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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/09/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del 4.07.2025 svoltasi con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 327/23 R.G. vertente
TRA
C.F.: ) nato a San Pietro a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, alla Via Cristoforo
Colombo n. 67, come da procura in atti.
Ricorrente
E
Controparte_1
n persona del Regionale per la Calabria in carica “pro tempore” Dott.
[...] CP_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio CP_3 dell'Avv. Maria Grazia Maida C.F. dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura generale alle liti in atti. Resistente
OGGETTO: Malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.3.2023, parte istante affermava di aver lavorato dapprima nell'edilizia dal 1974 al 1977 e, successivamente, dal 1980 fino al 2020, presso varie ditte e, da ultimo, con la Società EnerGas S.p.A. con mansioni di operaio impiegato nel carico/scarico e trasporto manuale di bombole di gas, in modo continuativo;
che durante lo svolgimento della attività lavorativa veniva sottoposto alla movimentazione manuale di carichi pesanti con sovraccarico meccanico del rachide lombosacrale e che la medesima attività lavorativa, ripetuta nel corso degli anni, gli aveva provocato la malattia professionale consistente in “esiti algico disfunzionali al rachide lombosacrale”.
Aggiungeva poi che, dopo essere andato in pensione, nel mese di agosto 2020, si rendeva conto dell'origine lavorativa dei problemi di salute sofferti, come da esami strumentali, certificazione medica specialistica e CTP medico legale in atti, ma che tuttavia, sottoposto a visita medico collegiale in data 8 giugno 2022 e 7 marzo 2023, l' gli comunicava l'esito negativo della pratica. CP_1
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che la malattia insorta era diretta conseguenza del lavoro svolto e, per l'effetto, condannare l' alla costituzione di una rendita vitalizia o al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale a far tempo dalla manifestazione della malattia (agosto 2020).
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, l'infondatezza nel merito della domanda e, in ogni CP_1 caso, la prescrizione del diritto a qualsiasi emolumento. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
3.Espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale, ordinanza del 14.4.2024 riteneva necessario ai fini della decisione disporre CTU, nominando il dott. . Persona_1
Depositata in data 1.7.2024 la consulenza medico- legale, la causa veniva decisa a seguito dell' udienza del 4.7.2025, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Il consulente nominato, all'esito della scrupolosa visita medico-legale e dell'esame della documentazione sanitaria ha evidenziato che: “I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito della richiesta di
Malattia Professionale non risultano certificazioni antecedenti attestanti: MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI E DELLA COLONNA LOMBARE
PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL
TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO: SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO. I postumi sono stati messi in evidenza da un esame strumentale eseguito in data 03.08.2020 che non corrispondono all'esame clinico con assenza di sintomatologia. La stessa attività lavorativa come espresso da certificazione EnerGAS del marzo 2022 ha dato una valutazione dell'indice di sollevamento 1.10 che esprime un livello di attenzione e non di rischio professionale. Considerato quanto dichiarato dal paziente che dichiara comunque meccanizzazione dell'attività dal 1997 si ritiene comunque che l'attività a rischio sia cessata dal 1997 mentre l'esame strumentale è datato
03.08.2020: quindi si ritiene ampiamente prescritto il periodo di indennizzabilita'. Allo stato attuale non risulta affetto da esiti algo disfunzionali del rachide dorso lombare da ricondurre a malattia professionale con dolore e limitazione funzionale e che per la loro persistenza a distanza di anni non sono da considerare direttamente correlati all'attività lavorativa. La riduzione della validità funzionale articolare e sintomatologica del periziando, in relazione allo stato anteriore (nega precedenti traumatici), NON determina un danno biologico permanente, valutato secondo criteriologia Medico Legale di analogia e proporzionalità, (in riferimento alle tabelle delle menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000 e successivi).
Le valutazioni operate dal CTU appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della ricorrente.
In particolare, il CTU ha escluso che il ricorrente gli esiti algo disfunzionali del rachide dorso lombare non sono da ricondurre a malattia professionale e che gli stessi per la loro persistenza a distanza di anni non sono da considerare direttamente correlati all'attività lavorativa .
Conseguentemente, alla luce delle risultanze medico- legali, non può ritenersi provato in modo certo, immediato e diretto, il dedotto rapporto causale tra la patologia e il rischio lavorativo, con conseguente insussistenza di un danno biologico indennizzabile.
Né possono essere prese in considerazione, attesa la loro genericità e la mancata conferma in sede di
CTU, le deduzioni di parte ricorrente che si è limitato ad evidenziare generici fattori di rischio lavorativo. Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa, tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Lamezia Terme, 13.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del 4.07.2025 svoltasi con trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 327/23 R.G. vertente
TRA
C.F.: ) nato a San Pietro a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Lamezia Terme, alla Via Cristoforo
Colombo n. 67, come da procura in atti.
