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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2023
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 947/2023 tra
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11.09 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per la parte ricorrente, è presente l'avv. Filippo Negri;
nessuno compare per Avvocatura dello Stato, comunque costituitasi in giudizio;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da memoria conclusiva del 28.10.2024, a cui si riporta, e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della quale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 947/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Negri, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sermide (MN), Via San Giovanni n. 27, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco n. 63, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 488/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
25.10.2022. (R.G. 1982/2022)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 26.03.2025 fissata per la discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto avanti il Giudice di Pace di opposizione all'ordinanza prefettizia di Parte_1 CP_1
sospensione della patente Fasc. 2022/474 Pat. emessa dalla Prefettura di in data 1.3.2022 CP_1
adottata ai sensi degli artt. 187 comma 1 e 223 C.d.S.
pagina 2 di 12 Ha allegato che in data 30.11.2021 è stato fermato dai Carabinieri di Castelmassa per un controllo in cui è stata eseguita la perquisizione personale e del veicolo che dava esito negativo e di essere stato accompagnato all'ospedale di Trecenta affinchè si sottoponesse ad accertamenti clinici per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti e tali esami hanno rilevato la presenza di cannabinoidi nell'organismo del e quindi contestata la violazione dell'art 187 comma 1 C.d.S. comportante l'avvio del Pt_1
procedimento penale e in data 3.3.2022 è stata notificata ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida.
Il ricorrente ha lamentato l'insussistenza della violazione dell'art. 187 comma 1 C.d.s atteso che la perquisizione ha dato esito negativo ed, immotivatamente, lo stesso è stato portato all'ospedale per accertamenti clinici ematici, nonostante il fatto che, al momento del controllo, il non presentasse Pt_1
alcun sintomo che potesse ricondurre ad uno stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti. Inoltre, in quel momento non venivano rilevate particolari condizioni fisiche tipiche dell'assunzione di sostanze stupefacenti, limitandosi i carabinieri a verbalizzare che il
“assumeva un atteggiamento che genera sospetto”, non essendo stata fatta alcuna menzione circa Pt_1
uno stato di alterazione dello stato psico-fisico da parte dello stesso.
Il ha rilevato che la circostanza che fosse stato in precedenza ed in altra occasione perquisito e Pt_1
sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti (verbale del 23.10.2021), non può certo essere assunta quale indice sintomatico dello stato di attuale alterazione da sostanza stupefacente.
Il ricorrente ha rilevato altresì che gli operatori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trecenta, ossia la dott.ssa all'esito dell'esame obiettivo, non hanno riscontrato uno stato di alterazione Per_1 psico-fisica e ritenuto il “paziente vigile e collaborativo oltrechè orientato nello spazio e nel Pt_1 tempo” e ritenuta non realistica l'affermazione del dott. in esito ai risultati degli Testimone_1 esami tossicologici che “il IG. si trovava al momento dell'indagine e del prelievo di liquidi Pt_1 biologici in condizione di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti” posto che il prelievo è stato effettuato in un momento successivo alla visita della dott.ssa Per_1
Il ha evidenziato che le tracce di THC sono rilevabili dai test anche più di otto ore dal consumo, Pt_1 senza che all'esterno appaia alcun segno misurabile di alterazione.
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza prefettizia, e conseguentemente la pronuncia di ordinanza di archiviazione degli atti.
Il Giudice di Pace ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 1982 /2022, la CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando che al momento del controllo in data 30.11.2021,
[...]
pagina 3 di 12 essendo stato trovato alla guida di un veicolo, e non potendo escludere che avesse in precedenza fatto uso di sostanze stupefacenti, il era stato condotto presso la struttura sanitaria. Pt_1
Con la sentenza n. 844/2022, pronunciata in data 6.10.2022 e pubblicata il 25.10.2022 (RG 1982/2022), il Giudice di Pace di ha revocato il provvedimento di sospensione dell'atto, rigettato il ricorso e CP_1
disposto la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha affermato la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla , in quanto atto dovuto in relazione alla positività a cannabinoidi da parte CP_2 di certificato dell'ULSS 3 di Venezia, in presenza dell'evidente stato di alterazione fisica e Parte_2
psichica correlata, come riscontrato dai Carabinieri della stazione di Castelmassa, al momento del fermo secondo il tenore del verbale.
Inoltre, il primo Giudice ha affermato la legittimità della sospensione del documento di guida, stante l'avvenuta circolazione del in condizioni di alterazione psicofisica correlato all'uso di sostanze Pt_1
stupefacenti, misura avente natura cautelare, rilevando altresì che il ricorrente non aveva ottemperato all'ordine di sottoporsi a visita medica presso la competente commissione, obbligo imposto ex lege.
ha impugnato la suddetta sentenza domandandone la riforma, chiedendo la sospensione Parte_1
del verbale impugnato e di tutte le sanzioni accessorie e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e la restituzione della patente di guida.
L'appellante ha esposto come motivi d'appello: (i) la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza con violazione degli artt. 187 comma 1 e 223 comma 1 C.d.S. nonché degli artt. 116 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e (ii) la violazione dell'art. 421 c.p.c. e mancata assunzione della testimonianza di . Tes_2
Con il primo motivo d'appello il ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente Pt_1 ritenuto la circolazione da parte del IG. in “evidente stato di alterazione fisica e psichica come Pt_1 riscontrato dai Carabinieri al momento del fermo, secondo il tenore del verbale” in quanto non vi era alcun elemento concreto che indicasse che il al momento del controllo, stesse guidando in Pt_1
condizioni di alterazione psico-fisica, rilevando che l'accertamento di detta circostanza è dirimente, in quanto lo stato di alterazione è uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato prevista dall'art. 187, comma 1 C.d.S., dalla cui verosimile sussistenza discende l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 223, comma 1 C.d.S., che può essere disposta solamente qualora ricorrano “fondati elementi di un'evidente responsabilità”.
