Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sez. civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Grazia
Maria CRUCITTI, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 922 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore , elettivamente domiciliato in Reggio P.IVA_1
Calabria alla via Nicola Furnari n. 44 presso lo studio dell'avv. Margherita Maria
Ligato, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ; P.IVA_2
- CONVENUTO CONTUMACE-
avente per OGGETTO: azione di accertamento negativo.
All'udienza del 18.12.2024, il procuratore di parte attrice precisava le proprie conclusioni riportandosi agli atti ed ai verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, evocava in giudizio il , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, formulando domanda di accertamento negativo del credito, asseritamente da quest'ultimo vantato mediante
“attestazione della situazione debitoria” inviata a mezzo pec in data 24.10.2022 all'Amministratore del Condominio, per il tramite di Hermes Servizi
Metropolitani S.r.l., per l'importo complessivo di €. 22.782,90, a titolo di canoni idrici, per la fornitura del servizio idrico integrato dall'anno 2004 all'anno 2015, al fine di sentir dichiarare che nulla era dovuto, da esso attore, per il periodo di riferimento.
Il non si costituiva in giudizio e ne Controparte_1
veniva dichiarata la contumacia.
La domanda di parte attrice, diretta all'accertamento negativo del credito ex adverso vantato, è fondata e va, pertanto, accolta.
1. Parte attrice ha contestato le richieste creditorie, avanzate dal
[...]
mediante comunicazione di situazione debitoria, Controparte_1
inviatale a mezzo pec in data 24.10.2022, per l'importo di €. 22.782,90, a titolo di canoni idrici, per la fornitura del servizio idrico integrato con riferimento alle annualità 2004-2015. Il ha basato l'esperita azione di Parte_1
accertamento negativo, in primo luogo, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con estinzione del relativo debito.
L'eccezione di prescrizione del diritto, sollevata da parte attrice appare fondata (rimane, pertanto, assorbito ogni ulteriore rilievo difensivo).
Occorre premettere che esula dalla presente vertenza il profilo dell'eventuale applicabilità della prescrizione biennale ex art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, avendo lo stesso attore invocato il maggiore termine quinquennale di prescrizione.
La fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è effettuata contro il pagamento di importi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, con la conseguenza che il relativo credito soggiace sicuramente alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo.
Ciò posto, va evidenziato che i canoni idrici, oggetto di controversia, sono maturati fino all'anno 2015, secondo l'indicazione contenuta nella menzionata attestazione di situazione debitoria, proveniente dalla Hermes Servizi
Metropolitani S.r.l., incaricata dei servizi strumentali di accertamento e riscossione delle entrate del . Controparte_1
Orbene, non risulta il compimento di alcun valido atto interruttivo della prescrizione, alla data del 24.10.2022, di inoltro del prospetto alla parte attrice, con richiesta di pagamento di tutte le specificate somme, contestate dal nel presente giudizio. Parte_1
Deve, pertanto, dichiararsi interamente prescritto il credito, vantato dal
, per canoni idrici maturati con riferimento Controparte_1 alle annualità decorrenti dal 2004 sino all'anno 2015, per come riportati nella menzionata attestazione del 24.10.2022, recante la relativa situazione debitoria a carico del Parte_1
2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico del convenuto ed in favore della parte attrice. Dette spese, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 13.08.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte attrice e nella contumacia del convenuto , disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 922 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa dal in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore nei confronti del , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) dichiara interamente prescritto il credito, vantato dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, nei confronti del in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, per canoni idrici maturati con riferimento alle annualità decorrenti dal 2004 sino all'anno 2015, per come riportati nell'attestazione del 24.10.2022, meglio indicata in parte motiva, recante la relativa situazione debitoria a carico del detto
; Parte_1 2) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida -in difetto di fase istruttoria- come segue: €.
650,00 per la fase di studio, €. 600,00 per la fase introduttiva ed €.
1.350,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.600,00 oltre
I.V.A., c.p.a., rimborso forfetario come per legge ed €. 269,42 per spese documentate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14 gennaio 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)