Ricorrente
E
Controparte_1
n persona del Regionale per la Calabria in carica “pro tempore” Dott.
[...] CP_2
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio CP_3 dell'Avv. Maria Grazia Maida C.F. dal quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura generale alle liti in atti. Resistente
OGGETTO: Malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.3.2023, parte istante affermava di aver lavorato dapprima nell'edilizia dal 1974 al 1977 e, successivamente, dal 1980 fino al 2020, presso varie ditte e, da ultimo, con la Società EnerGas S.p.A. con mansioni di operaio impiegato nel carico/scarico e trasporto manuale di bombole di gas, in modo continuativo;
che durante lo svolgimento della attività lavorativa veniva sottoposto alla movimentazione manuale di carichi pesanti con sovraccarico meccanico del rachide lombosacrale e che la medesima attività lavorativa, ripetuta nel corso degli anni, gli aveva provocato la malattia professionale consistente in “esiti algico disfunzionali al rachide lombosacrale”.
Aggiungeva poi che, dopo essere andato in pensione, nel mese di agosto 2020, si rendeva conto dell'origine lavorativa dei problemi di salute sofferti, come da esami strumentali, certificazione medica specialistica e CTP medico legale in atti, ma che tuttavia, sottoposto a visita medico collegiale in data 8 giugno 2022 e 7 marzo 2023, l' gli comunicava l'esito negativo della pratica. CP_1
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare che la malattia insorta era diretta conseguenza del lavoro svolto e, per l'effetto, condannare l' alla costituzione di una rendita vitalizia o al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale a far tempo dalla manifestazione della malattia (agosto 2020).
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio l' che eccepiva, l'infondatezza nel merito della domanda e, in ogni CP_1 caso, la prescrizione del diritto a qualsiasi emolumento. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
3.Espletata l'istruttoria testimoniale, il Tribunale, ordinanza del 14.4.2024 riteneva necessario ai fini della decisione disporre CTU, nominando il dott. . Persona_1
Depositata in data 1.7.2024 la consulenza medico- legale, la causa veniva decisa a seguito dell' udienza del 4.7.2025, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale.
4. Il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Il consulente nominato, all'esito della scrupolosa visita medico-legale e dell'esame della documentazione sanitaria ha evidenziato che: “I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito della richiesta di
Malattia Professionale non risultano certificazioni antecedenti attestanti: MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI E DELLA COLONNA LOMBARE
PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL
TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO: SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO. I postumi sono stati messi in evidenza da un esame strumentale eseguito in data 03.08.2020 che non corrispondono all'esame clinico con assenza di sintomatologia. La stessa attività lavorativa come espresso da certificazione EnerGAS del marzo 2022 ha dato una valutazione dell'indice di sollevamento 1.10 che esprime un livello di attenzione e non di rischio professionale. Considerato quanto dichiarato dal paziente che dichiara comunque meccanizzazione dell'attività dal 1997 si ritiene comunque che l'attività a rischio sia cessata dal 1997 mentre l'esame strumentale è datato
03.08.2020: quindi si ritiene ampiamente prescritto il periodo di indennizzabilita'. Allo stato attuale non risulta affetto da esiti algo disfunzionali del rachide dorso lombare da ricondurre a malattia professionale con dolore e limitazione funzionale e che per la loro persistenza a distanza di anni non sono da considerare direttamente correlati all'attività lavorativa. La riduzione della validità funzionale articolare e sintomatologica del periziando, in relazione allo stato anteriore (nega precedenti traumatici), NON determina un danno biologico permanente, valutato secondo criteriologia Medico Legale di analogia e proporzionalità, (in riferimento alle tabelle delle menomazioni di cui al D.M. 12/7/2000 e successivi).
Le valutazioni operate dal CTU appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della ricorrente.
In particolare, il CTU ha escluso che il ricorrente gli esiti algo disfunzionali del rachide dorso lombare non sono da ricondurre a malattia professionale e che gli stessi per la loro persistenza a distanza di anni non sono da considerare direttamente correlati all'attività lavorativa .
Conseguentemente, alla luce delle risultanze medico- legali, non può ritenersi provato in modo certo, immediato e diretto, il dedotto rapporto causale tra la patologia e il rischio lavorativo, con conseguente insussistenza di un danno biologico indennizzabile.
Né possono essere prese in considerazione, attesa la loro genericità e la mancata conferma in sede di
CTU, le deduzioni di parte ricorrente che si è limitato ad evidenziare generici fattori di rischio lavorativo. Ne consegue il rigetto della domanda.
5. Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa, tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Lamezia Terme, 13.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara