508/2020). Pertanto, tenuto conto dell'età di alla data AR dell'incidente (39 anni), alla luce delle conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado e non contestate neanche in questa sede di appello, applicando alle risultanze medico - legali i criteri di liquidazione del danno aggiornati elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, varate nel 2021 e conformi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia, il danno può essere quantificato e liquidato come segue: danno biologico permanente non riconosciuto;
invalidità temporanea parziale al 75% euro 519,75; invalidità temporanea parziale al 50% euro 643,50; invalidità temporanea parziale al 25% euro
495,00; invalidità temporanea parziale al 10% euro 287,10. Totale danno biologico pari a euro 1.945,35.
L'importo del danno non patrimoniale è quantificato ai valori attuali del 2021 e va quindi ulteriormente rivalutato ad oggi nella misura di euro
2.254,66.
Peraltro, il comportamento abusivo del danneggiato, nella specie, come già accennato, seppure non idoneo ad elidere totalmente il nesso eziologico tra il comportamento del ed il danno subito dall'attore, ha CP_1 comportato una graduazione nella responsabilità dovendosi riconoscere un'incidenza del 50% in capo all'attore con riferimento al pregiudizio subito.
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma
1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (Cass., n. 9200/2021). Per quanto esposto, l'importo da riconoscersi tenuto conto del concorso colposo del danneggiato, è pari ad euro 1.127,33.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n.
22607/16; Cass., n. 22347/07).
Sulla somma indicata non può essere riconosciuta, invece, la personalizzazione richiesta dall'attore. Con una recente sentenza, la Suprema Corte ha precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale si può connotare, in concreto, di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, a condizione che siano provati con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass., n. 901/2018). Inoltre, è possibile affermare che il danno morale va distinto dal danno biologico e rappresenta, pertanto una partita di danno del tutto autonoma
(Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24075, laddove il danno esistenziale costituisce mera duplicazione di tali voci risarcitorie fondamentali e non può essere riconosciuto nell'ambito di una corretta liquidazione: v. ex multis, Cass., 901/2018); per altro verso la ricorrenza del danno morale medesimo, che deve essere provata (v. Cass., 17209/2015), può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova presuntiva (mediante l'allegazione di fatti e circostanze note che consentano di risalire al fatto ignoto: “Relativamente al danno morale, invece, la recente citata pronuncia della Cassazione [Cass. civ. 25164/2020] con articolata motivazione: a) anzitutto afferma: “Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass. Sez. un., 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; b) poi precisa che “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”; c) ancora evidenzia che “ad un così puntuale onere di allegazione ... non corrisponde pertanto un onere probatorio parimenti ampio ... non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” v. anche Trib. Torino, Sez. IV,
Sent. 10/12/2020).
Ciò posto, si richiama anche la recente cassazione (Cass. civile, sez. III, sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364) la quale statuisce che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Non potendo considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto da parte attrice come danno “esistenziale” esso è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione in conseguenze anomali ed eccezioni gravi e circostanziate, diverse rispetto a quelle alle quali un soggetto della stessa età avrebbe potuto essere esposto.
Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idoneo a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n.
21060/16)
La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, al fine di bandire ogni automatismo, richiede che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass., 27 marzo 2018, n. 7513; Cass., 18 novembre 2014, n. 24471).
In questo senso, nella specie, nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta all'attore in mancanza di ulteriori specifiche, serie e circostanziate allegazioni.
Per quanto esposto, in riforma della sentenza appellata, va riconosciuta la concorrente responsabilità, in misura del 50%, del ai CP_1 sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., per i fatti di causa ed il CP_1 va condannato al risarcimento, in favore dell'attore, del danno subito nella misura liquidata di euro 1.127,33.
Dal momento della liquidazione avvenuta nella presente decisione, il debito di valore acquista la natura di debito di valuta e decorreranno eventuali interessi legali dalla decisione al soddisfo. L'ulteriore motivo di appello rimane assorbito. Il ha riproposto anche in tale giudizio di appello, la CP_1 domanda subordinata di condanna, in manleva, della Compagnia assicurativa terza chiamata in causa.
Occorre, sul punto, pronunciarsi sull'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa formulata da facendo E_ riferimento all'art. 702 delle C.G.A..
Sul punto, si osserva che il richiamo alla condizione contenuta nell'art. 702
C.G.A. risulta inconducente ai fini del presente giudizio, che si riferisce ad un'ipotesi generica di responsabilità civile verso terzi e, dunque, ad una fattispecie che, in mancanza di documentazione di segno diverso, sembrerebbe rientrare nella copertura assicurativa fornita al CP_1
così come testualmente previsto nella polizza prodotta in atti dalla
[...] stessa compagnia assicurativa, senza che possa compiersi una distinzione tra i danni subiti negli alloggi dove si svolge l'attività istituzionale e quelli subiti negli alloggi di residenza popolare.
Alla copertura assicurativa, deve, tuttavia, applicarsi la franchigia di euro
1.000,00, non potendo tenere conto delle spese legali escluse dalla polizza, per come eccepito dalla terza chiamata;
sicché la Compagnia assicurativa va condannata al pagamento in manleva in favore E_ del dell'importo residuo, oltre la franchigia, di euro CP_1
127,33, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Il ha proposto appello incidentale con riferimento alle CP_1 spese di c.t.u. poste a carico del stesso dal giudice di prime cure. CP_1 L'appello incidentale appare tardivo tenuto conto della data di costituzione del convenuto (30 marzo 2021) e della data citazione indicata CP_1 nell'atto introduttivo dell'appello (22 giugno 2020), anche tenendo conto della proroga ex lege per la disciplina emergenziale da Covid e considerato che il differimento dell'udienza non è avvenuta ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c..
In ogni caso, le spese di lite comprese quelle di c.t.u., una volta riformata la sentenza impugnata, vanno autonomamente regolamentate dal giudice d'appello a prescindere da uno specifico motivo di gravame (Cass., n. 27606/2019).
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nei rapporti tra l'appellante ed il , tenuto conto del concorso di colpa accertato, vanno CP_1 compensate per metà, con condanna del al pagamento CP_1 della residua quota, liquidata come in dispositivo, con ulteriore dimezzamento dei compensi del presente grado del giudizio per l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e con distrazione in favore dell'Erario e con distrazione in favore dei procuratori anticipatari delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio (come da dichiarazione negli atti del primo grado), secondo parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni risolte e della riduzione delle somme richieste e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel secondo grado del giudizio, nonché del valore della causa compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 (applicando il d.m. n. 55/2014 aggiornato al
2018 per le spese del primo grado, il d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n.
147/2022 per le spese del secondo grado). Nel rapporto tra il e la CP_1 terza chiamata, attesa la reciproca soccombenza, vanno compensate interamente. Le spese di c.t.u., già liquidate nel primo grado del giudizio, vanno parimenti compensate per metà, ponendo la restante parte a carico del . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 519/2020 R.G.A.C. di appello avverso la sentenza n. 218 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 26 novembre 2019:
- in riforma della sentenza appellata, accerta e riconosce la concorrente responsabilità, in misura del 50%, del ai sensi degli CP_1 artt. 2051 e 2053 c.c., per i fatti di causa;
condanna il al CP_1 risarcimento, in favore dell'attore, del danno subito nella misura liquidata di euro 1.127,33, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- condanna la Compagnia assicurativa al E_ pagamento in manleva in favore del dell'importo CP_1 residuo, oltre la franchigia, di euro 127,33, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal CP_1
[...]