Il primo Giudice, invece, errando, ha considerato lo stato di alterazione psico-fisica come conseguenza automatica della positività ai cannabinoidi, sebbene sia nozione di esperienza comune che dette sostanze, se da un lato provocano effetti in tempi brevissimi, dall'altro sono rilevabili nell'organismo a pagina 4 di 12 distanza di molte ore, se non giorni, dall'assunzione, quando ormai tali effetti sono completamente scomparsi.
Il Giudice di Pace non ha valutato l'intero compendio probatorio documentale non risultando dal verbale di perquisizione l'indicazione di sintomi di alterazione ma solo un “atteggiamento sospetto” da parte del e neppure dalla visita della dott.ssa che ha visitato l'appellante all'ingresso nel Pt_1 Per_1
Pronto Soccorso appena venti minuti dopo il fermo dei militari, è possibile desumere che Pt_1 presentasse sintomi riconducibili ad uno stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti (ad es. occhi arrossati, euforia immotivata, ilarità, riflessi rallentati, difficoltà di coordinazione ecc.).
Il ha dedotto, quindi, l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza appellata, con violazione Pt_1
degli artt. 116 e 132 C.p.c., laddove il Giudicante, anziché valutare nel suo complesso il contenuto dei documenti offerti in comunicazione, ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sull'esito degli esami ematici e delle urine, senza soppesare tale dato col resto degli elementi a disposizione, ritenendo quindi erroneamente sussistente la fattispecie di cui all'art. 187 C.d.S. e, di conseguenza, avallando ingiustamente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 223 C.d.S., che, come detto, dovrebbe fondarsi su elementi di evidente responsabilità che, nel caso in esame, non sono rintracciabili.
L'appellante ha dedotto, altresì, l'illegittimità della richiesta di esami ospedalieri fatta dai Carabinieri di Castelmassa, i quali, in assenza del benché minimo riscontro che facesse presumere che il soggetto fermato stesse guidando in stato di alterazione psicofisica causato dall'uso di sostanze stupefacenti e dopo due perquisizioni, una personale e una sul veicolo, entrambe con esito negativo, hanno disposto ugualmente un ulteriore accertamento, all'evidenza, del tutto arbitrario e esplorativo.
Inoltre, ha evidenziato che nell'ambito del procedimento penale RGNR 231/2022 pendente avanti al
Tribunale di Rovigo a carico di per i medesimi fatti di cui è causa (violazione dell'art. Parte_1
187 comma 1 C.d.S.), all'udienza dibattimentale del 20 aprile 2023, uno dei Carabinieri presenti al momento del controllo ha dichiarato che in quel momento, non presentava alcun sintomo di Pt_1
alterazione psicofisica e che la richiesta di esami clinici si fondava esclusivamente sul fatto che il soggetto avesse un precedente specifico per possesso di marijuana per uso personale.
Infine, ha rilevato l'inconferenza del rilievo sollevato dal Giudice di Pace sulla circostanza per cui il ricorrente, al momento della pronuncia, non avesse ancora ottemperato all'ordine di sottoporsi alla visita presso la Commissione medica competente, allegando che, atteso che tale circostanza era dipesa in ogni caso anche dai ritardi della stessa Commissione e non dalla negligenza del ricorrente, la stessa era comunque irrilevante ai fini della decisione.
Con il secondo motivo d'appello è stata lamentata la mancata assunzione delle prove testimoniali formulate con il teste indicato . Tes_2
pagina 5 di 12 Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” nel merito voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello ed integrale riforma della sentenza n.
488/2022 resa dal Giudice di Pace di nella causa RG 1982/2022, accogliere le domande svolte CP_1
in primo grado da e, conseguentemente, dichiarare inefficace e/o annullare nel merito Parte_1
l'ordinanza n. 474/2022 pat. emessa dal Prefetto di Rovigo, ordinando l'immediata restituzione del documento di guida all'appellante. Il tutto previsa rimessione della causa in istruttoria con ammissione della testimonianza della IG.ra , così come richiesto nel ricorso introduttivo. Tes_2
In via istruttoria si chiede altresì l'autorizzazione alla successiva produzione del verbale stenotipico del 20.04.2023 relativo al proc. pen. RGNR 231/2022 pendente avanti al Tribunale di Rovigo, non appena lo stesso sarà disponibile in copia. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata e la rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
La parte resistente, ha dedotto che con provvedimento Fasc. 2022/474 Pat. n. 0011061 del 01.03.2022, era stata sospesa, in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 223 del c.d.s., la patente di guida di Parte_1
per segnalata violazione dell'articolo 187 del c.d.s., avente rilevanza penale, provvedimento
[...]
adottato in funzione cautelare e considerato sussistente il fumus circa la responsabilità del per i Pt_1
fatti addebitati, confermando la legittimità del provvedimento prefettizio, anche alla luce delle risultanze dei prelievi effettuati secondo il protocollo vigente, in virtù del quale viene redatta la segnalazione per violazione dell'articolo 187 del c.d.s. solo in presenza di specifici dati scientifici.
Con ordinanza del 29.11.2023 il Giudice ha ammesso il deposito da parte dell'appellante dell'estratto del verbale del procedimento penale a carico di per la violazione dell'art. 187 comma 1 Parte_1
C.d.S.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti con assegnazione di termine per il deposito di memorie conclusive e discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 16.4.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
pagina 6 di 12 Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il primo motivo di censura della sentenza di primo grado, relativo alla errata e non completa valutazione di tutte la documentazione versata in atti e delle risultanze processuali, e conseguentemente, la contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 187 comma 1 Cd.S., si rileva che esso è fondato.