- condanna il al pagamento, in favore dell'attore, di metà CP_1 delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in euro 62,50 per esborsi ed in euro 335,50 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore degli avv.ti Giacomo e Carmelo Portale, dichiarando compensata la residua quota;
condanna il al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, di metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 73,50 per esborsi ed euro 213,00 per compensi (dimezzati per compensazione nonché anche ai sensi dell'art. 130 TUSG), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG, dichiarando compensata la residua quota;
compensa interamente le spese di lite tra il CP_1 convenuto e la terza chiamata;
compensa per metà le spese di c.t.u., liquidate nel primo grado del giudizio, ponendo a carico del CP_1 convenuto la residua parte.
Patti, 4 aprile 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n.
519/2020 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 218 emessa dal
Giudice di Pace di Naso il 26 novembre 2019 promossa da
(C.F. ), elettivamente AR C.F._1 domiciliato in Capo d'Orlando, via del Piave n. 125, presso lo studio dell'avv. Carmelo Portale, che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Naso, C.da Cresta, n. 429, presso lo studio dell'avv. Francesco Triscari, che lo rappresenta e difende, convenuto in appello e appellante in via incidentale,
(P.Iva: ), in persona del legale E_ P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Giovanni Grillo Is. 214/B n. 61 presso lo studio dell'avv. Antonino Rizzo (Pec dal quale è rappresentata e Email_1 difesa convenuta in appello,
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2024; viste le note scritte depositate dalle parti in data 29 marzo e 3 aprile 2024; pronuncia, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2020, AR
ha proposto appello avverso la sentenza n. 218 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Naso il 26 novembre 2019, che aveva rigettato la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti in data 11 maggio 2015 a causa del distacco di calcinacci dal soffitto dell'abitazione sita in via Francesco Trassari, n. 12, di proprietà del CP_1 quantificati in misura non superiore ad euro 5.000,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 28 maggio 2020, si è costituita chiamata in causa dal nel E_ CP_1 giudizio di primo grado, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, evidenziando, altresì, di non essere tenuta al pagamento delle spese e compensi legali nei confronti del proprio chiamante in causa. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. Con comparsa di risposta depositata in data 30 marzo 2021, si è costituito il , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e, nell'ipotesi CP_1 di accoglimento dello stesso, ha chiesto dichiararsi il terzo,
[...]
tenuto al risarcimento dei danni subiti da E_ AR
. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, chiedendo la riforma
[...] della sentenza appellata nella parte in cui aveva posto le spese di CTU a carico del . CP_1
Con provvedimento del 20 aprile 2021, il Giudice ha onerato
[...]
a produrre documentazione dalla quale risultasse il E_ potere del soggetto firmatario della procura alle liti, atteso che lo stesso non risultava coincidente con il rappresentante legale indicato nella comparsa di costituzione e risposta.
In data 26 maggio 2021, la compagnia assicurativa ha provveduto a depositare la documentazione richiesta dal Giudice. È stato, quindi, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado. Con ordinanza del 28 ottobre 2021, il giudice, dato atto che non ricorrevano i presupposti per definire la controversia con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza odierna la causa viene decisa. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per avere condizionato l'applicabilità dell'art. 2053 c.c. alla formale titolarità dell'immobile e per non aver preso in considerazione che tra AR
ed il vi era un regolare rapporto di locazione o
[...] CP_1 comodato gratuito. L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza emessa dal Giudice di prime cure per non essersi pronunciato in ordine alla domanda, articolata in via subordinata, di accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c.. CP_1
Il primo motivo di impugnazione appare fondato.
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile (Cass., n.
34401 del 11/12/2023).
Con particolare riferimento alla condotta del danneggiato, occorre osservare che la stessa, a mente dell'art. 1227 c.c., può presentare un diverso grado di incidenza sul nesso di causalità, arrivando ad eliderlo del tutto soltanto laddove il comportamento del danneggiato sia inteso come abnorme, imprevedibile ed assolutamente atipico. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., n. 3488/2021). Ed ancora, con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (Cass.,
n. 21563/2022).
Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che, al momento del distacco dei calcinacci, occupasse abusivamente l'immobile di AR proprietà del Comune di Naso (v. atto di citazione nel primo grado del giudizio, pag. 4). La condotta posta in essere dall'appellante non rappresenta, tuttavia, un comportamento abnorme, atipico, anomalo ed assolutamente imprevedibile che ha inciso di per sé sulla causazione dell'evento dannoso.
Non risulta provato da parte del , onerato della relativa CP_1 dimostrazione, di avere fatto tutto il possibile per evitare l'ingresso abusivo di occupanti all'interno dell'immobile, né di avere provveduto allo sgombero dell'alloggio a seguito delle varie segnalazioni compiute dall'attore, in cui lo stesso autodenunciava la sua presenza nell'alloggio. Inoltre, il non ha offerto la prova liberatoria prevista CP_1 dall'art. 2051 c.c., di cui il 2053 c.c. costituisce ipotesi speciale, limitandosi a sostenere la propria carenza di responsabilità in ragione dell'occupazione abusiva dell'immobile perpetrata da AR senza fornire la dimostrazione che la caduta di materiale pericoloso non fosse riconducibile a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione. In particolare, l'Ente locale ha allegato che l'attore era stato raggiunto da un decreto di rilascio dell'immobile da parte dell'IACP nel mese di novembre
2009 (v. comparsa di risposta del nel primo grado di giudizio, CP_1 pag. 2), ma non risulta in atti che lo stesso abbia tentato di eseguire il predetto provvedimento di rilascio, così come non risulta che abbia effettuato alcun tentativo di realizzare gli interventi di manutenzione al fine di eliminare la condizione di pericolo segnalata da AR
.
[...]
Pertanto, va riconosciuta la concorrente responsabilità del CP_1
e, tuttavia, la permanenza dell'attore nell'immobile nonostante il provvedimento di sgombero, la circostanza che lo stesso si era già reso conto del pericolo di caduta poi concretatosi e che ciononostante sia rimasto abusivamente dentro l'immobile, concretano un concorso causale del 50% in capo a nella causazione dell'evento AR dannoso. In questo senso, va liquidato il danno biologico subito dall'attore applicando le tabelle di Milano.
Secondo il reiterato insegnamento della Corte di Cassazione, “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano successivamente all'esito delle pronunce delle Sezioni Unite del 2008” (così la massima di Cass. 11754/2018; negli stessi termini: Cass. 17018/2018; Cass. 9950/2017; Cass. 20895/2015, in cui si evidenzia come la S.C. riconosca al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c, salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”; la mancata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge secondo Cass. 28496/2018, Cass. 17678/2016 e Cass.
12397/2016, tra le altre in termini;
conforme, più recentemente, Cass.
1553/2019 e Cass. 8508/2020). Pertanto, tenuto conto dell'età di alla data AR dell'incidente (39 anni), alla luce delle conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado e non contestate neanche in questa sede di appello, applicando alle risultanze medico - legali i criteri di liquidazione del danno aggiornati elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, varate nel 2021 e conformi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia, il danno può essere quantificato e liquidato come segue: danno biologico permanente non riconosciuto;
invalidità temporanea parziale al 75% euro 519,75; invalidità temporanea parziale al 50% euro 643,50; invalidità temporanea parziale al 25% euro
495,00; invalidità temporanea parziale al 10% euro 287,10. Totale danno biologico pari a euro 1.945,35.
L'importo del danno non patrimoniale è quantificato ai valori attuali del 2021 e va quindi ulteriormente rivalutato ad oggi nella misura di euro
2.254,66.
Peraltro, il comportamento abusivo del danneggiato, nella specie, come già accennato, seppure non idoneo ad elidere totalmente il nesso eziologico tra il comportamento del ed il danno subito dall'attore, ha CP_1 comportato una graduazione nella responsabilità dovendosi riconoscere un'incidenza del 50% in capo all'attore con riferimento al pregiudizio subito.
L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma
1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (Cass., n. 9200/2021). Per quanto esposto, l'importo da riconoscersi tenuto conto del concorso colposo del danneggiato, è pari ad euro 1.127,33.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n.
22607/16; Cass., n. 22347/07).
Sulla somma indicata non può essere riconosciuta, invece, la personalizzazione richiesta dall'attore. Con una recente sentenza, la Suprema Corte ha precisato che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale si può connotare, in concreto, di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, a condizione che siano provati con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass., n. 901/2018). Inoltre, è possibile affermare che il danno morale va distinto dal danno biologico e rappresenta, pertanto una partita di danno del tutto autonoma
(Cass. civ., 13 ottobre 2017, n. 24075, laddove il danno esistenziale costituisce mera duplicazione di tali voci risarcitorie fondamentali e non può essere riconosciuto nell'ambito di una corretta liquidazione: v. ex multis, Cass., 901/2018); per altro verso la ricorrenza del danno morale medesimo, che deve essere provata (v. Cass., 17209/2015), può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova presuntiva (mediante l'allegazione di fatti e circostanze note che consentano di risalire al fatto ignoto: “Relativamente al danno morale, invece, la recente citata pronuncia della Cassazione [Cass. civ. 25164/2020] con articolata motivazione: a) anzitutto afferma: “Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass. Sez. un., 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; b) poi precisa che “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”; c) ancora evidenzia che “ad un così puntuale onere di allegazione ... non corrisponde pertanto un onere probatorio parimenti ampio ... non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” v. anche Trib. Torino, Sez. IV,
Sent. 10/12/2020).
Ciò posto, si richiama anche la recente cassazione (Cass. civile, sez. III, sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364) la quale statuisce che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Non potendo considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale dedotto da parte attrice come danno “esistenziale” esso è ristorabile laddove venga quantomeno allegata la degenerazione in conseguenze anomali ed eccezioni gravi e circostanziate, diverse rispetto a quelle alle quali un soggetto della stessa età avrebbe potuto essere esposto.
Solamente in tal caso, si determina, secondo il meccanismo della presunzione, l'inversione dell'onere della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera dell'onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, inoltre, il danno esistenziale non degenerato in danno biologico non consiste nella mera perdita delle abitudini e dei ritmi propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la cui allegazione, idoneo a determinare l'inversione probatoria propria tipica delle presunzioni, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., n.
21060/16)
La risarcibilità del danno non patrimoniale esige la verifica del superamento del filtro rappresentato dalla serietà del danno, che, insieme a quello della gravità della lesione, presidia l'esigenza di non risarcire danni meramente bagatellari (Cass., n. 21424/14; Cass., SS.UU., n. 26972/08).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità, al fine di bandire ogni automatismo, richiede che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass., 27 marzo 2018, n. 7513; Cass., 18 novembre 2014, n. 24471).
In questo senso, nella specie, nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta all'attore in mancanza di ulteriori specifiche, serie e circostanziate allegazioni.
Per quanto esposto, in riforma della sentenza appellata, va riconosciuta la concorrente responsabilità, in misura del 50%, del ai CP_1 sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., per i fatti di causa ed il CP_1 va condannato al risarcimento, in favore dell'attore, del danno subito nella misura liquidata di euro 1.127,33.
Dal momento della liquidazione avvenuta nella presente decisione, il debito di valore acquista la natura di debito di valuta e decorreranno eventuali interessi legali dalla decisione al soddisfo. L'ulteriore motivo di appello rimane assorbito. Il ha riproposto anche in tale giudizio di appello, la CP_1 domanda subordinata di condanna, in manleva, della Compagnia assicurativa terza chiamata in causa.
Occorre, sul punto, pronunciarsi sull'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa formulata da facendo E_ riferimento all'art. 702 delle C.G.A..
Sul punto, si osserva che il richiamo alla condizione contenuta nell'art. 702
C.G.A. risulta inconducente ai fini del presente giudizio, che si riferisce ad un'ipotesi generica di responsabilità civile verso terzi e, dunque, ad una fattispecie che, in mancanza di documentazione di segno diverso, sembrerebbe rientrare nella copertura assicurativa fornita al CP_1
così come testualmente previsto nella polizza prodotta in atti dalla
[...] stessa compagnia assicurativa, senza che possa compiersi una distinzione tra i danni subiti negli alloggi dove si svolge l'attività istituzionale e quelli subiti negli alloggi di residenza popolare.
Alla copertura assicurativa, deve, tuttavia, applicarsi la franchigia di euro
1.000,00, non potendo tenere conto delle spese legali escluse dalla polizza, per come eccepito dalla terza chiamata;
sicché la Compagnia assicurativa va condannata al pagamento in manleva in favore E_ del dell'importo residuo, oltre la franchigia, di euro CP_1
127,33, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Il ha proposto appello incidentale con riferimento alle CP_1 spese di c.t.u. poste a carico del stesso dal giudice di prime cure. CP_1 L'appello incidentale appare tardivo tenuto conto della data di costituzione del convenuto (30 marzo 2021) e della data citazione indicata CP_1 nell'atto introduttivo dell'appello (22 giugno 2020), anche tenendo conto della proroga ex lege per la disciplina emergenziale da Covid e considerato che il differimento dell'udienza non è avvenuta ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c..
In ogni caso, le spese di lite comprese quelle di c.t.u., una volta riformata la sentenza impugnata, vanno autonomamente regolamentate dal giudice d'appello a prescindere da uno specifico motivo di gravame (Cass., n. 27606/2019).
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, nei rapporti tra l'appellante ed il , tenuto conto del concorso di colpa accertato, vanno CP_1 compensate per metà, con condanna del al pagamento CP_1 della residua quota, liquidata come in dispositivo, con ulteriore dimezzamento dei compensi del presente grado del giudizio per l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e con distrazione in favore dell'Erario e con distrazione in favore dei procuratori anticipatari delle spese e dei compensi del primo grado del giudizio (come da dichiarazione negli atti del primo grado), secondo parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni risolte e della riduzione delle somme richieste e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel secondo grado del giudizio, nonché del valore della causa compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 (applicando il d.m. n. 55/2014 aggiornato al
2018 per le spese del primo grado, il d.m. n. 55/2014 aggiornato al d.m. n.
147/2022 per le spese del secondo grado). Nel rapporto tra il e la CP_1 terza chiamata, attesa la reciproca soccombenza, vanno compensate interamente. Le spese di c.t.u., già liquidate nel primo grado del giudizio, vanno parimenti compensate per metà, ponendo la restante parte a carico del . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 519/2020 R.G.A.C. di appello avverso la sentenza n. 218 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 26 novembre 2019:
- in riforma della sentenza appellata, accerta e riconosce la concorrente responsabilità, in misura del 50%, del ai sensi degli CP_1 artt. 2051 e 2053 c.c., per i fatti di causa;
condanna il al CP_1 risarcimento, in favore dell'attore, del danno subito nella misura liquidata di euro 1.127,33, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- condanna la Compagnia assicurativa al E_ pagamento in manleva in favore del dell'importo CP_1 residuo, oltre la franchigia, di euro 127,33, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal CP_1
[...]
- condanna il al pagamento, in favore dell'attore, di metà CP_1 delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in euro 62,50 per esborsi ed in euro 335,50 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore degli avv.ti Giacomo e Carmelo Portale, dichiarando compensata la residua quota;
condanna il al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, di metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 73,50 per esborsi ed euro 213,00 per compensi (dimezzati per compensazione nonché anche ai sensi dell'art. 130 TUSG), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG, dichiarando compensata la residua quota;
compensa interamente le spese di lite tra il CP_1 convenuto e la terza chiamata;
compensa per metà le spese di c.t.u., liquidate nel primo grado del giudizio, ponendo a carico del CP_1 convenuto la residua parte.
Patti, 4 aprile 2024
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)