Va premessa e richiamata la normativa sulla violazione contestata al e sull'ordinanza di Pt_1
sospensione della patente di guida emessa dalla Prefettura di , osservando che l'art. 187 comma CP_1
1 del Codice della Strada, nella formulazione ratione temporis applicabile all'epoca dei fatti contestati stabilisce che “187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti)
Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
è punito con […]. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida” L'art. 223 C.d.s. (Ritiro della patente di guida in conseguenza a ipotesi di reato) al comma 1 così dispone: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida l'agente o organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e e la trasmette unitamente al rapporto, entro dieci giorni tramite il proprio comando o ufficio alla prefettura -ufficio territoriale del governo del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida”.
In merito alla violazione contestata, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, comma 1 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione, per cui non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga.
pagina 7 di 12 Il principio è stato enunciato dalla Corte che ha ritenuto che “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione) (Cass pen. 17.1.2020 n. 15078; Conformi Cass. pen.
15.5.2023 n. 39160; Cass. pen. 18.7.2018 n. 41376).
Ancora, è stato chiarito che “la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato
d'alterazione causato da tale assunzione” (Cass. pen. 11.8.2008 n. 33312).
Come noto, la positività dell'analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze, e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida alla luce del dato scientifico secondo cui diverse ore dopo l'assunzione le sostanze si trasformano in metaboliti inattivi.
Inoltre, è stato evidenziato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada), all'accertamento della assunzione di una sostanza stupefacente o psicotropa deve accompagnarsi l'accertamento di uno specifico stato di alterazione da quella derivante. Per l'integrazione del reato, infatti, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo dopo avere assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna sul rilievo che non fosse stata affrontata la questione dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, essendosi limitata la verifica giudiziale alla positività dell'esame ematico ai cannabinoidi, dimostrativo solo della pregressa assunzione: sul punto, si è ritenuto insufficiente, per la dimostrazione dell'alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, implicante una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida del veicolo, il riferimento alla constatazione, da parte degli operanti, del sintomo del rossore degli occhi). (Cass. 10.11.2020 n. 3900)
In conclusione, la Corte ha affermato che affinché possa configurarsi il reato, non è sufficiente la sola positività alla sostanza, come avviene nella guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psicofisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga.
Per la qualificazione del reato concorrono quindi due elementi: a) lo stato di alterazione psico-fisica rilevato dagli agenti attraverso un esame sintomatico e b) l'accertamento della presenza di tracce di pagina 8 di 12 sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso accertamenti scientifici dei liquidi biologici presso le strutture sanitarie.
Il legislatore, quindi, sul punto, condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza stupefacente o psicotropa.
L'esito positivo di uno solo dei due accertamenti, non è pertanto sufficiente a provare la guida in stato di alterazione ex art. 187 comma 1 c.d.s. In particolare, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto affermando che ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico biologico, sia che altre circostanze provino l'alterazione psico fisica al momento del fatto contestato tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo.
Richiamata la giurisprudenza applicabile in materia, nel caso di specie questo giudice ritiene che la documentazione versata in atti non sia sufficiente a provare la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del presupposto su cui è Pt_1 stata fondata l'emissione del provvedimento cautelare della sospensione della patente di guida.
Nel caso di specie, dal verbale di perquisizione del 30.11.2021 ore 11.15 (doc. 4 fascicolo primo grado appellante) si evince che a seguito degli accertamenti eseguiti al momento del controllo, la perquisizione personale e del veicolo hanno dato esito negativo, non essendo state rinvenute tracce di stupefacenti.
Quanto i verbalizzanti hanno rilevato che il “assumeva un atteggiamento che destava sospetto e Pt_1
da controllo in banca dati risultava avere precedenti specifici (art. 75 d.p.r. 309/90)”.
La descrizione dell'atteggiamento del soggetto appare del tutto generica, e comunque priva di qualsiasi indicazione specifica del motivo per cui il comportamento è risultato sospetto, senza che vi fosse alcun riferimento ad una condizione o ad un rilievo sintomatico, relativo ad uno stato fisico- psichico.
Inoltre, l'assenza di una alterazione del è stata confermata anche dal sanitario dell'Ospedale di Pt_1
Trecenta che ha visitato l'appellante il giorno stesso, di modo che, nella propria anamnesi preliminare, non è stato evidenziato nulla di anomalo nello stato psicofisico del paziente (doc. 6).
In particolare, a seguito della richiesta dei Carabinieri verbalizzanti all'Ospedale di Trecenta di accertamenti medici sulla persona di , al fine di verificare l'assunzione di sostanze Parte_1 stupefacenti e la presenza di eventuali condizioni di alterazione fisica o psichica in atto correlata all'uso pagina 9 di 12 di tali sostanze, la dott.ssa alle ore 12.20 ha redatto la “scheda clinica sullo stato psicofisico” del Per_1 non ha riscontrato alcuno dei seguenti sintomi: “alterazione motilità, reattività pupillare, Pt_1 incoordinazione motoria, euforia, eretismo, agitazione psicomotoria, difficoltà eloquio” (doc. 6), indicando come assenti tutti i sintomi qui indicati.
Quindi il a distanza di un'ora circa dal momento del fermo, non presentava “condizioni di Pt_1
alterazione fisica o psichica in atto” correlata all'uso di tali sostanze non essendo stati riscontrati positivamente alcuni o tutti gli indici sintomatici di alterazione descritti nella scheda.
L'insussistenza di una alterazione psico-fisica in capo al al momento del controllo dei Pt_1
Carabinieri, risulta altresì dalla deposizione testimoniale dell'agente verbalizzante Testimone_3 nell'ambito del procedimento penale a carico del per il reato di cui all'art. 187 comma 1 Cd.S. Pt_1 contenuta nell'estratto del verbale stenotipico del 20.4.2023 prodotto dall'appellante come documento
9.
La produzione del verbale risulta ammissibile, trattandosi di documento sopravvenuto e prodotto in corso di giudizio, e il suo contenuto deve ritenersi rilevante ai fini della decisione.
In particolare, si rileva come gli atti del procedimento penale a carico del ricorrente costituiscano documentazione pienamente utilizzabile nell'ambito del presente procedimento, in qualità di prove atipiche. Difatti, si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge in relazione alle quali nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che ne legittimi espressamente l'ammissibilità.
Come noto, gli atti dell'istruttoria penale sono qualificabili come prova atipica, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cfr. Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti). E ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840).
pagina 10 di 12 Nello specifico della deposizione testimoniale, l'agente interrogato in merito Testimone_3 all'intervento del 30.11.2021 nei confronti di ha dichiarato: ” è emerso che un mese Parte_1
prima da parte della Guardia di Finanza era stato a suo carico contestato un 75 per uso e possesso di stupefacenti quantità personale che abbiamo proceduto ad una perquisizione personale veicolare, perché appunto forse era quello il motivo che voleva evitare strade principali, e la perquisizione ha avuto esito negativo, non abbiamo trovato nulla, però abbiamo proceduto ad invitarlo presso
l'ospedale per fare esami tossicologici per vedere se alla guida era sotto l'uso di sostanze stupefacenti
o sostanze alcoliche”, e di avere fatto ciò in conseguenza dell'accertamento che avevano visto in banca dati e cioè che il era già stato fermato, precisando che “in quel momento lì lui non dava diciamo Pt_1
non aveva un atteggiamento che potesse diciamo dedurre che fosse sotto mi spiego sì, sotto stupefacente, però volevamo capire meglio se poco prima l'aveva fatto o no”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che l'atteggiamento di sospetto descritto nel verbale era legato al fatto che il percorreva quella strada “inusuale”, he i verbalizzanti hanno interpretato come tentativo di non Pt_1
farsi controllare. Il testimone ha confermato la circostanza che non si è trattato di un atteggiamento del che si è verificato una volta fermato e alla domanda “se presentava dei sintomi o Pt_1 Parte_1 segnali che potessero far presupporre un consumo ravvicinato di stupefacenti” ha risposto di no ed ha altresì negato che vi fosse “odore nell'autoveicolo”.
Quanto alla circostanza che l'esame dei liquidi biologici eseguito presso il presidio ospedaliero abbia evidenziato tracce di cannabinoidi (con riferimento alla relazione del Dott 7 il quale in Persona_2
data 24.12.2021, sulla scorta dei risultati del tossicologico, riporta che “il IG. si trovava, al Pt_1 momento dell'indagine e del prelievo di liquidi biologici, in condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti”, si rileva che per ritenere dimostrato che il fosse Pt_1 sotto l'effetto degli stupefacenti alla guida dell'autovettura, il mero dato analitico non risulta sufficiente, ciò in virtù della peculiarità della fattispecie prevista dall'art. 187 comma 1 C.d.S.
Infatti, come sopra visto, la fattispecie incriminatrice risulta determinata ed integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti (lo stato di alterazione) e l'altro consistente nell'accertamento della presenza nei liquidi biologici del conducente di tracce di sostanza stupefacente o psicotropa a prescindere dalla quantità della stessa essendo rilevante non il dato quantitativo ma gli effetti che l'assunzione di questa sostanza produce in un soggetto.
La positività dell'analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze,
e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida, alla luce del dato scientifico secondo cui, diverse ore dopo l'assunzione, le sostanze diventano inattive e non anche che al momento della conduzione del veicolo, il si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica. Pt_1
pagina 11 di 12 Va quindi ritenuta insufficiente la prova dello stato di alterazione di al momento della Parte_1
guida.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata con la conseguenza che l'ordinanza n. 474/2022 pat. emessa dalla in data 1.3.2022 di sospensione della patente di guida deve essere Controparte_2
annullata e la va condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado di CP_2
giudizio liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, applicando lo scaglione di riferimento ( da € 1.100,00), stante la bassa complessità delle questioni trattate e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria non celebrata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, valore indeterminabile- complessità bassa anche in ragione dell'attività svolta dalle parti applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva con esclusione della fase istruttoria, non celebrata e con riduzione del 50% del valore per la fase decisionale, per discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 488/2022 del Giudice di Pace di depositata CP_1
in data 25.10.2022 (RG 1982/2022), accoglie il ricorso in opposizione proposto da e Parte_1 per l'effetto annulla l'ordinanza n. 474/2022 pat. emessa dalla Prefettura di Rovigo emessa in data
1.3.2021;
2) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
del giudizio di primo grado in favore di liquidate in euro 457,00 per compensi, oltre Parte_1
al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio di appello in favore di liquidate in euro 4.000,00 per compensi, Parte_1
oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Rovigo, 26.03.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 947/2023 tra
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11.09 innanzi al dott. Federica Abiuso, sono comparsi:
Per la parte ricorrente, è presente l'avv. Filippo Negri;
nessuno compare per Avvocatura dello Stato, comunque costituitasi in giudizio;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da memoria conclusiva del 28.10.2024, a cui si riporta, e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della quale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
-SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Federica Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 947/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Negri, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Sermide (MN), Via San Giovanni n. 27, giusta procura in atti;
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia, elettivamente domiciliato in Venezia, San Marco n. 63, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 488/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_1
25.10.2022. (R.G. 1982/2022)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 26.03.2025 fissata per la discussione orale ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto avanti il Giudice di Pace di opposizione all'ordinanza prefettizia di Parte_1 CP_1
sospensione della patente Fasc. 2022/474 Pat. emessa dalla Prefettura di in data 1.3.2022 CP_1
adottata ai sensi degli artt. 187 comma 1 e 223 C.d.S.
pagina 2 di 12 Ha allegato che in data 30.11.2021 è stato fermato dai Carabinieri di Castelmassa per un controllo in cui è stata eseguita la perquisizione personale e del veicolo che dava esito negativo e di essere stato accompagnato all'ospedale di Trecenta affinchè si sottoponesse ad accertamenti clinici per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti e tali esami hanno rilevato la presenza di cannabinoidi nell'organismo del e quindi contestata la violazione dell'art 187 comma 1 C.d.S. comportante l'avvio del Pt_1
procedimento penale e in data 3.3.2022 è stata notificata ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida.
Il ricorrente ha lamentato l'insussistenza della violazione dell'art. 187 comma 1 C.d.s atteso che la perquisizione ha dato esito negativo ed, immotivatamente, lo stesso è stato portato all'ospedale per accertamenti clinici ematici, nonostante il fatto che, al momento del controllo, il non presentasse Pt_1
alcun sintomo che potesse ricondurre ad uno stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti. Inoltre, in quel momento non venivano rilevate particolari condizioni fisiche tipiche dell'assunzione di sostanze stupefacenti, limitandosi i carabinieri a verbalizzare che il
“assumeva un atteggiamento che genera sospetto”, non essendo stata fatta alcuna menzione circa Pt_1
uno stato di alterazione dello stato psico-fisico da parte dello stesso.
Il ha rilevato che la circostanza che fosse stato in precedenza ed in altra occasione perquisito e Pt_1
sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti (verbale del 23.10.2021), non può certo essere assunta quale indice sintomatico dello stato di attuale alterazione da sostanza stupefacente.
Il ricorrente ha rilevato altresì che gli operatori presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trecenta, ossia la dott.ssa all'esito dell'esame obiettivo, non hanno riscontrato uno stato di alterazione Per_1 psico-fisica e ritenuto il “paziente vigile e collaborativo oltrechè orientato nello spazio e nel Pt_1 tempo” e ritenuta non realistica l'affermazione del dott. in esito ai risultati degli Testimone_1 esami tossicologici che “il IG. si trovava al momento dell'indagine e del prelievo di liquidi Pt_1 biologici in condizione di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti” posto che il prelievo è stato effettuato in un momento successivo alla visita della dott.ssa Per_1
Il ha evidenziato che le tracce di THC sono rilevabili dai test anche più di otto ore dal consumo, Pt_1 senza che all'esterno appaia alcun segno misurabile di alterazione.
Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza prefettizia, e conseguentemente la pronuncia di ordinanza di archiviazione degli atti.
Il Giudice di Pace ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio avanti il Giudice di Pace di Rovigo, causa RG 1982 /2022, la CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando che al momento del controllo in data 30.11.2021,
[...]
pagina 3 di 12 essendo stato trovato alla guida di un veicolo, e non potendo escludere che avesse in precedenza fatto uso di sostanze stupefacenti, il era stato condotto presso la struttura sanitaria. Pt_1
Con la sentenza n. 844/2022, pronunciata in data 6.10.2022 e pubblicata il 25.10.2022 (RG 1982/2022), il Giudice di Pace di ha revocato il provvedimento di sospensione dell'atto, rigettato il ricorso e CP_1
disposto la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha affermato la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla , in quanto atto dovuto in relazione alla positività a cannabinoidi da parte CP_2 di certificato dell'ULSS 3 di Venezia, in presenza dell'evidente stato di alterazione fisica e Parte_2
psichica correlata, come riscontrato dai Carabinieri della stazione di Castelmassa, al momento del fermo secondo il tenore del verbale.
Inoltre, il primo Giudice ha affermato la legittimità della sospensione del documento di guida, stante l'avvenuta circolazione del in condizioni di alterazione psicofisica correlato all'uso di sostanze Pt_1
stupefacenti, misura avente natura cautelare, rilevando altresì che il ricorrente non aveva ottemperato all'ordine di sottoporsi a visita medica presso la competente commissione, obbligo imposto ex lege.
ha impugnato la suddetta sentenza domandandone la riforma, chiedendo la sospensione Parte_1
del verbale impugnato e di tutte le sanzioni accessorie e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e la restituzione della patente di guida.
L'appellante ha esposto come motivi d'appello: (i) la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza con violazione degli artt. 187 comma 1 e 223 comma 1 C.d.S. nonché degli artt. 116 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e (ii) la violazione dell'art. 421 c.p.c. e mancata assunzione della testimonianza di . Tes_2
Con il primo motivo d'appello il ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente Pt_1 ritenuto la circolazione da parte del IG. in “evidente stato di alterazione fisica e psichica come Pt_1 riscontrato dai Carabinieri al momento del fermo, secondo il tenore del verbale” in quanto non vi era alcun elemento concreto che indicasse che il al momento del controllo, stesse guidando in Pt_1
condizioni di alterazione psico-fisica, rilevando che l'accertamento di detta circostanza è dirimente, in quanto lo stato di alterazione è uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato prevista dall'art. 187, comma 1 C.d.S., dalla cui verosimile sussistenza discende l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 223, comma 1 C.d.S., che può essere disposta solamente qualora ricorrano “fondati elementi di un'evidente responsabilità”.
Il primo Giudice, invece, errando, ha considerato lo stato di alterazione psico-fisica come conseguenza automatica della positività ai cannabinoidi, sebbene sia nozione di esperienza comune che dette sostanze, se da un lato provocano effetti in tempi brevissimi, dall'altro sono rilevabili nell'organismo a pagina 4 di 12 distanza di molte ore, se non giorni, dall'assunzione, quando ormai tali effetti sono completamente scomparsi.
Il Giudice di Pace non ha valutato l'intero compendio probatorio documentale non risultando dal verbale di perquisizione l'indicazione di sintomi di alterazione ma solo un “atteggiamento sospetto” da parte del e neppure dalla visita della dott.ssa che ha visitato l'appellante all'ingresso nel Pt_1 Per_1
Pronto Soccorso appena venti minuti dopo il fermo dei militari, è possibile desumere che Pt_1 presentasse sintomi riconducibili ad uno stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti (ad es. occhi arrossati, euforia immotivata, ilarità, riflessi rallentati, difficoltà di coordinazione ecc.).
Il ha dedotto, quindi, l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza appellata, con violazione Pt_1
degli artt. 116 e 132 C.p.c., laddove il Giudicante, anziché valutare nel suo complesso il contenuto dei documenti offerti in comunicazione, ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sull'esito degli esami ematici e delle urine, senza soppesare tale dato col resto degli elementi a disposizione, ritenendo quindi erroneamente sussistente la fattispecie di cui all'art. 187 C.d.S. e, di conseguenza, avallando ingiustamente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 223 C.d.S., che, come detto, dovrebbe fondarsi su elementi di evidente responsabilità che, nel caso in esame, non sono rintracciabili.
L'appellante ha dedotto, altresì, l'illegittimità della richiesta di esami ospedalieri fatta dai Carabinieri di Castelmassa, i quali, in assenza del benché minimo riscontro che facesse presumere che il soggetto fermato stesse guidando in stato di alterazione psicofisica causato dall'uso di sostanze stupefacenti e dopo due perquisizioni, una personale e una sul veicolo, entrambe con esito negativo, hanno disposto ugualmente un ulteriore accertamento, all'evidenza, del tutto arbitrario e esplorativo.
Inoltre, ha evidenziato che nell'ambito del procedimento penale RGNR 231/2022 pendente avanti al
Tribunale di Rovigo a carico di per i medesimi fatti di cui è causa (violazione dell'art. Parte_1
187 comma 1 C.d.S.), all'udienza dibattimentale del 20 aprile 2023, uno dei Carabinieri presenti al momento del controllo ha dichiarato che in quel momento, non presentava alcun sintomo di Pt_1
alterazione psicofisica e che la richiesta di esami clinici si fondava esclusivamente sul fatto che il soggetto avesse un precedente specifico per possesso di marijuana per uso personale.
Infine, ha rilevato l'inconferenza del rilievo sollevato dal Giudice di Pace sulla circostanza per cui il ricorrente, al momento della pronuncia, non avesse ancora ottemperato all'ordine di sottoporsi alla visita presso la Commissione medica competente, allegando che, atteso che tale circostanza era dipesa in ogni caso anche dai ritardi della stessa Commissione e non dalla negligenza del ricorrente, la stessa era comunque irrilevante ai fini della decisione.
Con il secondo motivo d'appello è stata lamentata la mancata assunzione delle prove testimoniali formulate con il teste indicato . Tes_2
pagina 5 di 12 Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” nel merito voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello ed integrale riforma della sentenza n.
488/2022 resa dal Giudice di Pace di nella causa RG 1982/2022, accogliere le domande svolte CP_1
in primo grado da e, conseguentemente, dichiarare inefficace e/o annullare nel merito Parte_1
l'ordinanza n. 474/2022 pat. emessa dal Prefetto di Rovigo, ordinando l'immediata restituzione del documento di guida all'appellante. Il tutto previsa rimessione della causa in istruttoria con ammissione della testimonianza della IG.ra , così come richiesto nel ricorso introduttivo. Tes_2
In via istruttoria si chiede altresì l'autorizzazione alla successiva produzione del verbale stenotipico del 20.04.2023 relativo al proc. pen. RGNR 231/2022 pendente avanti al Tribunale di Rovigo, non appena lo stesso sarà disponibile in copia. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello con Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata e la rifusione di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
La parte resistente, ha dedotto che con provvedimento Fasc. 2022/474 Pat. n. 0011061 del 01.03.2022, era stata sospesa, in funzione cautelare, ai sensi dell'art. 223 del c.d.s., la patente di guida di Parte_1
per segnalata violazione dell'articolo 187 del c.d.s., avente rilevanza penale, provvedimento
[...]
adottato in funzione cautelare e considerato sussistente il fumus circa la responsabilità del per i Pt_1
fatti addebitati, confermando la legittimità del provvedimento prefettizio, anche alla luce delle risultanze dei prelievi effettuati secondo il protocollo vigente, in virtù del quale viene redatta la segnalazione per violazione dell'articolo 187 del c.d.s. solo in presenza di specifici dati scientifici.
Con ordinanza del 29.11.2023 il Giudice ha ammesso il deposito da parte dell'appellante dell'estratto del verbale del procedimento penale a carico di per la violazione dell'art. 187 comma 1 Parte_1
C.d.S.
La causa è stata istruita mediante produzione di documenti con assegnazione di termine per il deposito di memorie conclusive e discussa ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 16.4.2025.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).
Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e Cass. 3636/2007).
pagina 6 di 12 Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il primo motivo di censura della sentenza di primo grado, relativo alla errata e non completa valutazione di tutte la documentazione versata in atti e delle risultanze processuali, e conseguentemente, la contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 187 comma 1 Cd.S., si rileva che esso è fondato.
Va premessa e richiamata la normativa sulla violazione contestata al e sull'ordinanza di Pt_1
sospensione della patente di guida emessa dalla Prefettura di , osservando che l'art. 187 comma CP_1
1 del Codice della Strada, nella formulazione ratione temporis applicabile all'epoca dei fatti contestati stabilisce che “187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti)
Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
è punito con […]. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida” L'art. 223 C.d.s. (Ritiro della patente di guida in conseguenza a ipotesi di reato) al comma 1 così dispone: “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida l'agente o organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e e la trasmette unitamente al rapporto, entro dieci giorni tramite il proprio comando o ufficio alla prefettura -ufficio territoriale del governo del luogo della commessa violazione.
Il Prefetto ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida”.
In merito alla violazione contestata, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, comma 1 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione, per cui non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga.
pagina 7 di 12 Il principio è stato enunciato dalla Corte che ha ritenuto che “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione) (Cass pen. 17.1.2020 n. 15078; Conformi Cass. pen.
15.5.2023 n. 39160; Cass. pen. 18.7.2018 n. 41376).
Ancora, è stato chiarito che “la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato
d'alterazione causato da tale assunzione” (Cass. pen. 11.8.2008 n. 33312).
Come noto, la positività dell'analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze, e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida alla luce del dato scientifico secondo cui diverse ore dopo l'assunzione le sostanze si trasformano in metaboliti inattivi.
Inoltre, è stato evidenziato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada), all'accertamento della assunzione di una sostanza stupefacente o psicotropa deve accompagnarsi l'accertamento di uno specifico stato di alterazione da quella derivante. Per l'integrazione del reato, infatti, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo dopo avere assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna sul rilievo che non fosse stata affrontata la questione dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, essendosi limitata la verifica giudiziale alla positività dell'esame ematico ai cannabinoidi, dimostrativo solo della pregressa assunzione: sul punto, si è ritenuto insufficiente, per la dimostrazione dell'alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, implicante una modifica comportamentale che renda pericolosa la guida del veicolo, il riferimento alla constatazione, da parte degli operanti, del sintomo del rossore degli occhi). (Cass. 10.11.2020 n. 3900)
In conclusione, la Corte ha affermato che affinché possa configurarsi il reato, non è sufficiente la sola positività alla sostanza, come avviene nella guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psicofisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga.
Per la qualificazione del reato concorrono quindi due elementi: a) lo stato di alterazione psico-fisica rilevato dagli agenti attraverso un esame sintomatico e b) l'accertamento della presenza di tracce di pagina 8 di 12 sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso accertamenti scientifici dei liquidi biologici presso le strutture sanitarie.
Il legislatore, quindi, sul punto, condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione, deve, dunque, accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza stupefacente o psicotropa.
L'esito positivo di uno solo dei due accertamenti, non è pertanto sufficiente a provare la guida in stato di alterazione ex art. 187 comma 1 c.d.s. In particolare, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto affermando che ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico biologico, sia che altre circostanze provino l'alterazione psico fisica al momento del fatto contestato tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo.
Richiamata la giurisprudenza applicabile in materia, nel caso di specie questo giudice ritiene che la documentazione versata in atti non sia sufficiente a provare la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del presupposto su cui è Pt_1 stata fondata l'emissione del provvedimento cautelare della sospensione della patente di guida.
Nel caso di specie, dal verbale di perquisizione del 30.11.2021 ore 11.15 (doc. 4 fascicolo primo grado appellante) si evince che a seguito degli accertamenti eseguiti al momento del controllo, la perquisizione personale e del veicolo hanno dato esito negativo, non essendo state rinvenute tracce di stupefacenti.
Quanto i verbalizzanti hanno rilevato che il “assumeva un atteggiamento che destava sospetto e Pt_1
da controllo in banca dati risultava avere precedenti specifici (art. 75 d.p.r. 309/90)”.
La descrizione dell'atteggiamento del soggetto appare del tutto generica, e comunque priva di qualsiasi indicazione specifica del motivo per cui il comportamento è risultato sospetto, senza che vi fosse alcun riferimento ad una condizione o ad un rilievo sintomatico, relativo ad uno stato fisico- psichico.
Inoltre, l'assenza di una alterazione del è stata confermata anche dal sanitario dell'Ospedale di Pt_1
Trecenta che ha visitato l'appellante il giorno stesso, di modo che, nella propria anamnesi preliminare, non è stato evidenziato nulla di anomalo nello stato psicofisico del paziente (doc. 6).
In particolare, a seguito della richiesta dei Carabinieri verbalizzanti all'Ospedale di Trecenta di accertamenti medici sulla persona di , al fine di verificare l'assunzione di sostanze Parte_1 stupefacenti e la presenza di eventuali condizioni di alterazione fisica o psichica in atto correlata all'uso pagina 9 di 12 di tali sostanze, la dott.ssa alle ore 12.20 ha redatto la “scheda clinica sullo stato psicofisico” del Per_1 non ha riscontrato alcuno dei seguenti sintomi: “alterazione motilità, reattività pupillare, Pt_1 incoordinazione motoria, euforia, eretismo, agitazione psicomotoria, difficoltà eloquio” (doc. 6), indicando come assenti tutti i sintomi qui indicati.
Quindi il a distanza di un'ora circa dal momento del fermo, non presentava “condizioni di Pt_1
alterazione fisica o psichica in atto” correlata all'uso di tali sostanze non essendo stati riscontrati positivamente alcuni o tutti gli indici sintomatici di alterazione descritti nella scheda.
L'insussistenza di una alterazione psico-fisica in capo al al momento del controllo dei Pt_1
Carabinieri, risulta altresì dalla deposizione testimoniale dell'agente verbalizzante Testimone_3 nell'ambito del procedimento penale a carico del per il reato di cui all'art. 187 comma 1 Cd.S. Pt_1 contenuta nell'estratto del verbale stenotipico del 20.4.2023 prodotto dall'appellante come documento
9.
La produzione del verbale risulta ammissibile, trattandosi di documento sopravvenuto e prodotto in corso di giudizio, e il suo contenuto deve ritenersi rilevante ai fini della decisione.
In particolare, si rileva come gli atti del procedimento penale a carico del ricorrente costituiscano documentazione pienamente utilizzabile nell'ambito del presente procedimento, in qualità di prove atipiche. Difatti, si possono definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge in relazione alle quali nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che ne legittimi espressamente l'ammissibilità.
Come noto, gli atti dell'istruttoria penale sono qualificabili come prova atipica, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cfr. Trib. Roma, 20/05/2002, in Giur. di Merito, 2002; cfr. anche Trib. Reggio Emilia Sez. II, 01-12-2014, in www.ilcaso.it, secondo cui sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le perizie stragiudiziali;
i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti). E ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (Cass. civ. Sez. III, 20-01- 2015, n. 840).
pagina 10 di 12 Nello specifico della deposizione testimoniale, l'agente interrogato in merito Testimone_3 all'intervento del 30.11.2021 nei confronti di ha dichiarato: ” è emerso che un mese Parte_1
prima da parte della Guardia di Finanza era stato a suo carico contestato un 75 per uso e possesso di stupefacenti quantità personale che abbiamo proceduto ad una perquisizione personale veicolare, perché appunto forse era quello il motivo che voleva evitare strade principali, e la perquisizione ha avuto esito negativo, non abbiamo trovato nulla, però abbiamo proceduto ad invitarlo presso
l'ospedale per fare esami tossicologici per vedere se alla guida era sotto l'uso di sostanze stupefacenti
o sostanze alcoliche”, e di avere fatto ciò in conseguenza dell'accertamento che avevano visto in banca dati e cioè che il era già stato fermato, precisando che “in quel momento lì lui non dava diciamo Pt_1
non aveva un atteggiamento che potesse diciamo dedurre che fosse sotto mi spiego sì, sotto stupefacente, però volevamo capire meglio se poco prima l'aveva fatto o no”.
Inoltre, il teste ha dichiarato che l'atteggiamento di sospetto descritto nel verbale era legato al fatto che il percorreva quella strada “inusuale”, he i verbalizzanti hanno interpretato come tentativo di non Pt_1
farsi controllare. Il testimone ha confermato la circostanza che non si è trattato di un atteggiamento del che si è verificato una volta fermato e alla domanda “se presentava dei sintomi o Pt_1 Parte_1 segnali che potessero far presupporre un consumo ravvicinato di stupefacenti” ha risposto di no ed ha altresì negato che vi fosse “odore nell'autoveicolo”.
Quanto alla circostanza che l'esame dei liquidi biologici eseguito presso il presidio ospedaliero abbia evidenziato tracce di cannabinoidi (con riferimento alla relazione del Dott 7 il quale in Persona_2
data 24.12.2021, sulla scorta dei risultati del tossicologico, riporta che “il IG. si trovava, al Pt_1 momento dell'indagine e del prelievo di liquidi biologici, in condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti”, si rileva che per ritenere dimostrato che il fosse Pt_1 sotto l'effetto degli stupefacenti alla guida dell'autovettura, il mero dato analitico non risulta sufficiente, ciò in virtù della peculiarità della fattispecie prevista dall'art. 187 comma 1 C.d.S.
Infatti, come sopra visto, la fattispecie incriminatrice risulta determinata ed integrata dalla concorrenza di due elementi: l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti (lo stato di alterazione) e l'altro consistente nell'accertamento della presenza nei liquidi biologici del conducente di tracce di sostanza stupefacente o psicotropa a prescindere dalla quantità della stessa essendo rilevante non il dato quantitativo ma gli effetti che l'assunzione di questa sostanza produce in un soggetto.
La positività dell'analisi alle sostanze stupefacenti fornisce piena prova di un uso pregresso di sostanze,
e non anche del mantenimento del loro effetto al momento della guida, alla luce del dato scientifico secondo cui, diverse ore dopo l'assunzione, le sostanze diventano inattive e non anche che al momento della conduzione del veicolo, il si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica. Pt_1
pagina 11 di 12 Va quindi ritenuta insufficiente la prova dello stato di alterazione di al momento della Parte_1
guida.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata con la conseguenza che l'ordinanza n. 474/2022 pat. emessa dalla in data 1.3.2022 di sospensione della patente di guida deve essere Controparte_2
annullata e la va condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado di CP_2
giudizio liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, applicando lo scaglione di riferimento ( da € 1.100,00), stante la bassa complessità delle questioni trattate e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria non celebrata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, valore indeterminabile- complessità bassa anche in ragione dell'attività svolta dalle parti applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva con esclusione della fase istruttoria, non celebrata e con riduzione del 50% del valore per la fase decisionale, per discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 488/2022 del Giudice di Pace di depositata CP_1
in data 25.10.2022 (RG 1982/2022), accoglie il ricorso in opposizione proposto da e Parte_1 per l'effetto annulla l'ordinanza n. 474/2022 pat. emessa dalla Prefettura di Rovigo emessa in data
1.3.2021;
2) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
del giudizio di primo grado in favore di liquidate in euro 457,00 per compensi, oltre Parte_1
al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio di appello in favore di liquidate in euro 4.000,00 per compensi, Parte_1
oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Rovigo, 26.03.2025
Sentenza resa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Abiuso
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